Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 726 del 25/5/2000
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(Adeguamento della normativa italiana alla disciplina comunitaria in materia di acque minerali naturali)

PRESIDENTE. Passiamo all'interpellanza Paissan n. 2-02419 (vedi l'allegato A - Interpellanze urgenti sezione 6).
L'onorevole Galletti, cofirmatario dell'interpellanza ha facoltà di illustrarla.

PAOLO GALLETTI. Signor Presidente, nel nostro paese da anni si verifica un crescente consumo di acque minerali che, in taluni casi è diventato obbligato, a causa delle disastrose condizioni, sia sotto il profilo quantitativo sia qualitativo, della rete idrica che distribuisce acqua non potabile o contenente un eccesso di cloro per renderla tale. È noto che il cloro combinandosi con sostanze organiche può dare origine a pericolosi cloroderivati nocivi per la salute.
L'Italia è dunque al primo posto nel mondo per il consumo di acque minerali: l'industria del settore ha un fatturato annuo di circa 15 mila miliardi e solo di pubblicità spende 1.500 miliardi l'anno. È stato calcolato che ogni famiglia spende circa 500 mila lire l'anno per l'acquisto dell'acqua minerale, consumata dalla metà delle famiglie italiane. Si può notare, quindi, che nel bilancio familiare tale consumo rappresenta una voce significativa.
La disciplina vigente in materia di acque minerali naturali è dettata dal decreto legislativo n. 105 del 25 gennaio 1992, che recepisce la direttiva 80/777/CE (poi modificata dalla direttiva 96/70/CE) e dal decreto ministeriale n. 542 del 12 novembre 1992, che fissa i criteri di valutazione delle acque minerali e indica le concentrazioni massime ammissibili (CMA) degli elementi disciolti nell'acqua.
Le disposizioni prevedono che il riconoscimento di ogni tipo di acqua minerale avvenga sulla base di una documentazione geologica, chimica, chimico-fisica, microbiologica, farmacologica e clinica rilasciata dal Consiglio superiore di sanità e che, solo a seguito di un parere favorevole, venga emesso il decreto di riconoscimento del Ministero della sanità. La direttiva comunitaria non prevede limiti di concentrazione per i parametri chimici, mentre il decreto ministeriale n. 452 del 12 novembre 1992, ovvero il regolamento recante «criteri di valutazione delle acque minerali» indica, tra l'altro, i parametri chimici e chimico-fisici da determinare nelle acque minerali, fissando i limiti di concentrazione per diciannove sostanze contaminanti, o comunque indesiderabili, individuate da un'apposita commissione istituita nell'ambito del Consiglio superiore di sanità. L'eventuale superamento di tali limiti comporta automaticamente la non accettabilità dell'acqua ed il conseguente divieto di commercializzazione.
Nella direttiva 96/70/CE, recepita con decreto legislativo n. 339 del 4 agosto 1999, si dispone che: «...le norme in materia di acque minerali naturali perseguono l'obiettivo prioritario di proteggere


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la salute del consumatore (...) le etichette delle acque minerali naturali devono recare obbligatoriamente l'indicazione della composizione analitica con i componenti caratteristici», mentre l'allegato 1 della direttiva 80/777/CEE dispone che l'acqua minerale naturale si distingue dall'acqua ordinaria destinata al consumo umano, tra l'altro, per la sua purezza originaria - sottolineo purezza originaria -, in quanto imbottigliata direttamente alla sorgente.
Dal confronto tra le concentrazioni massime ammissibili ricavabili dalla normativa comunitaria con quelle previste per le acque destinate al consumo umano emerge, viceversa, una realtà sconcertante: talune concentrazioni di metalli, elementi e composti, che per le acque «di rubinetto» sono considerate fuori limite, rendendo l'acqua non destinabile al consumo umano, sono invece considerate tollerabili per le acque minerali e pertanto non riportabili in etichetta, purché non superino concentrazioni molto più elevate. In ragione di questo sostanziale travisamento dei princìpi ispiratori della normativa europea, l'Unione nazionale dei consumatori ha presentato alla Commissione europea una denuncia diretta ad instaurare un eventuale procedimento di infrazione contro l'Italia. Secondo l'Unione consumatori, infatti, in una bottiglia di acqua minerale si possono individuare fino a 200 microgrammi per litro di arsenico (mentre la concentrazione massima ammissibile per l'acqua potabile è di 50 microgrammi), 10 microgrammi di cadmio (il limite è di 5 per l'acqua potabile) cromotrivalente e nichel senza alcun limite. Al di sotto di queste soglie, i produttori di acque minerali non sono tenuti a dichiararne la presenza in etichetta. Per i nitrati il legislatore ha fissato il limite di 45 milligrammi per litro nelle acque minerali destinate all'alimentazione degli adulti e di 10 milligrammi per litro in quelle destinate all'infanzia; nonostante tuttavia la pericolosità di questi composti per la salute umana - i nitrati costituiscono un indizio di inquinamento dovuto, ad esempio, a fattori di allevamenti industriali o di concimazioni e sono precursori di sostanze cancerogene, le famigerate nitrosammine - ove l'acqua minerale superi queste soglie, il produttore ha il solo obbligo di dichiararlo in etichetta, senza essere tenuto a specificare l'inidoneità per i bambini di un'acqua con più di 10 milligrammi di nitrati.
D'altra parte, l'origine sotterranea dell'acqua, che una volta garantiva la sua purezza, oggi non costituisce più una garanzia, perché gli agenti inquinanti di origine industriale o agricola e l'esistenza di un sistema criminale di smaltimento dei rifiuti possono produrre in ogni momento la non potabilità di acque rinomate o comunque ritenute sicure. Per tale motivo occorrerebbe un monitoraggio costante sulla qualità delle acque minerali ed un'adeguata informazione agli utenti; l'attuale normativa italiana prevede, invece, che le acque minerali siano sottoposte ad analisi chimica e chimico-fisica solo ogni cinque anni, in base all'articolo 4 del decreto ministeriale 22 giugno 1977, che richiama precedenti provvedimenti normativi, confermato dall'articolo 1 del decreto ministeriale 1o febbraio 1983.
Il 10 febbraio 2000 il sottosegretario di Stato per la sanità, nel rispondere alla Camera all'interpellanza urgente n. 2-02223, confermando l'anomalia tutta italiana in materia di parametri di qualità delle acque da bere, precisava che «per quanto attiene più specificatamente le analisi da riportare in etichetta è in corso di definizione uno schema di decreto interministeriale per rendere la materia in questione del tutto aderente alle disposizioni comunitarie» e che attualmente «a livello comunitario, è in fase di elaborazione il progetto di una nuova direttiva concernente i limiti di concentrazione da fissare per alcuni parametri da ricercare nelle acque minerali».
Sempre rispondendo all'interpellanza, il sottosegretario affermava inoltre che «la commercializzazione di acque per uso pediatrico con concentrazioni di nitrati superiori a dieci milligrammi per litro meriterebbero una evidenziazione ed una sottolineatura maggiore, se non una formalizzazione ufficiale sulle etichette delle


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acque minerali» - che, a mio avviso, meriterebbero un divieto di commercializzazione - ed assicurava gli interpellanti, garantendo «il massimo impegno affinché alcune sollecitazioni importanti emerse dall'atto ispettivo presentato dai deputati Verdi potessero trovare spazi adeguati di discussione e di valutazione nelle opportune sedi tecniche e politiche».
Fatte queste premesse, chiediamo quali provvedimenti abbia adottato negli ultimi mesi il Governo per modificare la normativa nazionale di recepimento in materia di acque minerali, in senso più aderente ai principi generali enunciati in sede europea, in particolare per quanto attiene alle analisi da riportare sull'etichetta, così come del resto prevede la direttiva 96/70/CE, recepita con decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339. Chiediamo, inoltre, se esso stia provvedendo a modificare l'attuale etichettatura delle acque minerali, prevedendo che vengano riportati, in modo completo, tutti i suoi componenti ed indicati gli effetti dannosi di alcune sostanze sull'organismo di particolari soggetti, come ad esempio i bambini, ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 10 della direttiva 80/777/CEE sulle diciture da riportare per motivi di tutela della salute pubblica. Chiediamo, infine, se intenda prevedere dei controlli annuali, sia per le acque minerali in commercio, sia per le acque di sorgente, come disciplinato dal decreto legislativo n. 339 del 1999.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per la sanità ha facoltà di rispondere.

GRAZIA LABATE, Sottosegretario di Stato per la sanità. Signor Presidente, nella sua illustrazione l'onorevole Galletti ha fatto riferimento alla seduta della Camera dei deputati del 10 febbraio 2000, in cui il sottosegretario di Stato pro tempore del nostro Ministero aveva risposto ad un'interpellanza urgente presentata dall'onorevole Paissan e da altri deputati, precisando che, per quanto concerne le analisi da riportare sulle etichette delle acque minerali, era in corso di definizione uno schema di decreto interministeriale per rendere la materia del tutto aderente alle disposizioni comunitarie e, per il caso italiano, alle problematiche sollevate anche nell'interpellanza oggi in discussione.
Al riguardo vorrei sottolineare che è fermo intendimento del Ministero della sanità dare corso ed attuazione all'impegno assunto già in quella data. Infatti, è in fase di avanzata elaborazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto legislativo n. 105 del 1992, lo schema del citato decreto interministeriale, per assicurare un completo adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia, rendendo obbligatoria l'indicazione della composizione analitica con i componenti caratteristici.
Allo stato attuale le etichette delle acque minerali europee non riportano controindicazioni o avvertenze per la presenza di alcuni componenti chimici, in quanto a livello comunitario è in fase di elaborazione proprio la direttiva a cui l'interpellanza in oggetto fa riferimento.
Per quanto concerne l'uso pediatrico di un'acqua minerale, vorrei precisare che attualmente esistono acque minerali italiane obbligatoriamente con una concentrazione di nitrati inferiore a dieci milligrammi per litro alle quali è stata attribuita l'indicazione «per l'alimentazione» o « per la preparazione di alimenti per neonati» a seguito di parere favorevole del Consiglio superiore di sanità che ha valutato, tra l'altro, lo studio clinico pediatrico sperimentale effettuato su ogni singola acqua minerale adoperabile agli scopi precedentemente accennati.
Vorrei aggiungere infine che corre l'obbligo di mantenere ferma la distinzione per l'aggiornamento delle analisi riportate sulle etichette che, sulla base di disposizioni comunitarie, e della circolare ministeriale n. 19 del 12 maggio 1993, avviene ogni cinque anni, che viene effettuato dagli organi regionali competenti con cadenza stagionale e di cui - vorrei sottolineare all'onorevole Galletti -, proprio nella preparazione del decreto interministeriale, il nostro Ministero ha provveduto a rivedere ogni quattro mesi le cadenze


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settimanali, quindicinali e stagionali con cui i controlli devono essere effettuati dagli organi di vigilanza sia sui livelli delle componenti microbiologiche sia sui livelli delle componenti chimiche.
Ho portato con me lo schema nuovo dei controlli che lascerò all'onorevole Galletti perché costituisce la nuova base per la predisposizione del decreto interministeriale. Il Governo sottolinea il proprio impegno nell'imminente preparazione del decreto interministeriale, avendo già il Ministero della sanità ha lavorato in maniera innovativa rispetto al passato alla predisposizione degli strumenti di controllo.

PRESIDENTE. L'onorevole Galletti ha facoltà di replicare.

PAOLO GALLETTI. Mi dichiaro parzialmente soddisfatto per l'impegno del Governo soprattutto in merito all'intensificazione dei controlli ed alla predisposizione del decreto interministeriale, che valuterò non appena potrò leggerlo e che mi auguro sia più rigoroso rispetto alla situazione attuale. Il paradosso della vicenda sta nel fatto che si acquista acqua minerale per correre minori rischi di ingerire sostanze pericolose ma con la normativa attuale tale rischio non viene evitato. Si tratta di un fatto grave specialmente per un comparto molto rilevante dal punto di vista economico generale e anche dal punto di vista del bilancio familiare.
Giudico importante la precisazione del sottosegretario in merito all'acqua destinata alla prima infanzia però mi pare che nel complesso l'informazione sulle acque minerali sia molto carente. Lo stesso settore pubblicitario fa riferimento ad elementi inesistenti dell'acqua minerale senza dare alcuna cognizione scientifica sulle caratteristiche delle diverse acque minerali. È sufficiente seguire alla televisione qualche spot pubblicitario di acque minerali che non parlano di residuo fisso o di rischio nell'utilizzo da parte di certe categorie di persone (penso agli anziani ai quali non fa bene assumere acque minerali con residuo fisso o ai bambini a cui nuocciono i nitrati). Il sottosegretario ha precisato che in Europa non esistono etichette di acque minerali che mettano in guardia sugli aspetti nocivi di certe sostanze caratteristiche o contaminanti ma forse il nostro Governo in sede europea potrebbe affrontare questo problema nell'ambito della promozione della direttiva comunitaria cui si è fatto cenno e senza alcun timore nei confronti delle grandi multinazionali (la Nestlè in primis) che oggi gestiscono il commercio molto lucroso delle acque minerali.
Siamo di fronte ad un settore in cui non si produce nulla, ma si imbottiglia soltanto, con profitti assai elevati e senza fornire garanzie di informazione corretta ai cittadini consumatori (uso questa parola anche se la aborro), che acquistano le acque minerali fiduciosi di non correre alcun rischio; ma abbiamo constatato che non è così.
Relativamente alla parte della risposta per la quale sono meno soddisfatto, ritengo si debba assumere la decisione di rivedere le concentrazioni massime ammissibili nelle acque minerali, prevedere che esse siano indicate e, comunque, che siano inferiori a quelle dell'acqua del rubinetto. Occorre, altresì, vietare la presenza di nitrati al di sopra di certe concentrazioni in tutte le acque minerali. Infatti, i nitrati sono l'indice di una contaminazione e, pertanto, viene meno la caratteristica della purezza delle acque minerali indicata nelle direttive europee: si corre il rischio, dunque, di acquistare qualcosa che non corrisponda a quel che viene dichiarato nella pubblicità o sulle etichette; si acquista un'acqua minerale ritenendo che essa sia pura quando non lo è. Si tratta di un inganno gravissimo e di una frode commerciale, nonché di una beffa nei confronti del cittadino italiano. In conclusione, per questa parte della risposta del Governo, non mi dichiaro soddisfatto, ma ritengo che sarà necessario lavorare con molta più decisione, anche scontrandosi con gli interessi delle multinazionali che gestiscono la gran parte della commercializzazione delle acque


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minerali. Solo così si potrà dare chiarezza ai cittadini italiani ed europei e mettere in vendita acque minerali che siano davvero pure.

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