Allegato A
Seduta n. 726 del 25/5/2000


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(Sezione 4 - Attuazione della recente normativa in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti)

D)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della sanità, per sapere - premesso che:
la legge 1o aprile 1999, n. 91, recante disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti, ridisegna l'assetto normativo sia sul piano organizzativo strutturale che di manifestazione di volontà in ordine alla donazione di organi e tessuti;
in particolare, la dichiarazione di volontà dei cittadini sulla donazione nonché le disposizioni di attuazione delle norme sulla dichiarazione medesima sono demandate agli articoli 4 e 5 della citata legge;
in attuazione degli articoli sopra menzionati il Ministro della sanità ha emanato il decreto ministeriale 8 aprile 2000 recante disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti, attuativo delle prescrizioni relative alla dichiarazione di volontà dei cittadini sulla donazione di organi a scopo di trapianto (Gazzetta Ufficiale 15 aprile 2000), prevedendo all'articolo 1, comma 1, dello stesso la notifica personale a tutti i cittadini da parte delle Asl competenti, entro 180 giorni dalla realizzazione dell'anagrafe informatizzata degli assistiti dal servizio sanitario nazionale, «della richiesta di dichiarare la propria volontà in merito alla donazione di organi e di tessuti del proprio corpo dopo la morte, a scopo di trapianto, informandoli che la mancata dichiarazione di volontà (...) viene considerata quale assenso alla donazione;
con circolare del Ministro della sanità e del Ministro dell'interno datata 11 aprile 2000 vengono informati tutti i sindaci e, per conoscenza, i prefetti della Repubblica che «in applicazione della nuova normativa sulla donazione e il trapianto d'organi sono state avviate le procedure necessarie ad acquisire le dichiarazioni di volontà dei cittadini sulla donazione di organi e tessuti (...) un modulo che conterrà la tessera per la dichiarazione di volontà e le relative istruzioni. I moduli saranno consegnati a cura degli uffici comunali, insieme alla notifica dei certificati elettorali relativi ai referendum indetti per il giorno 21 maggio 2000»;
i suddetti moduli sono stati consegnati in questi giorni insieme ai certificati elettorali, anche se la consegna, è stato segnalato da molti cittadini, non è stata uniforme sul territorio. In molti comuni non è stata rispettata la «puntuale consegna» invocata nella suddetta circolare, lasciando molti cittadini senza copia dei moduli;
lo stesso consiste in un cartoncino, modello tessera, su cui apporre il proprio assenso o la propria contrarietà alla volontà di donazione di organi e tessuti, nonché di un insieme di informazioni approssimative della normativa relativa alla donazione di organi;
nella parte posteriore del modulo è riportata la dicitura «contiene la tessera valida per la dichiarazione di volontà sulla donazione degli organi ai sensi della legge 1o aprile 1999, n. 91»;
un aspetto fondamentale della dichiarazione di volontà ai sensi della legge 1o aprile 1999, n. 91, è la previsione (articolo 4, comma 1) del silenzio assenso al contrario


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di quanto previsto dalla normativa previgente. Allo stesso comma è stabilito che i cittadini vengano informati «che la mancata dichiarazione di volontà è considerata quale assenso alla donazione» (citazione rimarcata anche nell'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 8 aprile 2000) mentre di ciò nel modulo non è fatta alcuna menzione;
tale omissione, oltre che essere contraria ai dettami della legge, risulta lesiva del diritto del cittadino ad una giusta e puntuale informazione, inducendolo a sottovalutare una mancata dichiarazione che invece ha un suo preciso valore sia etico che sostanziale;
nel caso che il modulo consegnato in questi giorni ai cittadini sia, nelle intenzioni del Ministro interpellato, l'effettiva applicazione della normativa in tema di richiesta di volontà alla donazione da parte dei cittadini, ad avviso degli interpellanti si configurerebbe un uso distorto della normativa in tema di donazione di organi per il mancato rispetto di molti aspetti della legge 91 e del decreto di attuazione (quali, ad esempio, un'adeguata campagna di informazione; la notifica da parte delle Asl della dichiarazione di volontà e non, come in questo caso, da parte del comune; l'avvenuta realizzazione dell'anagrafe informatizzata degli assistiti dal servizio sanitario nazionale; l'individuazione dei meccanismi con i quali il cittadino può manifestare la modifica della propria volontà);
nel modulo si fa riferimento ad un «arbitrario» mese di luglio quale periodo entro il quale ogni cittadino potrà manifestare la propria volontà, alla Asl o al medico di famiglia, di donare i proprio organi, periodo non sostenuto da alcun riferimento normativo e organizzativo ad oggi conosciuto, che può solo generare ulteriore confusione nei cittadini -:
quali siano stati gli intendimenti del Ministro interpellato nel far recapitare recentemente a tutti i cittadini i moduli per la dichiarazione di volontà alla donazione di organi e di tessuti del proprio corpo;
qualora gli intendimenti siano quelli dell'applicazione degli articoli 4 e 5 della legge 1o aprile 1999 e successivo decreto ministeriale di attuazione 8 aprile 2000, se non ritenga opportuno, considerata l'inadempienza dello strumento rispetto alla normativa vigente, di prevedere una riconversione dello stesso in una azione di semplice «campagna straordinaria di informazione sui trapianti», così come già previsto dall'articolo 4 della legge 1o aprile 1999, n. 91.
(2-02400) «Pagliarini, Cè, Chincarini».
(9 maggio 2000).