Allegato A
Seduta n. 710 del 6/4/2000


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(Sezione 8 - Adempimenti degli enti locali in rapporto alla costituzione dell'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici)

H)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere - premesso che:
si è costituita l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici;
in esecuzione alle disposizioni dell'articolo 4, comma 10, lettera c) della legge n. 109 del 1994 e successive modifiche è stato costituito l'Osservatorio dei lavori pubblici che opera alle dipendenze dell'Autorità medesima;
la legge n. 109 del 1994 all'articolo 4, comma 17, dispone che la comunicazione dei dati all'Osservatorio avviene per i lavori sopra 150.000 Ecu;
la legge n. 109/94 all'articolo 24, comma 2, dispone che l'affidamento di appalti mediante trattativa privata è motivato e comunicato all'Osservatorio;
l'autorità ha emanato con il provvedimento del 19 ottobre 1999, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 257 del 2 novembre 1999, direttive circa l'invio dei dati all'Osservatorio (punto 5 lettera a) e b);


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la legge n. 109 del 1994 non dispone all'articolo 4, comma 16, lettera a), l'invio dei dati per lavori sotto 150.000 Ecu affidati con gara, come invece arbitrariamente è stato disposto al punto 7 del provvedimento dell'Autorità emanato il 19 ottobre 1999 e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 257 del 2 novembre 1999;
successivamente, l'Autorità, con provvedimento del 15 dicembre 1999 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 293 del 15 dicembre 1999 ha emanato le schede per la comunicazione dei dati, denominate (A, B1-B6, C1-C3, D, E, sezione A e B), contenenti una mole di dati che diventano puro esercizio dell'informatica e che non corrispondono alla ratio e al contenuto della legge n. 109 del 1994 e al provvedimento dell'Autorità del 19 ottobre 1999, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 257 del 2 novembre 1999, punto 5, lettera a) e b);
l'articolo 4, comma 17, della legge n. 109 del 1994 fa riferimento ai dati concernenti gli stati di avanzamento, non a sospensioni, riprese, proroghe riguardanti i lavori appaltati;
l'articolo 4, comma 17, della legge n. 109 del 1994 non fa nessun riferimento alle sanzioni in caso di ritardo nella comunicazione e, diversamente, l'Autorità ha introdotto con il provvedimento del 19 ottobre 1999 il ritardo tra i casi soggetti a sanzioni amministrative fino a 50 milioni;
esistono nelle regioni sistemi di rilevamento già collaudati (vedi sistema Tellus ed altri);
ai sensi del protocollo generale per la costituzione degli osservatori regionali sarebbe stato opportuno discutere con le regioni anche le modalità operative di raccoglimento dei dati, schede comprese, rispettando il principio di autonomia, sussidarietà, efficienza e economicità, cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 1998;
tale mole di adempimenti sta ricadendo sulle spalle degli enti locali, in particolare degli enti locali a minori e medie dimensioni demografiche e dei loro responsabili dei procedimenti, ormai schiacciati da migliaia di tabelle, raccolte dati, eccetera, in piena stagione di conclamata semplificazione;
l'operazione «comunicazione dati» agli osservatori regionali rischia di essere un farraginoso ed inutile assemblamento di dati che non corrispondono allo spirito e ai dettami della legge n. 109 del 1994;
altra cosa sono i controlli sull'intero sistema dei lavori pubblici;
i comuni non possono sopportare passivamente un ruolo che li considera «vassalli» del sistema -:
quali iniziative intenda intraprendere per impedire adempimenti, gravanti in particolare sugli enti locali, non corrispondenti alla legge n. 109 del 1994 e successive modifiche e non corrispondenti ai principi di autonomia, sussidarietà, efficienza ed economicità, cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali.
(2-02343)
«Abbondanzieri, Alveti, Basso, Bracco, Capitelli, Carli, Cherchi, Corvino, De Biasio Calimani, Dedoni, Di Bisceglie, Duca, Faggiano, Galdelli, Gasperoni, Gatto, Giacalone, Giacco, Lento, Luongo, Malagnino, Manzato, Mariani, Mauro, Migliavacca, Molinari, Niedda, Oliverio, Panattoni, Penna, Rabbito, Rava, Sabattini, Saia, Saonara, Schmid, Sedioli, Settimi, Soave».
(30 marzo 2000).