...
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 512 milioni per l'anno 1998, in lire 488 milioni per l'anno 1999 e in lire 512 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
Al comma 1, sostituire le parole: per l'anno 1999 con le seguenti: per l'anno 2000.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Conseguentemente, al medesimo comma 1:
sostituire le parole: per l'anno 2000 con le seguenti: per l'anno 2001;
sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2001 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2002;
sostituire le parole: bilancio triennale 1999-2001 con le seguenti: bilancio triennale 2000-2002;
sostituire le parole: per l'anno finanziario 1999 con le seguenti: per l'anno finanziario 2000.
3. 1. La Commissione.