Allegato A
Seduta n. 708 del 4/4/2000


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(A.C. 5235 - sezione 2)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 512 milioni per l'anno 1998, in lire 488 milioni per l'anno 1999 e in lire 512 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: per l'anno 1999 con le seguenti: per l'anno 2000.
Conseguentemente, al medesimo comma 1:
sostituire le parole:
per l'anno 2000 con le seguenti: per l'anno 2001;
sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2001 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2002;
sostituire le parole: bilancio triennale 1999-2001 con le seguenti: bilancio triennale 2000-2002;
sostituire le parole: per l'anno finanziario 1999 con le seguenti: per l'anno finanziario 2000.
3. 1. La Commissione.