Allegato A
Seduta n. 708 del 4/4/2000


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PROGETTI DI LEGGE: SCALIA; SIGNORINO ED ALTRI; PECORARO SCANIO; SAIA ED ALTRI; LUMIA ED ALTRI; CALDEROLI ED ALTRI; POLENTA ED ALTRI; GUERZONI ED ALTRI; LUCÀ ED ALTRI; JERVOLINO RUSSO ED ALTRI; BERTINOTTI ED ALTRI; LO PRESTI ED ALTRI; ZACCHEO ED ALTRI; RUZZANTE; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; BURANI PROCACCINI ED ALTRI: LEGGE QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI (332-354-369-1484-1832-2378-2431-2625-2743-2752-3666-3751-3922-3945-4931-5541)

(A.C. 332 - sezione 1)

ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 9.
(Funzioni dello Stato).

1. Allo Stato spetta l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 129 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dei poteri di indirizzo e coordinamento e di regolazione delle politiche sociali per i seguenti aspetti:
a) determinazione dei principi e degli obiettivi della politica sociale attraverso il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all'articolo 18;
b) individuazione dei livelli essenziali ed uniformi delle prestazioni, comprese le funzioni in materia assistenziale, svolte per minori ed adulti dal Ministero di grazia e giustizia, all'interno del settore penale;
c) fissazione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale in corrispondenza ai requisiti delle strutture sanitarie disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997;
d) determinazione dei requisiti e dei profili professionali in materia di professioni sociali, nonché dei requisiti di accesso e di durata dei percorsi formativi;
e) esercizio dei poteri sostitutivi in caso di riscontrata inadempienza delle regioni, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
f) ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali secondo i criteri stabiliti dall'articolo 20, comma 5.

2. Le competenze statali di cui al comma 1, lettere b) e c), del presente articolo sono esercitate sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; le restanti competenze sono esercitate secondo i criteri stabiliti dall'articolo 129, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.


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EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 9.
(Funzioni dello Stato).

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.
(Competenze dello Stato).

1. Allo Stato spetta l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 129 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché i poteri di indirizzo e coordinamento e di regolamentazione delle politiche sociali per i seguenti aspetti:
a) determinazione dei principi e degli obiettivi della politica sociale attraverso il piano nazionale degli interventi e servizi sociali di cui all'articolo 18 della presente legge;
b) fissazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei requisiti minimi strutturali cd organizzativi per l'autorizzazione delle strutture a ciclo residenziale o semiresidenziale, in corrispondenza ai requisiti delle strutture sanitarie già disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997 nonché dei requisiti minimi strutturali cd organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio delle attività sociali;
c) determinazione dei profili professionali in materia di professioni sociali nonché dei requisiti di accesso e di durata dei percorsi formativi, ai sensi dell'articolo 12;
d) esercizio dei poteri sostitutivi in caso di riscontrata inadempienza delle regioni, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
e) ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali secondo i criteri stabiliti dall'articolo 20, comma 1.

2. Le competenze statali di cui al comma 1, lettere a) e b) e sono esercitate sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n 281; le restanti competenze sono esercitate secondo i criteri stabiliti dall'articolo 129, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Testo alternativo del relatore di minoranza, onorevole Cè.

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: regolazione con la seguente: regolamentazione.
9. 1. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
9. 2. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: dei livelli essenziali ed uniformi delle prestazioni con le seguenti: degli interventi e servizi essenziali.
9. 10. Scantamburlo, Fioroni, Giacalone, Polenta, Ciani.

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: fissazione aggiungere le seguenti: , entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,.
9. 3. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Subemendamenti all'emendamento 9. 12 della Commissione

All'emendamento 9. 12 della Commissione sostituire le parole: «sostituire le parole da in corrispondenza fino alla fine


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della lettera con le seguenti» con le seguenti: «in fine aggiungere le seguenti: «e».
0. 9. 12. 6. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 9. 12 della Commissione aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
Le comunità di tipo familiare di cui al periodo precedente sono forme innovative di risposta a particolari situazioni di disagio psico-fisico, sociale ed economico, da attuarsi qualora si presentino come soluzione più adeguata rispetto alle strutture a ciclo residenziale o semiresidenziale. I requisiti specifici definiti per le comunità di tipo familiare, di cui al periodo precedente, devono comunque garantire che la professionalità richiesta e la qualità delle prestazioni offerte dalle medesime comunità, pur se con modalità adatte alla particolarità di tali strutture, siano corrispondenti a quelle fissate per i servizi e le strutture di cui all'articolo 11, comma 1.
0. 9. 12. 1. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 9. 12 della Commissione aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le comunità di tipo familiare di cui al periodo precedente sono forme innovative di risposta a particolari situazioni di disagio psico-fisico, sociale ed economico, da attuarsi qualora si presentino come soluzione più adeguata rispetto alle strutture a ciclo residenziale o semiresidenziale.
0. 9. 12. 8. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 9. 12 della Commissione aggiungere, in fine, il seguente periodo: I requisiti specifici definiti per le comunità di tipo familiare, di cui al periodo precedente, devono comunque garantire che la professionalità richiesta e la qualità delle prestazioni offerte dalle medesime comunità, pur se con modalità adatte alla particolarità di tali strutture, siano corrispondenti a quelle fissate per i servizi e le strutture di cui all'articolo 11, comma 1.
0. 9. 12. 2. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 9. 12 della Commissione aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Conseguentemente, all'articolo 8, comma 3, lettera f) dopo le parole: minimi fissati aggiungere le seguenti: e dei requisiti specifici previsti per le comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni».
0. 9. 12. 3. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 9. 12 della Commissione aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Tali requisiti specifici devono prevedere, in particolare, opportune modalità di coordinamento e collaborazione con i competenti servizi sociali territoriali, al fine di garantire un adeguato sostegno alle comunità familiari stesse.
0. 9. 12. 4. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 9. 12 della Commissione aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali requisiti specifici devono garantire, in particolare, il coordinamento e la collaborazione con i competenti servizi sociali territoriali, al fine di garantire un adeguato sostegno alle comunità familiari stesse.
0. 9. 12. 5. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 9. 12 della Commissione aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Conseguentemente all'articolo 11, comma 1, dopo le parole: e semiresidenziale aggiungere le seguenti: e le comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni».
0. 9. 12. 7. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.


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Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: in corrispondenza fino alla fine della lettera con le seguenti: , previsione di requisiti specifici per le comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni.
9. 12. La Commissione.

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine, le parole: , nonché dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio delle attività sociali.
9. 4. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: dei requisiti e.
9. 5. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 1, lettera d), aggiungere in fine, le parole: ai sensi dell'articolo 12.
9. 6. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: l'esercizio dei poteri sostitutivi avviene dopo sessanta giorni per assicurare ai cittadini i diritti agli interventi sociali e le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 1 della presente legge.
9. 11. Procacci, Gardiol.

Al comma 2, dopo la parola: lettere aggiungere la seguente: a), .
9. 7. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

1. Ai fini dell'effettivo riconoscimento del diritto alle prestazioni dei servizi sociali obbligatori, gli utenti, le organizzazioni di volontariato e le ONLUS iscritte negli appositi registri regionali, possono presentare ricorso al sindaco del comune di residenza o di domicilio del soggetto interessato, che è tenuto a comunicare le proprie decisioni al reclamante entro e non oltre trenta giorni. L'organismo preposto alla gestione degli interventi e dei servizi sociali deve dare attuazione alla decisione di cui sopra entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione.
2. Gli utenti e le organizzazioni sopra elencate possono successivamente presentare ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria anche senza l'assistenza di un legale. La procedura è gratuita e prioritaria rispetto alle altre materie.
9. 01. Novelli.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

1. Ai fini dell'effettivo riconoscimento del diritto alle prestazioni dei servizi sociali obbligatori, gli utenti, le organizzazioni di volontariato e le ONLUS iscritte negli appositi registri regionali, possono presentare ricorso al sindaco del comune di residenza o di domicilio del soggetto interessato, che è tenuto a comunicare le proprie decisioni al reclamante nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del reclamo. L'organismo preposto alla gestione degli interventi e dei servizi sociali deve dare attuazione alla decisione di cui sopra entro nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione.
2. Gli utenti e le organizzazioni di cui al comma 1 possono successivamente nel termine perentorio di trenta giorni presentare ricorso contro la decisione del sindaco all'autorità giudiziaria ordinaria, la quale decide in via di urgenza entro sessanta giorni.
9. 03. Gardiol.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

1. È fatto divieto ai comuni singoli o associati e alle comunità montane di affidare


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a soggetti privati le funzioni concernenti la valutazione delle condizioni di accesso ai servizi, l'esame dei ricorsi, i controlli e la vigilanza ordinaria, nonché i compiti gestionali qualora ne possa risultare compromessa l'integrazione delle prestazioni e l'unitarietà delle rete dei servizi. È, altresì, vietata l'attribuzione a soggetti privati degli accertamenti concernenti la situazione di abbandono dei minori e le valutazioni sulla personalità degli aspiranti all'adozione e all'affido.
* 9. 02. Novelli.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

1. È fatto divieto ai comuni singoli o associati e alle comunità montane di affidare a soggetti privati le funzioni concernenti la valutazione delle condizioni di accesso ai servizi, l'esame dei ricorsi, i controlli e la vigilanza ordinaria, nonché i compiti gestionali qualora ne possa risultare compromessa l'integrazione delle prestazioni e l'unitarietà delle rete dei servizi. È, altresì, vietata l'attribuzione a soggetti privati degli accertamenti concernenti la situazione di abbandono dei minori e le valutazioni sulla personalità degli aspiranti all'adozione e all'affido.
* 9. 05. Maura Cossutta, Saia.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

1. Al fine di garantire l'integrazione delle prestazioni e l'unitarietà della rete dei servizi, è fatto divieto ai comuni singoli o associati e alle comunità montane di affidare a soggetti privati, anche titolari di erogazione di servizi, le funzioni concernenti la valutazione delle condizioni di accesso ai servizi, l'esame dei ricorsi, i controlli e la vigilanza ordinaria è vietata inoltre l'attribuzione a soggetti privati degli accertamenti concernenti la situazione di abbandono dei minori e le valutazioni sulla personalità degli aspiranti all'adozione o all'affido.
9. 04. Gardiol.