Allegato A
Seduta n. 704 del 29/3/2000


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(A.C. 332 - sezione 6)

ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 7.

(Funzioni delle province).

1. Le province concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali per i compiti previsti dall'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché dall'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo le modalità definite dalle regioni che disciplinano il ruolo delle province in ordine:
a) alla raccolta delle conoscenze e dei dati sui bisogni e sulle risorse rese disponibili dai comuni e da altri soggetti istituzionali presenti in ambito provinciale per concorrere all'attuazione del sistema informativo dei servizi sociali;
b) all'analisi dell'offerta assistenziale per promuovere approfondimenti mirati sui fenomeni sociali più rilevanti in ambito provinciale fornendo, su richiesta dei comuni e degli enti locali interessati, il supporto necessario per il coordinamento degli interventi territoriali;
c) alla promozione, d'intesa con i comuni, di iniziative di formazione, con particolare riguardo alla formazione professionale di base;
d) alla partecipazione alla definizione e all'attuazione dei piani di zona.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 7.

(Funzioni delle province).

Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.

(Competenze delle province).

1. Le province concorrono alla programmazione regionale del sistema integrato di interventi e servizi sociali per i compiti previsti dall'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dall'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,


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nonché dalla presente legge, secondo le modalità definite dalle leggi regionali che disciplinano il ruolo delle province in ordine a:
a) autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi gestiti da enti pubblici e da soggetti privati o del privato sociale nonché vigilanza sulle medesime strutture e servizi;
b) raccolta delle conoscenze e dei dati sui bisogni e sulle risorse rese disponibili da comuni e da altri soggetti istituzionali presenti in ambito provinciale, nonché analisi dell'offerta assistenziale, per concorrere all'attuazione del sistema informativo delle attività sociali e per promuovere approfondimenti mirati sui fenomeni sociali più rilevanti in ambito provinciale, fornendo, su richiesta degli enti locali interessati, il supporto necessario per il coordinamento degli interventi territoriali;
c) la promozione e la gestione, d'intesa con i Comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, dei piani di formazione con particolare riguardo alla formazione professionale di base e all'aggiornamento del personale operante nel settore sociale;
d) la partecipazione alla definizione e all'attuazione dei piani di zona.
Testo alternativo del relatore di minoranza on. Cè.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: alla programmazione, aggiungere la seguente: regionale.
7. 1.
Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: n. 112 aggiungere le seguenti: nonché dalla presente legge.
7. 2. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: alla promozione aggiungere le seguenti: e alla gestione.

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 3, lettera m), sostituire la parola: predisposizione con la seguente: coordinamento.
7. 3. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: d'intesa con i comuni, di iniziative con le seguenti: e alla gestione, d'intesa con i comuni, dei piani.

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 3, lettera m), sostituire la parola: predisposizione con la seguente: coordinamento.
7. 11. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: di iniziative con le seguenti: dei piani.
7. 4. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: di formazione, aggiungere le seguenti: nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1,.
7. 5. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Subemendamento all'emendamento 7. 14 della Commissione.

All'emendamento 7.14 della Commissione, aggiungere, in fine, le seguenti parole: del personale operante nel settore sociale.
0. 7. 14. 1. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e all'aggiornamento.
7. 14. La Commissione.


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Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e all'aggiornamento del personale operante nel settore sociale.
7. 6. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
e) all'autorizzazione e all'accreditamento delle strutture e dei servizi gestiti da enti pubblici e da soggetti privati o del privato sociale, nonché vigilanza sulle medesime strutture e servizi, secondo quanto stabilito ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera f), e 9, comma 1, lettera c).

Conseguentemente, all'articolo 11, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dai comuni con le seguenti: dalle province
7. 7.
Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
e)
alla promozione ed al coordinamento con i comuni di politiche integrate in materia di interventi socio-sanitari, scolastici, di avviamento e reinserimento lavorativo, interventi sul tempo libero, trasporti, comunicazioni, avendo cura, in particolare, delle fasce deboli.
7. 13. Michielon.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Sono esercitate altresì dalle province le funzioni relative all'assistenza scolastica dei non vedenti e degli audiolesi.
7. 8. Porcu, Carlesi, Cuscunà.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Sono esercitate altresì dalle province le funzioni ed i compiti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
7. 9. Porcu, Carlesi, Cuscunà.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Sono esercitate altresì dalle province le funzioni ed i compiti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relativamente ai non vedenti a agli audiolesi.
7. 10. Porcu, Carlesi, Cuscunà.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Le province promuovono lo sviluppo e l'integrazione delle politiche dell'ambiente, della scuola e dei trasporti sul territorio anche per le finalità della presente legge.
7. 12. Procacci, Gardiol.