Allegato A
Seduta n. 704 del 29/3/2000

TESTO AGGIORNATO AL 30 MARZO 2000


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(A.C. 332 - sezione 5)

ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

CAPO II

ASSETTO ISTITUZIONALE E ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

Art. 6.

(Funzioni dei comuni).

1. I comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi


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sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale. Tali funzioni sono esercitate dai comuni adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, tramite associazioni intercomunali o decentramento delle aree metropolitane, secondo le modalità previste dalle leggi 8 giugno 1990, n. 142, e 15 marzo 1997, n. 59, nonché dall'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. Ai comuni, oltre ai compiti già trasferiti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed alle funzioni attribuite ai sensi dell'articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta, secondo la disciplina adottata dalle regioni, l'esercizio delle seguenti attività:
a) programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 4;
b) erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche diverse da quelle disciplinate dall'articolo 22, e dei titoli di cui all'articolo 17, nonché delle attività assistenziali già di competenza delle province, salvo quanto stabilito dalla legge regionale di cui al comma 3;
c) autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, secondo quanto stabilito ai sensi degli articoli 8, comma 3, lettera f), e 9, comma 1, lettera c);
d) partecipazione al procedimento per l'individuazione degli ambiti territoriali, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a).

3. La legge regionale di cui all'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, disciplina il trasferimento delle funzioni indicate dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dal decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67.
4. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 i comuni provvedono a:
a) promuovere, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse delle collettività locali tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria;
b) coordinare programmi e attività degli enti che operano nell'ambito di competenza, secondo le modalità fissate dalla regione, tramite collegamenti operativi tra i servizi che realizzano attività volte all'integrazione sociale ed intese con le aziende unità sanitarie locali per le attività socio-sanitarie e per i piani di zona;
c) adottare strumenti per la semplificazione amministrativa e per il controllo di gestione atti a valutare l'efficienza, l'efficacia ed i risultati delle prestazioni, secondo i programmi previsti;
d) effettuare forme di consultazione dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, per valutare la qualità e l'efficacia dei servizi e formulare proposte ai fini della predisposizione dei programmi;
e) garantire ai cittadini i diritti di partecipazione al controllo di qualità dei servizi, secondo le modalità previste dagli statuti comunali.

5. Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso istituti assistenziali il comune di ultima provenienza degli stessi, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica.


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EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

CAPO II

ASSETTO ISTITUZIONALE E ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

ART. 6.

(Funzioni dei comuni).

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.

(Competenze dei comuni).

1. I comuni concorrono alla programmazione regionale e sono titolari delle funzioni di programmazione dei servizi per le rispettive comunità, nel rispetto delle linee guida nazionali e regionali e dei livelli di qualità dei servizi. Gli stessi esercitano la titolarità delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale. Le funzioni di programmazione e amministrative sono esercitate dai comuni anche adottando modalità di suddivisione o accorpamento territoriale, che risultino più idonee alla gestione delle funzioni medesime, al contenimento della spesa e al miglioramento del rapporto con i cittadini, mediante associazioni intercomunali o decentramento delle aree metropolitane, secondo le modalità previste dalle leggi 8 giugno 1990, n. 142, 15 marzo 1997, n. 59, e dall'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. Ai comuni, oltre ai compiti già trasferiti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ad alle funzioni attribuite ai sensi dell'articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta, secondo la disciplina adottata con norme regionali, l'esercizio delle seguenti attività:
a) programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale degli interventi e dei servizi sociali a rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 5;
b) definizione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del piano regionale di cui all'articolo 18, comma 6, dei criteri per l'emissione dei buoni servizio;
c) erogazione dei servizi ulteriori rispetto a quelli individuati all'articolo 18 e delle prestazioni economiche diverse da quelle disciplinate dagli articoli 24 e 25 della presente legge e dei buoni servizio, nonché delle attività assistenziali già di competenza delle province, salvo quanto stabilito dalla legge regionale di cui al comma 3;
d) concertazione con la regione e con gli enti locali interessati nell'ambito del procedimento per l'individuazione degli ambiti territoriali, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a).
3. La legge regionale di cui all'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, disciplina il trasferimento delle funzioni indicate dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dal decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 della presente legge.
4. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 i comuni provvedono a:
a) promuovere, nell'ambito del modello di servizi a rete, risorse delle collettività locali tramite forme di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria;
b) coordinare programmi e attività degli enti che operano nell'ambito di competenza,


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secondo le modalità fissate dalla regione, tramite intese con le aziende sanitarie locali per le attività socio sanitarie e per i piani di zona e collegamenti operativi tra i servizi che realizzano attività volte all'integrazione sociale, al fine del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1;
c) adottare strumenti per la semplificazione amministrativa e per il controllo di gestione atti a valutare l'efficienza, l'efficacia e i risultati delle prestazioni in base alla programmazione di cui alla lettera a) del comma 2;
d) prevedere forme di consultazione dei soggetti del privato sociale di cui all'articolo 1, comma 4, al fine di un loro diretto coinvolgimento nella valutazione della qualità e dell'efficacia dei servizi e nella formulazione di proposte per la predisposizione dei programmi comunali di cui al comma 2, garantendo la separazione, funzionale e dei soggetti coinvolti, tra attività di gestione e attività di valutazione e di controllo;
e) garantire ai cittadini i diritti di partecipazione al controllo di qualità dei servizi, secondo le modalità previste dagli statuti comunali;
f) determinare la partecipazione da parte degli utenti al costo delle prestazioni, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 8, comma 3, lettera h).
5. Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso istituti assistenziali, il comune ove i medesimi soggetti, nel corso degli ultimi tre anni, hanno risieduto stabilmente per il periodo più lungo, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica.
Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Cè.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: a livello locale, aggiungere le seguenti: , sono titolari, altresì, delle funzioni di programmazione dei servizi per le rispettive comunità, nel rispetto delle linee guida nazionali e regionali e dei livelli di qualità dei servizi.
6. 2. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: a livello locale, aggiungere le seguenti: , sono titolari, altresì, delle funzioni di programmazione dei servizi per le rispettive comunità, nel rispetto delle linee guida nazionali e regionali.
6. 3. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: a livello locale aggiungere le seguenti: , sono titolari, altresì, delle funzioni di programmazione dei servizi per le rispettive comunità.
6. 1. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: adottando sul piano, fino a: con i cittadini, con le seguenti: anche adottando modalità di suddivisione o accorpamento territoriale, che risultino più idonee alla gestione delle funzioni medesime, al contenimento della spesa e al miglioramento del rapporto con i cittadini.
6. 4. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: sul piano territoriale gli assetti con le seguenti: modalità di suddivisione o accorpamento territoriale, che risultino.
6. 24. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: tramite associazioni fino alla fine del comma con le seguenti: secondo le modalità stabilite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come da ultimo modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 265.
6. 43. La Commissione


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Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I comuni curano lo sviluppo e l'integrazione delle politiche ambientali, della casa, della scuola e dei trasporti sul territorio anche in relazione alle finalità di cui alla presente legge.
6. 35. Procacci, Gardiol.

Al comma 2, alinea, dopo la parola: spetta, aggiungere le seguenti: nell' ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19 e
6. 42. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

Al comma 2, alinea, dopo la parola: spetta, aggiungere le seguenti: nel rispetto dell'articolo 5, dell'articolo 19, comma 2, della presente legge e.
6. 22. Volontè, Tassone.

Al comma 2, alinea, dopo la parola: spetta, aggiungere le seguenti: nel rispetto dell'articolo 5, dell'articolo 19, comma 3, della presente legge e.
6. 27. Burani Procaccini, Porcu, Lucchese, Cuccu, Massidda, Baiamonte, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres.

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: concertazione, con la seguente: valutazione.
6. 5. Valpiana, Giordano, Nardini.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: con il coinvolgimento fino alla fine della lettera con le seguenti: nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, commi 4 e 5.
6. 6. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: comma 4 con le seguenti: comma 5.
6. 44. La Commissione.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: comma 4 con le seguenti: commi 4 e 5.
6. 28. Burani Procaccini, Porcu, Lucchese, Cuccu, Massidda, Baiamonte, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: salvo quanto stabilito con le seguenti: con le modalità stabilite.
6. 36. Michielon.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
e) all'autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi gestiti da enti pubblici e da soggetti privati o del privato sociale, nonché vigilanza sulle medesime strutture e servizi, secondo quanto stabilito ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera f), e articolo 9, comma 1, lettera c).

Conseguentemente, all'articolo 11, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dai comuni con le seguenti: dalle province.
6. 7. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 2, lettera c), dopo la parola: accreditamento, aggiungere la seguente: , convenzionamento.
6. 8. Valpiana, Giordano, Nardini.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: comma 4 con le seguenti: commi 4 e 5.
6. 29. Burani Procaccini, Porcu, Lucchese, Cuccu, Massidda, Baiamonte, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres.


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Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: comma 4 con le seguenti: comma 5.
*6. 34. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: comma 4 con le seguenti: comma 5.
*6. 45. La Commissione.

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: partecipazione al con le seguenti: concertazione con la regione e con gli enti locali interessati nell'ambito del.
6. 9. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
e) definizione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del piano regionale di cui all'articolo 18, comma 6, dei criteri per l'emissione dei titoli di cui all'articolo 17 e dei prestiti d'onore di cui all'articolo 16, comma 4..

Conseguentemente:
all'articolo 8, comma 3, sopprimere la lettera i);
all'articolo 18, comma 3, sopprimere la lettera h).
6. 25. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
e) definizione dei criteri per l'emissione dei titoli di cui all'articolo 17 e dei prestiti d'onore di cui all'articolo 16.

Conseguentemente:
all'articolo 8, comma 3, sopprimere la lettera i);
all'articolo 18, comma 3, sopprimere la lettera h).
6. 10. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Subemendamento all'emendamento 6. 47 (nuova formulazione) della Commissione.

All'emendamento 6.47 della Commissione, capoverso 4, sostituire le parole da: per assicurare la copertura fino alla fine dell'emendamento con le seguenti: , utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge per l'esercizio delle funzioni sociali trasferite, necessarie per assicurare la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle medesime funzioni, nonché necessarie per garantire la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni di nuova istituzione ai sensi della presente legge.
0. 6. 47. 1. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente all'articolo 8, sostituire il comma 4 con il seguente:
4. La legge regionale di cui all'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, disciplina il trasferimento ai comuni o alle province delle funzioni indicate dal regio decreto - legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dal decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67. Con la medesima legge, le regioni disciplinano, con le modalità stabilite dall'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, il trasferimento ai comuni e alle province delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali per assicurare la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni sociali trasferite utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge per l'esercizio delle funzioni stesse.
6. 47. (nuova formulazione) La Commissione.

Al comma 3, sostituire le parole da: dal regio decreto-legge fino a: n. 2838 con le seguenti: all'articolo 80 del regio decreto-


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legge 30 dicembre 1923, n. 2838, dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, all'articolo 144/g del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383, all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1975 n. 698.
6. 37. Michielon.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: , nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 della presente legge.
6. 11. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 4, sopprimere la lettera a).
6. 41. Maura Cossutta, Saia.

Al comma 4, lettera a), sopprimere la parola: innovative.
6. 12. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: al fine del perseguimento delle attività di cui all'articolo 1, comma 1.
6. 13. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: secondo i programmi previsti con le seguenti: in base alla programmazione di cui al comma 2, lettera a).
6. 14. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 4, lettera d), sostituire le parole: commi 4 e 5 con le seguenti: commi 5 e 6.
6. 30 (Testo così modificato nel corso della seduta).Burani Procaccini, Porcu, Lucchese, Cuccu, Massidda, Baiamonte, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres.

Al comma 4, lettera d), sostituire le parole: per valutare la qualità e l'efficacia dei servizi e formulare con le seguenti: al fine di un loro diretto coinvolgimento nella valutazione della qualità e dell'efficacia dei servizi e nella formulazione di.
6. 15. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 4, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: comunali di cui al comma 2, garantendo la separazione funzionale e dei soggetti coinvolti, tra attività di gestione e attività di valutazione e di controllo.
6. 16.
Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 4, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , garantendo la separazione funzionale e dei soggetti coinvolti, tra attività di gestione e attività di valutazione e di controllo.
6. 17.
Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
f) determinare la partecipazione da parte degli utenti al costo delle prestazioni, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 8, comma 3, lettera l).

Conseguentemente, all'articolo 8, comma 3, lettera l), sostituire le parole: sulla base dei criteri determinati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera g) con le seguenti: nel rispetto dei principi generali definiti in sede nazionale ai sensi dell'articolo 59, commi 50 e 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e di quanto disposto dall'articolo 26 della presente legge.
Conseguentemente all'articolo 18, comma 3, sopprimere la lettera g).
6. 18. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Subemendamenti all'emendamento 6. 46 della Commissione.

All'emendamento 6.46 della Commissione, sostituire la parola: residenziale con


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le seguenti: a ciclo residenziale e semiresidenziale.
0. 6. 46. 1. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 6.46 della Commissione, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , semiresidenziali o centri diurni.
0. 6. 46. 2. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 6.46 della Commissione, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o centri diurni.
0. 6. 46. 3. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 6.46 della Commissione, aggiungere, in fine, le parole: o semiresidenziali.
0. 6. 46. 4. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Al comma 5, sostituire le parole: istituti assistenziali con le seguenti: strutture residenziali.
6. 46. La Commissione.

Al comma 5, sostituire le parole da: il comune fino alla fine del comma, con le seguenti: il soggetto istituzionale su cui grava di relativo onere finanziario è individuato nel comune di residenza. A tal fine è irrilevante il cambio di residenza connesso esclusivamente all'accoglimento in una struttura di ricovero sita in un comune diverso.
6. 26. Covre, Guido Dussin.

Al comma 5, sostituire le parole: il comune di ultima provenienza con le seguenti: o in alloggi protetti il comune di residenza.
6. 38. Michielon.

Al comma 5, sostituire le parole: di ultima provenienza degli stessi, con le seguenti: ove i medesimi soggetti, nel corso degli ultimi tre anni, hanno risieduto stabilmente per il periodo più lungo.
6. 19.
Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 5, sostituire le parole: di ultima provenienza degli stessi, con le seguenti: nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero.
6. 32.
Scantamburlo, Fioroni, Giacalone, Polenta, Ciani.

Al comma 5, sostituire le parole: ultima provenienza con la seguente: residenza.
6. 39.
Michielon.

Al comma 5, sopprimere le parole: previamente informato.
6. 40. Michielon.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
6. I servizi sociali assicurano ai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 2 le seguenti attività:
a) azione promozionale nei confronti degli uffici preposti alla sanità, all'istruzione, alla casa, alla cultura, ai trasporti ed agli altri settori aventi carattere di universalità, al fine di ottenere l'erogazione tempestiva e corretta degli interventi di loro competenza;
b) prestazioni dirette a fornire ai singoli ed ai nuclei familiari la consulenza e il sostegno economico necessario per il superamento delle situazioni di disagio;


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c)
aiuti economici straordinari e a tempo determinato alle persone e ai nuclei le cui entrate siano inferiori al minimo vitale e non siano possessori di beni mobili registrati, esclusi quelli necessari per lo svolgimento di attività lavorative, e di patrimoni immobiliari;
d) l'erogazione di prestiti ai soggetti privi di reddito, ma in possesso di beni;
e) assistenza domestica, con prestazioni quali, ad esempio, la pulizia dell'alloggio, l'acquisto di derrate alimentari, gli accompagnamenti ed altre per le persone non autonome non in grado di ottenere le suddette prestazioni con i propri mezzi economici;
f) inserimento presso famiglie, persone e comunità alloggio per minori, adulti e anziani incapaci di una vita autonoma, purché la mancanza di autonomia non sia dovuta a motivi sanitari;
g) iniziative rivolte alla dichiarazione di adottabilità e all'adozione;
h) istituzione di centri diurni per gli handicappati intellettivi ultrasedicenni non inseribili nel lavoro a causa delle gravi limitazioni della loro autonomia. La frequenza dei centri diurni è totalmente gratuita, compresi mensa e trasporto, per coloro che hanno quali uniche entrate la pensione di invalidità e l'assegno di accompagnamento;
i) ricovero negli istituti fino al loro completo superamento, da attuare entro e non oltre cinque anni dall'entrata in vigore della legge sull'assistenza e sui servizi sociali.
7. I comuni capoluogo di provincia esercitano inoltre le attività di cui alla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, concernenti l'assistenza alle gestanti, alle madri nubili e coniugate in difficoltà, comprese le attività rivolte a garantire il segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i propri nati, assicurando altresì l'assistenza ai neonati per almeno sessanta giorni prima del trasferimento delle competenze ai comuni. Le suddette attività sono svolte su semplice richiesta del soggetto interessato, indipendentemente dalla sua residenza o dal suo domicilio. Deve essere garantito l'assoluto anonimato a tutte le donne richiedenti le prestazioni sopra indicate.
6. 20. Novelli.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
6. I servizi sociali obbligatori assicurano ai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 2 le seguenti attività:
a) azione promozionale nei confronti degli uffici pubblici incaricati della sanità, dell'istruzione, della casa, della cultura, dello sport, dei trasporti e degli altri settori aventi carattere di universalità, al fine di ottenere l'erogazione tempestiva e corretta degli interventi di loro competenza;
b) prestazioni dirette a fornire ai singoli ed ai nuclei familiari la consulenza e il sostegno economico necessario per il superamento delle situazioni di disagio;
c) aiuti economici straordinari e a tempo determinato alle persone e ai nuclei le cui entrate siano inferiori al minimo vitale e non siano possessori di beni registrati, con esclusione di quelli necessari per lo svolgimento di attività lavorative, e di patrimoni immobiliari;
d) erogazioni di prestiti a soggetti privi di reddito, ma possessori di beni;
e) assistenza domestica (come, ad esempio, pulizia dell'alloggio, acquisto di derrate alimentari, accompagnamenti) per le persone non autonome non in grado di ottenere le suddette prestazioni con i propri mezzi economici;
f) inserimento presso famiglie, persone e comunità alloggio per minori, adulti e anziani incapaci di una vita autonoma, purché la mancanza di autonomia non sia dovuta a motivi sanitari;
g) iniziative rivolte alla dichiarazione di adottabilità e all'adozione;


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h) istituzione di centri diurni per gli handicappati intellettivi ultrasedicenni non inseribili al lavoro a causa delle gravi limitazioni della loro autonomia. La frequenza dei centri diurni è totalmente gratuita, compresi mensa e trasporto, per coloro che hanno come fonte di reddito la pensione di invalidità e l'assegno di accompagnamento;
i) ricovero negli istituti.
7. I comuni capoluogo di provincia esercitano le attività di cui alla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, concernenti l'assistenza alle gestanti, alle madri nubili e coniugate in difficoltà, comprese le attività rivolte a garantire il segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i propri nati, assicurando altresì l'assistenza ai neonati per almeno novanta giorni prima del provvedimento dell'affido ai comuni.
6. 33. Gardiol.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6. I servizi sociali obbligatori assicurano ai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 2 le seguenti attività:
a) azione promozionale nei confronti degli uffici preposti alla sanità, all'istruzione, alla casa, alla cultura, ai trasporti ed agli altri settori aventi carattere di universalità, al fine di ottenere l'erogazione tempestiva e corretta degli interventi di loro competenza;
b) prestazioni dirette a fornire ai singoli ed ai nuclei familiari la consulenza e il sostegno economico necessario per il superamento delle situazioni di disagio;
c) aiuti economici straordinari e a tempo determinato alle persone e ai nuclei familiari le cui entrate siano inferiori al minimo vitale e non siano possessori di beni mobili registrati, esclusi quelli necessari per lo svolgimento di attività lavorative, e di patrimoni immobiliari;
d) erogazioni dei prestiti ai soggetti privi di reddito, ma in possesso di beni;
e) assistenza domestica per le persone non autonome non in grado di ottenere le suddette prestazioni con i propri mezzi economici;
f) inserimento presso famiglie, persone e comunità alloggio per minori, adulti e anziani incapaci di una vita autonoma, purché la mancanza di autonomia non sia dovuta a motivi sanitari;
g) iniziative rivolte alla dichiarazione di adottabilità e all'adozione;
h) istituzione di centri diurni per gli handicappati intellettivi ultrasedicenni non inseribili nel lavoro a causa delle gravi limitazioni della loro autonomia. La frequenza dei centri diurni è totalmente gratuita, compresi mensa e trasporto, per coloro che hanno quali uniche entrate la pensione di invalidità e l'assegno di accompagnamento;
i) superamento del ricovero in istituto da attuarsi entro e non oltre cinque anni dall'entrata in vigore della legge sull'assistenza e sui servizi sociali.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 22.
6. 21. Valpiana, Giordano, Nardini.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. Ai fini dell'effettivo riconoscimento del diritto alle prestazioni dei servizi sociali obbligatori, gli utenti, le organizzazioni di volontariato e le ONLUS iscritte negli appositi registri regionali, possono presentare ricorso al sindaco del comune di residenza e di domicilio del soggetto interessato, che è tenuto a comunicare le proprie decisioni al reclamante entro e non oltre 30 giorni. L'organismo preposto alla gestione degli interventi e dei servizi sociali deve dare attuazione alla decisione di cui sopra entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione.


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2. Gli utenti e le organizzazioni sopra elencate possono successivamente presentare ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria anche senza l'assistenza di un legale. La procedura è gratuita e prioritaria rispetto alle altre materie.
6. 01. Valpiana, Giordano, Nardini.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. È fatto divieto ai comuni singoli e associati e alle comunità montane di affidare a soggetti privati le funzioni concernenti la valutazione delle condizioni di accesso ai servizi, l'esame dei ricorsi, i controlli e la vigilanza ordinaria, nonché i compiti gestionali qualora né possa risultare compromessa l'integrazione delle prestazioni e l'unitarietà della rete dei servizi. È altresì, vietata l'attribuzione a soggetti privati degli accertamenti concernenti la situazione d'abbandono dei minori e le valutazioni sulla personalità degli aspiranti all'adozione e all'affido.
6. 02. Valpiana, Giordano, Nardini.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

1. All'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96, dopo le parole: «di cui all'articolo 132, comma 1, » sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione della lettera e)».
6. 03. Porcu, Carlesi, Cuscunà.