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1. Per favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà gli enti locali, le regioni e lo Stato promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore anche attraverso politiche formative ed interventi per l'accesso agevolato al credito ed ai fondi dell'Unione europea.
tali soggetti la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale.
Sostituirlo con il seguente:
1. Le regioni promuovono azioni per la qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore anche mediante il coordinamento delle politiche formative di cui all'articolo 7, comma 1 lettera c) ed altresì, favoriscono interventi per l'accesso ai fondi dell'Unione europea.
Al comma 1, sopprimere le parole: Per favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà.
Al comma 1, sostituire le parole: Per favorire l'attuazione con le seguenti: In attuazione.
Al comma 1, sostituire le parole: Per favorire l'attuazione con le seguenti: In attuazione.
Al comma 1, dopo la parola: Stato aggiungere le seguenti: , nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articolo 18 e 19,
Al comma 1, sopprimere le parole: il sostegno e.
Al comma 1, sostituire le parole: attraverso politiche formative, con le seguenti: mediante il coordinamento delle politiche formative di cui all'articolo 7, comma 1 lettera c).
Conseguentemente all'articolo 8, comma 3, lettera m), sostituire la parola: predisposizione, con la seguente: coordinamento.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: limitatamente ai servizi obbligatori previsti dalla presente legge.
Al comma 2, sostituire le parole da: Ai fini dell'affidamento fino a: a tali soggetti con le seguenti: Al fine di permettere che nelle gare per l'affidamento dei servizi previsti dalla presente legge, i soggetti operanti nel terzo settore possano partecipare alla pari con le imprese, gli enti pubblici, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 11, promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa, nonché la pubblicazione dei bandi.
Al comma 2, dopo le parole: dei servizi aggiungere la seguente: obbligatori.
Subemendamento all'emendamento 5. 20 della Commissione.
All'emendamento 5.20 della Commissione, sostituire la parte consequenziale con la seguente:
Al comma 2, sopprimere le parole: ai soggetti operanti nel terzo settore.
Conseguentemente, al medesimo comma 2, sostituire le parole: a tali soggetti con le seguenti: ai soggetti operanti nel terzo settore.
Al comma 2, sopprimere le parole da: nonché il ricorso, fino alla fine del comma.
Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: , con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona con le seguenti: ed organismi di volontariato, definendo in particolare le forme di affidamento dei servizi alla persona, che dovranno essere fondate sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
rapportata a parametri che tengano conto delle modalità di gestione, della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte, della qualificazione del personale e del livello delle tariffe praticate all'ente locale per le diverse prestazioni, inclusi i criteri di aggiornamento delle medesime tariffe.
Al comma 2, sopprimere le parole da: nonché il ricorso, fino alla fine del comma.
Al comma 2, sostituire le parole: di aggiudicazione o negoziali, con le seguenti: di affidamento dei servizi.
Al comma 2, dopo le parole: che consentano a tali soggetti aggiungere le seguenti: nel pieno rispetto delle norme dei contratti collettivi di lavoro.
Al comma 2, dopo le parole: avvalendosi di analisi e di verifiche aggiungere le seguenti: obbligatorie da parte dell'ente pubblico competente in materia.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di evitare concentrazioni e posizioni di monopolio, in grado di alterare la libera concorrenza e di condizionare la libera scelta da parte degli utenti, sono estesi al settore della rete integrata di interventi e servizi sociali i poteri di controllo e di intervento dell'autorità garante della concorrenza del mercato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217.
Al comma 3, sopprimere le parole: secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 5, della presente legge e.
Al comma 3, sopprimere le parole: e sulla base di un atto di indirizzo e coordinamento del Governo, ai sensi dall'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, da emanare.
Al comma 3, sostituire le parole da: , con particolare riferimento fino alla fine del comma, con le seguenti: ed organismi di volontariato definendo in particolare le forme di affidamento dei servizi alla persona, che dovranno essere fondate sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa rapportata a parametri che tengano conto delle modalità di gestione, della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte, della qualificazione del personale e del livello delle tariffe praticate all'ente locale per le diverse prestazioni, inclusi i criteri di aggiornamento delle medesime tariffe.
Al comma 3, dopo le parole: sistemi di affidamento dei servizi, aggiungere la seguente: obbligatori.
2. Ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla presente legge ai soggetti operanti nel terzo settore gli enti pubblici, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 11, promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano a
3. Le regioni, secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 5, della presente legge e sulla base di un atto di indirizzo e coordinamento del Governo, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità previste dall'articolo 8, comma 2, della presente legge, adottano specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona.
4. Le regioni disciplinano altresì, sulla base dei principi della presente legge e degli indirizzi assunti con le modalità previste dal comma 3, le modalità per valorizzare l'apporto del volontariato nell'erogazione dei servizi.
2. Ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla presente legge ai soggetti operanti nel terzo settore, gli enti pubblici, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 11, promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa, nel rispetto di quanto previsto dagli indirizzi regionali di cui al comma 3.
3. Al fine di evitare concentrazioni e posizioni di monopolio, in grado di alterare la libera concorrenza e di condizionare la libera scelta da parte degli utenti, sono estesi al settore della rete integrata di interventi e servizi sociali i poteri di controllo e di intervento dell'autorità garante della concorrenza del mercato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217.
4. Le regioni, secondo quanto indicato dall'articolo 3, comma 3, con le modalità previste dall'articolo 8 comma 2, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo settore ed organismi di volontariato definendo in particolare:
a) le forme di affidamento dei servizi alla persona, che dovranno essere fondate sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa rapportata a parametri che tengano conto delle modalità di gestione, della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte, della qualificazione del personale e del livello delle tariffe praticate all'ente locale per le diverse prestazioni, inclusi i criteri di aggiornamento delle medesime tariffe;
b) le modalità per valorizzare l'apporto del volontariato nell'erogazione dei servizi.
Testo alternativo del relatore di minoranza, onorevole Cè.
5. 16. Maura Cossutta, Saia.
*5. 12. Volontè, Tassone.
*5. 14. Burani Procaccini, Porcu, Lucchese, Cuccu, Massidda, Baiamonte, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres.
5. 19. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
5. 1. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.
5. 2. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.
5. 3. Valpiana, Giordano, Nardini.
5. 15. Michielon.
5. 4. Valpiana, Giordano, Nardini.
al medesimo comma 2, sostituire le parole da: a tali soggetti fino alla fine del comma con le seguenti: l'oggettiva valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa in rapporto alla qualità delle prestazioni offerte e alle professionalità garantite.
0. 5. 20. 1. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.
5. 20. La Commissione.
5. 13. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.
5. 5. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.
5. 6. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.
5. 17. Maura Cossutta, Saia.
5. 7. Valpiana, Giordano, Nardini.
5. 8. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.
5. 18. Maura Cossutta, Saia.
5. 9. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.
5. 10. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.
5. 11. Valpiana, Giordano, Nardini.