Allegato A
Seduta n. 704 del 29/3/2000


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(A.C. 332 - sezione 3)

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.

(Sistema di finanziamento delle politiche sociali).

1. La realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali si avvale di un finanziamento plurimo a cui concorrono, secondo competenze differenziate e con dotazioni finanziarie afferenti ai rispettivi bilanci, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3.
2. Sono a carico dei comuni, singoli e associati, le spese di attivazione degli interventi e dei servizi sociali a favore della persona e della comunità, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4.
3. Le regioni, secondo le competenze trasferite ai sensi dell'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, provvedono alla ripartizione dei finanziamenti assegnati dallo Stato per obiettivi ed interventi di settore, nonché, in forma sussidiaria, a cofinanziare interventi e servizi sociali derivanti dai provvedimenti regionali di trasferimento agli enti locali delle materie individuate dal citato articolo 132.
4. Ai sensi dell'articolo 129 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, competono allo Stato la definizione e la ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, la spesa per pensioni, assegni e indennità considerate a carico del comparto assistenziale quali quelle spettanti agli invalidi civili, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 14 e 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il reddito minimo di inserimento di cui all'articolo 59, comma 47, della citata legge n. 449 del 1997, nonché eventuali progetti di settore individuati ai sensi del Piano nazionale di cui all'articolo 18 della presente legge.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

(Sistema di finanziamento delle politiche sociali).

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

(Sistema di finanziamento delle politiche sociali).

1. La realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui a11a presente legge si avvale di un finanziamento


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plurimo cui concorrono, secondo competenze differenziate e con dotazioni finanziarie afferenti ai rispettivi bilanci, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, della presente legge.
2. Le regioni, secondo competenze trasferite ai sensi dell'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché in attuazione della presente legge, provvedono alla ripartizione dei finanziamenti dello Stato agli enti locali.
Testo alternativo del relatore di minoranza, onorevole Cè.

Sopprimere il comma 2.
4. 1. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 3, dopo le parole: n. 112, aggiungere le seguenti: nonché in attuazione della presente legge,.
4. 2. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Al comma 3, sostituire le parole da: per obiettivi, fino alla fine del comma, con le seguenti: agli enti locali.
4. 3.
Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.

Subemendamenti all'emendamento 4. 5 della Commissione.

All'emendamento 4. 5 della Commissione, sopprimere le parole: loro assegnate.
0. 4. 5. 1. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 4. 5 della Commissione, sopprimere le parole: , nonché agli autonomi stanziamenti a carico dei propri bilanci.
0. 4. 5. 2. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

All'emendamento 4. 5 della Commissione, sostituire le parole: a carico dei propri bilanci con le seguenti: già a carico dei propri bilanci alla data di entrata in vigore della presente legge.
0. 4. 5. 3. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le spese da sostenersi da parte dei comuni e delle regioni fanno carico, sulla base dei piani di cui agli articoli 18 e 19 della presente legge, alle risorse del Fondo per le politiche sociali loro assegnate, nonché agli autonomi stanziamenti a carico dei propri bilanci.
4. 5. La Commissione.

Sopprimere il comma 4.
4. 4. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.