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1. Per la realizzazione degli interventi e dei servizi sociali, in forma unitaria ed integrata, è adottato il metodo della programmazione degli interventi e delle risorse, dell'operatività per progetti, della verifica sistematica dei risultati in termini
di qualità e di efficacia delle prestazioni, nonché della valutazione di impatto di genere.
3. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, per le finalità della presente legge, possono avvalersi delle intese istituzionali di programma di cui all'articolo 2, comma 203, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative ed ai finanziamenti dell'Unione europea.
Sostituirlo con il seguente:
1. Per la realizzazione in forma integrata degli interventi, dei servizi e delle prestazioni sociali sono adottati, sulla base della valutazione dei bisogni e delle risorse territoriali, il metodo della programmazione degli interventi, dell'operatività per progetti, della verifica sistematica dei risultati, in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni, nonché della valutazione di impatto per categoria omogenee.
nella loro funzione di informazione, indirizzo e tutela degli utenti dei servizi sociali, nonché con le aziende unità sanitarie locali per l'integrazione con le prestazioni di tipo sanitario necessarie ai soggetti fruitori;
Al comma 1, sostituire le parole: e dei servizi sociali, in forma unitaria e integrata con le seguenti: in forma integrata degli interventi, dei servizi e delle prestazioni sociali.
Al comma 1, sopprimere le parole: unitaria ed.
Al comma 1, dopo le parole: è adottato aggiungere le seguenti: , sulla base della valutazione dei bisogni e delle risorse territoriali.
Al comma 1, sostituire le parole: di genere con le seguenti: per categorie omogenee.
Al comma 2, alinea, sostituire le parole: comma 3 con le seguenti: commi 3 e 4.
Al comma 2, alinea, sostituire le parole: comma 3 con le seguenti: commi 3 e 4.
Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: che partecipano fino a: livello nazionale, con le seguenti: le associazioni degli utenti, che saranno valorizzate nella loro funzione di informazione, indirizzo e tutela degli utenti dei servizi sociali,
Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: con proprie risorse.
Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: con proprie risorse.
Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: per le prestazioni fino alla fine della lettera, con le seguenti: per l'integrazione con le prestazioni di tipo sanitario necessarie ai soggetti fruitori.
Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
Al comma 3, sostituire le parole: possono avvalersi con le seguenti: si avvalgono anche.
Al comma 3, sostituire le parole: delle intese istituzionali di programma di cui all'articolo 2, comma 203, lettera b) con le seguenti: degli accordi previsti dall'articolo 2, comma 203.
Al comma 3, sopprimere le parole: lettera b).
All'emendamento 3.30 della Commissione, sopprimere la parte consequenziale.
All'emendamento 3.30 della Commissione, capoverso n), sostituire le parole: programmi integrati con le seguenti: servizi obbligatori integrati a carico dei comuni singoli o associati
All'emendamento 3.30 della Commissione, capoverso n), sopprimere le parole: per l'integrazione degli immigrati.
Sopprimere il comma 4.
Conseguentemente, all'articolo 18, comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
Sopprimere il comma 4.
Al comma 4, sopprimere le parole: per l'integrazione degli immigrati.
Sopprimere il comma 5.
All'emendamento 3.31 della Commissione, sostituire le parole da: promuovono azioni fino a: nonché con le seguenti: istituiscono i servizi obbligatori di cui al comma precedente per consentire il loro
utilizzo da parte degli interessati senza ricorrere ad alcuna prestazione economica sostitutiva, ad esclusione.
Conseguentemente, sopprimere la parte consequenziale dell'emendamento.
All'emendamento 3.31 della Commissione, sostituire le parole: promuovono azioni per favorire con le seguenti: favoriscono lo sviluppo della pluralità di offerte da parte dei soggetto di cui all'articolo 1, comma 5,
All'emendamento 3.31 della Commissione, dopo le parole: fra gli stessi servizi aggiungere le seguenti: , per informare i fruitori.
All'emendamento 3.31 della Commissione, sostituire le parole: e per consentire, in via sperimentale, con le seguenti: , per informare i fruitori, nonché per consentire, anche.
All'emendamento 3.31 della Commissione, sopprimere le parole: , in via sperimentale,
All'emendamento 3.31 della Commissione, sopprimere le parole: , su richiesta degli interessati.
Al comma 5, sostituire le parole da: , anche avvalendosi fino alla fine del comma con le seguenti: promuovono azioni per favorire la pluralità di offerta dei servizi garantendo il diritto di scelta fra gli stessi servizi e per consentire, in via sperimentale, su richiesta degli interessati, l'eventuale scelta di servizi sociali in alternativa alle prestazioni economiche, ad esclusione di quelle di cui all'articolo 25, comma 1, lettera a), nn. 1) e 2), della presente legge, nonché delle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e degli assegni erogati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Al comma 5, sostituire le parole da: anche avvalendosi fino a: di offerta dei servizi con le seguenti: promuovono azioni per favorire lo sviluppo, da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della pluralità di offerte dei servizi.
Al comma 5, sostituire le parole: comma 4 con le seguenti: commi 4 e 5.
Al comma 5, sostituire le parole: promuovono azioni per favorire con le seguenti: valorizzano con azioni adeguate
Al comma 5, sostituire le parole: promuovono azioni per favorire con le seguenti: valorizzano con azioni adeguate
Al comma 5, sopprimere le parole: azioni per favorire.
Al comma 5, sostituire le parole: consentire la eventuale scelta di servizi sociali con le seguenti: garantire il diritto di scelta tra gli stessi, anche.
2. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, alla programmazione degli interventi e delle risorse del sistema integrato di interventi e servizi sociali secondo i seguenti principi:
a) coordinamento ed integrazione con gli interventi sanitari e dell'istruzione nonché con le politiche attive di formazione, di avviamento e di reinserimento al lavoro;
b) concertazione e cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, tra questi ed i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, che partecipano con proprie risorse alla realizzazione della rete, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale nonché le aziende unità sanitarie locali per le prestazioni socio- sanitarie ad elevata integrazione sanitaria comprese nei livelli essenziali del Servizio sanitario nazionale.
4. Ai fini di cui al comma 2, lettera a), sono predisposti programmi integrati per obiettivi di tutela e qualità della vita, nei confronti di minori, giovani ed anziani, tenendo conto degli indicatori di genere, per il sostegno alle responsabilità familiari, anche in riferimento all'obbligo scolastico, per l'integrazione degli immigrati, per la prevenzione e l'inserimento sociale delle persone con disabilità e limitazione dell'autonomia fisica e psichica, nonché per la prevenzione, recupero e reinserimento dei tossicodipendenti e degli alcoldipendenti.
5. I comuni, le regioni e lo Stato, anche avvalendosi di soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, promuovono azioni per favorire la pluralità di offerta dei servizi, per informarne i fruitori e per consentire la eventuale scelta di servizi sociali in alternativa alle prestazioni economiche, ad esclusione di quelle di cui agli articoli 24 e 25, comma 1, lettera a), n. 1).
2. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, alla programmazione degli interventi e delle risorse del sistema integrato di interventi e servizi sociali secondo i seguenti principi;
a) coordinamento ed integrazione con gli interventi sanitari e dell'istruzione, nonché con le politiche attive di formazione, di avviamento e di reinserimento al lavoro;
b) concertazione e cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, tra questi ed i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, le associazioni degli utenti, che saranno valorizzate
c) gestione della programmazione medesima in modo integrato, in ambiti territoriali omogenei, come previsto dall'articolo 8, comma 3, lettera a).
3. Per le finalità della presente legge i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, si avvalgono anche degli accordi previsti dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, soprattutto al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative ed ai finanziamento dell'Unione europea.
4. I comuni, le regioni e lo Stato favoriscono lo sviluppo della pluralità delle offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, informano i fruitori e operano al fine di consentire ai medesimi l'eventuale scelta dei servizi sociali in alternativa alle prestazioni economiche, ad esclusione di quelle di cui agli articoli 24 e 25, comma 1, lettera a), n. 1.
Testo alternativo del relatore di minoranza on. Cè.
3. 1. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.
3. 2. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.
3. 3. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.
3. 4. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.
*3. 13. Volontè, Tassone.
*3. 17. Burani Procaccini, Porcu, Lucchese, Cuccu, Massidda, Baiamonte, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres.
3. 5. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.
*3. 14. Volontè, Tassone.
*3. 18. Burani Procaccini, Porcu, Lucchese, Cuccu, Massidda, Baiamonte, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres.
3. 6. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.
c) gestione della programmazione medesima in modo integrato, in ambiti territoriali omogenei, come previsto dall'articolo 8, comma 3, lettera a).
3. 7. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.
3. 8. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.
3. 9 (Testo così modificato nel corso della seduta).Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.
3. 16. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.
0. 3. 30. 2. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.
0. 3. 30. 1. Valpiana.
0. 3. 30. 3. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.
n) gli indirizzi per la predisposizione di programmi integrati per obiettivi di tutela e qualità della vita rivolti ai minori, ai giovani e agli anziani, per il sostegno alle responsabilità familiari, anche in riferimento all'obbligo scolastico, per l'inserimento sociale delle persone con disabilità e limitazione dell'autonomia fisica e psichica, per l'integrazione degli immigrati, nonché per la prevenzione, il recupero e il reinserimento dei tossicodipendenti e degli alcoldipendenti
3. 30. (nuova formulazione) La Commissione.
3. 10. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.
3. 11. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.
3. 23. Maura Cossutta, Saia.
0. 3. 31. 1. Valpiana.
0. 3. 31. 2. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.
0. 3. 31. 3. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.
Conseguentemente, sopprimere la parte consequenziale dell'emendamento.
0. 3. 31. 4. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.
Conseguentemente, sopprimere la parte consequenziale dell'emendamento.
0. 3. 31. 5. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.
0. 3. 31. 6. Cè, Dalla Rosa, Calderoli, Cavaliere, Stucchi, Molgora.
Conseguentemente, all'articolo 18, comma 3, lettera e), dopo le parole: sperimentazioni innovative aggiungere le seguenti: , comprese quelle indicate dall'articolo 3, comma 5,
3. 31. La Commissione.
3. 12. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.
3. 20. Burani Procaccini, Porcu, Lucchese, Cuccu, Massidda, Baiamonte, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres.
*3. 15. Volontè, Tassone.
*3. 19. Burani Procaccini, Porcu, Lucchese, Cuccu, Massidda, Baiamonte, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres.
3. 22. Maura Cossutta, Saia.
3. 21. Scantamburlo, Fioroni, Giacalone, Polenta, Ciani.