Allegato A
Seduta n. 703 del 28/3/2000


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(A.C. 6848 - sezione 4)

EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: in base alla tabella allegata con le seguenti: in misura proporzionale alle riduzioni effettuate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46.
*1. 1. Comino, Barral, Gambato, Roscia, Signorini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: in base alla tabella allegata con le seguenti: in misura proporzionale alle riduzioni effettuate ai sensi dell'articolo 2, com- ma 1, lettera a), del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46.
*1. 28. Dozzo, Anghinoni, Vascon.


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Al comma 1, primo periodo, sostituire la tabella allegata con la seguente:

TABELLA DI RIPARTIZIONE


Piemonte 31.665
Valle d'Aosta 1.389
Lombardia 146.437
Liguria 259
Bolzano 12.276
Trento 4.518
Veneto 43.850
Friuli-Venezia Giulia 8.536
Emilia-Romagna 65.738
Toscana 3.185
Umbria 2.074
Marche 1.685
Lazio 16.666
Abruzzo 3.278
Molise 2.963
Campania 10.000
Puglia 10.611
Basilicata 3.389
Calabria 2.056
Sicilia 5.555
Sardegna 7.870
Totale
384.000

1. 24. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la tabella allegata con la seguente:

TABELLA DI RIPARTIZIONE


Piemonte 31.595
Valle d'Aosta 1.281
Lombardia 148.681
Liguria 279
Bolzano 11.501
Trento 4.036
Veneto 44.374
Friuli-Venezia Giulia 8.291
Emilia-Romagna 65.475
Toscana 3.318
Umbria 2.138
Marche 1.682
Lazio 17.326
Abruzzo 3.431
Molise 2.807
Campania 10.165
Puglia 10.293
Basilicata 3.162
Calabria 1.930
Sicilia 5.088
Sardegna 7.147
Totale
384.000

1. 23. Dozzo, Anghinoni, Vascon.


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Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: quattro mesi.
1. 59. Malentacchi.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: secondo criteri fino alla fine del terzo periodo con le seguenti: sulla base dei loro programmi di politica agraria.
1. 19. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Trascorso tale termine, le quantità non attribuite dalle regioni e province autonome riaffluiscono alla riserva nazionale per essere ripartite tra le regioni e province autonome che hanno attribuito l'intero quantitativo loro assegnato in misura proporzionale ai quantitativi stabiliti nella tabella allegata al presente decreto.
1. 70. Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Fratta Pasini, Misuraca, Amato, Rosso, Dell'Utri.

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.
1. 60. Malentacchi.

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: di cui alla legge 15 dicembre 1998, n. 441, iscritti nella apposita gestione previdenziale, anche non titolari di quota.
1. 22. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: di cui alla legge 15 dicembre 1998, n. 441 aggiungere le seguenti: , produttori di latte.
1. 51. Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Fratta Pasini, Misuraca, Amato, Rosso, Dell'Utri.

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: iscritti nell'apposita gestione previdenziale,
*1. 2. Losurdo, Aloi, Nuccio Carrara, Colosimo, Franz.

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: iscritti nell'apposita gestione previdenziale,
*1. 52. Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Fratta Pasini, Misuraca, Amato, Rosso, Dell'Utri.

Al comma 1, terzo periodo, dopo la parola: previdenziale, aggiungere le seguenti: anno 1999,
1. 20. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: anche non titolari di quota.
*1. 21. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: anche non titolari di quota.
*1. 57. Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Fratta Pasini, Misuraca, Amato, Rosso, Dell'Utri.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: anche non titolari di quota con le seguenti: purché titolari di quota.
1. 71. Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Fratta Pasini, Misuraca, Amato, Rosso, Dell'Utri.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: salvo il caso di mancanza di sufficienti richieste con le seguenti: e dei produttori che operano nelle zone montane, con particolare riguardo per coloro che praticano forme di allevamento a basso


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impatto ambientale, che adottano la pratica dell'alpeggio, che rispettano i metodi di produzione di cui al regolamento CE n. 1804/99 del Consiglio del 19 luglio 1999.
1. 29. Caparini.

Al comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole: affittato o comunque ceduto,
*1. 3. Losurdo, Aloi, Nuccio Carrara, Colosimo, Franz.

Al comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole: affittato o comunque ceduto,
*1. 58. Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Fratta Pasini, Misuraca, Amato, Rosso, Dell'Utri.

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: le quote con le seguenti: le sole quote.
1. 72. Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Fratta Pasini, Misuraca, Amato, Rosso, Dell'Utri.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso di cessione totale delle quote o di cessazione dell'attività senza contestuale trasferimento a qualsiasi titolo dell'azienda, le quote aggiuntive assegnate ai sensi del presente comma confluiscono nella riserva nazionale per essere poste, al fine di rendere possibili nuove assegnazioni, nella disponibilità delle regioni cui afferivano.
1. 4. Losurdo, Franz, Aloi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il latte prodotto da razze bovine autoctone ed in via di estinzione, considerate tali da norme comunitarie, è sottratto al regime delle quote.
1. 48. Nuccio Carrara, Aloi, Losurdo, Franz, Colosimo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono escluse dall'applicazione di tale disposizione le aziende interessate nei medesimi periodi da contratti di cessione parziale, in via definitiva o temporanea, di azienda con quota.
1. 73. Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Fratta Pasini, Misuraca, Amato, Rosso, Dell'Utri.

Sopprimere il comma 1-bis.
1. 25. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 1-bis, dopo la parola: riferimento aggiungere le seguenti: non superiori ai trecento quintali.
1.26. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 1-bis, dopo la parola: riferimento aggiungere le seguenti: non superiori ai cinquecento quintali.
1. 74. Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Fratta Pasini, Misuraca, Amato, Rosso, Dell'Utri.

Al comma 1-bis, dopo le parole: istituiti di pena, aggiungere le seguenti: enti fiera.
1. 75. Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Fratta Pasini, Misuraca, Amato, Rosso, Dell'Utri.

Al comma 1-bis, sopprimere le parole: ed enti o organizzazioni private riconosciute.
1. 76. Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Fratta Pasini, Misuraca, Amato, Rosso, Dell'Utri.

Al comma 1-bis, aggiungere, in fine, le parole: in misura comunque non superiore al 2 per cento del quantitativo assegnato.
1. 5. Franz, Losurdo, Aloi.


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Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: assicurano con le seguenti: possono stabilire.
1. 6. Franz, Losurdo, Aloi, Nuccio Carrara, Colosimo.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: o costituiscano oggetto di contratti di soccida.
1. 61. Malentacchi.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: per i tre periodi successivi a quello dell'assegnazione.
1. 77. Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Fratta Pasini, Misuraca, Amato, Rosso, Dell'Utri.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: a titolo diverso da quello di cui al presente comma aggiungere le seguenti: nei tre periodi successivi a quello dell'assegnazione.
1. 78. Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Fratta Pasini, Misuraca, Amato, Rosso, Dell'Utri.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Inoltre le regioni e le province autonome possono stabilire che le quote di coloro che hanno beneficiato delle assegnazioni di cui al presente articolo e di quelle di cui all'articolo 1, comma 21, del decreto legge 1o marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, non possano essere in tutto o in parte vendute, affittate, comodate o costituire oggetto di contratti di soccida per uno o più periodi, salvo documentati casi di forza maggiore.
1. 7. Franz.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:
3. L'organismo nazionale di intervento nel mercato agricolo, sulla base degli aggiornamenti eseguiti entro il 15 aprile 2000 dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano attraverso il sistema informatico, comunica ai produttori entro il 31 marzo 2000 i quantitativi di riferimento ad essi assegnati per il periodo 2000/2001. Tale comunicazione, che costituisce il titolo da produrre, in copia conforme, all'acquirente per l'applicazione delle disposizioni sul prelievo supplementare, è valido come assegnazione di inizio periodo e può essere successivamente modificato, da parte delle regioni e province autonome, in applicazione del successivo comma 4 in base ai dati derivati da:
a) completamento degli aggiornamenti eseguiti dalle regioni e province autonome conseguenti alle procedure di riesame ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro per le politiche agricole 21 maggio 1999, n. 159, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 1999, n. 131, comprensivi delle revoche totali o parziali delle quote disposte dalle regioni e province autonome in applicazione degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, a seguito delle segnalazioni effettuate dall'AIMA ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettere d) ed e), del citato decreto del Ministro per le politiche agricole n. 159 del 1999;
b) assegnazioni di quote disposte dalle regioni e province autonome in applicazione del comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto;
c) assegnazioni di quote disposte dalle regioni e province autonome in applicazione dell'articolo 1, comma 21, della legge 27 aprile 1999, n. 118.
3-0bis. Sino al 15 giugno 2000 le regioni e province autonome provvedono all'aggiornamento, per il periodo 2000-2001, dei quantitativi individuali di riferimento, comunicati ai sensi del precedente comma 3,


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dei produttori titolari di quote le cui aziende siano ubicate nel proprio territorio per i quali si verifichino le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 3 e comunicano le nuove assegnazioni ai produttori stessi, avvalendosi del sistema informatico di supporto di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro per le politiche agricole 21 maggio 1999, n. 159. Tale comunicazione costituisce il titolo da produrre in copia conforme all'acquirente per l'applicazione delle disposizioni sul prelievo supplementare, in sostituzione di quello di cui al precedente comma 3. Per i periodi successivi la comunicazione del quantitativo di riferimento dovrà avvenire entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno a cura delle regioni e province autonome.
3-0ter. Le revoche parziali o totali di quote effettuate dalle regioni o province autonome a seguito degli accertamenti svolti in merito alle anomalie segnalate a norma dell'articolo 1, comma 4, lettere d) ed e), del citato decreto ministeriale n. 159 del 1999, hanno efficacia a valere sul periodo 1999/2000. Nel caso in cui un produttore abbia conseguito una produzione nel corso del periodo 1999/2000, la revoca stessa ha efficacia a valere sul periodo 2000/2001.
1. 62. Malentacchi.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 15 marzo 2000 con le seguenti: 15 aprile 2000.

Conseguentemente, al medesimo comma:
al secondo periodo, sostituire le parole:
31 marzo 2000 con le seguenti: 30 aprile 2000;
al terzo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2000 con le seguenti: 31 luglio 2000;
al sesto periodo, sostituire le parole: 28 febbraio di ogni anno con le seguenti: 31 marzo di ogni anno.
1. 8. Comino, Barral, Gambato, Roscia, Signorini.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 15 marzo 2000 con le seguenti: 15 aprile 2000.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2000 con le seguenti: 30 aprile 2000;
1. 79. Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Fratta Pasini, Misuraca, Amato, Rosso, Dell'Utri.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: , in applicazione dell'articolo fino alla fine del comma con le seguenti: l'organismo nazionale di intervento nel mercato agricolo provvede all'aggiornamento, per il periodo 2000-2001, dei quantitativi individuali di riferimento dei produttori titolari di quota, effettuando, entro il 31 marzo 2000, la relativa comunicazione ai produttori interessati. Entro il 31 luglio 2000, le regioni e le province autonome, considerate le assegnazioni di cui al comma 1, provvedono all'aggiornamento dei suddetti quantitativi individuali, dandone comunicazione, in duplice copia, di cui una recante la dicitura «per l'acquirente», agli interessati e, tramite il sistema informativo di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro per le politiche agricole 21 maggio 1999, n. 159, all'organismo nazionale di intervento nel mercato agricolo. La copia della comunicazione recante la dicitura «per l'acquirente» è consegnata dal produttore all'acquirente medesimo. A partire dal periodo 2001-2002, in applicazione dell'articolo 01 del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, le regioni provvedono, entro il 28 febbraio di ogni anno, all'aggiornamento dei quantitativi individuali di riferimento, dandone, entro la medesima data, comunicazione ai produttori interessati e, per tramite del sistema informativo, all'organismo nazionale di intervento nel mercato agricolo.
1. 27. Dozzo, Anghinoni, Vascon.


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Al comma 3, sostituire il quarto periodo con il seguente: Tali comunicazioni: costituiscono il titolo da consegnare all'acquirente entro cinque giorni della ricezione per l'applicazione delle disposizioni sul prelievo supplementare, in copia controfirmata dal produttore che ne autocertifica la validità.
1. 47. Aloi, Losurdo, Franz, Nuccio Carrara, Colosimo.

Al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: la copia della comunicazione aggiungere le seguenti: o, in presenza di più di un acquirente, copia conforme della medesima comunicazione.
1. 80. Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Fratta Pasini, Misuraca, Amato, Rosso, Dell'Utri.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-0bis. In applicazione dell'articolo 01 del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, a decorrere dal 1o aprile 2001, la regolamentazione delle quote latte e del prelievo supplementare sul latte bovino è attuata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano. Esse esercitano altresì le funzioni amministrative di applicazione, controllo e gestione del regime delle quote latte e del prelievo supplementare.
1. 30. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Sopprimere il comma 3-bis.
*1. 50. Governo.

Sopprimere il comma 3-bis.
*1. 81. Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Fratta Pasini, Misuraca, Amato, Rosso, Dell'Utri.

Sopprimere il comma 3-bis.
*1. 90. Peretti.

Al comma 3-ter, primo periodo, dopo le parole: provvedono ad adeguare aggiungere le seguenti: , entro il 30 agosto di ogni anno,
**1. 9. Losurdo, Franz, Aloi, Colosimo, Nuccio Carrara.

Al comma 3-ter, primo periodo, dopo le parole: provvedono ad adeguare aggiungere le seguenti: , entro il 30 agosto di ogni anno,.
**1. 53. Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Fratta Pasini, Misuraca, Amato, Rosso, Dell'Utri.

Al comma 3-ter, primo periodo, sostituire le parole: nel corso dell'ultimo periodo con le seguenti: nel corso degli ultimi due periodi.
1. 82. Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Fratta Pasini, Misuraca, Amato, Rosso, Dell'Utri.

Al comma 3-ter, primo periodo, sostituire le parole: per almeno il 70 per cento con le seguenti: per almeno il 50 per cento.
1. 83. Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Fratta Pasini, Misuraca, Amato, Rosso, Dell'Utri.

Al comma 3-ter, secondo periodo, sostituire le parole: dei produttori con le seguenti: dell'azienda.
1. 84. Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Fratta Pasini, Misuraca, Amato, Rosso, Dell'Utri.


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Al comma 3-ter, secondo periodo, sostituire le parole: 31 ottobre con le seguenti: 31 dicembre.
1. 85. Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Fratta Pasini, Misuraca, Amato, Rosso, Dell'Utri.

Al comma 3-ter, terzo periodo, dopo le parole: provvede alla riassegnazione aggiungere le seguenti: secondo i criteri di cui al comma 1.
1. 10. Comino, Barral, Gambato, Roscia, Signorini.

Al comma 3-ter, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: tenendo prioritariamente conto, nei limiti del taglio subito, delle aziende ancora in produzione che, in applicazione della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 1995, n. 46, hanno subito il taglio della quota B.
1. 86. Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Fratta Pasini, Misuraca, Amato, Rosso, Dell'Utri.

Al comma 3-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora le regioni e le province autonome non provvedano alla riassegnazione, in tutto o in parte, di detti quantitativi nel termine previsto, i quantitativi non riassegnati affluiscono alla riserva nazionale per essere attribuiti alle altre regioni o province autonome che ne facciano richiesta.
1. 11. Franz.

Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: modelli L 1 pervenuti dopo aggiungere le seguenti: il 15 maggio di ogni anno, dopo.
*1. 12. Franz, Aloi, Losurdo.

Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: modelli L 1 pervenuti dopo aggiungere le seguenti: il 15 maggio di ogni anno, dopo.
*1. 54. Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Fratta Pasini, Misuraca, Amato, Rosso, Dell'Utri.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: dopo l'effettuazione delle operazioni di compensazione nazionale con le seguenti: dopo la scadenza del termine di cui al regolamento CE n. 1001/98 della Commissione del 13 maggio 1998.
1. 87. Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Fratta Pasini, Misuraca, Amato, Rosso, Dell'Utri.

Sopprimere il comma 5.
1.31. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Ogni anno, entro il 15 luglio, le regioni e le province autonome effettuano, nell'ambito del loro territorio di competenza, e sulla base delle dichiarazioni di consegna degli acquirenti e dei relativi modelli L 1, la compensazione tra le maggiori e minori quantità prodotte tra i titolari di quota rispetto alle assegnazioni valevoli per il periodo conclusosi il 31 marzo precedente. Gli eventuali esuberi risultanti in una o più regioni sono linearmente ridotti, in base alle eventuali minori produzioni riscontrate nelle rimanenti regioni. A tal fine l'AIMA in liquidazione, entro il 25 luglio, comunica alle regioni interessate la percentuale della ulteriore riduzione degli esuberi riscontrati. Ogni anno, entro il 15 agosto, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano comunicano a ciascun produttore l'ammontare delle somme dovute a titolo di prelievo supplementare nella contabilità speciale di cui all'articolo 1233, lettera a), delle istruzioni generali del tesoro, approvate


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con decreto del Ministro del tesoro del 30 giugno 1939, e successive modificazioni.
1.32. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 5, sopprimere il primo periodo.
1. 33. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 5, primo periodo, premettere le parole: Sino alla riforma organica del settore
1. 13. Comino, Barral, Gambato, Roscia, Signorini.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: si applicano fino alla fine del periodo con le seguenti: si applica il criterio di cui all'articolo 1, comma 8, lettera b), del decreto-legge 1o marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118.
1. 34. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
1. 35. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 5, secondo periodo, premettere le parole: A partire dal periodo 1998/99,
1. 14. Comino, Barral, Gambato, Roscia, Signorini.

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: anche nei confronti del produttore.
1. 36. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 5, sopprimere il terzo periodo.
1. 37. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 5, sopprimere il quarto periodo.
1. 38. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 5, sostituire il quinto periodo con il seguente: In caso di mancato pagamento del prelievo supplementare da parte dell'acquirente, le regioni e le province autonome effettuano verifiche, caso per caso, per individuare i motivi e le cause del mancato versamento ed avviare con immediatezza la riscossione coattiva mediante ruolo nei confronti del soggetto risultato alle verifiche insolvente e inadempiente.
1. 15. Franz, Aloi, Losurdo, Nuccio Carrara, Colosimo.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: applicando, in caso di accertata violazione delle disposizioni, le sanzioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 5, della legge 26 novembre 1992, n. 468.
1. 88. Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Fratta Pasini, Misuraca, Amato, Rosso, Dell'Utri.

Al comma 6, sostituire il primo periodo con i seguenti: In deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, lettera a), della legge 26 novembre 1992, n. 468, è consentito il trasferimento di quota fra aziende ubicate in regioni e province autonome diverse. Le relative modalità di controllo saranno previste tenuto conto del disposto degli articoli 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, e delle funzionalità del sistema informatico di supporto. Rimane comunque esclusa la possibilità del trasferimento di quantitativi di riferimento dalle zone di montagna di cui alla direttiva CEE 268/75.
1. 16. Comino, Barral, Gambato, Roscia, Signorini.


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Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: , in deroga a quanto previsto fino alla fine del comma con le seguenti: trasferimenti di quota tra produttori che abbiano prodotto e commercializzato nel corso del periodo almeno il settanta per cento della loro quota, tramite stipula di contratto di affitto con efficacia limitata al periodo in corso, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, lettera a), della legge 26 novembre 1992, n. 468. Il contratto di affitto può essere stipulato una sola volta. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nel caso in cui, nel periodo successivo alla stipula del contratto di affitto, il produttore, che ha affittato parte della propria quota di produzione, non abbia prodotto e commercializzato, salvi i casi di forza maggiore e quelli debitamente certificati che colpiscono la capacità produttiva del produttore in questione, tutto il quantitativo individuale assegnato, provvedono ad adeguare il quantitativo di riferimento alla produzione effettivamente commercializzata. Sono in ogni caso esclusi i contratti di comodato e soccida.
1. 39. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 6, secondo periodo, lettera a), sostituire le parole: il contratto intervenga tra produttori in attività che hanno con le seguenti: il produttore cedente abbia.
1. 63. Malentacchi.

Al comma 6, secondo periodo, la lettera a), sostituire le parole: loro quota con le seguenti: propria quota.
1. 64. Malentacchi.

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere la lettera b).
1. 89. Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Fratta Pasini, Misuraca, Amato, Rosso, Dell'Utri.

Al comma 6, secondo periodo, lettera b), dopo le parole: nella medesima aggiungere le seguenti: regione o provincia autonoma e nella medesima.
1. 65. Malentacchi.

Al comma 6, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Detti contratti possono essere posti in essere dal singolo produttore esclusivamente una volta nel corso di tre periodi consecutivi.
1. 66. Malentacchi.

Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole da: i contratti fino alla fine del periodo con le seguenti: dall'applicazione del regime delle quote latte i contratti di soccida e di comodato di stalla.
1. 67. Malentacchi.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 30 aprile 2000 con le seguenti: 30 giugno 2000.
1. 68. Malentacchi.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 30 aprile 2000 con le seguenti: 31 maggio 2000.
1. 17. Comino, Barral, Gambato, Roscia, Signorini.

Al comma 7, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le compensazioni nazionali relative ai periodi di produzione lattiera 1997-98 e 1998-99 sono effettuate secondo il criterio fissato dall'articolo 1, comma 8, lettera b), del decreto-legge 1o marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118.
1. 40. Dozzo, Anghinoni, Vascon.


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Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.
1. 41. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-0bis. L'AIMA provvede alla restituzione, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, in favore dei produttori, per i quali i conguagli eseguiti in sede di compensazione nazionale relativa ai periodi 1995/96 e 1996/97 ai sensi della legge 27 gennaio 1998, n. 5, non siano stati sufficienti a restituire il prelievo non dovuto già versato, delle somme versate in eccesso rispetto a quanto dovuto dai produttori interessati per i medesimi periodi. Gli impegni derivanti dall'applicazione del presente comma sono posti a carico della gestione finanziaria dell'AIMA, bilancio di cassa, conto paritario nazionale n. 2002.
*1. 18. Franz, Losurdo, Aloi, Nuccio Carrara, Colosimo.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-0bis. L'AIMA provvede alla restituzione, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, in favore dei produttori, per i quali i conguagli eseguiti in sede di compensazione nazionale relativa ai periodi 1995/96 e 1996/97 ai sensi della legge 27 gennaio 1998, n. 5, non siano stati sufficienti a restituire il prelievo non dovuto già versato, delle somme versate in eccesso rispetto a quanto dovuto dai produttori interessati per i medesimi periodi. Gli impegni derivanti dall'applicazione del presente comma sono posti a carico della gestione finanziaria dell'AIMA, bilancio di cassa, conto paritario nazionale n. 2002.
*1. 55. Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Fratta Pasini, Misuraca, Amato, Rosso, Dell'Utri.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-0bis. Limitatamente ai periodi 1997-1998 e 1998-1999, al fine di consentire il ripristino della liquidità da parte dei produttori, gli acquirenti restituiscono l'intero prelievo supplementare trattenuto relativo ai suddetti periodi. A seguito delle compensazioni effettuate dall'AIMA in liquidazione, quest'ultima notifica l'importo dell'eventuale prelievo ad ogni singolo produttore che provvederà al versamento entro trenta giorni dal ricevimento. In caso di mancato versamento le regioni e le province autonome effettuano la riscossione coattiva mediante ruolo, previa intimazione.
1. 42. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-0bis. A favore dei singoli produttori per i quali i conguagli eseguiti in sede di compensazione nazionale 1995-96 e 1996-97 ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 gennaio 1998, n. 5, non siano sufficienti a restituire il prelievo non dovuto già versato, l'AIMA è autorizzata a provvedere alla restituzione delle somme versate in più a carico della gestione finanziaria AIMA, capitolo 2002.
1. 69. Malentacchi.

Sopprimere il comma 7-bis.
1. 43. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 8-bis, primo periodo, sostituire le parole da: affluisce alla riserva fino a, al secondo periodo: dei quantitativi che affluiscono con le seguenti: è ripartito unicamente tra le regioni i cui produttori sono stati soggetti al pagamento di prelievo supplementare nel periodo compreso tra le campagne 1995-96 e 1998-99. Con le medesime modalità vengono ripartiti i quantitativi che affluiscono.
1. 44. Dozzo, Anghinoni, Vascon.


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Al comma 8-bis, primo periodo, sostituire le parole: sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali con le seguenti: in misura proporzionale all'entità del prelievo supplementare trattenuto ai produttori e versato dagli acquirenti operanti nelle medesime regioni e province autonome nel periodo compreso tra le campagne 1995-96 e 1998-99. A tale riparto provvede, con proprio decreto, il Ministro delle politiche agricole e forestali.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: di decreto con le seguenti: di detto decreto.
1. 45. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 8-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: da adottarsi entro il 31 dicembre 2000.
1. 56. Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Fratta Pasini, Misuraca, Amato, Rosso, Dell'Utri.

Al comma 8-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I suddetti criteri devono prevedere una riserva pari ad almeno il 20 per cento in favore dei produttori delle zone montane.
1. 46. Caparini.