Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 695 del 16/3/2000
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Discussione di un documento in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione (ore 9,07).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente documento:
Relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio sull'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Cuscunà, pendente presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, per concorso - ai sensi dell'articolo 110 del codice penale - nel reato di cui all'articolo 595, terzo comma, dello stesso codice (diffamazione col mezzo della stampa) (Doc. IV-quater, n. 120).
Ricordo che a ciascun gruppo, per l'esame del documento, è assegnato un tempo di 5 minuti (10 minuti per il gruppo di appartenenza del deputato Antonio Cuscunà). A questo tempo si aggiungono 5 minuti per il relatore, 5 minuti per richiami al regolamento e 10 minuti per interventi a titolo personale.
La Giunta propone di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse dal deputato Cuscunà nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

(Discussione - Doc. IV-quater, n. 120)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sul documento Doc. IV-quater, n. 120.
Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Pecorella.

GAETANO PECORELLA, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata dal deputato Antonio Cuscunà con riferimento ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
I fatti che sono contestati al collega vengono ricondotti all'ipotesi di reato di cui agli articoli 110 e 595, comma terzo, del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa), asseritamente commesso in concorso con Giuseppe Di Benedetto, all'epoca


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coordinatore regionale della sanità per la Campania di Alleanza nazionale.
L'imputazione si riferisce al contenuto di un manifesto di propaganda di partito fatto affiggere nel giugno 1995, ritenuto offensivo per la reputazione di Sergio Tanzarella - anch'egli all'epoca deputato iscritto al gruppo Progressisti-federativo - nel quale si affermava che «Tanzarella, come segretario della XII Commissione parlamentare, si è preoccupato del ghetto di Villa Literno e dei fondi per i malati di AIDS, gira furtivamente tra gli ospedali denuncia tutti, ma dimentica di proporre alternative concrete per l'azienda ospedaliera di Caserta» ed ancora «Tanzarella - ed altri colleghi di partito - si dichiarano difensori della sanità pubblica, ma hanno accreditato e pagato con denaro della collettività i centri privati protetti da loro stessi e dai vecchi potentati DC».
Per ciò che riguarda il procedimento giudiziario occorre in primo luogo ricordare che il medesimo risulta attualmente pendente in quanto il competente pubblico ministero ha proposto appello avverso la sentenza del GIP di Santa Maria Capua Vetere che aveva dichiarato il non luogo a procedere nei confronti degli imputati, ritenendosi che le espressioni usate nel manifesto incriminato costituissero esercizio del diritto di critica politica. La corte d'appello ha accolto il gravame rinviando a giudizio i due indagati presso il competente tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
La Giunta ha esaminato la questione nella seduta dell'8 marzo 2000, ascoltando, come è prassi, il deputato Cuscunà.
Nel corso del dibattito l'opinione della Giunta è stata nel senso che le affermazioni del collega Cuscunà contenute nel manifesto in questione costituiscono un giudizio ed una critica di natura sostanzialmente politica su fatti e circostanze che all'epoca erano al centro dell'attenzione politico-parlamentare, in quanto il manifesto fu pubblicato nel periodo delle elezioni amministrative del 1995. L'onorevole Cuscunà, inoltre, intendeva in particolare criticare il ruolo assunto dall'allora collega Tanzarella nell'ambito della XII Commissione permanente della Camera: anche per tale circostanza le opinioni espresse possono farsi risalire lato sensu al dibattito parlamentare.
Va rilevato, peraltro, che le forme utilizzate dall'onorevole Cuscunà per esprimere le sue critiche e le sue censure non appaiono gratuitamente insultanti: il parlamentare richiama semplicemente fatti, circostanze ed accadimenti dai quali ritiene di poter dedurre giudizi severi, ma pur sempre di natura politica.
Per questi motivi la Giunta, a larga maggioranza, ha deliberato di riferire all'Assemblea nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione.

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