Allegato A
Seduta n. 695 del 16/3/2000


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(A.C. 5549 - Sezione 2)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
l'8 settembre 1943 parecchi italiani dovettero subire la deportazione nei campi di concentramento nazisti e parecchi furono fatti prigionieri;
durante la prigionia furono obbligati a lavorare sia dentro i campi di concentramento sia nelle fabbriche tedesche; nel 1944 molti prigionieri vennero trasformati d'ufficio in civili e obbligati a lavorare nelle fabbriche tedesche senza alcun trattamento economico o previdenziale;
alcune vittime di questi trattamenti dagli Stati Uniti promossero, alcuni anni or sono, azioni legali nei confronti dell'attuale Governo tedesco, finalizzate ad ottenere un risarcimento;
le azioni legali giunsero a buon fine ed il Governo tedesco, congiuntamente ad alcune delle fabbriche tedesche tra cui la Volkswagen, che usufruirono di tale mano d'opera gratuita e forzosa, ha accantonato uno stanziamento e sembra stia raccogliendo i nominativi di coloro che possono provare con certezza tali anni di lavoro, appunto per risarcire parzialmente tali soggetti;

impegna il Governo

affinché si attivi, attraverso il Ministero dell'interno, per la massima diffusione di queste notizie e per raccogliere dati da trasmettere al Governo tedesco per aiutare i cittadini italiani che hanno dovuto subire i trattamenti di cui sopra affinché possa essere riconosciuto loro il massimo risarcimento;
ad assumere ogni iniziativa, attraverso il Ministero degli affari esteri, affinché tali riconoscimenti possano onorare anche la memoria dei deceduti;


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affinché si attivi, attraverso contatti urgenti con il Governo tedesco, per il prolungamento dei termini per la raccolta delle domande dei sopravvissuti e degli eredi dei deceduti.
9/5549/1. Ciapusci, Anghinoni.

La Camera,
premesso che:
il Governo tedesco sta adottando provvedimenti diretti ad indennizzare quanti sono stati deportati nel lager e campi di lavoro nazisti ed ha già raggiunto un'intesa sull'ammontare dei fondi complessivamente disponibili;
questi provvedimenti, proprio in considerazione dei danni fisici e morali a suo tempo subiti dalle vittime delle persecuzioni naziste e le cui conseguenze sono rimaste indelebili nelle vite dei sopravvissuti, devono prevedere procedure snelle e veloci che consentano a quanti sono sfuggiti all'olocausto di vivere il resto della vita in maniera dignitosa;
il Governo tedesco non ha fornito dati precisi sulle persone aventi diritto e sulle modalità del risarcimento e le notizie che arrivano sono solo «per sentito dire» e non trovano conferme ufficiali;
non risulta altresì che il Governo italiano abbia una stima reale del numero lavoratori coatti nei lager e campi di lavoro nazisti;

impegna il Governo

a contattare formalmente il Governo tedesco per dirimere ogni dubbio circa la titolarità o meno del diritto al risarcimento da parte dei cittadini italiani, militari e civili, deportati nei lager e campi di lavoro e per dare avvio immediato alle procedure per la presentazione delle domande;
a sviluppare diffusamente ogni informazione affinché siano garantite pari opportunità a tutti gli interessati.
9/5549/2. (Testo così modificato nel corso della seduta).Michielon.

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge n. 5549 autorizza una contribuzione volontaria dell'Italia al Fondo di assistenza a favore delle vittime delle persecuzioni naziste;
i soggetti destinatari del provvedimento sono tuttavia solamente una parte di coloro che subirono gravi danni fisici, morali ed economici a causa dei tragici eventi della seconda guerra mondiale;
innumerevoli sono i casi di cittadini italiani che, allora deportati nei campi di sterminio nazisti K.Z., si sono visti respingere le domande di assegnazione di un vitalizio dallo Stato in base alla legge 18 novembre 1980, n. 791;

impegna il Governo

ad assumere iniziative finalizzate a modificare i contenuti delle leggi 18 novembre 1990, n. 791, e 29 gennaio 1994, n. 94, prevedendo che ai cittadini italiani che, per qualsiasi ragione, siano stati deportati nei campi di sterminio nazisti K.Z., venga assicurato il diritto al collocamento, al lavoro ed al godimento dell'assistenza medica, farmaceutica, climatica ed ospedaliera al pari dei mutilati ed invalidi civili di guerra e, se hanno compiuto i 50 anni, se donne, o i 55 anni, se uomini, venga concesso un assegno vitalizio pari al minimo della pensione contributiva della previdenza sociale.
9/5549/3. Fontanini, Borghezio.

La Camera,
nell'approvare la contribuzione dell'Italia al Fondo di assistenza a favore delle vittime del nazismo,

impegna il Governo

a favorire tutte le iniziative tendenti a realizzare il coinvolgimento dell'ANED e delle altre associazioni che rappresentano vittime del nazismo, come del resto risulta


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essere volontà dell'Unione delle Comunità ebraiche in base alla documentazione agli atti fin dal settembre 1998.
9/5549/4 (Nuova formulazione) . Moroni, Maselli, Boato, Soave.

La Camera,
esaminato il disegno di legge n. 5549, recante contribuzione dell'Italia al fondo di assistenza a favore delle vittime delle persecuzioni naziste,
valutata positivamente la partecipazione dell'Italia al fondo stesso, ispirata a motivi di giustizia nei confronti delle vittime delle persecuzioni naziste;
preso atto che al fondo hanno aderito diversi paesi, i quali si sono impegnati a designare un'organizzazione non governativa incaricata di individuare i beneficiari del fondo stesso;
considerato che le regole che sovrintendono all'apertura ed alla gestione del fondo, trasposte nel comma 1 dell'articolo 2 del disegno di legge, ne prevedono l'utilizzazione in favore delle persone che hanno subito un danno alla salute o la privazione della libertà, dei beni o del reddito per effetto delle persecuzioni e che versano in precarie condizioni finanziarie;
considerato altresì che l'ampia partecipazione internazionale al fondo implica l'opportunità che ogni paese indirizzi prioritariamente gli interventi in favore dei propri cittadini e degli stranieri che abbiano comunque risieduto nel paese stesso;

impegna il Governo

ad assicurare, nelle iniziative di propria competenza, finalizzate all'attuazione della legge, che gli interventi assunti dall'Unione delle Comunità ebraiche italiane, in qualità di organizzazione non governativa individuata dallo Stato italiano, siano indirizzati a favore delle vittime italiane delle persecuzioni naziste nonché dei cittadini stranieri che abbiano fissato la propria residenza in Italia, anche per periodi intermedi, tra il 1938 ed il 1945.
9/5549/5. (Testo così modificato nel corso della seduta).Garra.