Allegato A
Seduta n. 695 del 16/3/2000


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(A.C. 5275 - Sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 16.859.708.000 per ciascuno degli anni 1999 e 2000, si provvede, per i medesimi esercizi finanziari, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario1999, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 16.859.708.000 per ciascuno degli anni 1999 e 2000, si provvede, per il 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» iscritta, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo, e, per il 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» iscritta, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione per l'anno finanziario 2000 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
2. 1. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).