Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 694 del 15/3/2000
Back Index Forward

Pag. 23


...
(Corrispondenza del sistema di gestione dei collaboratori di giustizia con la politica generale del Governo nel settore della giustizia)

PRESIDENTE. Passiamo all'interrogazione Selva n. 3-05303 (vedi l'allegato A - Interrogazioni a risposta immediata sezione 3).
L'onorevole Fragalà, cofirmatario dell'interrogazione, ha facoltà di illustrarla.

VINCENZO FRAGALÀ. Signor Presidente, le chiediamo con quali criteri sia stato gestito il pentimento di Giovanni Brusca, le cui rivelazioni risalgono a tre anni fa, e quale sia la valutazione del suo Governo rispetto all'operato della commissione del Viminale, che già tante volte ha prestato il fianco a pesanti critiche da parte dell'opinione pubblica, sia per la legittimità dei provvedimenti adottati, sia per la gestione del pubblico denaro devoluto ai pentiti.
Se le dichiarazioni di Brusca risalgono a tre anni fa, perché si è atteso tanto tempo per riconoscergli o negargli la qualifica di collaboratore di giustizia? Perché tale qualifica gli viene riconosciuta soltanto adesso, signor Presidente, mentre non risulta, almeno ufficialmente, che Brusca abbia fornito ulteriori prove significative della sua collaborazione? Forse l'atteggiamento della commissione del Viminale nei confronti di Brusca è improvvisamente cambiato con la sostituzione del sottosegretario Sinisi, che aveva diretto fino ad ora i lavori della commissione, essendo stato insediato al suo posto l'onorevole Brutti, che, come lei sa, è stato spostato dalla Difesa al Ministero dell'interno.

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di replicare.

MASSIMO D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei ministri. Onorevole Fragalà, come lei sa, l'organo competente a concedere o revocare il programma di protezione è la commissione centrale prevista dall'articolo 10 della legge n. 82 del 1991; ma, come lei ugualmente sa, ciò si può fare sulla base di una proposta motivata dell'autorità giudiziaria. La commissione centrale deve semplicemente limitarsi a verificare se la proposta motivata è fondata, nonché coerente con le previsioni della legge. Non è dunque la commissione che decide; in sostanza, la commissione opera su sollecitazione dell'autorità giudiziaria.


Pag. 24

In base all'attuale legislazione, i collaboratori di giustizia possono essere ammessi a godere dei benefici penitenziari anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, ivi comprese quelle relative ai limiti di pena. L'attendibilità dei collaboratori è, dunque, una valutazione rimessa all'organo giudiziario proponente e soggetta soltanto al vaglio collegiale della commissione centrale, cui appartiene la competenza della decisione sull'ammissione al programma.
Nel caso cui ha fatto riferimento l'interrogante, l'autorità giudiziaria ha avanzato tale proposta d'intesa tra tutti gli uffici giudiziari interessati alle diverse vicende giudiziarie che riguardano Giovanni Brusca. La commissione, dunque, ha preso atto di tale richiesta. Il programma ha la durata limitata di dodici mesi, nel corso dei quali si deve anche verificare l'attendibilità e l'utilità della collaborazione di Giovanni Brusca; esso non prevede esborso, ovvero ausilio finanziario e, naturalmente, non prevede che il Brusca possa uscire dal carcere; il programma prevede esclusivamente una protezione in carcere, in ragione del fatto che quel soggetto ha deciso di collaborare con l'autorità giudiziaria.
Per altri aspetti posti nell'interrogazione, si deve rilevare che l'attuale legislazione non prevede una differenza di trattamento o di regime tra i testimoni e gli altri soggetti sottoposti al programma; pertanto, al pari degli altri collaboratori di giustizia, i testimoni sono tenuti, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 82 del 1991, a sottoscrivere lo speciale programma di protezione, ad osservare le norme di sicurezza prescritte e a collaborare attivamente all'esecuzione del programma stesso. Nonostante ciò, nell'aprile 1998, presso il servizio centrale di protezione è stata istituita un'apposita «sezione testimoni» che provvede ad assicurare la tutela e l'assistenza ai medesimi. Tra le iniziative intraprese, va ricordato che la commissione centrale ha approvato un modello di programma elaborato specificamente per i testimoni, allo scopo di assicurare il reinserimento sociale dei medesimi. Come ulteriore misura di sostegno è garantita l'assistenza legale al testimone che assume la qualità di persona offesa dal reato e si costituisce parte civile nel procedimento.
A tale proposito, voglio ricordare che il Governo, al fine di evitare situazioni eccessivamente permissive a beneficio dei collaboratori di giustizia, ha presentato un disegno di legge, attualmente all'esame del Parlamento, che prevede proprio un potenziamento delle norme a favore dei cosiddetti testimoni di giustizia. Tale impostazione muove proprio dalla constatazione che i testimoni di giustizia sono diversi dai collaboratori provenienti dal mondo criminale. In concreto, nello schema di disegno di legge, sono previste, in favore dei testimoni, misure di assistenza atte a garantire un adeguato tenore di vita ai medesimi, nonché finalizzate ad agevolarne il reinserimento nel sistema economico. Auspico, dunque, che anche al fine di dare soluzione al problema evocato dagli interroganti, il Parlamento approvi al più presto tale disegno di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Anedda, cofirmatario dell'interrogazione, ha facoltà di replicare.

GIAN FRANCO ANEDDA. Signor Presidente del Consiglio, comprendo il suo imbarazzo. Non era nostra intenzione conoscere se Giovanni Brusca meriti i premi, le regalie e le agevolazioni che con tanta magnanimità gli sono state concesse.

MASSIMO D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei ministri. Soltanto che non gli sono state concesse!

GIAN FRANCO ANEDDA. Su questo ha già risposto all'opinione pubblica, signor Presidente del Consiglio; mi riferisco all'opinione pubblica degli onesti. Noi desideriamo conoscere e verificare se nel Governo vi sia quell'idem sentire de re publica, cioè se vi sia la collegialità delle opinioni e se, nella collegialità, il Governo condivida l'elargizione dei premi e delle regalie a questo pluriomicida, assassino di


Pag. 25

Falcone, torturatore di bambini; desideriamo conoscere se tali scelte corrispondono alle opinioni del Governo e ai suoi indirizzi. Lei non ha risposto e non ci aspettavamo che rispondesse. Lei si è elegantemente trincerato dietro l'elencazione di norme di legge che, più o meno, conosciamo tutti. Il problema non è ancora questo: si tratta di una valutazione generale sulla collegialità del Governo, perché sappiamo che nessun essere civile può avere tanto cinismo da approvare e condividere ciò che è stato concesso a Giovanni Brusca.
All'insoddisfazione parlamentare per la non risposta si aggiunge la soddisfazione politica per la sua risposta equivoca, che rivela e dimostra come non esista un Governo bensì soltanto un gruppo di persone animate da egoistici interessi personali che nulla hanno a che vedere con l'interesse della nazione. Buona fatica, signor Presidente del Consiglio (Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza nazionale e di Forza Italia).

PRESIDENTE. Poiché siamo in diretta televisiva, è utile ricordare agli spettatori che, contestualmente allo svolgimento dei nostri lavori, sono riunite le Commissioni parlamentari. Pertanto, sono presenti in aula solo i parlamentari direttamente interessati a queste interrogazioni.

Back Index Forward