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1. L'articolo 15 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è abrogato.
Sopprimerlo.
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Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Le condizioni di miglior favore in materia di diritti, permessi, tutele e libertà sindacali previste dai contratti nazionali e dagli accordi ai vari livelli sono estesi a tutte le componenti delle RSU interessate anche se non firmatarie degli accordi medesimi.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
3. Le condizioni di miglior favore in materia di diritti, permessi, tutele e libertà sindacali previste dai contratti nazionali e dagli accordi ai vari livelli sono estesi a tutte le componenti delle RSU interessate anche se non firmatarie degli accordi medesimi.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
3. Le condizioni di miglior favore in materia di diritti, permessi, tutele e libertà sindacali previste dai contratti nazionali e dagli accordi ai vari livelli sono estesi a tutte le componenti delle RSU interessate anche se non firmatarie degli accordi medesimi.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
3. Le condizioni di miglior favore in materia di diritti, permessi, tutele e libertà sindacali previste dai contratti nazionali e dagli accordi ai vari livelli sono estesi a tutte le componenti delle RSU interessate anche se non firmatarie degli accordi medesimi.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
3. Le condizioni di miglior favore in materia di diritti, permessi, tutele e libertà sindacali previste dai contratti nazionali e dagli accordi ai vari livelli sono estesi a tutte le componenti delle RSU interessate anche se non firmatarie degli accordi medesimi.
5. Per gli ambiti territoriali e nazionali, di categoria e di comparto, si considerano rappresentative tutte quelle associazioni che hanno ottenuto una rappresentatività non inferiore al 3 per cento nelle elezioni delle RSU nei relativi ambiti.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
3. Le condizioni di miglior favore in materia di diritti, permessi, tutele e libertà sindacali previste dai contratti nazionali e dagli accordi ai vari livelli sono estesi a tutte le componenti delle RSU interessate anche se non firmatarie degli accordi medesimi.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
opportunità negoziali tra i soggetti sindacali. È fatto espresso divieto alle aziende sia pubbliche che private di:
3. Le condizioni di miglior favore in materia di diritti, permessi, tutele e libertà sindacali previste dai contratti nazionali e dagli accordi ai vari livelli sono estesi a tutte le componenti delle RSU interessate anche se non firmatarie degli accordi medesimi.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
3. Le condizioni di miglior favore in materia di diritti, permessi, tutele e libertà sindacali previste dai contratti nazionali e dagli accordi ai vari livelli sono estesi a tutte le componenti delle RSU interessate anche se non firmatarie degli accordi medesimi.
6. Le componenti RSU di tali associazioni sono titolari delle trattative ai vari livelli contrattuali.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
3. Le condizioni di miglior favore in materia di diritti, permessi, tutele e libertà sindacali previste dai contratti nazionali e dagli accordi ai vari livelli sono estesi a tutte le componenti delle RSU interessate anche se non firmatarie degli accordi medesimi.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
opportunità negoziali tra i soggetti sindacali. È fatto espresso divieto alle aziende sia pubbliche che private di:
3. Le condizioni di miglior favore in materia di diritti, permessi, tutele e libertà sindacali previste dai contratti nazionali e dagli accordi ai vari livelli sono estesi a tutte le componenti delle RSU interessate anche se non firmatarie degli accordi medesimi.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
3. Le condizioni di miglior favore in materia di diritti, permessi, tutele e libertà sindacali previste dai contratti nazionali e dagli accordi ai vari livelli sono estesi a tutte le componenti delle RSU interessate anche se non firmatarie degli accordi medesimi.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
3. Le condizioni di miglior favore in materia di diritti, permessi, tutele e libertà sindacali previste dai contratti nazionali e dagli accordi ai vari livelli sono estesi a tutte le componenti delle RSU interessate anche se non firmatarie degli accordi medesimi.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
3. Le condizioni di miglior favore in materia di diritti, permessi, tutele e libertà sindacali previste dai contratti nazionali e dagli accordi ai vari livelli sono estesi a tutte le componenti delle RSU interessate anche se non firmatarie degli accordi medesimi.
Aggiungere in fine, il seguente comma:
Aggiungere in fine, il seguente comma:
Aggiungere in fine, il seguente comma:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
intervenuto tra parte datoriale e controparte sindacale.
*13. 1. Boghetta.
*13. 24. Malavenda.
*13. 30. La Commissione.
1-bis. Quando esiste un fondato motivo di un pregiudizio grave al diritto di sciopero o ai diritti della persona a causa delle valutazioni della Commissione di cui all'articolo 12, i Presidenti di Camera e Senato notificano alla citata Commissione la richiesta di modifica delle delibere della medesima.
13. 2. Boghetta, Giordano, Cangemi.
2. La rappresentatività sindacale non può sussistere in forza di un riconoscimento intervenuto tra parte datoriale e controparte sindacale in quanto un sistema così strutturato segna un pericoloso potere di accreditamento padronale lesivo dell'autonomia sindacale e preclusivo alla realizzazione di una concreta eguaglianza delle opportunità negoziali tra i soggetti sindacali. È fatto espresso divieto alle aziende sia pubbliche che private di:
a) costituire sindacati di comodo o incentivarne la promozione;
b) influire sulla libera dialettica sindacale favorendo quelle organizzazioni che perseguono una politica a loro gradita;
c) determinare disparità di diritti sindacali attraverso la contrattazione e la firma di accordi;
d) escludere dalle trattative un'associazione sindacale rappresentativa in quanto ciò costituisce ostacolo frapposto dal datore di lavoro all'esercizio delle libertà sindacali.
4. Si considerano rappresentative a livello aziendale tutte quelle associazioni sindacali o di lavoratori che hanno presentato liste ed eletto RSU.
5. Per gli ambiti territoriali e nazionali, di categoria e di comparto, si considerano rappresentative tutte quelle associazioni che hanno ottenuto una rappresentatività non inferiore al 3 per cento nelle elezioni delle RSU nei relativi ambiti.
6. Le componenti RSU di tali associazioni sono titolari delle trattative ai vari livelli contrattuali.
7. I contratti aziendali, territoriali, nazionali, di categoria e di comparto, producono effetto se formalmente approvati dalla maggioranza dei lavoratori interessati tramite referendum.
13. 3. Malavenda.
2. La rappresentatività sindacale non può sussistere in forza di un riconoscimento intervenuto tra parte datoriale e controparte sindacale in quanto un sistema così strutturato segna un pericoloso potere di accreditamento padronale lesivo dell'autonomia sindacale e preclusivo alla realizzazione di una concreta eguaglianza delle opportunità negoziali tra i soggetti sindacali. È fatto espresso divieto alle aziende sia pubbliche che private di:
a) costituire sindacati di comodo o incentivarne la promozione;
b) influire sulla libera dialettica sindacale favorendo quelle organizzazioni che perseguono una politica a loro gradita;
c) determinare disparità di diritti sindacali attraverso la contrattazione e la firma di accordi;
d) escludere dalle trattative un'associazione sindacale rappresentativa in quanto ciò costituisce ostacolo frapposto dal datore di lavoro all'esercizio delle libertà sindacali.
4. Si considerano rappresentative a livello aziendale tutte quelle associazioni sindacali o di lavoratori che hanno presentato liste ed eletto RSU.
5. Per gli ambiti territoriali e nazionali, di categoria e di comparto, si considerano rappresentative tutte quelle associazioni che hanno ottenuto una rappresentatività non inferiore al 3 per cento nelle elezioni delle RSU nei relativi ambiti.
6. Le componenti RSU di tali associazioni sono titolari delle trattative ai vari livelli contrattuali.
7. I contratti aziendali, territoriali, nazionali, di categoria e di comparto, producono effetto se formalmente approvati dalla maggioranza dei lavoratori interessati tramite referendum e vanno applicati nei confronti di tutti i lavoratori occupati a qualunque titolo nelle aziende interessate.
13. 4. Malavenda.
2. La rappresentatività sindacale non può sussistere in forza di un riconoscimento intervenuto tra parte datoriale e controparte sindacale in quanto un sistema così strutturato segna un pericoloso potere di accreditamento padronale lesivo dell'autonomia sindacale e preclusivo alla realizzazione di una concreta eguaglianza delle opportunità negoziali tra i soggetti sindacali. È fatto espresso divieto alle aziende sia pubbliche che private di:
a) costituire sindacati di comodo o incentivarne la promozione;
b) influire sulla libera dialettica sindacale favorendo quelle organizzazioni che perseguono una politica a loro gradita;
c) determinare disparità di diritti sindacali attraverso la contrattazione e la firma di accordi;
d) escludere dalle trattative un'associazione sindacale rappresentativa in quanto ciò costituisce ostacolo frapposto dal datore di lavoro all'esercizio delle libertà sindacali.
4. Si considerano rappresentative a livello aziendale tutte quelle associazioni sindacali o di lavoratori che hanno presentato liste ed eletto RSU.
5. Per gli ambiti territoriali e nazionali, di categoria e di comparto, si considerano rappresentative tutte quelle associazioni che hanno ottenuto una rappresentatività non inferiore al 3 per cento nelle elezioni delle RSU nei relativi ambiti.
6. Le componenti RSU di tali associazioni sono titolari delle trattative ai vari livelli contrattuali.
7. I contratti aziendali, territoriali, nazionali, di categoria e di comparto, producono effetto se formalmente approvati dalla maggioranza dei lavoratori interessati tramite referendum e vanno applicati nei confronti di tutti i lavoratori occupati a qualunque titolo nelle aziende interessate e sostituiscono di diritto le clausole difformi dei contratti individuali.
13. 5. Malavenda.
2. La rappresentatività sindacale non può sussistere in forza di un riconoscimento intervenuto tra parte datoriale e controparte sindacale in quanto un sistema così strutturato segna un pericoloso potere di accreditamento padronale lesivo dell'autonomia sindacale e preclusivo alla realizzazione di una concreta eguaglianza delle opportunità negoziali tra i soggetti sindacali. È fatto espresso divieto alle aziende sia pubbliche che private di:
a) costituire sindacati di comodo o incentivarne la promozione;
b) influire sulla libera dialettica sindacale favorendo quelle organizzazioni che perseguono una politica a loro gradita;
c) determinare disparità di diritti sindacali attraverso la contrattazione e la firma di accordi;
d) escludere dalle trattative un'associazione sindacale rappresentativa in quanto ciò costituisce ostacolo frapposto dal datore di lavoro all'esercizio delle libertà sindacali.
4. Si considerano rappresentative a livello aziendale tutte quelle associazioni sindacali o di lavoratori che hanno presentato liste ed eletto RSU.
5. Per gli ambiti territoriali e nazionali, di categoria e di comparto, si considerano rappresentative tutte quelle associazioni che hanno ottenuto una rappresentatività non inferiore al 3 per cento nelle elezioni delle RSU nei relativi ambiti.
6. Le componenti RSU di tali associazioni sono titolari delle trattative ai vari livelli contrattuali.
7. I contratti aziendali, territoriali, nazionali, di categoria e di comparto, producono effetto se formalmente approvati dalla maggioranza dei lavoratori interessati tramite referendum e vanno applicati nei confronti di tutti i lavoratori occupati a qualunque titolo nelle aziende interessate e sostituiscono di diritto le clausole difformi dei contratti individuali.
8. Gli stessi contratti non possono derogare a disposizioni più favorevoli previste dalla legge.
13. 6. Malavenda.
2. La rappresentatività sindacale non può sussistere in forza di un riconoscimento intervenuto tra parte datoriale e controparte sindacale in quanto un sistema così strutturato segna un pericoloso potere di accreditamento padronale lesivo dell'autonomia sindacale e preclusivo alla realizzazione di una concreta eguaglianza delle opportunità negoziali tra i soggetti sindacali. È fatto espresso divieto alle aziende sia pubbliche che private di:
a) costituire sindacati di comodo o incentivarne la promozione;
b) influire sulla libera dialettica sindacale favorendo quelle organizzazioni che perseguono una politica a loro gradita;
c) determinare disparità di diritti sindacali attraverso la contrattazione e la firma di accordi;
d) escludere dalle trattative un'associazione sindacale rappresentativa in quanto ciò costituisce ostacolo frapposto dal datore di lavoro all'esercizio delle libertà sindacali.
4. Si considerano rappresentative a livello aziendale tutte quelle associazioni sindacali o di lavoratori che hanno presentato liste ed eletto RSU.
6. Le componenti RSU di tali associazioni sono titolari delle trattative ai vari livelli contrattuali.
7. I contratti aziendali, territoriali, nazionali, di categoria e di comparto, producono effetto se formalmente approvati dalla maggioranza dei lavoratori interessati tramite referendum e vanno applicati nei confronti di tutti i lavoratori occupati a qualunque titolo nelle aziende interessate e sostituiscono di diritto le clausole difformi dei contratti individuali.
8. Gli stessi contratti non possono derogare a disposizioni più favorevoli previste dalla legge o da precedenti accordi sindacali.
13. 7. Malavenda.
2. La rappresentatività sindacale non può sussistere in forza di un riconoscimento intervenuto tra parte datoriale e controparte sindacale in quanto un sistema così strutturato segna un pericoloso potere di accreditamento padronale lesivo dell'autonomia sindacale e preclusivo alla realizzazione di una concreta eguaglianza delle opportunità negoziali tra i soggetti sindacali. È fatto espresso divieto alle aziende sia pubbliche che private di:
a) costituire sindacati di comodo o incentivarne la promozione;
b) influire sulla libera dialettica sindacale favorendo quelle organizzazioni che perseguono una politica a loro gradita;
c) determinare disparità di diritti sindacali attraverso la contrattazione e la firma di accordi;
d) escludere dalle trattative un'associazione sindacale rappresentativa in quanto ciò costituisce ostacolo frapposto dal datore di lavoro all'esercizio delle libertà sindacali.
4. Si considerano rappresentative a livello aziendale tutte quelle associazioni sindacali o di lavoratori che hanno presentato liste ed eletto RSU.
5. Per gli ambiti territoriali e nazionali, di categoria e di comparto, si considerano rappresentative tutte quelle associazioni che hanno ottenuto una rappresentatività non inferiore al 3 per cento nelle elezioni delle RSU nei relativi ambiti.
6. Le componenti RSU di tali associazioni sono titolari delle trattative ai vari livelli contrattuali.
7. I contratti aziendali, territoriali, nazionali, di categoria e di comparto, producono effetto se formalmente approvati dalla maggioranza dei lavoratori interessati tramite referendum e vanno applicati nei confronti di tutti i lavoratori occupati a qualunque titolo nelle aziende interessate e sostituiscono di diritto le clausole difformi dei contratti individuali.
8. Gli stessi contratti non possono derogare a disposizioni più favorevoli previste dalla legge o da precedenti accordi sindacali.
9. Controlla il regolare svolgimento dei referendum il Ministero del lavoro«.
13. 8. Malavenda.
2. La rappresentatività sindacale non può sussistere in forza di un riconoscimento intervenuto tra parte datoriale e controparte sindacale in quanto un sistema così strutturato segna un pericoloso potere di accreditamento padronale lesivo dell'autonomia sindacale e preclusivo alla realizzazione di una concreta eguaglianza delle
a) costituire sindacati di comodo o incentivarne la promozione;
b) influire sulla libera dialettica sindacale favorendo quelle organizzazioni che perseguono una politica a loro gradita;
c) determinare disparità di diritti sindacali attraverso la contrattazione e la firma di accordi;
d) escludere dalle trattative un'associazione sindacale rappresentativa in quanto ciò costituisce ostacolo frapposto dal datore di lavoro all'esercizio delle libertà sindacali.
4. Si considerano rappresentative a livello aziendale tutte quelle associazioni sindacali o di lavoratori che hanno presentato liste ed eletto RSU.
5. Per gli ambiti territoriali e nazionali, di categoria e di comparto, si considerano rappresentative tutte quelle associazioni che hanno ottenuto una rappresentatività non inferiore al 3 per cento nelle elezioni delle RSU nei relativi ambiti.
6. Le componenti RSU di tali associazioni sono titolari delle trattative ai vari livelli contrattuali.
7. I contratti aziendali, territoriali, nazionali, di categoria e di comparto, producono effetto se formalmente approvati dalla maggioranza dei lavoratori interessati tramite referendum e vanno applicati nei confronti di tutti i lavoratori occupati a qualunque titolo nelle aziende interessate e sostituiscono di diritto le clausole difformi dei contratti individuali.
8. Gli stessi contratti non possono derogare a disposizioni più favorevoli previste dalla legge o da precedenti accordi sindacali.
9. Controlla il regolare svolgimento dei referendum il Ministero del lavoro, sia a livello territoriale che nazionale.
13. 9. Malavenda.
2. La rappresentatività sindacale non può sussistere in forza di un riconoscimento intervenuto tra parte datoriale e controparte sindacale in quanto un sistema così strutturato segna un pericoloso potere di accreditamento padronale lesivo dell'autonomia sindacale e preclusivo alla realizzazione di una concreta eguaglianza delle opportunità negoziali tra i soggetti sindacali. È fatto espresso divieto alle aziende sia pubbliche che private di:
a) costituire sindacati di comodo o incentivarne la promozione;
b) influire sulla libera dialettica sindacale favorendo quelle organizzazioni che perseguono una politica a loro gradita;
c) determinare disparità di diritti sindacali attraverso la contrattazione e la firma di accordi;
d) escludere dalle trattative un'associazione sindacale rappresentativa in quanto ciò costituisce ostacolo frapposto dal datore di lavoro all'esercizio delle libertà sindacali.
4. Si considerano rappresentative a livello aziendale tutte quelle associazioni sindacali o di lavoratori che hanno presentato liste ed eletto RSU.
5. Per gli ambiti territoriali e nazionali, di categoria e di comparto, si considerano rappresentative tutte quelle associazioni che hanno ottenuto una rappresentatività non inferiore al 3 per cento nelle elezioni delle RSU nei relativi ambiti.
7. I contratti aziendali, territoriali, nazionali, di categoria e di comparto, producono effetto se formalmente approvati dalla maggioranza dei lavoratori interessati tramite referendum e vanno applicati nei confronti di tutti i lavoratori occupati a qualunque titolo nelle aziende interessate e sostituiscono di diritto le clausole difformi dei contratti individuali.
8. Gli stessi contratti non possono derogare a disposizioni più favorevoli previste dalla legge o da precedenti accordi sindacali.
9. Controlla il regolare svolgimento dei referendum il Ministero del lavoro, sia a livello territoriale che nazionale, che raccoglie e certifica i risultati di voto.
13. 10. Malavenda.
2. La rappresentatività sindacale non può sussistere in forza di un riconoscimento intervenuto tra parte datoriale e controparte sindacale in quanto un sistema così strutturato segna un pericoloso potere di accreditamento padronale lesivo dell'autonomia sindacale e preclusivo alla realizzazione di una concreta eguaglianza delle opportunità negoziali tra i soggetti sindacali. È fatto espresso divieto alle aziende sia pubbliche che private di:
a) costituire sindacati di comodo o incentivarne la promozione;
b) influire sulla libera dialettica sindacale favorendo quelle organizzazioni che perseguono una politica a loro gradita;
c) determinare disparità di diritti sindacali attraverso la contrattazione e la firma di accordi;
d) escludere dalle trattative un'associazione sindacale rappresentativa in quanto ciò costituisce ostacolo frapposto dal datore di lavoro all'esercizio delle libertà sindacali.
4. Si considerano rappresentative a livello aziendale tutte quelle associazioni sindacali o di lavoratori che hanno presentato liste ed eletto RSU.
5. Per gli ambiti territoriali e nazionali, di categoria e di comparto, si considerano rappresentative tutte quelle associazioni che hanno ottenuto una rappresentatività non inferiore al 3 per cento nelle elezioni delle RSU nei relativi ambiti.
6. Le componenti RSU di tali associazioni sono titolari delle trattative ai vari livelli contrattuali.
7. I contratti aziendali, territoriali, nazionali, di categoria e di comparto, producono effetto se formalmente approvati dalla maggioranza dei lavoratori interessati tramite referendum e vanno applicati nei confronti di tutti i lavoratori occupati a qualunque titolo nelle aziende interessate e sostituiscono di diritto le clausole difformi dei contratti individuali.
8. Gli stessi contratti non possono derogare a disposizioni più favorevoli previste dalla legge o da precedenti accordi sindacali.
9. Controlla il regolare svolgimento dei referendum il Ministero del lavoro, sia a livello territoriale che nazionale, che raccoglie e certifica i risultati di voto, e li comunica immediatamente ai lavoratori, alle RSU ed alle aziende.
13. 11. Malavenda.
2. La rappresentatività sindacale non può sussistere in forza di un riconoscimento intervenuto tra parte datoriale e controparte sindacale in quanto un sistema così strutturato segna un pericoloso potere di accreditamento padronale lesivo dell'autonomia sindacale e preclusivo alla realizzazione di una concreta eguaglianza delle
a) costituire sindacati di comodo o incentivarne la promozione;
b) influire sulla libera dialettica sindacale favorendo quelle organizzazioni che perseguono una politica a loro gradita;
c) determinare disparità di diritti sindacali attraverso la contrattazione e la firma di accordi;
d) escludere dalle trattative un'associazione sindacale rappresentativa in quanto ciò costituisce ostacolo frapposto dal datore di lavoro all'esercizio delle libertà sindacali.
4. Si considerano rappresentative a livello aziendale tutte quelle associazioni sindacali o di lavoratori che hanno presentato liste ed eletto RSU.
5. Per gli ambiti territoriali e nazionali, di categoria e di comparto, si considerano rappresentative tutte quelle associazioni che hanno ottenuto una rappresentatività non inferiore al 3 per cento nelle elezioni delle RSU nei relativi ambiti.
6. Le componenti RSU di tali associazioni sono titolari delle trattative ai vari livelli contrattuali.
13. 12. Malavenda.
2. La rappresentatività sindacale non può sussistere in forza di un riconoscimento intervenuto tra parte datoriale e controparte sindacale in quanto un sistema così strutturato segna un pericoloso potere di accreditamento padronale lesivo dell'autonomia sindacale e preclusivo alla realizzazione di una concreta eguaglianza delle opportunità negoziali tra i soggetti sindacali. È fatto espresso divieto alle aziende sia pubbliche che private di:
a) costituire sindacati di comodo o incentivarne la promozione;
b) influire sulla libera dialettica sindacale favorendo quelle organizzazioni che perseguono una politica a loro gradita;
c) determinare disparità di diritti sindacali attraverso la contrattazione e la firma di accordi;
d) escludere dalle trattative un'associazione sindacale rappresentativa in quanto ciò costituisce ostacolo frapposto dal datore di lavoro all'esercizio delle libertà sindacali.
4. Si considerano rappresentative a livello aziendale tutte quelle associazioni sindacali o di lavoratori che hanno presentato liste ed eletto RSU.
5. Per gli ambiti territoriali e nazionali, di categoria e di comparto, si considerano rappresentative tutte quelle associazioni che hanno ottenuto una rappresentatività non inferiore al 3 per cento nelle elezioni delle RSU nei relativi ambiti.
13. 13. Malavenda.
2. La rappresentatività sindacale non può sussistere in forza di un riconoscimento intervenuto tra parte datoriale e controparte sindacale in quanto un sistema così strutturato segna un pericoloso potere di accreditamento padronale lesivo dell'autonomia sindacale e preclusivo alla realizzazione di una concreta eguaglianza delle opportunità negoziali tra i soggetti sindacali. È fatto espresso divieto alle aziende sia pubbliche che private di:
a) costituire sindacati di comodo o incentivarne la promozione;
b) influire sulla libera dialettica sindacale favorendo quelle organizzazioni che perseguono una politica a loro gradita;
c) determinare disparità di diritti sindacali attraverso la contrattazione e la firma di accordi;
d) escludere dalle trattative un'associazione sindacale rappresentativa in quanto ciò costituisce ostacolo frapposto dal datore di lavoro all'esercizio delle libertà sindacali.
4. Si considerano rappresentative a livello aziendale tutte quelle associazioni sindacali o di lavoratori che hanno presentato liste ed eletto RSU.
13. 14. Malavenda.
2. La rappresentatività sindacale non può sussistere in forza di un riconoscimento intervenuto tra parte datoriale e controparte sindacale in quanto un sistema così strutturato segna un pericoloso potere di accreditamento padronale lesivo dell'autonomia sindacale e preclusivo alla realizzazione di una concreta eguaglianza delle opportunità negoziali tra i soggetti sindacali. È fatto espresso divieto alle aziende sia pubbliche che private di:
a) costituire sindacati di comodo o incentivarne la promozione;
b) influire sulla libera dialettica sindacale favorendo quelle organizzazioni che perseguono una politica a loro gradita;
c) determinare disparità di diritti sindacali attraverso la contrattazione e la firma di accordi;
d) escludere dalle trattative un'associazione sindacale rappresentativa in quanto ciò costituisce ostacolo frapposto dal datore di lavoro all'esercizio delle libertà sindacali.
13. 15. Malavenda.
2. La rappresentatività sindacale non può sussistere in forza di un riconoscimento intervenuto tra parte datoriale e controparte in quanto un sistema così strutturato segna un pericoloso potere di accreditamento padronale.
13. 16. Malavenda.
2. La rappresentatività sindacale non può sussistere in forza di un riconoscimento intervenuto tra parte datoriale e controparte sindacale in quanto un sistema così strutturato segna un pericoloso potere di accreditamento padronale lesivo dell'autonomia sindacale.
13. 17. Malavenda.
2. La rappresentatività sindacale non può sussistere in forza di un riconoscimento intervenuto tra parte datoriale e controparte sindacale in quanto un sistema così strutturato segna un pericoloso potere di accreditamento padronale lesivo dell'autonomia sindacale e precluso alla realizzazione di una concreta eguaglianza delle opportunità negoziali tra i soggetti sindacali.
13. 18. Malavenda.
2. La rappresentatività sindacale non può sussistere in forza di un riconoscimento intervenuto tra parte datoriale e controparte sindacale in quanto un sistema così strutturato segna un pericoloso potere di accreditamento padronale lesivo dell'autonomia sindacale e preclusivo alla realizzazione di una concreta eguaglianza delle opportunità negoziali tra i soggetti sindacali. È fatto espresso divieto alle aziende sia pubbliche che private di costituire sindacati di comodo o incentivarne la promozione.
13. 19. Malavenda.
2. La rappresentatività sindacale non può sussistere in forza di un riconoscimento intervenuto tra parte datoriale e controparte sindacale in quanto un sistema così strutturato segna un pericoloso potere di accreditamento padronale lesivo dell'autonomia sindacale e preclusivo alla realizzazione di una concreta eguaglianza delle opportunità negoziali tra i soggetti sindacali. È fatto espresso divieto alle aziende sia pubbliche che private di:
a) costituire sindacati di comodo o incentivarne la promozione;
b) influire sulla libera dialettica sindacale favorendo quelle organizzazioni che perseguono una politica a loro gradita.
13. 20. Malavenda.
2. La rappresentatività sindacale non può sussistere in forza di un riconoscimento intervenuto tra parte datoriale e controparte sindacale in quanto un sistema così strutturato segna un pericoloso potere di accreditamento padronale lesivo dell'autonomia sindacale e preclusivo alla realizzazione di una concreta eguaglianza delle opportunità negoziali tra i soggetti sindacali. È fatto espresso divieto alle aziende sia pubbliche che private di:
a) costituire sindacati di comodo o incentivarne la promozione;
b) influire sulla libera dialettica sindacale favorendo quelle organizzazioni che perseguono una politica a loro gradita
c) determinare disparità di diritti sindacali attraverso la contrattazione e la firma di accordi.
13. 21. Malavenda.
2. La rappresentatività sindacale non può sussistere in forza di un riconoscimento intervenuto tra parte datoriale e controparte sindacale in quanto un sistema così strutturato segna un pericoloso potere di accreditamento padronale lesivo dell'autonomia sindacale e preclusivo alla realizzazione di una concreta eguaglianza delle opportunità negoziali tra i soggetti sindacali. È fatto espresso divieto alle aziende sia pubbliche che private di:
a) costituire sindacati di comodo o incentivarne la promozione;
b) influire sulla libera dialettica sindacale favorendo quelle organizzazioni che perseguono una politica a loro gradita;
c) determinare disparità di diritti sindacali attraverso la contrattazione e la firma di accordi;
d) escludere dalle trattative un'associazione sindacale rappresentativa in quanto ciò costituisce ostacolo frapposto dal datore di lavoro all'esercizio delle libertà sindacali.
13. 22. Malavenda.
2. La rappresentatività sindacale non può sussistere in forza di un riconoscimento
13. 23. Malavenda.