Allegato A
Seduta n. 694 del 15/3/2000


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(A.C. 5857 - sezione 2)

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 5857 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 13.

1. L'articolo 15 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è abrogato.


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EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 13.

Sopprimerlo.
*13. 1. Boghetta.

Sopprimerlo.
*13. 24. Malavenda.

Sopprimerlo.
*13. 30. La Commissione.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Quando esiste un fondato motivo di un pregiudizio grave al diritto di sciopero o ai diritti della persona a causa delle valutazioni della Commissione di cui all'articolo 12, i Presidenti di Camera e Senato notificano alla citata Commissione la richiesta di modifica delle delibere della medesima.
13. 2. Boghetta, Giordano, Cangemi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. La rappresentatività sindacale non può sussistere in forza di un riconoscimento intervenuto tra parte datoriale e controparte sindacale in quanto un sistema così strutturato segna un pericoloso potere di accreditamento padronale lesivo dell'autonomia sindacale e preclusivo alla realizzazione di una concreta eguaglianza delle opportunità negoziali tra i soggetti sindacali. È fatto espresso divieto alle aziende sia pubbliche che private di:
a) costituire sindacati di comodo o incentivarne la promozione;
b) influire sulla libera dialettica sindacale favorendo quelle organizzazioni che perseguono una politica a loro gradita;
c) determinare disparità di diritti sindacali attraverso la contrattazione e la firma di accordi;
d) escludere dalle trattative un'associazione sindacale rappresentativa in quanto ciò costituisce ostacolo frapposto dal datore di lavoro all'esercizio delle libertà sindacali.

3. Le condizioni di miglior favore in materia di diritti, permessi, tutele e libertà sindacali previste dai contratti nazionali e dagli accordi ai vari livelli sono estesi a tutte le componenti delle RSU interessate anche se non firmatarie degli accordi medesimi.
4. Si considerano rappresentative a livello aziendale tutte quelle associazioni sindacali o di lavoratori che hanno presentato liste ed eletto RSU.
5. Per gli ambiti territoriali e nazionali, di categoria e di comparto, si considerano rappresentative tutte quelle associazioni che hanno ottenuto una rappresentatività non inferiore al 3 per cento nelle elezioni delle RSU nei relativi ambiti.
6. Le componenti RSU di tali associazioni sono titolari delle trattative ai vari livelli contrattuali.
7. I contratti aziendali, territoriali, nazionali, di categoria e di comparto, producono effetto se formalmente approvati dalla maggioranza dei lavoratori interessati tramite referendum.
13. 3. Malavenda.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2. La rappresentatività sindacale non può sussistere in forza di un riconoscimento intervenuto tra parte datoriale e controparte sindacale in quanto un sistema così strutturato segna un pericoloso potere di accreditamento padronale lesivo dell'autonomia sindacale e preclusivo alla realizzazione di una concreta eguaglianza delle opportunità negoziali tra i soggetti sindacali. È fatto espresso divieto alle aziende sia pubbliche che private di:
a) costituire sindacati di comodo o incentivarne la promozione;


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b) influire sulla libera dialettica sindacale favorendo quelle organizzazioni che perseguono una politica a loro gradita;
c) determinare disparità di diritti sindacali attraverso la contrattazione e la firma di accordi;
d) escludere dalle trattative un'associazione sindacale rappresentativa in quanto ciò costituisce ostacolo frapposto dal datore di lavoro all'esercizio delle libertà sindacali.

3. Le condizioni di miglior favore in materia di diritti, permessi, tutele e libertà sindacali previste dai contratti nazionali e dagli accordi ai vari livelli sono estesi a tutte le componenti delle RSU interessate anche se non firmatarie degli accordi medesimi.
4. Si considerano rappresentative a livello aziendale tutte quelle associazioni sindacali o di lavoratori che hanno presentato liste ed eletto RSU.
5. Per gli ambiti territoriali e nazionali, di categoria e di comparto, si considerano rappresentative tutte quelle associazioni che hanno ottenuto una rappresentatività non inferiore al 3 per cento nelle elezioni delle RSU nei relativi ambiti.
6. Le componenti RSU di tali associazioni sono titolari delle trattative ai vari livelli contrattuali.
7. I contratti aziendali, territoriali, nazionali, di categoria e di comparto, producono effetto se formalmente approvati dalla maggioranza dei lavoratori interessati tramite referendum e vanno applicati nei confronti di tutti i lavoratori occupati a qualunque titolo nelle aziende interessate.
13. 4. Malavenda.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2. La rappresentatività sindacale non può sussistere in forza di un riconoscimento intervenuto tra parte datoriale e controparte sindacale in quanto un sistema così strutturato segna un pericoloso potere di accreditamento padronale lesivo dell'autonomia sindacale e preclusivo alla realizzazione di una concreta eguaglianza delle opportunità negoziali tra i soggetti sindacali. È fatto espresso divieto alle aziende sia pubbliche che private di:
a) costituire sindacati di comodo o incentivarne la promozione;
b) influire sulla libera dialettica sindacale favorendo quelle organizzazioni che perseguono una politica a loro gradita;
c) determinare disparità di diritti sindacali attraverso la contrattazione e la firma di accordi;
d) escludere dalle trattative un'associazione sindacale rappresentativa in quanto ciò costituisce ostacolo frapposto dal datore di lavoro all'esercizio delle libertà sindacali.

3. Le condizioni di miglior favore in materia di diritti, permessi, tutele e libertà sindacali previste dai contratti nazionali e dagli accordi ai vari livelli sono estesi a tutte le componenti delle RSU interessate anche se non firmatarie degli accordi medesimi.
4. Si considerano rappresentative a livello aziendale tutte quelle associazioni sindacali o di lavoratori che hanno presentato liste ed eletto RSU.
5. Per gli ambiti territoriali e nazionali, di categoria e di comparto, si considerano rappresentative tutte quelle associazioni che hanno ottenuto una rappresentatività non inferiore al 3 per cento nelle elezioni delle RSU nei relativi ambiti.
6. Le componenti RSU di tali associazioni sono titolari delle trattative ai vari livelli contrattuali.
7. I contratti aziendali, territoriali, nazionali, di categoria e di comparto, producono effetto se formalmente approvati dalla maggioranza dei lavoratori interessati tramite referendum e vanno applicati nei confronti di tutti i lavoratori occupati a qualunque titolo nelle aziende interessate e sostituiscono di diritto le clausole difformi dei contratti individuali.
13. 5. Malavenda.


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Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2. La rappresentatività sindacale non può sussistere in forza di un riconoscimento intervenuto tra parte datoriale e controparte sindacale in quanto un sistema così strutturato segna un pericoloso potere di accreditamento padronale lesivo dell'autonomia sindacale e preclusivo alla realizzazione di una concreta eguaglianza delle opportunità negoziali tra i soggetti sindacali. È fatto espresso divieto alle aziende sia pubbliche che private di:
a) costituire sindacati di comodo o incentivarne la promozione;
b) influire sulla libera dialettica sindacale favorendo quelle organizzazioni che perseguono una politica a loro gradita;
c) determinare disparità di diritti sindacali attraverso la contrattazione e la firma di accordi;
d) escludere dalle trattative un'associazione sindacale rappresentativa in quanto ciò costituisce ostacolo frapposto dal datore di lavoro all'esercizio delle libertà sindacali.

3. Le condizioni di miglior favore in materia di diritti, permessi, tutele e libertà sindacali previste dai contratti nazionali e dagli accordi ai vari livelli sono estesi a tutte le componenti delle RSU interessate anche se non firmatarie degli accordi medesimi.
4. Si considerano rappresentative a livello aziendale tutte quelle associazioni sindacali o di lavoratori che hanno presentato liste ed eletto RSU.
5. Per gli ambiti territoriali e nazionali, di categoria e di comparto, si considerano rappresentative tutte quelle associazioni che hanno ottenuto una rappresentatività non inferiore al 3 per cento nelle elezioni delle RSU nei relativi ambiti.
6. Le componenti RSU di tali associazioni sono titolari delle trattative ai vari livelli contrattuali.
7. I contratti aziendali, territoriali, nazionali, di categoria e di comparto, producono effetto se formalmente approvati dalla maggioranza dei lavoratori interessati tramite referendum e vanno applicati nei confronti di tutti i lavoratori occupati a qualunque titolo nelle aziende interessate e sostituiscono di diritto le clausole difformi dei contratti individuali.
8. Gli stessi contratti non possono derogare a disposizioni più favorevoli previste dalla legge.
13. 6. Malavenda.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2. La rappresentatività sindacale non può sussistere in forza di un riconoscimento intervenuto tra parte datoriale e controparte sindacale in quanto un sistema così strutturato segna un pericoloso potere di accreditamento padronale lesivo dell'autonomia sindacale e preclusivo alla realizzazione di una concreta eguaglianza delle opportunità negoziali tra i soggetti sindacali. È fatto espresso divieto alle aziende sia pubbliche che private di:
a) costituire sindacati di comodo o incentivarne la promozione;
b) influire sulla libera dialettica sindacale favorendo quelle organizzazioni che perseguono una politica a loro gradita;
c) determinare disparità di diritti sindacali attraverso la contrattazione e la firma di accordi;
d) escludere dalle trattative un'associazione sindacale rappresentativa in quanto ciò costituisce ostacolo frapposto dal datore di lavoro all'esercizio delle libertà sindacali.

3. Le condizioni di miglior favore in materia di diritti, permessi, tutele e libertà sindacali previste dai contratti nazionali e dagli accordi ai vari livelli sono estesi a tutte le componenti delle RSU interessate anche se non firmatarie degli accordi medesimi.
4. Si considerano rappresentative a livello aziendale tutte quelle associazioni sindacali o di lavoratori che hanno presentato liste ed eletto RSU.


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5. Per gli ambiti territoriali e nazionali, di categoria e di comparto, si considerano rappresentative tutte quelle associazioni che hanno ottenuto una rappresentatività non inferiore al 3 per cento nelle elezioni delle RSU nei relativi ambiti.
6. Le componenti RSU di tali associazioni sono titolari delle trattative ai vari livelli contrattuali.
7. I contratti aziendali, territoriali, nazionali, di categoria e di comparto, producono effetto se formalmente approvati dalla maggioranza dei lavoratori interessati tramite referendum e vanno applicati nei confronti di tutti i lavoratori occupati a qualunque titolo nelle aziende interessate e sostituiscono di diritto le clausole difformi dei contratti individuali.
8. Gli stessi contratti non possono derogare a disposizioni più favorevoli previste dalla legge o da precedenti accordi sindacali.
13. 7. Malavenda.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2. La rappresentatività sindacale non può sussistere in forza di un riconoscimento intervenuto tra parte datoriale e controparte sindacale in quanto un sistema così strutturato segna un pericoloso potere di accreditamento padronale lesivo dell'autonomia sindacale e preclusivo alla realizzazione di una concreta eguaglianza delle opportunità negoziali tra i soggetti sindacali. È fatto espresso divieto alle aziende sia pubbliche che private di:
a) costituire sindacati di comodo o incentivarne la promozione;
b) influire sulla libera dialettica sindacale favorendo quelle organizzazioni che perseguono una politica a loro gradita;
c) determinare disparità di diritti sindacali attraverso la contrattazione e la firma di accordi;
d) escludere dalle trattative un'associazione sindacale rappresentativa in quanto ciò costituisce ostacolo frapposto dal datore di lavoro all'esercizio delle libertà sindacali.

3. Le condizioni di miglior favore in materia di diritti, permessi, tutele e libertà sindacali previste dai contratti nazionali e dagli accordi ai vari livelli sono estesi a tutte le componenti delle RSU interessate anche se non firmatarie degli accordi medesimi.
4. Si considerano rappresentative a livello aziendale tutte quelle associazioni sindacali o di lavoratori che hanno presentato liste ed eletto RSU.
5. Per gli ambiti territoriali e nazionali, di categoria e di comparto, si considerano rappresentative tutte quelle associazioni che hanno ottenuto una rappresentatività non inferiore al 3 per cento nelle elezioni delle RSU nei relativi ambiti.
6. Le componenti RSU di tali associazioni sono titolari delle trattative ai vari livelli contrattuali.
7. I contratti aziendali, territoriali, nazionali, di categoria e di comparto, producono effetto se formalmente approvati dalla maggioranza dei lavoratori interessati tramite referendum e vanno applicati nei confronti di tutti i lavoratori occupati a qualunque titolo nelle aziende interessate e sostituiscono di diritto le clausole difformi dei contratti individuali.
8. Gli stessi contratti non possono derogare a disposizioni più favorevoli previste dalla legge o da precedenti accordi sindacali.
9. Controlla il regolare svolgimento dei referendum il Ministero del lavoro«.
13. 8. Malavenda.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2. La rappresentatività sindacale non può sussistere in forza di un riconoscimento intervenuto tra parte datoriale e controparte sindacale in quanto un sistema così strutturato segna un pericoloso potere di accreditamento padronale lesivo dell'autonomia sindacale e preclusivo alla realizzazione di una concreta eguaglianza delle


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opportunità negoziali tra i soggetti sindacali. È fatto espresso divieto alle aziende sia pubbliche che private di:
a) costituire sindacati di comodo o incentivarne la promozione;
b) influire sulla libera dialettica sindacale favorendo quelle organizzazioni che perseguono una politica a loro gradita;
c) determinare disparità di diritti sindacali attraverso la contrattazione e la firma di accordi;
d) escludere dalle trattative un'associazione sindacale rappresentativa in quanto ciò costituisce ostacolo frapposto dal datore di lavoro all'esercizio delle libertà sindacali.

3. Le condizioni di miglior favore in materia di diritti, permessi, tutele e libertà sindacali previste dai contratti nazionali e dagli accordi ai vari livelli sono estesi a tutte le componenti delle RSU interessate anche se non firmatarie degli accordi medesimi.
4. Si considerano rappresentative a livello aziendale tutte quelle associazioni sindacali o di lavoratori che hanno presentato liste ed eletto RSU.
5. Per gli ambiti territoriali e nazionali, di categoria e di comparto, si considerano rappresentative tutte quelle associazioni che hanno ottenuto una rappresentatività non inferiore al 3 per cento nelle elezioni delle RSU nei relativi ambiti.
6. Le componenti RSU di tali associazioni sono titolari delle trattative ai vari livelli contrattuali.
7. I contratti aziendali, territoriali, nazionali, di categoria e di comparto, producono effetto se formalmente approvati dalla maggioranza dei lavoratori interessati tramite referendum e vanno applicati nei confronti di tutti i lavoratori occupati a qualunque titolo nelle aziende interessate e sostituiscono di diritto le clausole difformi dei contratti individuali.
8. Gli stessi contratti non possono derogare a disposizioni più favorevoli previste dalla legge o da precedenti accordi sindacali.
9. Controlla il regolare svolgimento dei referendum il Ministero del lavoro, sia a livello territoriale che nazionale.
13. 9. Malavenda.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2. La rappresentatività sindacale non può sussistere in forza di un riconoscimento intervenuto tra parte datoriale e controparte sindacale in quanto un sistema così strutturato segna un pericoloso potere di accreditamento padronale lesivo dell'autonomia sindacale e preclusivo alla realizzazione di una concreta eguaglianza delle opportunità negoziali tra i soggetti sindacali. È fatto espresso divieto alle aziende sia pubbliche che private di:
a) costituire sindacati di comodo o incentivarne la promozione;
b) influire sulla libera dialettica sindacale favorendo quelle organizzazioni che perseguono una politica a loro gradita;
c) determinare disparità di diritti sindacali attraverso la contrattazione e la firma di accordi;
d) escludere dalle trattative un'associazione sindacale rappresentativa in quanto ciò costituisce ostacolo frapposto dal datore di lavoro all'esercizio delle libertà sindacali.

3. Le condizioni di miglior favore in materia di diritti, permessi, tutele e libertà sindacali previste dai contratti nazionali e dagli accordi ai vari livelli sono estesi a tutte le componenti delle RSU interessate anche se non firmatarie degli accordi medesimi.
4. Si considerano rappresentative a livello aziendale tutte quelle associazioni sindacali o di lavoratori che hanno presentato liste ed eletto RSU.
5. Per gli ambiti territoriali e nazionali, di categoria e di comparto, si considerano rappresentative tutte quelle associazioni che hanno ottenuto una rappresentatività non inferiore al 3 per cento nelle elezioni delle RSU nei relativi ambiti.


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6. Le componenti RSU di tali associazioni sono titolari delle trattative ai vari livelli contrattuali.
7. I contratti aziendali, territoriali, nazionali, di categoria e di comparto, producono effetto se formalmente approvati dalla maggioranza dei lavoratori interessati tramite referendum e vanno applicati nei confronti di tutti i lavoratori occupati a qualunque titolo nelle aziende interessate e sostituiscono di diritto le clausole difformi dei contratti individuali.
8. Gli stessi contratti non possono derogare a disposizioni più favorevoli previste dalla legge o da precedenti accordi sindacali.
9. Controlla il regolare svolgimento dei referendum il Ministero del lavoro, sia a livello territoriale che nazionale, che raccoglie e certifica i risultati di voto.
13. 10. Malavenda.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2. La rappresentatività sindacale non può sussistere in forza di un riconoscimento intervenuto tra parte datoriale e controparte sindacale in quanto un sistema così strutturato segna un pericoloso potere di accreditamento padronale lesivo dell'autonomia sindacale e preclusivo alla realizzazione di una concreta eguaglianza delle opportunità negoziali tra i soggetti sindacali. È fatto espresso divieto alle aziende sia pubbliche che private di:
a) costituire sindacati di comodo o incentivarne la promozione;
b) influire sulla libera dialettica sindacale favorendo quelle organizzazioni che perseguono una politica a loro gradita;
c) determinare disparità di diritti sindacali attraverso la contrattazione e la firma di accordi;
d) escludere dalle trattative un'associazione sindacale rappresentativa in quanto ciò costituisce ostacolo frapposto dal datore di lavoro all'esercizio delle libertà sindacali.

3. Le condizioni di miglior favore in materia di diritti, permessi, tutele e libertà sindacali previste dai contratti nazionali e dagli accordi ai vari livelli sono estesi a tutte le componenti delle RSU interessate anche se non firmatarie degli accordi medesimi.
4. Si considerano rappresentative a livello aziendale tutte quelle associazioni sindacali o di lavoratori che hanno presentato liste ed eletto RSU.
5. Per gli ambiti territoriali e nazionali, di categoria e di comparto, si considerano rappresentative tutte quelle associazioni che hanno ottenuto una rappresentatività non inferiore al 3 per cento nelle elezioni delle RSU nei relativi ambiti.
6. Le componenti RSU di tali associazioni sono titolari delle trattative ai vari livelli contrattuali.
7. I contratti aziendali, territoriali, nazionali, di categoria e di comparto, producono effetto se formalmente approvati dalla maggioranza dei lavoratori interessati tramite referendum e vanno applicati nei confronti di tutti i lavoratori occupati a qualunque titolo nelle aziende interessate e sostituiscono di diritto le clausole difformi dei contratti individuali.
8. Gli stessi contratti non possono derogare a disposizioni più favorevoli previste dalla legge o da precedenti accordi sindacali.
9. Controlla il regolare svolgimento dei referendum il Ministero del lavoro, sia a livello territoriale che nazionale, che raccoglie e certifica i risultati di voto, e li comunica immediatamente ai lavoratori, alle RSU ed alle aziende.
13. 11. Malavenda.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2. La rappresentatività sindacale non può sussistere in forza di un riconoscimento intervenuto tra parte datoriale e controparte sindacale in quanto un sistema così strutturato segna un pericoloso potere di accreditamento padronale lesivo dell'autonomia sindacale e preclusivo alla realizzazione di una concreta eguaglianza delle


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opportunità negoziali tra i soggetti sindacali. È fatto espresso divieto alle aziende sia pubbliche che private di:
a) costituire sindacati di comodo o incentivarne la promozione;
b) influire sulla libera dialettica sindacale favorendo quelle organizzazioni che perseguono una politica a loro gradita;
c) determinare disparità di diritti sindacali attraverso la contrattazione e la firma di accordi;
d) escludere dalle trattative un'associazione sindacale rappresentativa in quanto ciò costituisce ostacolo frapposto dal datore di lavoro all'esercizio delle libertà sindacali.

3. Le condizioni di miglior favore in materia di diritti, permessi, tutele e libertà sindacali previste dai contratti nazionali e dagli accordi ai vari livelli sono estesi a tutte le componenti delle RSU interessate anche se non firmatarie degli accordi medesimi.
4. Si considerano rappresentative a livello aziendale tutte quelle associazioni sindacali o di lavoratori che hanno presentato liste ed eletto RSU.
5. Per gli ambiti territoriali e nazionali, di categoria e di comparto, si considerano rappresentative tutte quelle associazioni che hanno ottenuto una rappresentatività non inferiore al 3 per cento nelle elezioni delle RSU nei relativi ambiti.
6. Le componenti RSU di tali associazioni sono titolari delle trattative ai vari livelli contrattuali.
13. 12. Malavenda.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2. La rappresentatività sindacale non può sussistere in forza di un riconoscimento intervenuto tra parte datoriale e controparte sindacale in quanto un sistema così strutturato segna un pericoloso potere di accreditamento padronale lesivo dell'autonomia sindacale e preclusivo alla realizzazione di una concreta eguaglianza delle opportunità negoziali tra i soggetti sindacali. È fatto espresso divieto alle aziende sia pubbliche che private di:
a) costituire sindacati di comodo o incentivarne la promozione;
b) influire sulla libera dialettica sindacale favorendo quelle organizzazioni che perseguono una politica a loro gradita;
c) determinare disparità di diritti sindacali attraverso la contrattazione e la firma di accordi;
d) escludere dalle trattative un'associazione sindacale rappresentativa in quanto ciò costituisce ostacolo frapposto dal datore di lavoro all'esercizio delle libertà sindacali.

3. Le condizioni di miglior favore in materia di diritti, permessi, tutele e libertà sindacali previste dai contratti nazionali e dagli accordi ai vari livelli sono estesi a tutte le componenti delle RSU interessate anche se non firmatarie degli accordi medesimi.
4. Si considerano rappresentative a livello aziendale tutte quelle associazioni sindacali o di lavoratori che hanno presentato liste ed eletto RSU.
5. Per gli ambiti territoriali e nazionali, di categoria e di comparto, si considerano rappresentative tutte quelle associazioni che hanno ottenuto una rappresentatività non inferiore al 3 per cento nelle elezioni delle RSU nei relativi ambiti.
13. 13. Malavenda.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2. La rappresentatività sindacale non può sussistere in forza di un riconoscimento intervenuto tra parte datoriale e controparte sindacale in quanto un sistema così strutturato segna un pericoloso potere di accreditamento padronale lesivo dell'autonomia sindacale e preclusivo alla realizzazione di una concreta eguaglianza delle opportunità negoziali tra i soggetti sindacali. È fatto espresso divieto alle aziende sia pubbliche che private di:
a) costituire sindacati di comodo o incentivarne la promozione;


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b) influire sulla libera dialettica sindacale favorendo quelle organizzazioni che perseguono una politica a loro gradita;
c) determinare disparità di diritti sindacali attraverso la contrattazione e la firma di accordi;
d) escludere dalle trattative un'associazione sindacale rappresentativa in quanto ciò costituisce ostacolo frapposto dal datore di lavoro all'esercizio delle libertà sindacali.

3. Le condizioni di miglior favore in materia di diritti, permessi, tutele e libertà sindacali previste dai contratti nazionali e dagli accordi ai vari livelli sono estesi a tutte le componenti delle RSU interessate anche se non firmatarie degli accordi medesimi.
4. Si considerano rappresentative a livello aziendale tutte quelle associazioni sindacali o di lavoratori che hanno presentato liste ed eletto RSU.
13. 14. Malavenda.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2. La rappresentatività sindacale non può sussistere in forza di un riconoscimento intervenuto tra parte datoriale e controparte sindacale in quanto un sistema così strutturato segna un pericoloso potere di accreditamento padronale lesivo dell'autonomia sindacale e preclusivo alla realizzazione di una concreta eguaglianza delle opportunità negoziali tra i soggetti sindacali. È fatto espresso divieto alle aziende sia pubbliche che private di:
a) costituire sindacati di comodo o incentivarne la promozione;
b) influire sulla libera dialettica sindacale favorendo quelle organizzazioni che perseguono una politica a loro gradita;
c) determinare disparità di diritti sindacali attraverso la contrattazione e la firma di accordi;
d) escludere dalle trattative un'associazione sindacale rappresentativa in quanto ciò costituisce ostacolo frapposto dal datore di lavoro all'esercizio delle libertà sindacali.

3. Le condizioni di miglior favore in materia di diritti, permessi, tutele e libertà sindacali previste dai contratti nazionali e dagli accordi ai vari livelli sono estesi a tutte le componenti delle RSU interessate anche se non firmatarie degli accordi medesimi.
13. 15. Malavenda.

Aggiungere in fine, il seguente comma:
2. La rappresentatività sindacale non può sussistere in forza di un riconoscimento intervenuto tra parte datoriale e controparte in quanto un sistema così strutturato segna un pericoloso potere di accreditamento padronale.
13. 16. Malavenda.

Aggiungere in fine, il seguente comma:
2. La rappresentatività sindacale non può sussistere in forza di un riconoscimento intervenuto tra parte datoriale e controparte sindacale in quanto un sistema così strutturato segna un pericoloso potere di accreditamento padronale lesivo dell'autonomia sindacale.
13. 17. Malavenda.

Aggiungere in fine, il seguente comma:
2. La rappresentatività sindacale non può sussistere in forza di un riconoscimento intervenuto tra parte datoriale e controparte sindacale in quanto un sistema così strutturato segna un pericoloso potere di accreditamento padronale lesivo dell'autonomia sindacale e precluso alla realizzazione di una concreta eguaglianza delle opportunità negoziali tra i soggetti sindacali.
13. 18. Malavenda.


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Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. La rappresentatività sindacale non può sussistere in forza di un riconoscimento intervenuto tra parte datoriale e controparte sindacale in quanto un sistema così strutturato segna un pericoloso potere di accreditamento padronale lesivo dell'autonomia sindacale e preclusivo alla realizzazione di una concreta eguaglianza delle opportunità negoziali tra i soggetti sindacali. È fatto espresso divieto alle aziende sia pubbliche che private di costituire sindacati di comodo o incentivarne la promozione.
13. 19. Malavenda.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. La rappresentatività sindacale non può sussistere in forza di un riconoscimento intervenuto tra parte datoriale e controparte sindacale in quanto un sistema così strutturato segna un pericoloso potere di accreditamento padronale lesivo dell'autonomia sindacale e preclusivo alla realizzazione di una concreta eguaglianza delle opportunità negoziali tra i soggetti sindacali. È fatto espresso divieto alle aziende sia pubbliche che private di:
a) costituire sindacati di comodo o incentivarne la promozione;
b) influire sulla libera dialettica sindacale favorendo quelle organizzazioni che perseguono una politica a loro gradita.
13. 20. Malavenda.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. La rappresentatività sindacale non può sussistere in forza di un riconoscimento intervenuto tra parte datoriale e controparte sindacale in quanto un sistema così strutturato segna un pericoloso potere di accreditamento padronale lesivo dell'autonomia sindacale e preclusivo alla realizzazione di una concreta eguaglianza delle opportunità negoziali tra i soggetti sindacali. È fatto espresso divieto alle aziende sia pubbliche che private di:
a) costituire sindacati di comodo o incentivarne la promozione;
b) influire sulla libera dialettica sindacale favorendo quelle organizzazioni che perseguono una politica a loro gradita
c) determinare disparità di diritti sindacali attraverso la contrattazione e la firma di accordi.
13. 21. Malavenda.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. La rappresentatività sindacale non può sussistere in forza di un riconoscimento intervenuto tra parte datoriale e controparte sindacale in quanto un sistema così strutturato segna un pericoloso potere di accreditamento padronale lesivo dell'autonomia sindacale e preclusivo alla realizzazione di una concreta eguaglianza delle opportunità negoziali tra i soggetti sindacali. È fatto espresso divieto alle aziende sia pubbliche che private di:
a) costituire sindacati di comodo o incentivarne la promozione;
b) influire sulla libera dialettica sindacale favorendo quelle organizzazioni che perseguono una politica a loro gradita;
c) determinare disparità di diritti sindacali attraverso la contrattazione e la firma di accordi;
d) escludere dalle trattative un'associazione sindacale rappresentativa in quanto ciò costituisce ostacolo frapposto dal datore di lavoro all'esercizio delle libertà sindacali.
13. 22. Malavenda.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. La rappresentatività sindacale non può sussistere in forza di un riconoscimento


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intervenuto tra parte datoriale e controparte sindacale.
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