Allegato A
Seduta n. 687 del 6/3/2000

TESTO AGGIORNATO AL 13 MARZO 2000


Pag. 3

COMUNICAZIONI

 

Missioni valevoli
nella seduta del 6 marzo 2000.

Angelini, Berlinguer, Bindi, Bordon, Brunetti, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Cavaliere, Caveri, Cimadoro, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, Danieli, De Franciscis, Di Capua, Diliberto, Di Nardo, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Gambale, Francesca Izzo, Ladu, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Mattioli, Melandri, Micheli, Morgando, Morselli, Occhetto, Ostillio, Pezzoni, Ranieri, Rivera, Scalia, Scoca, Selva, Sica, Solaroli, Turci, Turco, Armando Veneto, Vigneri, Visco, Vita.

 

Annunzio di proposte di legge.

In data 3 marzo 2000 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
ARACU: «Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di composizione e di funzioni degli organi degli Enti parco nelle aree naturali protette» (6832);
FRAU: «Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in materia di riconoscimento della qualifica di impresa artigiana alle società cooperative a responsabilità limitata» (6833);
CHIUSOLI: «Norme per favorire la sicurezza delle attività odontoiatriche nel rispetto degli utenti e dell'ambiente» (6834);
TREU ed altri; «Disciplina dei licenziamenti» (6835);
BERLUSCONI e TREMONTI: «Norme per il sostegno dello sviluppo in Italia della "new economy"» (6836).
Saranno stampate e distribuite.

 

Annunzio di un disegno di legge.

In data 3 marzo 2000 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:
dal Presidente del Consiglio dei ministri:
«Interventi per i Giochi olimpici invernali "Torino 2006"» (6831).
Sarà stampato e distribuito.

 

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari Costituzionali):
MICHIELON: «Modifica all'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di utilizzo di edifici pubblici non scolastici come sedi di seggi elettorali» (6778) Parere delle Commissioni V e VII;
SPINI: «Norme in materia di benefici a favore delle vittime del dovere (6791) Parere delle Commissioni IV, V, e XI (ex articolo 7 , comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale);


Pag. 4

II Commissione (Giustizia):
DETOMAS: «Riapertura dei termini per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili» (6774) Parere della I Commissione;

IV Commissione (Difesa):
TARADASH ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage avvenuta il 28 marzo 1997 a seguito dell'affondamento della motovedetta albanese Kater I Rades» (6709) Parere delle Commissioni I, II e V.

 

Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 2 marzo 2000, ha trasmesso la relazione riepilogativa delle attività svolte dal commissario straordinario del Governo per le iniziative italiane di supporto all'Albania nel periodo 2 giugno 1997-31 dicembre 1999.

Questo documento sarà stampato e distribuito.

 

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze:
n. 52 del 9-15 febbraio 2000 (doc. VII, n. 841), con lettera in data 15 febbraio 2000, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, con la quale dichiara:
l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 13, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) e dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici), nella parte in cui non consentono al dipendente dello Stato di riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, il periodo di durata legale del corso di studi svolto presso l'Accademia di belle arti ovvero presso istituti o scuole riconosciuti di livello superiore (post-secondario), quando il relativo diploma o titolo di studio di specializzazione o di perfezionamento sia richiesto, in aggiunta ad altro titolo di studio per l'ammissione in servizio di ruolo o per lo svolgimento di determinate funzioni;
n. 53 del 9-15 febbraio 2000 (doc. VII, n. 842), con la quale dichiara:
cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe;
n. 54 del 9-15 febbraio 2000 (doc. VII, n. 843), con la quale dichiara:
che non spetta allo Stato, e per esso al ministro dell'ambiente, di concerto con il ministro dei lavori pubblici, definire le migliori tecnologie disponibili da applicare agli impianti esistenti ed approvare i progetti di adeguamento alle migliori tecnologie disponibili da esso individuate, presentati dai titolari delle autorizzazioni agli scarichi esistenti e finalizzati all'eliminazione degli scarichi di idrocarburi policiclici aromatici, pesticidi organoclorurati, diossina, policlorobifenili e tributilstagno;
annulla, di conseguenza, il punto 6, commi quarto e quinto, del decreto del ministro dell'ambiente, di concerto con il ministro dei lavori pubblici, 23 aprile 1998 (Requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di depurazione per la tutela della laguna di Venezia);
n. 55 del 9-15 febbraio 2000 (doc. VII, n. 844), con la quale dichiara:
non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 14, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), in riferimento all'articolo 3, primo comma, della Costituzione, e degli articoli


Pag. 5

12, primo comma, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in riferimento all'articolo 42, secondo comma, della Costituzione, sollevate dal pretore di Como con le ordinanze indicate in epigrafe;
n. 56 del 9-15 febbraio 2000 (doc. VII, n. 845), con la quale dichiara:
che non spetta alla Camera dei deputati statuire i fatti per i quali è in corso presso il tribunale di Salerno il procedimento penale a carico del deputato Vittorio Sgarbi per il delitto previsto e punito dagli articoli 595 del codice penale, 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e 30, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione; di conseguenza annulla la deliberazione in tal senso adottata dalla Camera dei deputati il 22 ottobre 1997;
n. 57 del 9-15 febbraio 2000 (doc. VII, n. 846), con la quale dichiara:
inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palermo nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe;
n. 58 del 9-15 febbraio 2000 (doc. VII, n. 847), con la quale dichiara:
che non spetta alla Camera dei deputati dichiarare l'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi, in ordine alle quali è stato promosso davanti al tribunale di Bergamo il giudizio penale indicato in epigrafe; di conseguenza annulla la deliberazione adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 25 giugno 1998;
n. 59 del 9-15 febbraio 2000 (doc. VII, n. 848), con la quale dichiara:
non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 4, 8 e 9 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, (Trasformazione dell'ente pubblico «La Biennale di Venezia» in persona giuridica privata denominata «Società di cultura La Biennale di Venezia», a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59), sollevata, in riferimento agli articoli 115 e 123 della Costituzione e agli articoli 1 e 2 dello Statuto (approvato con la legge 22 maggio 1971, n. 840), dalla regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;
che spetta allo Stato, e per esso al ministro per i beni culturali e ambientali, disporre la nomina del presidente della «Società di cultura La Biennale di Venezia», avvenuta con decreto ministeriale 8 aprile 1998;
n. 63 del 9-15 febbraio 2000 (doc. VII, n. 849), con lettera in data 15 febbraio 2000, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, con la quale dichiara:
a) l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2 del decreto-legge 20 giugno 1997, n. 175 (Disposizioni urgenti in materia di attività libero-professionale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale), convertito in legge, senza modificazioni, della legge 7 agosto 1997, n. 272, nella parte in cui rende applicabile alle Province autonome di Trento e di Bolzano l'articolo 1, comma 33, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica);
b) che non spetta allo Stato, e per esso al Ministero della sanità, emanare, con efficacia nei confronti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto 25 febbraio 1997 (Determinazione di termini e sanzioni per eventuali inadempienze degli amministratori delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere), attuativo del predetto articolo 1, comma 33, della legge n. 662 del 1996, e per l'effetto annulla il predetto decreto del ministro della sanità 25 febbraio 1997 nella parte in cui si rivolge e si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano;
c) l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge


Pag. 6

n. 175 del 1997, convertito in legge, senza modificazioni, dalla legge n. 272 del 1997;
d) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 175 del 1997, convertito in legge, senza modificazioni, dalla legge n. 272 del 1997, sollevata, con riferimento agli articoli 9, numero 10, 8, numero 1, 16 e 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nonché alle norme di attuazione dello stesso di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 1980, al decreto del Presidente della Repubblica, n. 474 del 1975, come modificato dal decreto legislativo n. 267 del 1992, al decreto legislativo n. 266 del 1992, dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso in epigrafo (Reg. ric. n. 58 del 1997);
e) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 175 del 1997, convertito in legge, senza modificazioni, dalla legge n. 272 del 1997, sollevata, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, in relazione all'articolo 8 della legge n. 59 del 1997, all'articolo 5 della legge n. 833 del 1978, all'articolo 4 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e all'articolo 1, comma 8, della legge n. 662 del 1996, dalla regione Puglia con i ricorsi in epigrafe (Reg. ric. n. 49 e n. 59 del 1997);
f) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2 del decreto-legge n. 175 del 1997, convertito in legge, senza modificazioni, dalla legge n. 272 del 1997, nel suo complesso, sollevate, in riferimento agli articoli 9, numero 10, 8, numero 1, 16 e 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e alle norme di attuazione dello stesso statuto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197, al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, come modificato dal decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano con i ricorsi in epigrafe (Reg. ric. n. 57 del 1997);
g) non fondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 175 del 1997, nella parte in cui rende applicabili alle Province autonome di Trento e di Bolzano l'articolo 1, commi 28 e 29, della legge n. 662 del 1996, sollevata, in riferimento agli articoli 9, numero 10, 8, numero 1, e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e alle norme di attuazione dello stesso di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 1975, come modificato dal decreto legislativo n. 267 del 1992, e al decreto legislativo n. 266 del 1992, dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso in epigrafe (Reg. ric. n. 57 del 1997);
h) la cessazione della materia del contendere con riguardo:
alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2 del decreto-legge n. 175 del 1997, convertito in legge, senza modificazioni, dalla legge n. 272 del 1997, nella parte in cui rende applicabile alle Province autonome di Trento e di Bolzano l'articolo 1, comma 14, della legge n. 662 del 1996, sollevata, in riferimento agli articoli 9, numero 10, 8, numero 1, 16 e 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nonché alle norme di attuazione dello stesso statuto di cui al decreto del Presidente del Repubblica n. 197 del 1980, al decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 1975, come modificato dal decreto legislativo n. 267 del 1992, al decreto legislativo, n. 266 del 1992, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano con i ricorsi in epigrafe (Reg. ric. n. 57 e n. 58 del 1997);
alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 del decreto-legge n. 175 del 1997, convertito in legge, senza modificazioni, dalla legge n. 272 del 1997, sollevata, in riferimento agli articoli 9, numero 10, 8, numero 1, 16 e 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nonché alle norme, di attuazione dello stesso di cui al decreto del Presidente della Repubblica, n. 197 del 1980, al decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del


Pag. 7

1975, come modificato dal decreto legislativo n. 267 del 1992, al decreto legislativo n. 266 del 1992, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano con i ricorsi in epigrafe (Reg. ric. n. 57 e n. 58 del 1997);
alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 del decreto-legge n. 175 del 1997, convertito in legge, senza modificazioni, dalla legge n. 272 del 1997, sollevata, in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, in relazione all'articolo 8 della legge n. 59 del 1997, all'articolo 5 della legge n. 833 del 1978, all'articolo 4 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e all'articolo 1, comma 8, della legge n. 662 del 1996, dalla Regione Puglia con i ricorsi in epigrafe (Reg. ric. n. 49 e n. 59 del 1997).

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono rispettivamente inviate alle seguenti Commissioni:
alla I Commissione (doc. VII, nn. 845, 846 e 847);
alla VII Commissione, nonché alla I Commissione (doc. VII, n. 848);
alla VIII, nonché alla I Commissione (doc. VII, nn. 843 e 844);
alla XI, nonché alla I Commissione (doc. VII, n. 841);
alla XII, nonché alla I Commissione (doc. VII, n. 849);
alla XIII, nonché alla I Commissione (doc. VII, n. 842).

 

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 1o marzo 2000, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ente autonomo «La Triennale di Milano», per l'esercizio 1998.
Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, I comma, della legge stessa (doc. XV, n. 250).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

 

Trasmissione dal Consiglio nazionale dell'economia del lavoro.

Il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), con lettera in data 28 febbraio 2000, ha trasmesso la versione definitiva di uno studio, elaborato dal Consiglio stesso, sul bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2000.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

 

Trasmissioni dal ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Il ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia dei seguenti decreti ministeriali di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa, che sono deferiti alla V Commissione permanente (Bilancio) nonché alle sottoindicate Commissioni:
n. 0015009;


Pag. 8

n. 0010190 (alla VII Commissione);
n. 0006457 (alla XII Commissione).

 

Trasmissione dal Ministero per i beni e le attività culturali.

Il Ministero per i beni e le attività culturali ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia dei seguenti decreti ministeriali concernenti variazioni compensative nell'ambito di unità previsionali di base dello stato di previsione del medesimo Ministero per il 1999, che sono tutti deferiti alla V Commissione permanente (Bilancio) nonché alla sottoindicata Commissione:
decreto del 17 dicembre 1999 e decreto del 27 dicembre 1999 (alla VII Commissione).

 

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il Ministero dell'interno, con lettere in data 2 marzo 2000, in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha dato comunicazione dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Surbo (Lecce) e di Cassano allo Ionio (Cosenza).

Questa documentazione è depositata nell'ufficio del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

 

Trasmissione dalla RAI-Radiotelevisione Italiana.

Il presidente della RAI-Radiotelevisione Italiana, con lettera in data 2 marzo 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 25 giugno 1993, n. 206, la relazione sull'andamento del servizio pubblico radiotelevisivo per l'anno 1999 (doc. CXXX, n. 3).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

 

Richiesta ministeriale di parere parlamentare.

Il ministro delle finanze, con lettera in data 1o marzo 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, lettera a), della legge 24 aprile 1980, n. 146, sostituita dall'articolo 7, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556 e modificata dall'articolo 1 del decreto legislativo 5 ottobre 1998, n. 361, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di direttiva concernente i criteri di programmazione e coordinamento dell'attività del servizio consultivo ed ispettivo tributario per il 2000.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VI Commissione permanente (Finanze), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 26 marzo 2000.

 

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.