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1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno
prima della data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere a qualsiasi titolo messaggi politici elettorali, devono darne tempestiva comunicazione sulle testate edite, per consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso ai relativi spazi in condizioni di parità fra loro. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti dall'Autorità.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati. Non si applicano, altresì, agli altri quotidiani e periodici al di fuori del periodo di cui al comma 1.
Sopprimerlo.
Sopprimerlo.
Sopprimerlo.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
Sostituire il comma 1 con il seguente:
Sostituire il comma 1 con il seguente:
deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti, entro 60 giorni dalle elezioni, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
Sostituire il comma 1 con il seguente:
Sostituire il comma 1 con il seguente:
Sostituire il comma 1 con il seguente:
Sostituire il comma 1 con il seguente:
Sostituire il comma 1 con il seguente:
Sostituire il comma 1 con il seguente:
Sostituire il comma 1 con il seguente:
Sostituire il comma 1 con il seguente:
Sostituire il comma 1 con il seguente:
Sostituire il comma 1 con il seguente:
Sostituire il comma 1 con il seguente:
Sostituire il comma 1 con il seguente:
elettorale, devono darne comunicazione, entro e non oltre 30 giorni prima delle elezioni, sulle testate edite. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti, entro 70 giorni dalle elezioni, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
Sostituire il comma 1 con il seguente:
Sostituire il comma 1 con il seguente:
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Dalla data di con le seguenti: Dal momento della.
Al comma 1,primo periodo, sostituire la parola: Dalla con le seguenti: Nei venti giorni successivi alla.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: il penultimo con le seguenti: il terzultimo.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: il penultimo con le seguenti: l'ultimo.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: qualora intendano con le seguenti: se intendono.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: a qualsiasi titolo.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: a qualsiasi con le seguenti: ad ogni.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: messaggi politici elettorali con le seguenti: spazi di propaganda elettorale.
Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: devono con le seguenti: hanno l'obbligo di.
Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: tempestiva con la seguente: immediata.
Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: edite con la seguente: pubblicate.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: per consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso ai relativi spazi in condizioni di parità fra loro.
Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: per con la seguente: onde.
Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: per con la seguente: al fine di.
Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: consentire con la seguente: permettere.
Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: L'Autorità individua i criteri ai quali devono attenersi gli editori di quotidiani e periodici nelle comunicazioni di cui al presente comma.
Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: La comunicazione deve essere effettuata entro i dieci giorni successivi alla convocazione dei comizi elettorali con l'indicazione delle frazioni di spazio offerte, delle tariffe, e delle condizioni di pagamento.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: deve essere effettuata con le seguenti: si effettua.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: deve essere effettuata con le seguenti: si realizza.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: deve essere effettuata con le seguenti: deve essere realizzata.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: deve essere effettuata con le seguenti: deve essere attuata.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: deve essere effettuata con le seguenti: deve essere eseguita.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: secondo le con le seguenti: in base alle.
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: e con i contenuti.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: e con i contenuti stabiliti con la seguente: stabilite.
Sopprimere il comma 2.
Sopprimere il comma 2.
Al comma 2, alinea, sostituire le parole: sono ammesse con le seguenti: si possono ammettere.
Al comma 2, alinea, sostituire le parole: sono ammesse con le seguenti: si possono consentire.
Al comma 2, alinea, sostituire le parole: sono ammesse con le seguenti: possono consentirsi.
Al comma 2, alinea, sostituire le parole: sono ammesse con le seguenti: possono ammettersi.
Al comma 2, alinea, sostituire le parole: sono ammesse con le seguenti: possono essere ammesse.
Al comma 2, alinea, sostituire le parole: sono ammesse con le seguenti: possono essere consentite.
Al comma 2, alinea, sostituire le parole: sono ammesse con le seguenti: sono consentite.
Al comma 2, alinea, sopprimere la parola: soltanto.
Al comma 2, alinea, sostituire la parola soltanto con la seguente: solo.
Al comma 2, alinea, sostituire la parola soltanto con la seguente: solamente.
Al comma 2, alinea, sostituire la parola soltanto con la seguente: unicamente.
Al comma 2, alinea, sostituire le parole messaggio politico con la seguente: propaganda.
Al comma 2, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:
Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:
Al comma 2, lettera a), sopprimere la parola: discorsi.
Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: ed altre iniziative e manifestazioni politiche.
Al comma 2, lettera b), sostituire la parola destinate con la seguente: miranti.
Al comma 2, lettera b), sostituire la parola destinate con la seguente: rivolte.
Al comma 2, lettera b), sostituire la parola destinate con le seguenti: che mirano.
Al comma 2, lettera b), dopo le parole dei gruppi di candidati e dei aggiungere la seguente: singoli.
Al comma 2, lettera b), sostituire le parole dei candidati con le seguenti: singoli candidati.
Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: ovvero all'illustrazione dei contenuti delle iniziative referendarie e delle relative posizioni favorevoli o contrarie.
Al comma 2, lettera c), sostituire le parole di confronto tra con le seguenti: che mettono a confronto.
Al comma 2, lettera c), sostituire le parole di confronto tra con le seguenti: di raffronto tra.
Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e resoconti di interventi in manifestazioni ed eventi politici.
Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:
Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
Sopprimere il comma 3.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da Le disposizioni fino a applicano con le seguenti: non è possibile applicare le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da Le disposizioni fino a applicano con le seguenti: è vietato applicare le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da Le disposizioni fino a applicano con le seguenti: è fatto divieto di applicare le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole di cui ai con le seguenti: dettate nei.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole di cui ai con le seguenti: contenute nei.
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole gruppi di candidati e aggiungere la seguente: singoli.
Al comma 3, primo periodo, aggiungere in fine le parole: nonché alle pubblicazioni dei comitati promotori e degli altri soggetti politici ed associativi che illustrano opinioni e posizioni favorevoli o contrarie durante le campagne referendarie.
Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole non si applicano con le seguenti: non possono essere applicate.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole non si applicano con le seguenti: non sono applicabili.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole non si applicano con le seguenti: non possono applicarsi.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole non si applicano con le seguenti: non si riferiscono.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole non si applicano con le seguenti: non devono essere applicate.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole non si applicano con le seguenti: non devono essere riferite.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole si applicano, altresì con le seguenti: si riferiscono neppure.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole agli altri con le seguenti: a tutti gli altri.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole del periodo di con le seguenti: dell'intervallo di tempo di cui.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola periodo con la seguente: tempo.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Dopo l'articolo 6, aggiungere i seguenti:
1. Ai fini della presente legge per pubblicità elettorale si intende ogni forma di comunicazione politica attraverso messaggi pubblicitari trasmessi all'interno di autonomi spazi della programmazione radiotelevisiva durante le campagne elettorali per le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, dei consigli delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale, delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei consiglio comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia e per ogni referendum.
un'immagine negativa dei competitori ovvero un'immagine lesiva dei diritti della persona.
1. Gli spazi destinati alla pubblicità elettorale nella concessionaria pubblica del servizio radiotelevisivo sono offerti gratuitamente a condizione di parità di trattamento secondo le modalità stabilite dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
1. Per l'elezione alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, dei consigli delle regioni a statuto ordinario e delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, la spesa destinata al pagamento dei messaggi pubblicitari elettorali sulle emittenti radiotelevisive private non può superare il 50 per cento del limite di spesa previsto per la campagna elettorale.
Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:
1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni le emittenti radiotelevisive locali che intendano diffondere a qualsiasi titolo pubblicità elettorale, devono darne tempestiva comunicazione nell'ambito della programmazione radiotelevisiva per consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso ai relativi spazi in condizioni di parità fra loro. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
b) trasmissioni di confronto tra più candidati.
3. Le disposizioni di cui ai commi i e 2 non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici. Non si applicano, altresì, alle altre emittenti radiotelevisive locali al di fuori del periodo di cui al comma 1.
Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:
Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono effettuare trasmissioni di propaganda elettorale a pagamento in ogni sua forma (spot pubblicitari ed ogni altra forma di trasmissione pubblicitaria radiotelevisiva, trasmissioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi dei candidati e dei candidati, di confronto tra candidati).
(Messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici).
2. Sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggio politico elettorale:
a) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;
b) pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;
c) pubblicazioni di confronto tra più candidati.
(Messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici).
* 6. 1. Romani, Garra.
* 6. 2. Follini, Giovanardi, Carmelo Carrara, Peretti.
* 6. 3. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.
1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere pubblicità elettorale, devono darne comunicazione, entro e non oltre 45 giorni prima delle elezioni, sulle testate edite. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti, entro 70 giorni dalle elezioni, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
6. 4. Armosino, Romani, Vito, Frattini.
1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere pubblicità elettorale, devono darne comunicazione, entro e non oltre 45 giorni prima delle elezioni, sulle testate edite. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti, entro 65 giorni dalle elezioni, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
6. 5. Baiamonte, Romani, Vito, Frattini.
1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere pubblicità elettorale, devono darne comunicazione, entro e non oltre 45 giorni prima delle elezioni, sulle testate edite. La comunicazione
6. 6. Becchetti, Romani, Vito, Frattini.
1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere pubblicità elettorale, devono darne comunicazione, entro e non oltre 45 giorni prima delle elezioni, sulle testate edite. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti, entro 55 giorni dalle elezioni, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
6. 7. Bergamo, Romani, Vito, Frattini.
1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere pubblicità elettorale, devono darne comunicazione, entro e non oltre 45 giorni prima delle elezioni, sulle testate edite. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti, entro 50 giorni dalle elezioni, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
6. 8. Berruti, Romani, Vito, Frattini.
1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere pubblicità elettorale, devono darne comunicazione, entro e non oltre 50 giorni prima delle elezioni, sulle testate edite. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti, entro 70 giorni dalle elezioni, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
6. 9. Bertucci, Romani, Vito, Frattini.
1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere pubblicità elettorale, devono darne comunicazione, entro e non oltre 50 giorni prima delle elezioni, sulle testate edite. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti, entro 65 giorni dalle elezioni, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
6. 10. Biondi, Romani, Vito, Frattini.
1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere pubblicità elettorale, devono darne comunicazione, entro e non oltre 50 giorni prima delle elezioni, sulle testate edite. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti, entro 60 giorni dalle elezioni, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
6. 11. Vincenzo Bianchi, Romani, Vito, Frattini.
1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere pubblicità elettorale, devono darne comunicazione, entro e non oltre 50 giorni prima delle elezioni, sulle testate edite. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti, entro 55 giorni dalle elezioni, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
6. 12. Bonaiuti, Romani, Vito, Frattini.
1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere pubblicità elettorale, devono darne comunicazione, entro e non oltre 50 giorni prima delle elezioni, sulle testate edite. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti, entro 50 giorni dalle elezioni, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
6. 13. Donato Bruno, Romani, Vito, Frattini.
1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere pubblicità elettorale, devono darne comunicazione, entro e non oltre 55 giorni prima delle elezioni, sulle testate edite. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti, entro 70 giorni dalle elezioni, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
6. 14. Burani Procaccini, Romani, Vito, Frattini.
1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere pubblicità elettorale, devono darne comunicazione, entro e non oltre 55 giorni prima delle elezioni, sulle testate edite. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti, entro 65 giorni dalle elezioni, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
6. 15. Cascio, Romani, Vito, Frattini.
1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere pubblicità elettorale, devono darne comunicazione, entro e non oltre 55 giorni prima delle elezioni, sulle testate edite. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti, entro 60 giorni dalle elezioni, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
6. 16. Cesaro, Romani, Vito, Frattini.
1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere pubblicità elettorale, devono darne comunicazione, entro e non oltre 55 giorni prima delle elezioni, sulle testate edite. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti, entro 55 giorni dalle elezioni, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
6. 17. Cicu, Romani, Vito, Frattini.
1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere pubblicità elettorale, devono darne comunicazione, entro e non oltre 55 giorni prima delle elezioni, sulle testate edite. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti, entro 50 giorni dalle elezioni, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
6. 18. Collavini, Romani, Vito, Frattini.
1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere pubblicità
6. 19. Colletti, Romani, Vito, Frattini.
1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere pubblicità elettorale, devono darne comunicazione, entro e non oltre 30 giorni prima delle elezioni, sulle testate edite. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti, entro 65 giorni dalle elezioni, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
6. 20. Colombini, Romani, Vito, Frattini.
1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere pubblicità elettorale, devono darne comunicazione, entro e non oltre 30 giorni prima delle elezioni, sulle testate edite. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti, entro 60 giorni dalle elezioni, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
6. 21. Conte, Romani, Vito, Frattini.
1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere pubblicità elettorale, devono darne comunicazione, entro e non oltre 30 giorni prima delle elezioni, sulle testate edite. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti, entro 50 giorni dalle elezioni, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
6. 22. Cosentino, Romani, Vito, Frattini.
6. 25. Cardiello, Armaroli.
6. 23. De Luca, Romani, Vito, Frattini.
6. 26. Carlesi, Armaroli.
6. 27. Nuccio Carrara, Armaroli.
6. 28. Caruso, Armaroli.
6. 29. Dell'Elce, Romani, Vito, Frattini.
6. 30. Cola, Armaroli.
6. 31. Crimi, Romani, Vito, Frattini.
6. 36. Berselli, Armaroli.
6. 37. Colosimo, Armaroli.
6. 38. Colucci, Armaroli.
6. 39. Costa, Romani, Vito, Frattini.
6. 40. Conti, Armaroli.
6. 41. Cuscunà, Armaroli.
6. 42. Del Mastro Delle Vedove, Armaroli.
6. 37. Cuccu, Romani, Vito, Frattini.
6. 44. De Ghislanzoni, Romani, Vito, Frattini.
6. 43. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.
6. 45. Fei, Armaroli, Galeazzi.
6. 46. Fini, Armaroli.
6. 47. Fino, Armaroli.
6. 48. Fiori, Armaroli.
6. 49. Foti, Armaroli.
6. 50. Franz, Armaroli.
6. 51. Dell'Utri, Romani, Vito, Frattini.
6. 52. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.
* 6. 53. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.
* 6. 54. Deodato, Romani, Vito, Frattini.
6. 55. Napoli, Armaroli.
6. 56. Ascierto, Armaroli.
6. 57. Armani, Armaroli.
6. 58. Amoruso, Armaroli.
6. 59. Aloi, Armaroli.
6. 60. Alemanno, Armaroli.
6. 61. Alboni, Armaroli.
6. 62. Di Comite, Romani, Vito, Frattini.
6. 63. Gasparri, Armaroli.
6. 64. Alberto Giorgetti, Armaroli.
6. 65. Gissi, Armaroli.
6. 66. D'Ippolito, Romani, Vito, Frattini.
a) spazi autogestiti;
b) rubriche elettorali;
c) servizi di informazione elettorale.
2-bis. Sono rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale le tribune politiche, i dibattiti, le tavole rotonde, le conferenza stampa, i confronti fra esponenti politici e di esponenti politici con cittadini anche attraverso l'utilizzo del mezzo telefonico e tutte le altre forme di comunicazione non rientranti negli spazi autogestiti e nella pubblicità elettorale. Per l'attribuzione degli spazi relativi alle rubriche elettorali e ai servizi di informazione elettorale valgono le medesime regole previste per gli spazi autogestiti.
6. 83. Filocamo, Romani, Vito, Frattini.
6. 67. Gnaga, Armaroli.
6. 68. Floresta, Romani, Vito, Frattini.
6. 69. Gramazio, Armaroli.
6. 70. Landi, Armaroli.
6. 71. La Russa, Armaroli.
6. 72. Lo Porto, Armaroli.
6. 73. Benedetti Valentini, Armaroli.
6. 74. Fratta Pasini, Romani, Vito, Frattini.
6. 75. Lo Presti, Armaroli.
6. 76. Losurdo, Armaroli.
6. 77. Frau, Romani, Vito, Frattini.
d) appelli agli elettori;
e) indicazioni di voto sui referendum.
6. 79. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.
d) interviste.
6. 78. Di Luca, Romani, Vito, Frattini.
d) appelli agli elettori.
6. 80. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.
d) indicazioni di voto sui referendum.
6. 81. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.
d) interviste e servizi informativi sullo svolgimento della campagna elettorale.
6. 82. Divella, Romani, Vito, Frattini.
6. 2. Garra.
6. 84. Mitolo, Armaroli.
6. 85. Morselli, Armaroli.
6. 86. Mussolini, Armaroli.
6. 87. Butti, Armaroli.
6. 88. Buontempo, Armaroli.
6. 101. Martinat, Armaroli.
6. 100. Gagliardi, Romani, Vito, Frattini.
6. 95. Garra, Romani, Vito, Frattini.
6. 89. Bocchino, Armaroli.
6. 90. Bono, Armaroli.
6. 91. Malgieri, Armaroli.
6. 92. Mantovano, Armaroli.
6. 93. Marengo, Armaroli.
6. 94. Marino, Armaroli.
6. 96. Martini, Armaroli.
6. 97. Matteoli, Armaroli.
6. 98. Messa, Armaroli.
6. 99. Mazzocchi, Armaroli.
4. Al fine di meglio garantire la parità di accesso sono abrogate le disposizioni di legge che, comunque, pongano a carico dello Stato o della finanza pubblica oneri e/o contributi in favore dei partiti e dei movimenti politici correlati alla stampa e pubblicazione degli organi di stampa dei soggetti sopraindicati.
6. 3. Garra.
(Pubblicità elettorale).
2. La pubblicità elettorale è trasmessa in modo distinto rispetto agli altri messaggi pubblicitari con l'apposita scritta «pubblicità elettorale».
3. È vietata la pubblicità elettorale contenente prospettazioni informative false, scene e slogan denigratori, o che usi tecniche di suggestione dirette a promuovere
4. Per le competizioni elettorali la pubblicità è consentita dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino a tutto il penultimo giorno prima della data fissata per il voto. Per i referendum la pubblicità è consentita dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che indice il referendum fino a tutto il penultimo giorno.
(Condizioni economiche per la pubblicità elettorale).
2. Nelle emittenti commerciali, nazionali e locali, i messaggi pubblicitari sono liberi nell'ambito di un limite di spesa definito dall'articolo 4. Le tariffe per la pubblicità elettorale su tali emittenti sono stabilite con provvedimento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
(Limiti di spesa per la pubblicitàelettorale).
2. Per l'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo e dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia, la spesa destinata alla pubblicità elettorale dei partiti o dei movimenti politici non può superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 400 per il numero complessivo degli iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni elettorali nelle quali sono presenti con liste e candidati. La spesa destinata alla pubblicità elettorale di singoli candidati non può superare la quota fissa di 40 milioni di lire e la quota ulteriore pari a lire 5 per ogni cittadino residente nella circoscrizione elettorale.
3. Per i referendum la spesa destinata alla pubblicità elettorale dei comitati promotori e dei sostenitori delle opposte indicazioni di voto non può superare la comma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 400 per il numero complessivo degli iscritti nelle liste elettorali.
6. 01. Follini, Giovanardi, Carmelo Carrara, Peretti.
(Pubblicità elettorale su emittenti radiotelevisive locali).
2. Sono ammesse soltanto le seguenti forme di pubblicità elettorale:
a) trasmissioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;
6. 02. Gazzara, Romani, Vito, Frattini.
(Pubblicità elettorale su emittenti radiotelevisive locali).
Le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono trasmettere propaganda elettorale nelle forme della presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati nonché di confronto tra candidati durante le campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, dei consigli delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale, delle province autonome di Trento e Bolzano, dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia nonché per ogni referendum, devono darne tempestivamente comunicazione nell'ambito della programmazione radiotelevisiva per consentire ai candidati, ai partiti e ai movimenti politici l'accesso agli spazi dedicati alla propaganda a condizioni di parità fra loro.
La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità ed i contenutistabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
6. 03. Gastaldi, Romani, Vito, Frattini.