Allegato A
Seduta n. 664 del 2/2/2000


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(A.C. 6483 - sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Comunicazione politica radiotelevisiva e messaggi radiotelevisivi autogestiti in campagna elettorale).

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali la comunicazione politica radiotelevisiva si svolge nelle seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, confronti.
2. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro, e ciascuna nell'ambito della propria competenza, regolano il riparto degli spazi tra i soggetti politici secondo i seguenti criteri:
a) per il tempo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle liste, si osserva la proporzione esistente tra i soggetti politici nelle assemblee da rinnovare;
b) per il tempo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e la chiusura della campagna elettorale, gli spazi sono ripartiti tra i soggetti politici che abbiano presentato candidature in non meno del 25 per cento dei collegi o circoscrizioni, fatta salva l'eventuale presenza di minoranze linguistiche, tenendo conto del sistema elettorale da applicare, dell'ambito territoriale di riferimento e del criterio di cui alla lettera a). È fatta comunque salva una quota uguale per tutti i soggetti politici che presentino candidature;
c) per il tempo intercorrente tra la prima e la seconda votazione nel caso di ballottaggio, gli spazi sono ripartiti in modo uguale tra i due candidati ammessi;
d) per il referendum, gli spazi sono ripartiti in misura uguale fra i favorevoli e i contrari al quesito referendario.

3. Le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi secondo la disciplina di cui all'articolo 3. Gli spazi per i messaggi sono offerti in condizioni di parità di trattamento ai soggetti politici rappresentati nelle assemblee di cui all'articolo 1, comma 2, e, decorso il termine per la presentazione delle candidature, ai soggetti politici presentatori delle candidature medesime. I messaggi e i programmi di comunicazione politica ai sensi del comma 1 sono trasmessi in appositi contenitori, in misura non superiore a due per ogni giornata di programmazione.
4. I contenitori di cui al comma 3 recano la denominazione «comunicazione politica», non possono interrompere altri programmi né essere interrotti da altri programmi. Le emittenti radiofoniche e televisive locali comunicano all'Autorità, entro il quinto giorno successivo alla data di cui al comma 1, la collocazione nel palinsesto dei contenitori medesimi. Fino al completamento delle operazioni elettorali, ogni successiva modificazione deve essere comunicata alla medesima Autorità con almeno cinque giorni di anticipo.
5. A partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura della campagna elettorale, la trasmissione sui mezzi radiotelevisivi di messaggi di propaganda, pubblicità o comunicazione politica, comunque denominati, è ammessa esclusivamente secondo la disciplina del presente articolo.
6. Per i referendum, la disciplina di cui ai commi 3 e 4 si applica anche alle emittenti radiofoniche e televisive nazionali.


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EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.
(Comunicazione politica radiotelevisiva e messaggi radiotelevisivi autogestiti in campagna elettorale).

Sopprimerlo.
* 4. 5. Garra.

Sopprimerlo.
* 4. 25. Volontè, Tassone, Teresio Delfino.

Sopprimerlo.
* 4. 207. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Propaganda elettorale).

1. Per propaganda elettorale si intende l'esposizione, sulla stampa e nelle trasmissioni radiotelevisive, delle caratteristiche soggettive e oggettive, delle linee e dei programmi generali e specifici delle formazioni politiche, dei partiti e dei movimenti politici, dei singoli candidati.
2. A decorrere dal trentesimo giorno e fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni la propaganda elettorale è effettuata, in forma gratuita e con parità di accesso e di condizioni, sulla stampa, nelle reti radiotelevisive pubbliche e nelle emittenti radiotelevisive private a diffusione nazionale e locale. Costituiscono forme di propaganda le tribune politiche, i dibattiti, le tavole rotonde, le conferenze, i discorsi, le presentazioni dei candidati e dei programmi delle formazioni, dei partiti e dei movimenti politici, i contraddittori, i «fili diretti» e relativi annunci.
3. Per quanto riguarda le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, i tempi di propaganda di cui al comma 2 sono così suddivisi:
a) per il 75 per cento del tempo disponibile, tra le formazioni politiche che hanno presentato, con uno o più contrassegni comuni, candidature in almeno quattro quinti dei collegi uninominali relativamente ad almeno la metà delle circoscrizioni elettorali, sia alla Camera dei deputati che al Senato della Repubblica; tali tempi sono suddivisi tra le diverse formazioni politiche secondo un criterio proporzionale in relazione al numero delle candidature presentate; la ripartizione dei tempi all'interno delle formazioni politiche è stabilita mediante accordi interni;
b) per il 25 per cento la ripartizione viene effettuata tra tutti i partiti e movimenti politici che hanno presentato liste con proprio contrassegno in almeno la metà delle circoscrizioni elettorali; tali tempi sono distribuiti secondo un criterio proporzionale al numero delle circoscrizioni in cui sono state presentate le liste stesse.

4. Per le campagne elettorali diverse da quelle di cui al comma 3, i tempi di propaganda di cui al comma 2 sono così suddivisi:
a) per quanto riguarda le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo si applica il criterio di cui al comma 3, lettera b);
b) per quanto riguarda le elezioni regionali e il primo turno delle elezioni comunali e provinciali, il 75 per cento del tempo disponibile è distribuito tra le formazioni politiche che hanno presentato candidati alla carica di presidente della regione, di sindaco, di presidente della provincia; il 25 per cento del tempo disponibile è distribuito tra tutti i partiti e i movimenti politici che hanno presentato liste con proprio contrassegno;


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c) per quanto riguarda il secondo turno delle elezioni comunali e provinciali e i referendum, il tempo disponibile è ripartito a metà tra i sostenitori delle due candidature contrapposte e tra i sostenitori delle opposte indicazioni di voto; fra i sostenitori della proposta referendaria, adeguati spazi sono riconosciuti ai comitati promotori.

5. La presentazione dei programmi e dei leader delle formazioni, dei partiti e dei movimenti politici è consentita gratuitamente sulle reti radiotelevisive pubbliche e, anche a pagamento, sulle emittenti radiotelevisive private nazionali e locali, in forma breve, nonché sulla stampa; tali spazi sono offerti riconoscendo a tutti i richiedenti parità di trattamento e le migliori condizioni praticate ad alcuno di essi. Si applica la disciplina di cui all'articolo 3, commi 4, 5, 6 e 7.
6. Nel rispetto dei princìpi della parità di trattamento e della applicazione delle condizioni di miglior favore a tutti i richiedenti e nell'ambito dei tetti di spesa di cui agli articoli 7 e 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, per il periodo di cui al comma 2 del presente articolo, è consentita la propaganda elettorale, anche a pagamento, nelle emittenti locali e sulla stampa dei candidati e delle formazioni, partiti e movimenti politici.
7. Nelle emittenti radiotelevisive private nazionali e locali, gli spazi di propaganda a pagamento e di pubblicità non possono mai essere superiori alla metà degli spazi di propaganda gratuita.
8. Le emittenti radiotelevisive private nazionali e locali, la stampa quotidiana e periodica rendono pubblica, entro quattro giorni dalla data di presentazione delle liste, la loro disponibilità a concedere spazi di propaganda gratuita e a pagamento. Le modalità della comunicazione e i criteri dell'offerta sono determinati ai sensi dell'articolo 4.
9. Agli spazi di propaganda elettorale sono dedicate specifiche collocazioni riconoscibili ed autonome all'interno della testata edita e della programmazione, precisando altresì se si tratta di propaganda gratuita o a pagamento.
Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Armaroli.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Informazione elettorale).

1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo giorno e quello precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, gli spazi elettorali nelle trasmissioni della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo sono offerti in condizioni di parità di trattamento e sono gratuiti, ad eccezione di quelli previsti dal comma 5. Gli spazi elettorali sono i seguenti:
a) spazi autogestiti dai partiti;
b) rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale.

2. Gli spazi autogestiti sono ripartiti tra i candidati e le formazioni politiche appartenenti a liste e coalizioni diverse, assicurando a ciascuna delle due maggiori coalizioni contrapposte la metà dell'ottantacinque per cento del tempo complessivamente disponibile e dividendo la restante parte, in misura proporzionale alla consistenza dei gruppi parlamentari nelle assemblee da rinnovare, tra le altre liste già rappresentate e non facenti parte delle predette coalizioni nonché tra tutte le forze politiche di nuova formazione che abbiano presentato candidati in almeno il 75 per cento dei collegi uninominali o che abbiano presentato raggruppamenti di candidati collegati, con uno o più contrassegni identici, in almeno quattordici circoscrizioni elettorali o che abbiano presentato liste con propri contrassegni, ai fini dell'attribuzione proporzionale dei seggi, in almeno quattordici circoscrizioni elettorali o che abbiano ottenuto alle precedenti elezioni politiche almeno il 20 per cento


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dei voti validi in una regione a statuto speciale in cui è presente una minoranza linguistica o nelle province autonome di Trento e di Bolzano. All'interno dei rispettivi spazi la ripartizione ulteriore è determinata d'accordo tra i soggetti interessati o, in mancanza, in proporzione alla rispettiva quota di rappresentanza in Parlamento.
3. Sono rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale le tribune politiche, i dibattiti, le tavole rotonde, le conferenze stampa, i confronti fra esponenti politici e di esponenti politici con cittadini anche attraverso l'utilizzo del mezzo telefonico e tutte le altre forme di comunicazione non rientranti negli spazi autogestiti e nella pubblicità elettorale. Per l'attribuzione degli spazi relativi alle rubriche elettorali e ai servizi di informazione elettorale valgono le medesime regole previste per gli spazi autogestiti.
4. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo giorno e quello precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, le emittenti radiotelevisive private a diffusione nazionale possono mettere a disposizione delle formazioni politiche spazi autogestiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale nel rispetto delle regole previste dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
5. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo giorno e quello precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la pubblicità elettorale sulla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e sulle emittenti radiotelevisive private a diffusione nazionale è offerta in condizioni di parità di trattamento. Gli spazi complessivamente destinati alla pubblicità elettorale sono ripartiti ai sensi del comma 2. In caso di mancato utilizzo da parte di una formazione politica del tempo ad essa assegnato, tale tempo non può essere destinato ad altre formazioni politiche. Le tariffe applicate non possono superare il 35 per cento di quelle previste dai prezzi di listino per le inserzioni pubblicitarie aventi le medesime caratteristiche e nelle stesse fasce orarie. Le trasmissioni di pubblicità elettorale non sono computate nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge.
6. Non oltre il trentacinquesimo giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la Commissione e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata «Autorità», nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono le regole ed i tempi degli spazi elettorali e della pubblicità elettorale. La Commissione provvede altresì all'individuazione delle forze politiche che partecipano alla suddivisione dei tempi attribuiti alle coalizioni ai sensi del comma 2.
7. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private riservano, nell'informazione elettorale per i referendum, spazi e tempi uguali ai favorevoli ed ai contrari.
Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Romani.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Pubblicità politica con il mezzo radiotelevisivo in campagna elettorale).

1. Ai fini della presente legge per pubblicità elettorale si intende ogni forma di comunicazione politica attraverso messaggi pubblicitari trasmessi all'interno di autonomi spazi della programmazione radiotelevisiva durante le campagne elettorali per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, dei consigli delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale, delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia e per ogni referendum.
2. La pubblicità elettorale è trasmessa in modo distinto rispetto agli altri messaggi pubblicitari con l'apposita scritta «pubblicità elettorale».
3. È vietata la pubblicità elettorale contenente prospettazioni informative false,


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scene e slogan denigratori, o che usi tecniche di suggestione dirette a promuovere un'immagine negativa dei competitori ovvero un'immagine lesiva dei diritti della persona.
4. Per le competizioni elettorali la pubblicità è consentita dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino a tutto il penultimo giorno prima della data fissata per il voto. Per i referendum la pubblicità è consentita dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che indìce il referendum fino a tutto il penultimo giorno.
5. Gli spazi destinati alla pubblicità elettorale nella concessionaria pubblica del servizio radiotelevisivo sono offerti gratuitamente a condizione di parità di trattamento secondo le modalità stabilite dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
6. Nelle emittenti commerciali, nazionali e locali, i messaggi pubblicitari sono liberi nell'ambito di un limite di spesa definito dai commi 7, 8 e 9, le tariffe per la pubblicità elettorale su tali emittenti sono stabilite con provvedimento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
7. Per l'elezione alla Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei consigli delle regioni a statuto ordinario e delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, la spesa destinata al pagamento dei messaggi pubblicitari elettorali sulle emittenti radiotelevisive private non può superare il 50 per cento del limite di spesa previsto per la campagna elettorale.
8. Per l'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo e dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia, la spesa destinata alla pubblicità elettorale dei partiti o dei movimenti politici non può superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 400 per il numero complessivo degli iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni elettorali nelle quali sono presenti con liste e candidati. La spesa destinata alla pubblicità elettorale di singoli candidati non può superare la quota fissa di 40 milioni di lire e la quota ulteriore pari a lire 5 per ogni cittadino residente nella circoscrizione elettorale.
9. Per i referendum la spesa destinata alla pubblicità elettorale dei comitati promotori e dei sostenitori delle opposte indicazioni di voto non può superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 400 per il numero complessivo degli iscritti nelle liste elettorali.
Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Follini.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

1. L'informazione elettorale e politica sulle emittenti radiotelevisive private e su quotidiani e periodici é libera.
2. Nel periodo intercorrente tra il trentacinquesimo giorno ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la pubblicità elettorale é offerta in condizioni di parità di trattamento. Le tariffe applicate non possono superare il 50 per cento di quelle previste dai prezzi di listino. Le trasmissioni di pubblicità elettorale, per le emittenti radiotelevisive private non sono computate nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le regole ed i tempi della pubblicità elettorale.
4. 30. D'Ippolito, Romani, Vito, Frattini.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

1. L'informazione elettorale e politica sulle emittenti radiotelevisive private e su quotidiani e periodici è libera.
2. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la pubblicità


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elettorale è offerta in condizioni di parità di trattamento. Le tariffe applicate non possono superare il 50 per cento di quelle previste dai prezzi di listino. Le trasmissioni di pubblicità elettorale, per le emittenti radiotelevisive private, non sono computate nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le regole ed i tempi della pubblicità elettorale.
3. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, le emittenti radiotelevisive private possono mettere a disposizione delle formazioni politiche spazi autogestiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale.
4. 29. Di Comite, Romani, Vito, Frattini.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Criteri per l'offerta e la diffusione della propaganda e della pubblicità).

1. Le emittenti radiotelevisive private nazionali e locali e la stampa, entro quattro giorni dalla data di presentazione delle liste elettorali, disciplinano e portano a conoscenza del pubblico sulle testate edite o nell'ambito della programmazione radiotelevisiva i criteri di offerta di spazi di propaganda e pubblicità, di raccolta delle richieste, con cadenza non superiore alla settimana, anche tramite le concessionarie di pubblicità, di trasmissione e di pubblicazione della pubblicità e della propaganda, con particolare riferimento alla applicazione a tutti i richiedenti delle condizioni di miglior favore attribuite ad alcuno di essi, alle fasce orarie degli spot, alla collocazione della propaganda e dei messaggi pubblicitari.
4. 229. Calderisi, Taradash.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Informazione elettorale).

1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, gli spazi elettorali nelle trasmissioni della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, sono offerti in condizioni di parità di trattamento e sono gratuiti ad eccezione di quelli previsti dal comma 5. Gli spazi elettorali sono i seguenti: spazi autogestiti dai partiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale.
2. Gli spazi autogestiti sono ripartiti tra i candidati e le formazioni politiche appartenenti a liste e coalizioni diverse, assicurando a ciascuna delle due maggiori coalizioni contrapposte la metà dell'85 per cento del tempo complessivamente disponibile e dividendo la restante parte, in misura proporzionale alla consistenza dei gruppi parlamentari nelle assemblee da rinnovare, tra le altre liste già rappresentate e non facenti parte delle predette coalizioni e garantendo una quota aggiuntiva di spazi, fino ad un tetto massimo del 5 per cento, da ripartirsi in modo uguale tra tutte le forze politiche di nuova formazione che abbiano presentato candidati in almeno il 75 per cento dei collegi uninominali o che abbiano presentato raggruppamenti di candidati collegati, con uno o più contrassegni identici, in almeno quattordici circoscrizioni elettorali o che abbiano presentato liste con propri contrassegni, ai fini dell'attribuzione proporzionale dei seggi, in almeno quattordici circoscrizioni elettorali o che abbiano ottenuto alle precedenti elezioni politiche almeno il 20 per cento dei voti validi in una regione a statuto speciale in cui è presente una minoranza linguistica o nelle province autonome di Trento e Bolzano. All'interno dei rispettivi spazi la ripartizione ulteriore è determinata d'accordo tra i soggetti interessati o, in mancanza, in proporzione della rispettiva quota di rappresentanza in Parlamento.


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3. Sono rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale le tribune politiche, i dibattiti. le tavole rotonde, le conferenze stampa, i confronti fra esponenti politici e di esponenti politici con cittadini anche attraverso l'utilizzo del mezzo telefonico e tutte le altre forme di comunicazione non rientranti negli spazi autogestiti e nella pubblicità elettorale. Per l'attribuzione degli spazi relativi alle rubriche elettorali e ai servizi di informazione elettorale valgono le medesime regole previste per gli spazi autogestiti.
4. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica le emittenti radiotelevisive private a diffusione nazionale possono mettere a disposizione delle formazioni politiche spazi autogestiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale secondo le regole previste dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
5. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la pubblicità elettorale sulla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e sulle emittenti radiotelevisive private a diffusione nazionale è offerta in condizioni di parità di trattamento. Gli spazi complessivamente destinati alla pubblicità elettorale sono ripartiti ai sensi del comma 2. In caso di mancato utilizzo da parte di una formazione politica del tempo a lei assegnato, tale tempo non può essere destinato ad altre formazioni politiche. Le tariffe applicate non possono superare il 35 per cento di quelle previste dai prezzi di listino per le inserzioni pubblicitarie aventi le medesime caratteristiche e nelle stesse fasce orarie. Le trasmissioni di pubblicità elettorale non sono computate nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge.
6. Non oltre il trentacinquesimo giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono le regole ed i tempi degli spazi elettorali e della pubblicità elettorale. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi provvede altresì all'individuazione delle forze politiche che partecipano alla suddivisione dei tempi attribuiti alle coalizioni ai sensi del comma 2».
4. 208. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Nei programmi di informazione devono essere osservati i criteri della parità di trattamento, dell'obiettività, della completezza e dell'imparzialità.
4. 16. Follini, Giovanardi, Carmelo Carrara, Peretti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. La propaganda elettorale e l'informazione politica devono rispettare i canoni della correttezza, dell'obiettività, della completezza e della lealtà, sia in relazione ai contenuti, sia in relazione alle modalità, evitando le ambiguità degli accostamenti accattivanti o delle tendenziose supposizioni e ogni altra forma di comunicazione surrettizia e deformante anche per l'omissione di particolari o di circostanze rilevanti per l'esatta rappresentazione dei fatti.
4. 44. Giovine, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. La propaganda elettorale deve assumere le seguenti forme: spazi autogestiti dai partiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale.
4. 43. Giannattasio, Romani, Vito, Frattini.


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Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. La propaganda elettorale deve assumere le seguenti forme: spazi autogestiti dai partiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale. Sono rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale le tribune politiche, i dibattiti, le tavole rotonde, le conferenze stampa, i confronti fra esponenti politici e di esponenti politici con cittadini anche attraverso l'utilizzo del mezzo telefonico e tutte le altre forme di comunicazione non rientranti negli spazi autogestiti e nella pubblicità elettorale. Per l'attribuzione degli spazi relativi alle rubriche elettorali e ai servizi di informazione elettorale valgono le medesime regole previste per gli spazi autogestiti.
4. 42. Gazzilli, Fratta Pasini, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Nei quindici giorni che precedono la data delle votazioni la comunicazione politica radiotelevisiva si svolge nelle seguenti forme: interviste, tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, confronti o presentazione in contraddittorio di candidati o di programmi politici.
4. 46.
Garra.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Nei trenta giorni che precedono la data delle votazioni la comunicazione politica radiotelevisiva si svolge nelle seguenti forme: interviste, tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, confronti o presentazione in contraddittorio di candidati o di programmi politici.
4. 7. Garra.

Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. Non oltre il trentacinquesimo giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono le regole ed i tempi degli spazi elettorali e della pubblicità elettorale.
* 4. 17. Follini, Giovanardi, Carmelo Carrara, Peretti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Non oltre il trentacinquesimo giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono le regole ed i tempi degli spazi elettorali e della pubblicità elettorale.
* 4. 210. Selva, Armaroli, Menia, Nania, Anedda, Landolfi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Nei trenta giorni precedenti la data di inizio delle votazioni la propaganda elettorale sulle emittenti radiotelevisive pubbliche e private deve svolgersi con modalità tali da assicurare, per quanto possibile, un equilibrato confronto tra candidati appartenenti a liste e a schieramenti diversi.
* 4. 15. Follini, Giovanardi, Carmelo Carrara, Peretti.

Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. Nei trenta giorni precedenti la data di inizio delle votazioni la propaganda elettorale sulle emittenti radiotelevisive pubbliche e private deve svolgersi con modalità tali da assicurare, per quanto possibile, un equilibrato confronto tra candidati appartenenti a liste e a schieramenti diversi.
* 4. 35. Floresta, Romani, Vito, Frattini.


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Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. A decorrere dal trentesimo giorno e fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni la comunicazione politica e la propaganda elettorale sono effettuate, con parità di accesso e di condizioni, sui quotidiani, sui periodici e nelle reti radiotelevisive pubbliche e private a diffusione nazionale e locale, nelle seguenti forme: articoli, interviste, discorsi, tribune politiche, dibattiti, confronti, tavole rotonde, conferenze, presentazioni dei candidati e dei programmi delle formazioni, dei partiti e dei movimenti politici, contraddittori, fili diretti e relativi annunci.
4. 37. Frau, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali, le tribune politiche, i dibattiti, le tavole rotonde, i messaggi, la presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici ed i confronti sono regolati dal presente articolo.
4. 209. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali, la comunicazione politica radiotelevisiva assume le forme dell'informazione, della propaganda e della pubblicità elettorali.
4. 246. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Al comma 1, premettere il seguente periodo:
Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, le emittenti radiotelevisive private a diffusione nazionale possono mettere a disposizione delle formazioni politiche spazi autogestiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale.
4. 34. Filocamo, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, sostituire le parole: Dalla data di convocazione dei comizi elettorali con le seguenti: Dal quindicesimo giorno antecedente le votazioni.
4. 231. Calderisi, Taradash.

Al comma 1, sostituire le parole: Dalla data di convocazione dei comizi elettorali con le seguenti: Nei trenta giorni precedenti la data delle votazioni per le elezioni ed i referendum di cui all'articolo 1.
4. 46. Giudice, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, sostituire le parole: Dalla data di convocazione dei comizi elettorali con le seguenti: Dal termine di presentazione delle candidature.
4. 230. Calderisi, Taradash.

Al comma 1, sostituire le parole: la comunicazione politica radiotelevisiva si svolge nelle seguenti forme con le seguenti: costituiscono forme di comunicazione politica.
4. 232. Calderisi, Taradash.

Al comma 1, sostituire la parola: comunicazione con la seguente: informazione.
4. 47. Giuliano, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, sopprimere la parola: radiotelevisiva.
4. 38. Gagliardi, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, sostituire la parola: radiotelevisiva con le parole: nei quotidiani, nei periodici e nelle trasmissioni radiotelevisive.
4. 39. Garra, Romani, Vito, Frattini.


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Al comma 1, sostituire le parole da: si svolge fino alla fine del comma con le seguenti: può svolgersi con ampia libertà di forma.
4. 14. Follini, Giovanardi, Carmelo Carrara, Peretti.

Al comma 1, sostituire le parole: si svolge nelle seguenti forme con le seguenti: si svolge nei seguenti modi.
4. 257. Colucci, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: si svolge nelle seguenti forme con le seguenti: si attua nelle seguenti forme.
4. 251. Alboni, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: si svolge nelle seguenti forme con le seguenti: ha le seguenti forme.
4. 252. Benedetti Valentini, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: si svolge nelle seguenti forme con le seguenti: si esplica nelle seguenti forme.
4. 253. Carlesi, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: si svolge nelle seguenti forme con le seguenti: avviene nelle seguenti forme.
4. 254. Nuccio Carrara, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: si svolge nelle seguenti forme con le seguenti: deve assumere le seguenti forme.
4. 255. Cola, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: si svolge nelle seguenti forme con le seguenti: assume le seguenti forme.
4. 256. Colosimo, Armaroli.

Al comma 1, sostituire le parole: si svolge nelle seguenti forme con le seguenti: deve avvenire nelle seguenti forme.
4. 258. Contento, Armaroli.

Al comma 1, dopo la parola: forme: aggiungere le seguenti: articoli, interviste, discorsi.
4. 41. Gazzara, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, dopo la parola: forme: aggiungere le seguenti: articoli, interviste.
4. 40. Gastaldi, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, dopo la parola: presentazione aggiungere la seguente: anche.
4. 48. Guidi, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, sopprimere le parole: in contraddittorio.
4. 49. Giuliano, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, sostituire la parola: , confronti con le seguenti: interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati in competizione.
4. 228. Paissan, Boato.
(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 1, sostituire la parola: confronti con le seguenti: interviste, conferenze stampa, confronti fra esponenti politici e di esponenti politici con cittadini anche attraverso l'utilizzo del mezzo telefonico.
4. 45. Giudice, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: interviste, fili diretti, tribune stampa, faccia a faccia.
4. 233. Calderisi, Taradash.


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Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , interviste.
* 4. 234. Calderisi, Taradash.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , interviste.
* 4. 50. Guidi, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e messaggi politici autogestiti in base alla disciplina di cui all'articolo 3.
4. 211. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai telegiornali ed ai notiziari di informazione sull'attualità politica.
4. 51. Lavagnini, Romani, Vito, Frattini.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. L'informazione elettorale sulla stampa e sui mezzi radiotelevisivi deve essere completa, obiettiva ed imparziale e deve garantire, in particolare nei notiziari e nelle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 3, la parità di accesso e di trattamento a tutti i soggetti politici in competizione. Con la propaganda e la pubblicità elettorali, secondo le disposizioni della presente legge, ciascun soggetto politico presenta i propri candidati e programmi. La propaganda e la pubblicità elettorali non possono essere denigratorie degli altri soggetti politici, ingannevoli e palesemente false».
4. 245. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Sostituire i commi 2, 3 e 4 con il seguente:
2. Non oltre il trentacinquesimo giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono le regole ed i tempi degli spazi elettorali e della pubblicità elettorale.
4. 52. Lavagnini, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. Per quanto riguarda le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, gli spazi di comunicazione politica e di propaganda elettorale di cui al comma 1 sono così suddivisi:
a) per il 75 per cento degli spazi disponibili, tra le formazioni politiche che hanno presentato, con uno o più contrassegni comuni, candidature in almeno quattro quinti dei collegi uninominali relativamente ad almeno la metà delle circoscrizioni elettorali, sia alla Camera dei deputati che al Senato della Repubblica; tali tempi sono suddivisi tra le diverse formazioni politiche secondo un criterio proporzionale in relazione al numero delle candidature presentate;
b) per il 25 per cento la ripartizione viene effettuata tra tutti i partiti ed movimenti politici che hanno presentato liste con proprio contrassegno in almeno la metà delle circoscrizioni elettorali. Tali tempi sono distribuiti secondo un criterio proporzionale al numero delle circoscrizioni in cui sono state presentate le liste stesse.

3. Per le campagne elettorali diverse da quelle di cui al comma 3, l'Autorità e la Commissione, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono le modalità ed i criteri di ripartizione degli spazi


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di comunicazione politica e di propaganda elettorale tra le formazioni, i partiti ed i movimenti politici.
4. 140. Cicu, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Per le campagne elettorali di cui all'articolo 1, comma 2, l'Autorità e la Commissione, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono con apposita deliberazione, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di convocazione dei comizi elettorali o di indizione dei referendum, le modalità ed i criteri di ripartizione degli spazi di comunicazione politica e di propaganda elettorale tra le formazioni, i partiti ed i movimenti politici nei quotidiani, nei periodici e nelle trasmissioni televisive.
4. 143. Colombini, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Per le campagne elettorali di cui all'articolo 1, comma 2, l'Autorità e la Commissione, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono con apposita deliberazione da adottarsi entro dieci giorni dalla data di convocazione dei comizi elettorali o di indizione dei referendum le modalità ed i criteri di ripartizione degli spazi di comunicazione politica e di propaganda elettorale tra le formazioni, partiti ed i movimenti politici.
4. 142. Colletti, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Per le campagne elettorali di cui all'articolo 1, comma 2, l'Autorità e la Commissione, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono le modalità ed i criteri di ripartizione degli spazi di comunicazione politica e di propaganda elettorale tra le formazioni, i partiti ed i movimenti politici.
4. 141. Collavini, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro, e ciascuna nell'ambito della propria competenza, stabiliscono i criteri per il riparto degli spazi tra i soggetti politici secondo il principio della pari opportunità tra i competitori.
4. 226. Paissan, Boato, Pecoraro Scanio.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito il Ministero delle comunicazioni, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 6 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento é comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 4 per cento.
4. 103. Santori, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito il Ministero delle comunicazioni, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 6 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 3 per cento.
4. 102. Russo, Romani, Vito, Frattini.


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Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito il Ministero delle comunicazioni, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 6 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 2 per cento.
4. 101. Rubino, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito il Ministero delle comunicazioni, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 5 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 4 per cento.
4. 100. Rosso, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito il Ministero delle comunicazioni, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 5 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 3 per cento.
4. 99. Rossetto, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito il Ministero delle comunicazioni, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 5 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 2 per cento.
4. 98. Rivolta, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito il Ministero delle comunicazioni, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 4 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento é comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 4 per cento.
4. 97. Rivelli, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito il Ministero delle comunicazioni, stabilisce le regole, con gli


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spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 4 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 3 per cento«.
4. 96. Ricciotti, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito il Ministero delle comunicazioni, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 4 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 2 per cento.
4. 95. Radice, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito il Ministero delle comunicazioni, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 3 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 4 per cento.
4. 94. Previti, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito il Ministero delle comunicazioni, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 3 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 3 per cento».
4. 93. Prestigiacomo, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito il Ministero delle comunicazioni, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 3 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 2 per cento.
4. 92. Possa, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito il Ministero delle comunicazioni, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi


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espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 2 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 4 per cento.
4. 91. Piva, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito il Ministero delle comunicazioni, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 2 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 2 per cento.
4. 90. Pisanu, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentita la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 6 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 4 per cento.
4. 89. Pilo, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentito la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 6 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 3 per cento.
4. 88. Pecorella, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentita la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 6 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 2 per cento.
4. 87. Paroli, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentita la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate


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per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 5 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 4 per cento.
4. 86. Palumbo, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentita la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 5 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 3 per cento.
4. 85. Palmizio, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentita la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 5 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento é comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 2 per cento».
4. 84. Pagliuca, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentita la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 4 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 4 per cento.
4. 83. Niccolini, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentita la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, stabilisce le regole, con spazi gli ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 4 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 3 per cento».
4. 82. Nan, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentita la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate


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per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 4 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 2 per cento.
4. 76. Matacena, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentita la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 3 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 4 per cento.
4. 75. Massidda, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentita la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 3 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 3 per cento.
4. 74. Masiero, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentita la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 3 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 2 per cento.
4. 73. Marzano, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentita la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 2 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 4 per cento.
4. 72. Martusciello, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentita la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito


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nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 2 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento e' comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 3 per cento.
4. 71. Martino, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentita la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 2 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 2 per cento.
4. 70. Marras, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 6 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 4 per cento.
4. 118. Misuraca, Urbani, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 5 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 3 per cento.
4. 114. Tremonti, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 5 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 2 per cento.
4. 113. Tortoli, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, stabilisce le


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regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 4 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 4 per cento.
4. 112. Tarditi, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 4 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 3 per cento.
4. 111. Taborelli, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 4 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 2 per cento.
4. 110. Stradella, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 3 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 4 per cento.
4. 109. Stagno D'Alcontres, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza deiservizi radiotelevisivi, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 3 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 3 per cento.
4. 108. Sestini, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi


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radiotelevisivi, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 3 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 2 per cento.
4. 107. Scarpa Bonazza Buora, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 2 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 4 per cento.
4. 106. Scaltritti, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 2 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 3 per cento.
4. 105. Scajola, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 2 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 2 per cento.
4. 104. Saponara, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentite le maggiori emittenti radiotelevisive, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 6 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 4 per cento.
4. 69. Marotta, Romani, Vito, Frattini.


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Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentite le maggiori emittenti radiotelevisive, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 3 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento é comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 3 per cento.
4. 59. Mancuso, Vito, Romani, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentite le maggiori emittenti radiotelevisive, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 3 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 2 per cento.
4. 58. Mammola, Vito, Romani, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentite le maggiori emittenti radiotelevisive, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 2 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 4 per cento.
4. 57. Maiolo, Vito, Romani, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentite le maggiori emittenti radiotelevisive, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 2 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 3 per cento.
4. 56. Lorusso, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sentite le maggiori emittenti radiotelevisive, stabilisce le regole, con gli spazi ed i tempi della propaganda elettorale, in misura proporzionale ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale, fatta salva una quota del 2 per cento di spazi ripartiti in modo uguale fra tutte le forze politiche candidate. Alle formazioni politiche non rappresentate in Parlamento è comunque riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 2 per cento.
4. 55. Lo Jucco, Romani, Vito, Frattini.


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Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Non oltre il trentacinquesimo giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono le regole ed i tempi degli spazi elettorali e della pubblicità elettorale. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi provvede altresì all'individuazione delle forze politiche che partecipano alla suddivisione dei tempi attribuiti alle coalizioni.
4. 77. Matranga, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro e ciascuna nei limiti delle proprie competenze, adottano le disposizioni alle quali gli editori di quotidiani e periodici, la concessionaria pubblica e gli altri titolari di concessioni e di autorizzazioni radiotelevisive in ambito nazionale e locale, nonché tutti gli altri soggetti che esercitano attività di diffusione radiotelevisiva devono attenersi nello svolgimento di attività di informazione politica, definendo i criteri e le modalità mediante i quali devono essere accordate analoghe possibilità di accesso ai mezzi di informazione alle diverse coalizioni ed alle singole formazioni politiche.
4. 53. Leone, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono le regole ed i tempi degli spazi elettorali e della pubblicità elettorale.
4. 54. Leone, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, all'alinea, sostituire le parole: e l'Autorità, previa consultazione tra loro, e ciascuna nell'ambito della propria competenza, regolano con la seguente: regola.
4. 1. Fontan, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 2, all'alinea, sopprimere le parole: , previa consultazione tra loro.
4. 213. Selva, Armaroli, Ascierto, Anedda, Nania, Landolfi.

Al comma 2, all'alinea, sopprimere le parole: e ciascuna nell'ambito della propria competenza.
4. 259. Armani, Armaroli.

Al comma 2, all'alinea, sostituire le parole: nell'ambito con le seguenti: nei limiti.
4. 153. Deodato, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, sostituire le parole da: regolano il riparto degli spazi fino alla fine del comma con le seguenti: stabiliscono, con proprie deliberazioni da adottarsi entro dieci giorni dalla data di convocazione dei comizi elettorali o di indizione dei referendum, la ripartizione degli spazi di comunicazione politica e di propaganda elettorale o referendaria tra i diversi soggetti politici nei quotidiani, nei periodici e nelle trasmissioni radiotelevisive.
4. 146. Costa, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, sostituire le parole da: regolano il riparto degli spazi fino alla fine del comma con le seguenti: adottano deliberazioni finalizzate a stabilire la ripartizione degli spazi di comunicazione politica e di propaganda elettorale o referendaria tra i diversi soggetti politici nei quotidiani, nei periodici e nelle trasmissioni radiotelevisive.
4. 147. Crimi, Romani, Vito, Frattini.


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Al comma 2, sostituire le parole da: regolano il riparto degli spazi fino alla fine del comma con le seguenti: adottano, nel rispetto degli articoli 3, 21 e 41 della Costituzione, deliberazioni finalizzate a stabilire la ripartizione degli spazi di comunicazione politica e di propaganda elettorale o referendaria tra i diversi soggetti politici nei quotidiani, nei periodici e nelle trasmissioni radiotelevisive.
4. 148. Cuccu, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, sostituire le parole da: regolano il riparto degli spazi fino alla fine del comma con le seguenti: indicano i criteri ai quali si devono attenere gli editori di quotidiani e periodici e le emittenti radiotelevisive nella ripartizione degli spazi di comunicazione politica e di propaganda elettorale tra i diversi soggetti politici nei trenta giorni che precedono lo svolgimento delle elezioni o dei referendum di cui all'articolo 1, comma 2.
4. 149. de Ghislanzoni Cardoli, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, sostituire le parole da: regolano il riparto degli spazi fino alla fine del comma con le seguenti: indicano i criteri ai quali si devono attenere gli editori di quotidiani e periodici e le emittenti radiotelevisive nella ripartizione degli spazi di comunicazione politica e di propaganda elettorale nei trenta giorni che precedono lo svolgimento delle elezioni o dei referendum di cui all'articolo 1, comma 2, in modo tale da assicurare l'effettiva parità di trattamento tra i diversi soggetti politici e la completezza e l'imparzialità dell'informazione.
4. 150. De Luca, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, sostituire le parole da: regolano il riparto degli spazi fino alla fine del comma con le seguenti: definiscono con proprie deliberazioni i criteri ai quali si devono attenere gli editori di quotidiani e periodici e le emittenti radiotelevisive nella ripartizione degli spazi di comunicazione politica e di propaganda elettorale nei trenta giorni che precedono lo svolgimento delle elezioni o dei referendum di cui all'articolo 1, comma 2, in modo tale da assicurare l'effettiva parità di trattamento tra i diversi soggetti politici.
4. 151. Dell'Elce, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, sostituire le parole da: regolano il riparto degli spazi fino alla fine del comma con le seguenti: definiscono con proprie deliberazioni i criteri ai quali si devono attenere gli editori di quotidiani e periodici e le emittenti radiotelevisive nella ripartizione degli spazi di comunicazione politica e di propaganda elettorale nei trenta giorni che precedono lo svolgimento delle elezioni o dei referendum di cui all'articolo 1, comma 2, in modo tale da assicurare che tutti i soggetti politici che partecipano alle competizioni elettorali o referendarie possano avere spazi adeguati per l'illustrazione delle proprie posizioni ed opinioni politiche ed identiche condizioni per l'accesso ai mezzi di informazione.
4. 152. Dell'Utri, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: regolano il riparto degli spazi con le seguenti: definiscono, con deliberazioni da adottarsi entro dieci giorni dalla data di convocazione dei comizi elettorali o di indizione dei referendum, la ripartizione degli spazi.
4. 144. Conte, Romani, Vito, Frattini, Cosentino.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: regolano il riparto degli spazi con le seguenti: stabiliscono il riparto degli spazi.
4. 260. Berselli, Armaroli.


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Al comma 2, alinea, sostituire le parole: regolano il riparto degli spazi con le seguenti: organizzano il riparto degli spazi.
4. 261. Bocchino, Armaroli.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: regolano il riparto degli spazi con le seguenti: prevedono il riparto degli spazi.
4. 262. Bono, Armaroli.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: regolano il riparto degli spazi con le seguenti: devono stabilire il riparto degli spazi.
4. 263. Buontempo, Armaroli.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: regolano il riparto degli spazi con le seguenti: provvedono a fissare la ripartizione degli spazi.
4. 264. Morselli, Armaroli.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: regolano il riparto degli spazi con le seguenti: devono fissare la ripartizione degli spazi.
4. 265. Mussolini, Armaroli.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: regolano il riparto degli spazi con le seguenti: fissano la ripartizione degli spazi.
4. 266. Napoli, Armaroli.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: regolano il riparto degli spazi con le seguenti: provvedono alla spartizione degli spazi.
4. 267. Neri, Armaroli.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: regolano il riparto degli spazi con le seguenti: devono spartire gli spazi.
4. 268. Mussolini, Armaroli.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: regolano il riparto degli spazi con le seguenti: spartiscono gli spazi.
4. 269. Carlo Pace, Armaroli.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: regolano il riparto degli spazi con le seguenti: devono provvedere alla assegnazione degli spazi.
4. 270. Giovanni Pace, Armaroli.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: regolano il riparto degli spazi con le seguenti: devono provvedere alla distribuzione degli spazi.
4. 271. Pagliuzzi, Armaroli.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: regolano il riparto degli spazi con le seguenti: provvedono alla assegnazione degli spazi.
4. 272. Pampo, Armaroli.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: regolano il riparto degli spazi con le seguenti: provvedono alla distribuzione degli spazi.
4. 273. Paolone, Armaroli.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: regolano il riparto degli spazi con le seguenti: possono dividere gli spazi.
4. 274. Pezzoni, Armaroli.


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Al comma 2, alinea, sostituire le parole: regolano il riparto degli spazi con le seguenti: devono dividere gli spazi.
4. 275. Rallo, Armaroli.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: regolano il riparto degli spazi con le seguenti: dividono gli spazi.
4. 276. Pezzoni, Armaroli.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: regolano il riparto degli spazi con le seguenti: possono distribuire gli spazi.
4. 277. Proietti, Armaroli.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: regolano il riparto degli spazi con le seguenti: devono distribuire gli spazi.
4. 278. Rasi, Armaroli.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: regolano il riparto degli spazi con le seguenti: distribuiscono gli spazi.
4. 279. Riccio, Armaroli.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: regolano il riparto degli spazi con le seguenti: possono attribuire gli spazi.
4. 280. Rizzo, Armaroli.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: regolano il riparto degli spazi con le seguenti: devono attribuire gli spazi.
4. 281. Savarese, Armaroli.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: regolano il riparto degli spazi con le seguenti: attribuiscono gli spazi.
4. 282. Simeone, Armaroli.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: regolano il riparto degli spazi con le seguenti: possono assegnare gli spazi.
4. 283. Sospiri, Armaroli.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: regolano il riparto degli spazi con le seguenti: devono assegnare gli spazi.
4. 284. Tatarella, Armaroli.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: regolano il riparto degli spazi con le seguenti: provvedono a stabilire il riparto degli spazi.
4. 285. Cardiello, Armaroli.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: regolano il riparto degli spazi con le seguenti: provvedono a regolare il riparto degli spazi.
4. 286. Alemanno, Armaroli.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: regolano il riparto degli spazi con le seguenti: devono organizzare il riparto degli spazi.
4. 287. Aloi, Armaroli.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: regolano il riparto degli spazi con le seguenti: devono regolare il riparto degli spazi.
4. 288. Amoruso, Armaroli.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: regolano il riparto degli spazi con le seguenti: assegnano gli spazi.
4. 289. Tosolini, Armaroli.


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Al comma 2, alinea, sostituire le parole: regolano il riparto degli spazi con le seguenti: provvedono a ripartire gli spazi.
4. 290. Trantino, Armaroli.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: regolano il riparto degli spazi con le seguenti: provvedono alla ripartizione degli spazi.
4. 291. Tremaglia, Armaroli.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: regolano il riparto degli spazi con le seguenti: possono ripartire gli spazi.
4. 292. Tringali, Armaroli.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: regolano il riparto degli spazi con le seguenti: devono ripartire gli spazi.
4. 293. Zaccheo, Armaroli.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: regolano il riparto degli spazi con le seguenti: ripartiscono gli spazi.
4. 294. Zacchera, Armaroli.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: regolano il riparto degli spazi con le seguenti: provvedono ad organizzare il riparto degli spazi.
4. 295. Fini, Armaroli.

Al comma 2, sostituire le parole da: tra i soggetti politici fino alla fine del comma con le seguenti: assicurando a ciascuna delle due maggiori coalizioni contrapposte la metà dell'ottantacinque per cento del tempo complessivamente disponibile e dividendo la restante parte, in misura proporzionale alla consistenza dei gruppi parlamentari nelle assemblee da rinnovare, tra le altre liste già rappresentate e non facenti parte delle predette coalizioni nonché tra tutte le forze politiche di nuova formazione che abbiano presentato candidati in almeno il 75 per cento dei collegi uninominali o che abbiano presentato raggruppamenti di candidati collegati, con uno o più contrassegni identici, in almeno quattordici circoscrizioni elettorali o che abbiano presentato liste con propri contrassegni, ai fini dell'attribuzione proporzionale dei seggi, in almeno quattordici circoscrizioni elettorali o che abbiano ottenuto alle precedenti elezioni politiche almeno il 20 per cento dei voti validi in una regione a statuto speciale in cui è presente una minoranza linguistica o nelle province autonome di Trento e Bolzano. All'interno dei rispettivi spazi ripartizione ulteriore è determinata d'accordo tra i soggetti interessati in mancanza, in proporzione della rispettiva quota di rappresentanza in Parlamento.
4. 78. Melograni, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, sostituire le parole da: tra i soggetti politici fino alla fine del comma con le seguenti: in proporzione ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste dai partiti presentate per la più recente elezione con sistema proporzionale. Ai partiti non rappresentati in Parlamento deve comunque essere riservata una quota aggiuntiva degli spazi fino ad un tetto massimo del 5 per cento, che è ripartita tra le formazioni politiche che abbiano presentato candidati in almeno il 75 per cento dei collegi uninominali o che abbiano presentato raggruppamenti di candidati collegati, con uno o più contrassegni identici, in almeno quattordici circoscrizioni elettorali o che abbiano presentato liste con propri contrassegni, ai fini dell'attribuzione proporzionale dei seggi, in almeno quattordici circoscrizioni elettorali o che abbiano ottenuto alle precedenti elezioni politiche almeno il 20 per cento dei voti validi in una regione a statuto speciale in cui è presente una minoranza linguistica o nelle province autonome di Trento e Bolzano.
4. 79. Micciché, Romani, Vito, Frattini.


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Al comma 2, sostituire le parole da: tra i soggetti politici fino alla fine del comma con le seguenti: ripartendoli tra i candidati e le formazioni politiche appartenenti a liste e coalizioni diverse, assicurando a ciascuna delle due maggiori coalizioni contrapposte la metà del novanta per cento del tempo complessivamente disponibile e dividendo la restante parte in misura proporzionale alla consistenza dei gruppi parlamentari nelle assemblee da rinnovare tra le liste già rappresentate e non facenti parte delle predette coalizioni e garantendo una quota aggiuntiva di spazi, fino ad un tetto massimo del 5 per cento, da ripartirsi in modo uguale tra tutte le forze politiche di nuova formazione che abbiano presentato candidati in almeno il 75 per cento dei collegi uninominali o che abbiano presentato raggruppamenti di candidati collegati, con uno o più contrassegni identici, in almeno quattordici circoscrizioni elettorali o che abbiano presentato liste con propri contrassegni, ai fini dell'attribuzione proporzionale dei seggi, in almeno quattordici circoscrizioni elettorali o che abbiano ottenuto alle precedenti elezioni politiche almeno il 20 per cento dei voti validi in una regione a statuto speciale in cui è presente una minoranza linguistica o nelle province autonome di Trento e Bolzano. All'interno di rispettivi spazi la ripartizione ulteriore è determinata d'accordo tra i soggetti interessati o, in mancanza, in proporzione della rispettiva quota di rappresentanza in Parlamento.
4. 80. Michelini, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: i soggetti politici con le seguenti: le coalizioni politiche contrapposte.
4. 212. Selva, Armaroli, Anedda, Nania, Landolfi.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: intercorrente tra con le seguenti: che divide.
4. 296. Mazzocchi, Armaroli.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: intercorrente tra con le seguenti: che passa.
4. 297. Messa, Armaroli.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: intercorrente tra con le seguenti: che intercorre.
4. 298. Mitolo, Armaroli.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: data di presentazione, aggiungere le seguenti: delle candidature nei collegi uninominali o.
4. 235. Calderisi, Taradash.

Subemendamenti all'emendamento 4. 500 della Commissione

All'emendamento 4.500, alla lettera a), sostituire le parole: sono ripartiti con le seguenti: devono essere suddivisi.
0. 4. 500. 8. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4.500, alla lettera a), sostituire le parole: sono ripartiti con le seguenti: vengono suddivisi.
0. 4. 500. 9. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4.500, alla lettera a), sostituire la parola: sono ripartiti con la seguente: sono suddivisi.
0. 4. 500. 10. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4.500, alla lettera a), sostituire le parole: sono ripartiti con le seguenti: devono essere assegnati.
0. 4. 500. 11. Selva, Armaroli, Anedda.


Pag. 165

All'emendamento 4.500, alla lettera a), sostituire le parole: sono ripartiti con le seguenti: vengono assegnati.
0. 4. 500. 12. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4.500, alla lettera a), sostituire le parole: sono ripartiti con le seguenti: sono assegnati.
0. 4. 500. 13. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4.500, alla lettera a), sostituire le parole: sono ripartiti con le seguenti: vengono ripartiti.
0. 4. 500. 14. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4.500, alla lettera a), sostituire le parole: sono ripartiti con le seguenti: devono essere ripartiti.
0. 4. 500. 15. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4.500, alla lettera a), sostituire le parole: sono ripartiti con le seguenti: sono distribuiti.
0. 4. 500. 16. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4.500, alla lettera a), sostituire le parole: sono ripartiti con le seguenti: vengono distribuiti.
0. 4. 500. 17. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4.500, alla lettera a), sostituire le parole: sono ripartiti con le seguenti: devono essere distribuiti.
0. 4. 500. 18. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4.500, alla lettera a), dopo le parole: sono ripartiti inserire la seguente: proporzionalmente.
0. 4. 500. 19. Selva, Armaroli, Anedda, Nania, Landolfi.

All'emendamento 4.500, alla lettera a), sostituire le parole: da rinnovare con le seguenti: che devono essere rinnovate.
0. 4. 500. 21. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4.500, alla lettera a), sostituire le parole: da rinnovare con le seguenti: uscenti.
0. 4. 500. 22. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4.500, alla lettera a), sostituire le parole: da rinnovare con le seguenti: soggetti al rinnovamento.
0. 4. 500. 23. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4.500, alla lettera a), dopo le parole: soggetti politici presenti nelle assemblee da rinnovare inserire le seguenti: osservando la proporzione esistente tra i soggetti politici in queste rappresentati.
0. 4. 500. 20. Vito, Romani, Frattini.

All'emendamento 4.500, alla lettera a), sostituire le parole: nonché tra quelli in esse non rappresentate purché presenti nel Parlamento Europeo o in uno dei due rami del Parlamento con le seguenti: osservando la proporzione esistente tra i soggetti politici rappresentati nelle Assemblee da rinnovare.
0. 4. 500. 24. Vito, Romani, Frattini.

All'emendamento 4.500, alla lettera a), sostituire le parole: rappresentati purché presenti con le seguenti: presenti purché rappresentati.
0. 4. 500. 25. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4.500, alla lettera b), sostituire la parola: intercorrente con le seguenti: che intercorre.
0. 4. 500. 26. Selva, Armaroli, Anedda.


Pag. 166

All'emendamento 4.500, alla lettera b), sostituire la parola: intercorrente con le seguenti: che passa.
0. 4. 500. 27. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4.500, alla lettera b), sostituire la parola: intercorrente con le seguenti: che trascorre.
0. 4. 500. 28. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4.500, alla lettera b), sostituire le parole: sono ripartiti con le seguenti: devono essere suddivisi.
0. 4. 500. 29. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4.500, alla lettera b), sostituire le parole: sono ripartiti con le seguenti: vengono suddivisi.
0. 4. 500. 30. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4.500, alla lettera b), sostituire le parole: sono ripartiti con le seguenti: sono suddivisi.
0. 4. 500. 31. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4.500, alla lettera b), sostituire le parole: sono ripartiti con le seguenti: devono essere assegnati.
0. 4. 500. 32. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4.500, alla lettera b), sostituire le parole: sono ripartiti con le seguenti: vengono assegnati.
0. 4. 500. 33. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4.500, alla lettera b), sostituire le parole: sono ripartiti con le seguenti: sono assegnati.
0. 4. 500. 34. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4.500, alla lettera b), sostituire le parole: sono ripartiti con le seguenti: vengono ripartiti.
0. 4. 500. 35. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4.500, alla lettera b), sostituire le parole: sono ripartiti con le seguenti: devono essere ripartiti.
0. 4. 500. 36. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4.500, alla lettera b), sostituire le parole: sono ripartiti con le seguenti: sono distribuiti.
0. 4. 500. 37. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4.500, alla lettera b), sostituire le parole: sono ripartiti con le seguenti: vengono distribuiti.
0. 4. 500. 38. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4.500, alla lettera b), sostituire le parole: sono ripartiti con le seguenti: devono essere distribuiti.
0. 4. 500. 39. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4.500, alla lettera b), sostituire le parole: della pari opportunità con le seguenti: dell'equilibrio.
0. 4. 500. 40. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4.500, alla lettera b), sostituire la parola: interessino con le seguenti: riguardano.
0. 4. 500. 41. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4.500, alla lettera b), sostituire le parole: un quarto con le seguenti: la metà.
* 0. 4. 500. 42. Vito, Romani, Fratta Pasini.


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All'emendamento 4. 500, lettera b), sostituire le parole: un quarto con le seguenti: la metà.
* 0. 4. 500. 54. Calderisi.

All'emendamento 4.500, alla lettera b), sostituire la parola: chiamati con la seguente: interessati.
0. 4. 500. 44. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4.500, alla lettera b), dopo le parole: chiamati alla consultazione inserire le seguenti: osservando la proporzione esistente tra i soggetti politici rappresentati nelle Assemblee da rinnovare.
0. 4. 500. 43. Vito, Romani, Fratta Pasini.

All'emendamento 4.500, alla lettera b), dopo le parole: chiamati alla consultazione, inserire le seguenti: riservando comunque alle coalizioni non meno di tre quarti del tempo complessivo e.
0. 4. 500. 45. Selva, Follini, Armaroli, Anedda, Nania, Landolfi.

All'emendamento 4. 500, lettera b), dopo le parole: alla consultazione, aggiungere le seguenti: riservando alla competizione per il governo delle istituzioni e degli enti per i quali si svolgono le elezioni non meno dei tre quarti del tempo complessivo.
0. 4. 500. 55. Calderisi

All'emendamento 4.500, alla lettera b), sostituire le parole: presenti nelle assemblee con le seguenti: rappresentate nelle assemblee.
0. 4. 500. 46. Selva, Armaroli, Anedda..

All'emendamento 4.500, alla lettera b), sostituire le parole: da rinnovare con la seguente: uscenti.
0. 4. 500. 47. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4.500, alla lettera b), sostituire le parole: da rinnovare con le seguenti: che devono essere rinnovate.
0. 4. 500. 48. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4.500, alla lettera b), sostituire le parole: da rinnovare con le seguenti: per cui si procede alle elezioni.
0. 4. 500. 49. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4.500, alla lettera b), sostituire le parole: da rinnovare con le seguenti: soggette a rinnovamento.
0. 4. 500. 50. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4.500, alla lettera b), sostituire le parole: tenendo conto con la seguente: considerato.
0. 4. 500. 51. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4.500, alla lettera b), sostituire le parole: da applicare con le seguenti: che si applica.
0. 4. 500. 52. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4.500, alla lettera b), sostituire le parole: da applicare con le seguenti: da applicarsi.
0. 4. 500. 53. Selva, Armaroli, Anedda.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: delle liste fino alla fine della lettera b) con le seguenti: delle candidature, gli spazi sono ripartiti tra i soggetti politici presenti nelle assemblee da rinnovare,


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nonché tra quelli in esse non rappresentati purché presenti nel Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento;
b) per il tempo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e la data di chiusura della campagna elettorale, gli spazi sono ripartiti secondo il principio della pari opportunità tra le coalizioni e tra le liste in competizione che abbiano presentato candidature in collegi o circiscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione, fatta salva l'eventuale presenza di soggetti politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute tenendo conto del sistema elettorale da applicare e dell'ambito territoriale di riferimento.
4. 500. La Commissione.
(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: si osserva la con le seguenti: si deve tener conto della.
4. 299. Malgieri, Armaroli.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: si osserva la con le seguenti: si deve guardare alla.
4. 300. Mantovano, Armaroli.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: si osserva la con le seguenti: si deve fare riferimento alla.
4. 301. Marengo, Armaroli.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: si osserva la con le seguenti: si deve osservare la.
4. 302. Marino, Armaroli.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: si osserva la con le seguenti: si tiene conto della.
4. 303. Martinat, Armaroli.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: si osserva la con le seguenti: si guarda alla.
4. 304. Martini, Armaroli.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: si osserva la con le seguenti: si fa riferimento alla.
4. 305. Matteoli, Armaroli.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: la proporzione esistente tra i soggetti politici con le seguenti: parità di trattamento tra tutti i soggetti politici presenti.
4. 22. Volontè, Tassone, Teresio Delfino.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: i soggetti politici con le seguenti: gli schieramenti contrapposti di maggioranza e di opposizione.
4. 214. Selva, Armaroli, Anedda, Nania, Landolfi.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: intercorrente tra con le seguenti: che divide.
4. 306. Lo Porto, Armaroli.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: intercorrente tra con le seguenti: che passa.
4. 307. Lo Presti, Armaroli.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: intercorrente tra con le seguenti: che intercorre.
4. 308. Losurdo, Armaroli.


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Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: sono ripartiti tra con le seguenti: vengono spartiti tra.
4. 309. Fei, Armaroli.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: sono ripartiti tra con le seguenti: vengono attribuiti tra.
4. 310. Fino, Armaroli.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: sono ripartiti tra i con le seguenti: devono essere concessi ai.
4. 311. Fiori, Armaroli.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: sono ripartiti tra i con le seguenti: vengono concessi ai.
4. 312. Foti, Armaroli.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: sono ripartiti tra i con le seguenti: sono concessi ai.
4. 313. Franz, Armaroli.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: sono ripartiti tra con le seguenti: devono essere spartiti tra.
4. 314. Galeazzi, Armaroli.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: sono ripartiti tra con le seguenti: sono spartiti tra.
4. 315. Galeazzi, Armaroli.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: sono ripartiti tra i con le seguenti: devono essere attribuiti ai.
4. 316. Alberto Giorgetti, Armaroli.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: sono ripartiti tra i con le seguenti: sono attribuiti ai.
4. 317. Gissi, Armaroli.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: sono ripartiti tra i con le seguenti: devono essere assegnati ai.
4. 318. Gnaga, Armaroli.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: sono ripartiti tra i con le seguenti: sono assegnati ai.
4. 319. Gramazio, Armaroli.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: sono ripartiti tra con le seguenti: devono essere ripartiti tra.
4. 320. Landi, Armaroli.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: sono ripartiti tra con le seguenti: vengono ripartiti tra.
4. 321. La Russa, Armaroli.

Al comma 2, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: i soggetti politici con le seguenti: le coalizioni.
4. 215. Selva, Armaroli, Anedda, Nania, Landolfi.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: in non meno del 25 per cento con le parole: in almeno quattro quinti.
4. 157. Divella, Romani, Vito, Frattini.


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Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: in non meno del 25 per cento con le parole: in almeno tre quarti.
4. 158. Filocamo, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: in non meno del 25 per cento con le parole: in almeno due terzi.
4. 159. Floresta, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: in non meno del 25 per cento con le parole: in più della metà.
4. 161. Fratta Pasini, Romani, Vito, Frattini, Frau.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 75 per cento.
4. 236. Calderisi, Taradash.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 25 per cento con le parole: 65 per cento.
4. 154. Di Comite, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 25 per cento con le parole: 60 per cento.
4. 155. D'Ippolito, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 25 per cento con le parole: 50 per cento.
4. 156. Di Luca, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: collegi o circoscrizioni con le seguenti: collegi uninominali per le elezioni della Camera e del Senato o circoscrizioni per le altre elezioni.
4. 237. Calderisi, Taradash.

Al comma 2 lettera b), sopprimere le parole: fatta salva l'eventuale presenza di minoranze linguistiche.
4. 322. Delmastro Delle Vedove, Armaroli.

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: tenendo conto del sistema elettorale da applicare.
4. 24.
Volontè, Tassone, Teresio Delfino.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: È fatta comunque salva una quota eguale per con le parole: Sono in ogni caso riservati appositi spazi a.
4. 162. Gagliardi, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, lettera b), sopprimere la parola: comunque.
4. 323. Cuscunà.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: uguale per tutti i soggetti politici con le seguenti: per i soggetti politici estranei alle coalizioni.
4. 216. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: in almeno un terzo dei collegi e delle circoscrizioni.
4. 163. Garra, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: intercorrente tra con le seguenti: che divide.
4. 324. Colosimo, Armaroli.


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Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: intercorrente tra con le seguenti: che passa.
4. 325. Colucci, Armaroli.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: intercorrente tra con le seguenti: che intercorre.
4. 326. Conti, Armaroli.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: gli spazi sono ripartiti in modo uguale tra i con le parole: sono riservati spazi e tempi analoghi ai candidati ammessi nonché alle coalizioni ed agli schieramenti politici che li sostengono.
4. 164. Gastaldi, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: gli spazi sono ripartiti in modo uguale tra i con le parole: sono riservati spazi e tempi uguali ai candidati ammessi nonché alle coalizioni ed agli schieramenti politici che li sostengono.
4. 327. Gazzara, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: per il referendum con le parole: nelle campagne riguardanti consultazioni referendarie.
4. 166. Gazzilli, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: per il referendum con le seguenti: per la consultazione referendaria.
4. 23. Volontè, Tassone, Teresio Delfino.

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: sono ripartiti con le seguenti: vengono distribuiti.
4. 328. Cardiello, Armaroli.

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: sono ripartiti con le seguenti: sono distribuiti.
4. 329. Carlesi, Armaroli.

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: sono ripartiti con le seguenti: vengono divisi.
4. 330. Nuccio Carrara, Armaroli.

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: sono ripartiti con le seguenti: vengono ripartiti.
4. 331. Cola, Armaroli.

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: sono ripartiti con le seguenti: sono divisi.
4. 332. Butti, Armaroli.

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: sono ripartiti con le seguenti: vengono spartiti.
4. 333. Alboni, Armaroli.

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: sono ripartiti con le seguenti: vengono attribuiti.
4. 334. Alemanno, Armaroli.

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: sono ripartiti con le seguenti: devono essere concessi.
4. 335. Aloi, Armaroli.

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: sono ripartiti con le seguenti: vengono concessi.
4. 336. Amoruso, Armaroli.


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Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: sono ripartiti con le seguenti: sono concessi.
4. 337. Armani, Armaroli.

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: sono ripartiti con le seguenti: devono essere spartiti.
4. 338. Ascierto, Armaroli.

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: sono ripartiti con le seguenti: sono spartiti.
4. 339. Benedetti Valentini, Armaroli.

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: sono ripartiti con le seguenti: devono essere attribuiti.
4. 340. Berselli, Armaroli.

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: sono ripartiti con le seguenti: sono attribuiti.
4. 341. Bocchino, Armaroli.

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: sono ripartiti con le seguenti: devono essere assegnati.
4. 342. Bono, Armaroli.

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: sono ripartiti con le seguenti: sono assegnati.
4. 343. Buontempo, Armaroli.

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: sono ripartiti con le seguenti: devono essere ripartiti.
4. 344. Butti, Armaroli.

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: e i contrari al quesito referendario con le seguenti: , i contrari al quesito referendario e i sostenitori dell'astensione dal voto.
4. 2. Fontan, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al Comitato promotore deve essere riservato uno spazio non inferiore al 50 per cento di quello riservato ai favorevoli al quesito referendario.
4. 238. Calderisi, Taradash.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Durante il periodo di cui al comma 1, è altresì consentita la trasmissione dei messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 3.
4. 217. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Sostituire i commi 3, 4 e 5 con i seguenti:
3. Gli spazi autogestiti sono ripartiti tra i candidati e le formazioni politiche appartenenti a liste e coalizioni diverse, assicurando a ciascuna delle due maggiori coalizioni contrapposte la metà del 90 per cento del tempo complessivamente disponibile e dividendo la restante parte, in misura proporzionale alla consistenza dei gruppi parlamentari nelle assemblee da rinnovare, tra le altre liste già rappresentate e non facenti parte delle predette coalizioni e garantendo una quota aggiuntiva di spazi, fino ad un tetto massimo del 5 per cento, da ripartirsi in modo uguale tra tutte le forze politiche di nuova formazione che abbiano presentato candidati in almeno il 75 per cento dei collegi uninominali o che abbiano presentato raggruppamenti di candidati collegati, con uno o più contrassegni identici, in almeno


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quattordici circoscrizioni elettorali o che abbiano presentato liste con propri contrassegni, ai fini dell'attribuzione proporzionale dei seggi, in almeno quattordici circoscrizioni elettorali o che abbiano ottenuto alle precedenti elezioni politiche almeno il 20 per cento dei voti validi in una regione a statuto speciale in cui è presente una minoranza linguistica o nelle province autonome di Trento e Bolzano. All'interno dei rispettivi spazi la ripartizione ulteriore è determinata d'accordo tra i soggetti interessati o, in mancanza, in proporzione della rispettiva quota di rappresentanza in Parlamento.
4. Sono rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale le tribune politiche, i dibattiti, le tavole rotonde, le conferenze stampa, i confronti fra esponenti politici e di esponenti politici con cittadini anche attraverso l'utilizzo del mezzo telefonico e tutte le altre forme di comunicazione non rientranti negli spazi autogestiti e nella pubblicità elettorale. Per l'attribuzione degli spazi relativi alle rubriche elettorali e ai servizi di informazione elettorale valgono le medesime regole previste per gli spazi autogestiti.
5. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica le emittenti radiotelevisive private a diffusione nazionale possono mettere a disposizione delle formazioni politiche spazi autogestiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale secondo le regole previste dai commi 3 e 4.
6. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la pubblicità elettorale sulla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e sulle emittenti radiotelevisive private a diffusione nazionale è offerta in condizioni di parità di trattamento. Gli spazi complessivamente destinati alla pubblicità elettorale sono ripartiti ai sensi del comma 2. In caso di mancato utilizzo da parte di una formazione politica del tempo a lei assegnato, tale tempo non può essere destinato ad altre formazioni politiche. Le tariffe applicate non possono superare il 35 per cento di quelle previste dai prezzi di listino per le inserzioni pubblicitarie aventi le medesime caratteristiche e nelle stesse fasce orarie. Le trasmissioni di pubblicità elettorale non sono computate nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge.
7. Non oltre il trentacinquesimo giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono le regole ed i tempi degli spazi elettorali e della pubblicità elettorale. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi provvede altresì all'individuazione delle forze politiche che partecipano alla suddivisione dei tempi attribuiti alle coalizioni ai sensi del comma 3.
4. 176. Masiero, Romani, Vito, Frattini, Massidda.

Sostituire i commi 3, 4 e 5 con i seguenti:
3. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica le emittenti radiotelevisive private a diffusione nazionale possono mettere a disposizione delle formazioni politiche spazi autogestiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale secondo le regole previste dal comma 2 del presente articolo.
4. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la pubblicità elettorale sulla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e sulle emittenti radiotelevisive private a diffusione nazionale è offerta in condizioni di parità di trattamento. Gli spazi complessivamente destinati alla pubblicità elettorale sono ripartiti


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ai sensi del comma 2. In caso di mancato utilizzo da parte di una formazione politica del tempo a lei assegnato, tale tempo non può essere destinato ad altre formazioni politiche. Le tariffe applicate non possono superare il 50 per cento di quelle previste dai prezzi di listino per le inserzioni pubblicitarie aventi le medesime caratteristiche e nelle stesse fasce orarie. Le trasmissioni di pubblicità elettorale non sono computate nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge.
4. 167. Giannattasio, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:
3. L'informazione elettorale e politica sulle emittenti radiotelevisive private a diffusione locale, su quotidiani e periodici e sui servizi in rete ò libera. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo giorno e quello precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la pubblicità elettorale è offerta in condizioni di parità di trattamento. Le tariffe applicate non possono superare il 50 per cento di quelle previste dai prezzi di listino. Le trasmissioni di pubblicità elettorale, per le emittenti radiotelevisive private a diffusione locale, non sono computate nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge. L'Autorità stabilisce le regole ed i tempi della pubblicità elettorale.
4. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo giorno e quello precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, le emittenti radiotelevisive private a diffusione locale possono mettere a disposizione delle formazioni politiche spazi autogestiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale, nel rispetto delle regole previste dalla presente legge e stabilite dall'Autorità..
4. 221. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:
3. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la pubblicità elettorale è offerta in condizioni di parità di trattamento. Le tariffe applicate non possono superare il 50 per cento di quelle previste dai prezzi di listino. Le trasmissioni di pubblicità elettorale, per le emittenti radiotelevisive non sono computate nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le regole ed i tempi della pubblicità elettorale.
4. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, le emittenti radiotelevisive possono mettere a disposizione delle formazioni politiche spazi autogestiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale.
4. 169. Mancuso, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:
3. L'informazione elettorale e politica sulle emittenti radiotelevisive e su quotidiani e periodici é libera.
4. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, le emittenti radiotelevisive possono mettere a disposizione delle formazioni politiche spazi autogestiti, rubriche e servizi di informazione elettorale.
4. 168. Mammola, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:
3. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la pubblicità elettorale è offerta in condizioni di parità di trattamento. Le tariffe applicate non


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possono superare il 50 per cento di quelle previste dai prezzi di listino. Le trasmissioni di pubblicità elettorale, per le emittenti radiotelevisive private non sono computate nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le regole ed i tempi della pubblicità elettorale.
4. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, le emittenti radiotelevisive possono mettere a disposizione delle formazioni politiche spazi autogestiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale.
4. 172. Martino, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:
3. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, le emittenti radiotelevisive possono mettere a disposizione delle formazioni politiche spazi autogestiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale.
4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono le regole ed i tempi della pubblicità elettorale.
4. 171. Marras, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:
3. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la pubblicità elettorale è offerta in condizioni di parità di trattamento. Le tariffe applicate non possono superare il 50 per cento di quelle previste dai prezzi di listino. Le trasmissioni di pubblicità elettorale, per le emittenti radiotelevisive, non sono computate nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge.
4. 170. Marotta, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:
3. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la pubblicità elettorale sulla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e sulle emittenti radiotelevisive private a diffusione nazionale è offerta in condizioni di parità di trattamento. In caso di mancato utilizzo da parte di una formazione politica del tempo a lei assegnato, tale tempo non può essere destinato ad altre formazioni politiche. Le tariffe applicate non possono superare il 50 per cento di quelle previste dai prezzi di listino per le inserzioni pubblicitarie aventi le medesime caratteristiche e nelle stesse fasce orarie. Le trasmissioni di pubblicità elettorale non sono computate nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge.
4. 173. Martusciello, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:
3. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica le emittenti radiotelevisive possono mettere a disposizione delle formazioni politiche spazi autogestiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale.
4. 174. Marzano, Romani, Vito, Frattini.

Sopprimere il comma 3.
4. 8. Garra.


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Subemendamenti all'emendamento 4. 501 della Commissione

All'emendamento 4. 501 della Commissione, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la pubblicità elettorale sulla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e sulle emittenti radiotelevisive private a diffusione nazionale è offerta in condizioni di parità di trattamento. In caso di mancato utilizzo da parte di una formazione politica del tempo a lei assegnato, tale tempo non può essere destinato ad altre formazioni politiche. Le tariffe applicate non possono superare il 50 per cento di quelle previste dai prezzi di listino per le inserzioni pubblicitarie aventi le medesime caratteristiche e nelle stesse fasce orarie. Le trasmissioni di pubblicità elettorale non sono computate nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge.
0. 4. 501. 85. Vito, Romani, Martusciello.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Durante le campagne elettorali di cui all'articolo 1, comma 2, gli editori di quotidiani e periodici e le emittenti radiotelevisive possono diffondere messaggi di propaganda elettorale a pagamento, purché offrano i relativi spazi in condizioni di parità di trattamento a tutti i soggetti politici.
0. 4. 501. 2. Vito, Romani, Valducci.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Durante le campagne elettorali di cui all'articolo 1, comma 2, gli editori di quotidiani e periodici e le emittenti radiotelevisive possono diffondere messaggi di propaganda elettorale a pagamento, purché offrano i relativi spazi in condizioni di parità di trattamento a tutti i soggetti politici, sulla base delle deliberazioni adottate dall'Autorità e dalla Commissione, previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze.
0. 4. 501. 3. Vito, Romani, Viale.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, all'alinea, sostituire la parola: presentazione con la seguente: diffusione.
0. 4. 501. 4. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, all'alinea, sostituire la parola: presentazione con la seguente: conoscenza.
0. 4. 501. 5. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, all'alinea, sostituire la parola: presentazione con la seguente: propaganda.
0. 4. 501. 6. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, all'alinea, sostituire le parole: possono trasmettere con le seguenti: hanno facoltà di mandare in onda.
0. 4. 501. 16. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, all'alinea, sostituire le parole: possono trasmettere con le seguenti: hanno facoltà di trasmettere.
0. 4. 501. 7. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, all'alinea, sostituire le parole: possono trasmettere con le seguenti: possono mandare in onda.
0. 4. 501. 8. Selva, Armaroli, Anedda.


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All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, all'alinea, sostituire la parola: stabilite con la seguente: fissate.
0. 4. 501. 10. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, all'alinea, sostituire la parola: stabilite con la seguente: precisate.
0. 4. 501. 11. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, all'alinea, sostituire la parola: stabilite con la seguente: sancite.
0. 4. 501. 12. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, all'alinea, sostituire la parola: stabilite con la seguente: dettate.
0. 4. 501. 13. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, all'alinea, sostituire la parola: stabilite con la seguente: individuate.
0. 4. 501. 14. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, all'alinea, sostituire la parola: stabilite con la seguente: elencate.
0. 4. 501. 15. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, all'alinea, sostituire la parola: stabilite con la seguente: segnalate.
0. 4. 501. 17. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, all'alinea, sostituire la parola: stabilite con la seguente: definite.
0. 4. 501. 18. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, all'alinea, sostituire la parola: stabilite con la seguente: deliberate.
0. 4. 501. 19. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, all'alinea, sostituire la parola: stabilite con le seguenti: che sono state definite.
0. 4. 501. 22. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, all'alinea, sostituire la parola: stabilite con le seguenti: che sono state deliberate.
0. 4. 501. 23. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, all'alinea, sostituire la parola: stabilite con le seguenti: che sono state sancite.
0. 4. 501. 24. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, all'alinea, sostituire la parola: stabilite con le seguenti: che sono state dettate.
0. 4. 501. 25. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, all'alinea, sostituire la parola: stabilite con le seguenti: che sono state individuate.
0. 4. 501. 26. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, all'alinea, sostituire la parola: stabilite con le seguenti: che sono state elencate.
0. 4. 501. 27. Selva, Armaroli, Anedda.


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All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, all'alinea, sostituire la parola: stabilite con le seguenti: che sono state segnalate.
0. 4. 501. 28. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, all'alinea, sostituire la parola: stabilite con le seguenti: che sono state stabilite.
0. 4. 501. 21. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, lettera a), sostituire le parole: sono ripartiti con le seguenti: devono essere suddivisi.
0. 4. 501. 29. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, lettera a), sostituire le parole: sono ripartiti con le seguenti: devono essere assegnati.
0. 4. 501. 32. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, lettera a), sostituire le parole: sono ripartiti con le seguenti: devono essere ripartiti.
0. 4. 501. 36. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, lettera a), sostituire le parole: sono ripartiti con le seguenti: devono essere distribuiti.
0. 4. 501. 39. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, lettera a), sostituire le parole: sono ripartiti con le seguenti: vengono suddivisi.
0. 4. 501. 30. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, lettera a), sostituire le parole: sono ripartiti con le seguenti: vengono assegnati.
0. 4. 501. 33. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, lettera a), sostituire le parole: sono ripartiti con le seguenti: vengono ripartiti.
0. 4. 501. 35. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, lettera a), sostituire le parole: sono ripartiti con le seguenti: vengono distribuiti.
0. 4. 501. 38. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, lettera a), sostituire le parole: sono ripartiti con le seguenti: sono suddivisi.
0. 4. 501. 31. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, lettera a), sostituire le parole: sono ripartiti con le seguenti: sono assegnati.
0. 4. 501. 34. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, lettera a), sostituire le parole: sono ripartiti con le seguenti: sono distribuiti.
0. 4. 501. 37. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, lettera a), sostituire le parole da: tra i diversi soggetti politici fino alla fine del comma con le seguenti: a parità di condizioni, anche con riferimento alle fasce orarie, fra le coalizioni, fatta salva l'eventuale presenza di soggetti politici non


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facenti parte delle coalizioni e rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute e presenti nelle assemblee da rinnovare, tenendo conto del sistema elettorale da applicare e dell'ambito territoriale di riferimento;
0. 4. 501. 40. Selva, Armaroli, Anedda., Nania, Landolfi.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, lettera a), dopo le parole da: tra i diversi soggetti politici aggiungere le seguenti: osservando la proporzione esistente fra i soggetti politici rappresentati nelle Assemblee da rinnovare.
0. 4. 501. 41. Vito, Romani, Frattini.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, lettera b), sostituire le parole: sono organizzati con le seguenti: vengono coordinati.
0. 4. 501. 44. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, lettera b), sostituire le parole: sono organizzati con le seguenti: vengono disposti.
0. 4. 501. 46. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, lettera b), sostituire le parole: sono organizzati con le seguenti: vengono organizzati.
0. 4. 501. 42. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, lettera b), sostituire le parole: sono organizzati con le seguenti: sono coordinati.
0. 4. 501. 43. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, lettera b), sostituire le parole: sono organizzati con le seguenti: sono disposti.
0. 4. 501. 45. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, lettera b), sostituire la parola: trasmessi con le seguenti: mandati in onda.
0. 4. 501. 47. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, lettera b), dopo le parole: sono trasmessi gratuitamente aggiungere le seguenti: dalla concessionaria pubblica.
0. 4. 501. 48. Selva, Armaroli, Anedda., Nania, Landolfi.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, sopprimere la lettera c).
0. 4. 501. 49. Vito, Romani, Frattini.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, lettera c), sostituire le parole: non possono interrompere con le seguenti: non devono impedire.
0. 4. 501. 52. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, lettera c), sostituire le parole: non possono interrompere con le seguenti: non devono sospendere.
0. 4. 501. 53. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, lettera c), sostituire le parole: non possono con le seguenti: non devono.
0. 4. 501. 54. Selva, Armaroli, Anedda.


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All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, lettera c), sostituire la parola: interrompere con la seguente: impedire.
0. 4. 501. 50. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, lettera c), sostituire la parola: interrompere con la seguente: sospendere.
0. 4. 501. 51. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, lettera c), sostituire le parole: sono trasmessi con le seguenti: vengono trasmessi.
0. 4. 501. 55. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, lettera c), sostituire la parola: appositi con la seguente: adeguati.
0. 4. 501. 56. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, lettera c), sostituire la parola: quattro con la seguente: otto.
0. 4. 501. 1. Calderisi.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, lettera d), sostituire le parole: non sono computati nel calcolo dei con le seguenti: non devono essere inseriti nel calcolo dei.
0. 4. 501. 57. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, lettera d), sostituire le parole: non sono computati con le seguenti: non devono essere computati.
0. 4. 501. 59. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, lettera d), sostituire le parole: non sono computati con le seguenti: non devono essere compresi nel calcolo dei.
0. 4. 501. 60. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, lettera d), sostituire le parole: computati nel calcolo dei con le seguenti: inseriti nel calcolo dei.
0. 4. 501. 58. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, lettera d), sostituire le parole: computati nel calcolo dei con le seguenti: compresi nel calcolo dei.
0. 4. 501. 61. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, lettera d), sostituire la parola: previsti con la seguente: deliberati.
0. 4. 501. 62. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, lettera d), sostituire la parola: previsti con la seguente: definiti.
0. 4. 501. 63. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, lettera d), sostituire la parola: previsti con la seguente: sanciti.
0. 4. 501. 64. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, lettera d), sostituire la parola: previsti con la seguente: individuati.
0. 4. 501. 65. Selva, Armaroli, Anedda.


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All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, lettera d), sostituire la parola: previsti con la seguente: stabiliti.
0. 4. 501. 66. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, lettera d), sostituire la parola: previsti con la seguente: deliberati.
0. 4. 501. 62. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, lettera d), sostituire la parola: previsti con la seguente: dettati.
0. 4. 501. 67. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, lettera d), sostituire la parola: previsti con la seguente: statuiti.
0. 4. 501. 68. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, lettera d), sostituire la parola: previsti con la seguente: precisati.
0. 4. 501. 69. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, lettera d), sostituire la parola: previsti con la seguente: fissati.
0. 4. 501. 70. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, sopprimere la lettera e).
0. 4. 501. 71. Vito, Roamni, Frattini.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, lettera e), sostituire la parola: trasmesso con le seguenti: mandato in onda.
0. 4. 501. 72. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, lettera d), sostituire la parola: ciascun con la seguente: ogni.
0. 4. 501. 73. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, sopprimere la lettera f).
0. 4. 501. 74. Vito, Romani, Frattini.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, lettera f), sostituire la parola: diffondere con la seguente: trasmettere.
0. 4. 501. 75. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, lettera f), sostituire la parola: diffondere con le seguenti: mandare in onda.
0. 4. 501. 76. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, lettera f), sostituire la parola: diffondere con le seguenti: usufruire di.
0. 4. 501. 77. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, lettera f), sostituire la parola: diffondere con le seguenti: disporre di.
0. 4. 501. 78. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, lettera f), sostituire la parola: diffondere con le seguenti: avere a disposizione.
0. 4. 501. 79. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, sopprimere la lettera g).
0. 4. 501. 80. Vito, Romani, Frattini.


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All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3, lettera g), sostituire la parola: reca con le seguenti: deve recare.
0. 4. 501. 81. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3-bis, sostituire la parola: trasmissione con le seguenti: messa in onda.
0. 4. 501. 82. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, sostituire il comma 3-bis, con il seguente:
3-bis. Gli spazi eventualmente riservati alla propaganda dalle emittenti private devono essere gestiti sulla base di un codice di autoregolamentazione ispirato a criteri di imparzialità e di parità di trattamento. Il codice deve essere comunicato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed adeguatamente e tempestivamente pubblicato. All'interno della programmazione gli spazi di propaganda devono essere riconoscibili come tali ed avere collocazioni autonome.
0. 4. 501. 83. Vito, Romani, Biondi.

All'emendamento 4. 501 della Commissione, comma 3-bis, sopprimere le parole: che provvede a mettere a disposizione dei richiedenti le strutture tecniche necessarie per la realizzazione dei predetti messaggi.
0. 4. 501. 84. Vito, Romani, Frattini.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:
3. Dalla data di presentazione delle candidature per le elezioni di cui all'articolo 1, comma 2, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali possono trasmettere messaggi autogestiti per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi, secondo le modalità stabilite dalla Commissione e dall'Autorità, sulla base dei seguenti criteri:
a) gli spazi per i messaggi sono ripartiti tar i diversi soggetti politici, a parità di condizioni, anche con riferimento alle fasce orarie di trasmissione;
b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, sono trasmessi gratuitamente e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica, e comunque compresa, a scelta del richiedente, tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e tra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno un'autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, prevedendo fino a una massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione;
d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;
f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione;
g) ogni messaggio reca l'indicazione «messaggio autogestito» e l'indicazione del soggetto committente.

3-bis. La tramissione dei messaggi autogestiti di cui al comma 3 è obbligatoria per la concessionaria pubblica, che provvede a mettere a disposizione dei richiedenti le strutture tecniche necessarie per la realizzazione dei predetti messaggi.

Conseguentemente:
al comma 4, sopprimere il primo periodo;


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al medesimo comma 4, secondo periodo, dopo la parola:
televisive aggiungere le seguenti: nazionali e.
4. 501. La Commissione.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Durante le campagne elettorali di cui all'articolo 1, comma 2, gli editori di quotidiani e periodici e le emittenti radiotelevisive possono diffondere messaggi di propaganda elettorale a pagamento, purché offrano i relativi spazi in condizioni di parità di trattamento a tutti i soggetti politici, sulla base delle deliberazioni adottate dall'Autorità e dalla Commissione, previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze.
4. 120. Viale Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Durante le campagne elettorali di cui all'articolo 1, comma 2, gli editori di quotidiani e periodici e le emittenti radiotelevisive possono diffondere messaggi di propaganda elettorale a pagamento, purché offrano i relativi spazi in condizioni di parità di trattamento a tutti i soggetti politici.
4. 119. Valducci, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 2, 4 e 6. Alle emittenti locali che trasmettono i predetti messaggi è riconosciuto un compenso, in relazione agli spazi utilizzati dai movimenti o partiti politici. L'utilizzazione di tali spazi deve essere congiuntamente attestata dalla emittente e dal corrispondente movimento o partito politico. Per l'erogazione delle somme spettanti alle emittenti locali è istituito un fondo, presso il Ministero dell'interno, che per l'anno 2000 è stabilito nella misuta di lire 20 miliardi. L'Autorità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento con il quale definisce i criteri di collocazione e di rotazione degli spazi e di riparto delle somme stanziate tra i movimenti o i partiti politici, in modo da garantire la parità di condizioni tra le forze politiche, nonché l'ammontare e la distribuzione del compenso spettante a ciascuna emittente, sulla base della dimensione provinciale, pluriprovinciale, regionale o pluriregionale dell'emittente stessa.
4. 347. Nardini.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: locali.

Conseguentemente:
al comma 4, secondo periodo, sopprimere la parola:
locali.
al comma 3, ultimo periodo, sostituire la parola: due con la seguente: cinque.
sostituire il comma 6 con il seguente:

6. La disciplina di cui ai commi 3 e 4 si applica anche per i referendum.
4. 250. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: locali.

Conseguentemente:
al comma 4, secondo periodo, sopprimere la parola:
locali.
sostituire il comma 6 con il seguente:
6. La disciplina di cui ai commi 3 e 4 si applica anche per i referendum.
4. 222. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: locali.


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Conseguentemente, al comma 4, secondo periodo, sopprimere la parola: locali.
4. 227. Crema.

Al comma 3,primo periodo, sopprimere la parola: locali.
4. 239. Calderisi, Taradash.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: messaggi secondo la disciplina con le seguenti: i messaggi di propaganda politica.
4. 121. Vitali, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, sostituire il secondo ed il terzo periodo con i seguenti: Gli spazi autogestiti sono ripartiti tra i candidati e le formazioni politiche appartenenti a liste e coalizioni diverse, assicurando a ciascuna delle due maggiori coalizioni contrapposte la metà del 90 per cento del tempo complessivamente disponibile e dividendo la restante parte, in misura proporzionale alla consistenza dei gruppi parlamentari nelle assemblee da rinnovare, tra le altre liste già rappresentate e non facenti parte delle predette coalizioni e garantendo una quota aggiuntiva di spazi, fino ad un tetto massimo del 5 per cento, da ripartirsi in modo uguale tra tutte le forze politiche di nuova formazione o che abbiano presentato candidati in almeno il 75per cento di collegi uninominali o che abbiano presentato raggruppamenti di candidati collegati, con uno o più contrassegni identici, in almeno quattordici circoscrizioni elettorali o che abbiano presentato liste con propri contrassegni, ai fini dell'attribuzione proporzionale dei seggi, in almeno quattordici circoscrizioni elettorali o che abbiano ottenuto alle precedenti elezioni politiche almeno il 20 per cento dei voti validi in una regione a statuto speciale in cui è presente una minoranza linguistica o nelle province autonome di Trento e Bolzano. All'interno dei rispettivi spazi la ripartizione ulteriore è determinata d'accordo tra i soggetti interessati o, in mancanza, in proporzione della rispettiva quota di rappresentanza in Parlamento.
4. 122. Aleffi, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: in condizioni di parità fino alla fine del comma con le seguenti: gratuitamente dalla concessionaria pubblica e ripartiti con le modalità di cui al precedente comma 2. Nelle emittenti commerciali, i messaggi sono liberi nell'ambito di un limite di spesa definito nel successivo comma 3-bis. Le tariffe sono stabilite con le stesse modalità previste dall'articolo 3, comma 6. I messaggi e i programmi di comunicazione politica ai sensi del comma 1 sono trasmessi in appositi contenitori.
4. 13. Follini, Giovanardi, Carmelo Carrara, Peretti.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: decorso il termine per la presentazione delle candidature,
4. 123. Amato, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e ai candidati.
4. 218. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.
*4. 219. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.
* 4. 124. Aprea, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Agli spazi per i messaggi e a quelli per la comunicazione politica sono


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dedicate specifiche collocazioni riconoscibili ed autonome all'interno della programmazione con la denominazione, rispettivamente di «messaggi elettorali» e di «comunicazione politica», precisando altresì se si tratta di spazi gratuiti o a pagamento.
4. 240. Calderisi, Taradash.

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire la parola: comunicazione con la parola: propaganda.
4. 125. Aracu, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: ai sensi del con le parole: previsti dal.
4. 126. Armosino, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole: in appositi contenitori.
4. 127. Baiamonte, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire la parola: due con la parola: cinquanta.
4. 128. Becchetti, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire la parola: due con la parola: quaranta.
4. 129. Bergamo, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire la parola: due con la parola: trenta.
4. 130. Berruti, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire la parola: due con la parola: venti.
4. 131. Bertucci, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire la parola: due con la parola: sei.
4. 241. Calderisi, Taradash.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Per i referendum gli spazi sono offerti in condizioni di parità tra i favorevoli e i contrari al quesito referendario.
4. 220. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Gli spazi eventualmente riservati alla propaganda dalle emittenti private devono essere gestiti sulla base di un codice di autoregolamentazione ispirato a criteri di imparzialità e di parità di trattamento. Il codice deve essere comunicato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e adeguatamente e tempestivamente pubblicato. All'interno della programmazione gli spazi di propaganda devono essere riconoscibili come tali ed avere collocazioni autonome.
4. 132. Biondi, Romani, Vito, Frattini.

Subemendamenti all'emendamento 4. 502 della Commissione

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, primo periodo, sostituire la parola: accettano con le seguenti: hanno deciso.
0. 4. 502. 1. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, primo periodo, sostituire la parola: accettano con le seguenti: hanno accettato.
0. 4. 502. 2. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, primo periodo, sostituire la parola: accettano con la seguente: acconsentono.
0. 4. 502. 3. Selva, Armaroli, Anedda.


Pag. 186

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, primo periodo, sostituire la parola: accettano con la seguente: decidono.
0. 4. 502. 4. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, primo periodo, sostituire la parola: accettano con le seguenti: hanno acconsentito.
0. 4. 502. 5. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, primo periodo, sostituire la parola: trasmettere con le seguenti: mandare in onda.
0. 4. 502. 6. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: a titolo gratuito con la seguente: gratuitamente.
0. 4. 502. 7. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: è riconosciuto con le seguenti: viene riconosciuto.
0. 4. 502. 8. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: è riconosciuto con le seguenti: deve essere riconosciuto.
0. 4. 502. 9. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 gennaio con le seguenti: 15 gennaio.
0. 4. 502. 10. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 gennaio con le seguenti: 16 gennaio.
0. 4. 502. 11. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 gennaio con le seguenti: 17 gennaio.
0. 4. 502. 12. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 gennaio con le seguenti: 18 gennaio.
0. 4. 502. 13. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 gennaio con le seguenti: 19 gennaio.
0. 4. 502. 14. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 gennaio con le seguenti: 20 gennaio.
0. 4. 502. 15. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 gennaio con le seguenti: 21 gennaio.
0. 4. 502. 16. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 gennaio con le seguenti: 22 gennaio.
0. 4. 502. 17. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 gennaio con le seguenti: 23 gennaio.
0. 4. 502. 18. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 gennaio con le seguenti: 24 gennaio.
0. 4. 502. 19. Selva, Armaroli, Anedda.


Pag. 187

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 gennaio con le seguenti: 25 gennaio.
0. 4. 502. 20. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 gennaio con le seguenti: 26 gennaio.
0. 4. 502. 21. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 gennaio con le seguenti: 27 gennaio.
0. 4. 502. 22. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 gennaio con le seguenti: 28 gennaio.
0. 4. 502. 23. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 gennaio con le seguenti: 29 gennaio.
0. 4. 502. 24. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 gennaio con le seguenti: 30 gennaio.
0. 4. 502. 25. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole: è riservato con le seguenti: viene riservato.
0. 4. 502. 26. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, terzo periodo, sostituire le parole: è determinato con le seguenti: è stabilito.
0. 4. 502. 27. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, terzo periodo, sostituire le parole: è determinato con le seguenti: è individuato.
0. 4. 502. 28. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, terzo periodo, sostituire le parole: è determinato con le seguenti: è fissato.
0. 4. 502. 29. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, terzo periodo, sostituire le parole: è determinato con le seguenti: è statuito.
0. 4. 502. 30. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, terzo periodo, sostituire le parole: è determinato con le seguenti: viene stabilito.
0. 4. 502. 31. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, terzo periodo, sostituire le parole: è determinato con le seguenti: viene individuato.
0. 4. 502. 32. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, terzo periodo, sostituire le parole: è determinato con le seguenti: viene fissato.
0. 4. 502. 33. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, terzo periodo, sostituire le parole: è determinato con le seguenti: viene statuito.
0. 4. 502. 34. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, terzo periodo, sostituire la parola: 12.000 con la seguente: 40.000.
0. 4. 502. 35. Selva, Armaroli, Anedda.


Pag. 188

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, terzo periodo, sostituire la parola: 12.000 con la seguente: 39.000.
0. 4. 502. 36. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, terzo periodo, sostituire la parola: 12.000 con la seguente: 38.000.
0. 4. 502. 37. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, terzo periodo, sostituire la parola: 12.000 con la seguente: 37.000.
0. 4. 502. 38. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, terzo periodo, sostituire la parola: 12.000 con la seguente: 36.000.
0. 4. 502. 39. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, terzo periodo, sostituire la parola: 12.000 con la seguente: 35.000.
0. 4. 502. 40. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, terzo periodo, sostituire la parola: 12.000 con la seguente: 34.000.
0. 4. 502. 41. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, terzo periodo, sostituire la parola: 12.000 con la seguente: 33.000.
0. 4. 502. 42. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, terzo periodo, sostituire la parola: 12.000 con la seguente: 32.000.
0. 4. 502. 43. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, terzo periodo, sostituire la parola: 12.000 con la seguente: 31.000.
0. 4. 502. 44. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, terzo periodo, sostituire la parola: 12.000 con la seguente: 30.000.
0. 4. 502. 45. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, terzo periodo, sostituire la parola: 12.000 con la seguente: 29.000.
0. 4. 502. 46. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, terzo periodo, sostituire la parola: 12.000 con la seguente: 28.000.
0. 4. 502. 47. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, terzo periodo, sostituire la parola: 12.000 con la seguente: 27.000.
0. 4. 502. 48. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, terzo periodo, sostituire la parola: 12.000 con la seguente: 26.000.
0. 4. 502. 49. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, terzo periodo, sostituire la parola: 12.000 con la seguente: 25.000.
0. 4. 502. 50. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, terzo periodo, sostituire la parola: 12.000 con la seguente: 24.000.
0. 4. 502. 51. Selva, Armaroli, Anedda.


Pag. 189

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, terzo periodo, sostituire la parola: 12.000 con la seguente: 23.000.
0. 4. 502. 52. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, terzo periodo, sostituire la parola: 12.000 con la seguente: 22.000.
0. 4. 502. 53. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, terzo periodo, sostituire la parola: 12.000 con la seguente: 21.000.
0. 4. 502. 54. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, terzo periodo, sostituire la parola: 12.000 con la seguente: 20.000.
0. 4. 502. 55. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, terzo periodo, sostituire la parola: 12.000 con la seguente: 19.000.
0. 4. 502. 56. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, terzo periodo, sostituire la parola: 12.000 con la seguente: 18.000.
0. 4. 502. 57. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, terzo periodo, sostituire la parola: 12.000 con la seguente: 17.000.
0. 4. 502. 58. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, terzo periodo, sostituire la parola: 12.000 con la seguente: 16.000.
0. 4. 502. 59. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, terzo periodo, sostituire la parola: 12.000 con la seguente: 15.000.
0. 4. 502. 60. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, terzo periodo, sostituire la parola: 12.000 con la seguente: 14.000.
0. 4. 502. 61. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, terzo periodo, sostituire la parola: 12.000 con la seguente: 10.000.
0. 4. 502. 62. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, terzo periodo, sostituire la parola: 12.000 con la seguente: 13.000.
0. 4. 502. 63. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, terzo periodo, sostituire la parola: 12.000 con la seguente: 11.000.
0. 4. 502. 64. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, terzo periodo, sostituire la parola: 40.000 con la seguente: 100.000.
0. 4. 502. 65. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, terzo periodo, sostituire la parola: 40.000 con la seguente: 95.000.
0. 4. 502. 66. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, terzo periodo, sostituire la parola: 40.000 con la seguente: 90.000.
0. 4. 502. 67. Selva, Armaroli, Anedda.


Pag. 190

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, terzo periodo, sostituire la parola: 40.000 con la seguente: 85.000.
0. 4. 502. 68. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, terzo periodo, sostituire la parola: 40.000 con la seguente: 80.000.
0. 4. 502. 69. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, terzo periodo, sostituire la parola: 40.000 con la seguente: 75.000.
0. 4. 502. 70. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, terzo periodo, sostituire la parola: 40.000 con la seguente: 70.000.
0. 4. 502. 71. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, terzo periodo, sostituire la parola: 40.000 con la seguente: 65.000.
0. 4. 502. 72. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, terzo periodo, sostituire la parola: 40.000 con la seguente: 60.000.
0. 4. 502. 73. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, terzo periodo, sostituire la parola: 40.000 con la seguente: 55.000.
0. 4. 502. 74. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, terzo periodo, sostituire la parola: 40.000 con la seguente: 50.000.
0. 4. 502. 75. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, terzo periodo, sostituire la parola: 40.000 con la seguente: 45.000.
0. 4. 502. 76. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, quarto periodo, sostituire la parola: ripartita con la parola: divisa.
0. 4. 502. 77. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, quarto periodo, sostituire la parola: ripartita con la seguente: distribuita.
0. 4. 502. 78. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, quinto periodo, sostituire le parole: è erogato con le parole: viene erogato.
0. 4. 502. 79. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, quinto periodo, sostituire le parole: i novanta giorni successivi con le parole: i centottanta giorni successivi.
0. 4. 502. 80. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, quinto periodo, sostituire le parole: i novanta giorni successivi con le parole: i trenta giorni successivi.
0. 4. 502. 81. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, quinto periodo, sostituire le parole: i novanta giorni successivi con le parole: i centoventi giorni successivi.
*0. 4. 502. 82. Selva, Armaroli, Anedda.


Pag. 191

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, quinto periodo, sostituire le parole: i novanta giorni successivi con le parole: i centoventi giorni successivi.
*0. 4. 502. 83. Vito, Romani, Frattini.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, quinto periodo, sostituire le parole: i novanta giorni successivi con le parole: i sessanta giorni successivi.
0. 4. 502. 84. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, quinto periodo, sostituire la parola: utilizzati con la parola: sfruttati.
0. 4. 502. 85. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, quinto periodo, sostituire la parola: congiuntamente con le parole: al contempo.
0. 4. 502. 86. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, quinto periodo, sopprimere le seguenti parole: nei limiti delle risorse disponibili.
0. 4. 502. 87. Selva, Armaroli, Anedda, Nania, Landolfi.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, ultimo periodo, dopo le parole: l'attività istruttoria, inserire le seguenti: e la gestione degli spazi offerti dalle emittenti.
0. 4. 502. 120Governo.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, quinto periodo, sostituire le parole: tale organo con le parole: il suddetto organo.
0. 4. 502. 88. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, quinto periodo, sostituire la parola: costituito con la parola: formato.
0. 4. 502. 89. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, quinto periodo, sostituire la parola: costituito con la parola: operativo.
0. 4. 502. 90. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, quinto periodo, sostituire la parola: costituito con la parola: operante.
0. 4. 502. 91. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, quinto periodo, sostituire la parola: costituito con la parola: funzionante.
0. 4. 502. 92. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel Trentino-Alto Adige il rimborso è erogato dalle province autonome, che si avvalgono, per l'attività istruttoria, dei comitati provinciali per i servizi radiotelevisivi sino alla istituzione dei nuovi organi previsti dal comma 13 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
0. 4. 502. 121. Governo.

All'emendamento 4. 502, comma 3-ter, primo periodo, sostituire le parole: massimo di sei con le seguenti: massimo di dieci.
* 0. 4. 502. 93. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-ter, primo periodo, sostituire le parole: massimo di sei con le seguenti: massimo di dieci.
* 0. 4. 502. 115. Calderisi.


Pag. 192

All'emendamento 4. 502, comma 3-ter, primo periodo, sostituire le parole: massimo di sei con le seguenti: massimo di nove.
0. 4. 502. 94. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-ter, primo periodo, sostituire le parole: massimo di sei con le seguenti: massimo di otto.
0. 4. 502. 95. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-ter, primo periodo, sostituire le parole: massimo di sei con le seguenti: massimo di sette.
0. 4. 502. 96. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-ter, secondo periodo, sostituire la parola: disporre con la seguente: usufruire.
0. 4. 502. 97. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-ter, secondo periodo, sostituire le parole: di un solo messaggio, con le seguenti: al massimo di una messaggio.
0. 4. 502. 122. Governo.

All'emendamento 4. 502, comma 3-ter, secondo periodo, sostituire le parole: stessa emittente con le seguenti: medesima emittente.
0. 4. 502. 98. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-ter, primo periodo, sostituire le parole: in ciascuna con le seguenti: in ogni.
0. 4. 502. 99. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-ter, terzo periodo, sostituire la parola: regola con la seguente: stabilisce.
0. 4. 502. 100. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-ter, terzo periodo, sostituire la parola: regola con la seguente: individua.
0. 4. 502. 101. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-ter, terzo periodo, sostituire la parola: regola con la seguente: prevede.
0. 4. 502. 102. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-ter, terzo periodo, sostituire la parola: regola con la seguente: organizza.
0. 4. 502. 103. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-ter, terzo periodo, sostituire la parola: regola con la seguente: predispone.
0. 4. 502. 104. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-ter, terzo periodo, sostituire le parole: regola il con le seguenti: provvede al.
0. 4. 502. 105. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-ter, terzo periodo, dopo le parole: l'Autorità regola il riparto degli spazi per i messaggi tra i soggetti politici aggiungere le seguenti: osservando la proporzione esistente tra i soggetti politici rappresentati nelle Assemblee da rinnovare.
0. 4. 502. 106. Vito, Romani, Frattini.

All'emendamento 4. 502, comma 3-ter, ultimo periodo, dopo la parola: trasmissione, inserire le seguenti: e fissa il numero complessivo dei messaggi da ripartire tra i soggetti politici richiedenti in relazione alle risorse disponibili in ciascuna regione.
0. 4. 502. 123. Governo.


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All'emendamento 4. 502, comma 3-ter, terzo periodo, sostituire le parole: avvalendosi dei con le seguenti: con la collaborazione dei.
0. 4. 502. 107. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-quater, sostituire la parola: accettano con le seguenti: hanno acconsentito.
0. 4. 502. 108. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-quater, sostituire la parola: accettano con le seguenti: hanno deciso.
0. 4. 502. 109. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-quater, sostituire la parola: accettano con le seguenti: hanno accettato.
0. 4. 502. 110. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-quater, sostituire la parola: accettano con la seguente: acconsentono.
0. 4. 502. 111. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-quater, sostituire la parola: accettano con la seguente: decidono.
0. 4. 502. 112. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-quater, sostituire le parole: del comma 3-bis, con le seguenti: dei commi 3-bis e 3-ter.
0. 4. 502. 124. Governo.

All'emendamento 4. 502, comma 3-quater, sostituire le parole: di due con le seguenti: di quattro.
0. 4. 502. 113. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 502, comma 3-quater, sostituire le parole: di due con le seguenti: di tre.
0. 4. 502. 114. Selva, Armaroli, Anedda.

Nell'emendamento 4. 502, comma 3-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il tempo complessivamente destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a pagamento deve essere, di norma, pari, nell'ambito della medesima settimana, a quello destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a titolo gratuito.
0. 4.502. 125. Governo.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
3-bis. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito, nei termini e con le modalità di cui al comma 3, è riconosciuto un rimborso da parte dello Stato nella misura definita entro il 31 gennaio di ogni anno con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Alle emittenti radiofoniche è riservato almeno un terzo della somma complessiva annualmente stanziata. In sede di prima attuazione il rimborso per ciascun messaggio autogestito è determinato per le emittenti radiofoniche in lire 12.000 e per le emittenti televisive in lire 40.000, indipendentemente dalla durata del messaggio. La somma annualmente stanziata è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in proporzione al numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali di ciascuna regione e provincia autonoma. Il rimborso è erogato, entro i novanta giorni successivi alla conclusione delle operazioni elettorali, per gli spazi effettivamente utilizzati e congiuntamente attestati dalla emittente e dal soggetto politico, nei limiti delle risorse disponibili, dalla regione che si avvale per l'attività istruttoria del comitato regionale per le comunicazioni o, ove


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tale organo non sia ancora costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi;
3-ter. Per le emittenti di cui al precedente comma i contenitori di cui al comma 3, lettera c), sono previsti fino a un massimo di sei per ogni giornata di programmazione. Ciascun soggetto politico può disporre di un solo messaggio sulla stessa emittente in ciascuna giornata di programmazione. L'Autorità regola il riparto degli spazi per i messaggi tra i soggetti politici a parità di condizioni, anche con riferimento alle fasce orarie di trasmissione, avvalendosi dei competenti comitati regionali per le comunicazioni o, ove non ancora costituiti, dei comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.
3-quater. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratiuito ai sensi del comma 3-bis, nei termini e con le modalità di cui al comma 3, hanno facoltà di diffondere messaggi a pagamento, fino ad un massimo di due per ogni soggetto politico per ciascuna giornata di programmazione, alle condizioni stabilite dal comma 5 dell'articolo 3 e secondo le modalità di cui alle lettere dalla b) alla g) del comma 3.
4. 502. La Commissione.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
3-bis. Per l'elezione alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, dei consigli delle regioni a statuto ordinario e delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, la spesa destinata al pagamento dei messaggi radiotelevisivi autogestiti in campagna elettorale sulle emittenti radiotelevisive private non può superare il 50 per cento del limite di spesa previsto per la campagna elettorale.
3-ter. Per l'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo e dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia, la spesa destinata al pagamento dei messaggi radiotelevisivi autogestiti in campagna elettorale dei partiti o dei movimenti politici non può superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 400 per il numero complessivo degli iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni elettorali nelle quali sono presenti con liste e candidati. La spesa destinata alla pubblicità elettorale di singoli candidati non può superare la quota fissa di 40 milioni di lire e la quota ulteriore pari a lire 5 per ogni cittadino residente nella circoscrizione elettorale.
3-quater. Per i referendum la spesa destinata alla al pagamento dei messaggi radiotelevisivi autogestiti dei comitati promotori e dei sostenitori delle opposte indicazioni di voto non può superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 400 per il numero complessivo degli iscritti nelle liste elettorali.
4. 18. Follini, Giovanardi, Carmelo Carrara, Peretti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Gli spazi di propaganda elettorale e di informazione politica nei programmi della concessionaria pubblica e delle emittenti private, occupati nel rispetto della presente legge, rientrano nei fini informativi delle singole emittenti motivanti le concessioni assentite e, come tali, soggiacciono ai soli limiti dell'equivalenza dei tempi assegnati e delle collocazioni nei programmi decisi per i raggruppamenti della maggioranza e della opposizione, fatta salva una quota del quindici per cento di spazi ripartiti in misura uguale fra tutte le altre forze politiche che, pariteticamente con i raggruppamenti di maggioranza ed opposizione, beneficiano della riduzione del sessantacinque per cento dei prezzi di listino unificato dalla concessionaria pubblica e delle emittenti private, definito con protocollo d'intesa.
4. 133. Vincenzo Bianchi, Romani, Vito, Frattini.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Gli spazi per i messaggi sono offerti in condizioni di parità di


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trattamento ai soggetti politici rappresentati nelle assemblee di cui all'articolo 1, comma 2, e, decorso il termine per la presentazione delle candidature, ai soggetti politici presentatori delle candidature medesime. I messaggi e i programmi di comunicazione politica ai sensi del comma 1 sono trasmessi in appositi contenitori, in misura non superiore a due per ogni giornata di programmazione.
4. 348. Nardini.

Sopprimere il comma 4.
4. 134. Lo Jucco, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Gli spazi di propaganda elettorale a pagamento offerti dagli editori di quotidiani e periodici e dalle emittenti radiotelevisive devono recare la denominazione «propaganda elettorale» ed essere chiaramente distinguibili all'interno del quotidiano o periodico o della trasmissione televisiva.
4. 135. Bonaiuti, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. L'Autorità e la Commissione, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, fissano le modalità attraverso le quali gli spazi di propaganda elettorale a pagamento offerti dagli editori di quotidiani e periodici e dalle emittenti radiotelevisive sono resi effettivamente riconoscibili all'interno del quotidiano o periodico o della trasmissione televisiva mediante i quali sono diffusi.
4. 136. Donato Bruno, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Le comunicazioni politiche delle emittenti radiofoniche e televisive locali non possono interrompere altri programmi né essere interrotte da altri programmi. Entro il quinto giorno dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature le emittenti radiofoniche televisive locali comunicano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i rispettivi palinsesti.
4. 9. Garra.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: contenitori di cui al con le parole: messaggi previsti dal.
4. 137. Burani Procaccini, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: contenitori con la seguente: messaggi.
4. 223. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: comunicazione con la parola: propaganda.
4. 138. Cascio, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: non possono interrompere altri programmi né essere interrotti da altri programmi.
* 4. 139. Cesaro, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: non possono interrompere altri programmi né essere interrotti da altri programmi.
* 4. 224. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.


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Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: né essere interrotti da altri programmi con le seguenti: di informazione.

4. 244.
Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Al comma 4, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
* 4. 179. Melograni, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 4, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
* 4. 242. Fontan.

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
4. 178. Matranga, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: all'Autorità con le seguenti: alla Commissione.
4. 3. Fontan, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: entro il quinto giorno successivo alla data di cui al comma 1.
4. 177. Matacena, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: contenitori con la parola: messaggi.
* 4. 180. Micciché, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: contenitori con la parola: messaggi.
* 4. 345. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.
4. 181. Michelini, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: al completamento delle operazioni con le parole: alla conclusione delle campagne elettorali.
4. 182. Misuraca, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: al completamento delle operazioni con le parole: alla data delle votazioni.
4. 183. Nan, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 4, terzo periodo, sopprimere la parola: successiva.
4. 184. Uniccolini, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 4, terzo periodo, sopprimere la parola: medesima.
4. 185. Pagliuca, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 4, terzo periodo, sostituire la parola: Autorità con la seguente: Commissione.
4. 4. Fontan, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole: con almeno cinque giorni di anticipo.
4. 186. Lorusso, Romani, Vito, Frattini.

Sopprimere il comma 5.
4. 187. Maiolo, Romani, Vito, Frattini, Garra.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Nei trenta giorni che precedono la data delle elezioni o dei referendum, la


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Commissione e l'Autorità vigilano sul rispetto, da parte degli editori di quotidiani e periodici e delle emittenti radiotelevisive, delle disposizioni stabilite con il presente articolo.
4. 188. Palmizio, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 5, sostituire le parole: A partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura della campagna elettorale con le parole: Nei trenta giorni che precedono la data delle elezioni.
4. 189. Palumbo, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 5 sostituire le parole: A partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali con le parole: Nei trenta giorni precedenti la data delle votazioni per le elezioni ed i referendum di cui all'articolo 1.
4. 196. Prestigiacomo, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 5, sostituire le parole: la trasmissione sui mezzi radiotelevisivi di messaggi con le parole: la diffusione sui mezzi di informazione.
4. 190. Paroli, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 5, sostituire le parole: , pubblicità o comunicazione politica, comunque denominati, con la parola: politica.
4. 197. Previti, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 5, sopprimere le parole: comunque denominati.
4. 191. Pecorella, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 5 sostituire le parole: é ammessa esclusivamente secondo la disciplina con le parole: deve essere effettuata nel rispetto delle previsioni.
4. 198. Radice, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 5, sopprimere la parola: esclusivamente.
4. 192. Pilo, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: fatte salve le esigenze di informazione e di cronaca concernenti l'attualità politica.
4. 193. Pisanu, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: ferma restando l'esigenza di assicurare una completa ed esaustiva informazione sull'attualità politica, anche con riguardo allo svolgimento delle campagne elettorali.
4. 195. Possa, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: ferma restando l'esigenza di assicurare una completa ed esaustiva informazione sull'attualità politica.
4. 194. Piva, Romani, Vito, Frattini.

Sopprimere il comma 6.
* 4. 199. Ricciotti, Romani, Vito, Frattini.

Sopprimere il comma 6.
* 4. 19. Follini, Giovanardi, Carmelo Carrara, Peretti.

Subemendamenti all'emendamento 4. 503 della Commissione

All'emendamento 4. 503, sopprimere il comma 6.
0. 4. 503. 1. Vito, Romani, Frattini.


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All'emendamento 4. 503, comma 6, sostituire la parola: diffusione con la parola: trasmissione.
0. 4. 503. 2. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 503, comma 6, sostituire la parola: diffusione con la parola: messa in onda.
0. 4. 503. 3. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 503, sopprimere il comma 6-bis.
0. 4. 503. 4. Vito, Romani, Frattini.

All'emendamento 4. 503, comma 6-bis, sostituire la parola: consultazione con la parola: concertazione.
0. 4. 503. 5. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 503, comma 6-bis, sostituire le parole: stabiliscono l'ambito con le parole: individuano l'ambito.
0. 4. 503. 6. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 503, comma 6-bis, sostituire le parole: stabiliscono l'ambito con le parole: provvedono all'individuazione dell'ambito.
0. 4. 503. 7. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 503, comma 6-bis, sostituire le parole: stabiliscono l'ambito con le parole: provvedono a stabilire l'ambito.
0. 4. 503. 8. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 503, comma 6-bis, sostituire le parole: stabiliscono l'ambito con le parole: decidono l'ambito.
0. 4. 503. 9. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 503, comma 6-bis, sostituire le parole: stabiliscono l'ambito con le parole: fissano l'ambito.
0. 4. 503. 10. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 503, comma 6-bis, sostituire le parole: stabiliscono l'ambito con le parole: provvedono a fissare l'ambito.
0. 4. 503. 11. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 503, comma 6-bis, sostituire le parole: stabiliscono l'ambito con le parole: precisano l'ambito.
0. 4. 503. 12. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 503, comma 6-bis, sostituire le parole: stabiliscono l'ambito con le parole: devono precisare l'ambito.
0. 4. 503. 13. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 503, comma 6-bis, sostituire le parole: stabiliscono l'ambito con le parole: devono stabilire l'ambito.
0. 4. 503. 14. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 503, comma 6-bis, sostituire le parole: stabiliscono l'ambito con le parole: devono decidere l'ambito.
0. 4. 503. 15. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 503, comma 6-bis, sostituire le parole: stabiliscono l'ambito con le parole: devono definire l'ambito.
0. 4. 503. 16. Selva, Armaroli, Anedda.


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All'emendamento 4. 503, comma 6-bis, sostituire le parole: stabiliscono l'ambito con le parole: devono fissare l'ambito.
0. 4. 503. 17. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 503, comma 6-bis, sostituire le parole: anche tenuto conto della con le parole: tenuto anche conto della.
0. 4. 503. 18. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 503, comma 6-bis, sostituire le parole: anche tenuto conto della con le parole: considerata anche la.
0. 4. 503. 19. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 503, comma 6-bis, sostituire le parole: anche tenuto conto della con le parole: considerando anche la.
0. 4. 503. 20. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 503, comma 6-bis, sostituire le parole: anche tenuto conto della con le parole: tenendo conto della.
0. 4. 503. 21. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 4. 503, comma 6-bis, sostituire le parole: anche tenuto conto della con le parole: considerando la.
0. 4. 503. 22. Selva, Armaroli, Anedda.

Sostituire il comma 6 con i seguenti:
6. Per le consultazioni referendarie la disciplina relativa alla diffusione della comuicazione politica e dei messaggi autogestiti di cui ai commi precedenti si applica dalla data di indizione dei referendum.
6-bis. La Commissione el'Autorità, previa consultazione tra loro, e ciascuna nell'ambito della propria competenza, stabiliscono l'ambito territoriale di diffusione di cui ai commi precedenti anche tenuto conto della rilevanza della consultazione sul terriorio nazionale
4. 503. La Commissione.

Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. Per i referendum la disciplina del comma 4 si applica anche alle emittenti radiofoniche e televisive nazionali.
4. 11. Garra.

Al comma 6, sostituire le parole: i referendum con le seguenti: le consultazioni referendarie.
4. 21. Volontè, Tassone, Teresio Delfino.

Al comma 6, dopo la parola: anche aggiungere le seguenti: ai quotidiani, ai periodici ed.
4. 200. Rivelli, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
7. Sono sempre vietate la propaganda e la pubblicità elettorale contenenti informazioni false o denigratorie.
4. 20. Follini, Giovanardi, Carmelo Carrara, Peretti.

Sostituire la rubrica con la seguente: Informazione e propaganda politica durante le campagne elettorali.
4. 31. Di Luca, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire la rubrica con la seguente: Comunicazione politica e propaganda elettorale nei quotidiani, nei periodici e nelle trasmissioni radiotelevisive durante le campagne elettorali.
4. 33. Giovine, Romani, Vito, Frattini.


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Alla rubrica, sopprimere le parole: radiotelevisiva e messaggi radiotelevisivi autogestiti.
4. 32. Divella, Romani, Vito, Frattini.

Dopo l'articolo 4 aggiungere i seguenti:

Art. 4-bis.
(Informazione politica ed elettorale sulle emittenti radiotelevisive private a diffusione locale, su quotidiani e periodici e sui servizi in rete).

1. L'informazione elettorale e politica sulle emittenti radiotelevisive private a diffusione locale, su quotidiani e periodici e sui servizi in rete è libera.
2. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo giorno e quello precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la pubblicità elettorale è offerta in condizioni di parità di trattamento. Le tariffe applicate non possono superare il 50 per cento di quelle previste dai prezzi di listino. Le trasmissioni di pubblicità elettorale, per le emittenti radiotelevisive private a diffusione locale, non sono computate nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge. L'Autorità stabilisce le regole ed i tempi della pubblicità elettorale.
3. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo giorno e quello precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, le emittenti radiotelevisive private a diffusione locale possono mettere a disposizione delle formazioni politiche spazi autogestiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale, nel rispetto delle regole previste dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 2.

Art. 4-ter.
(Riequilibrio del finanziamento pubblico dell'informazione politica).

1. Ciascun partito o movimento politico non può ottenere finanziamenti a carico dello Stato destinati al partito o al movimento medesimo o a giornali quotidiani e periodici propri organi, ancorché erogati alle imprese editrici, una somma superiore a quanto otterrebbe dalla ripartizione in base alla proporzione dei voti ottenuti alle precedenti elezioni politiche del complesso dei finanziamenti pubblici destinati ai partiti, ai relativi organi di stampa ed ai rimborsi elettorali.

Art. 4-quater.
(Relazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al Parlamento sulle campagne elettorali).

1. L'Autorità presenta, entro novanta giorni dalla data dello svolgimento delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, una relazione al Parlamento sugli indici di ascolto e di diffusione e sui dati relativi alle presenze di candidati, partiti e movimenti politici nelle trasmissioni di cui all'articolo 2, nonché sulle inosservanze rilevate alla normativa di cui alla presente legge.
4. 02. Romani.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Criteri per l'offerta e la diffusione della propaganda e della pubblicità).

1. Le emittenti radiotelevisive private nazionali e locali e la stampa, entro quattro giorni dalla data di presentazione delle liste elettorali, disciplinano e portano a conoscenza del pubblico sulle testate edite o nell'ambito della programmazione radiotelevisiva i criteri di offerta di spazi di propaganda e pubblicità, di raccolta delle richieste, con cadenza non superiore alla settimana, anche tramite le concessionarie di pubblicità, di trasmissione e di pubblicazione della pubblicità e della propaganda,


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con particolare riferimento all'applicazione a tutti i richiedenti delle condizioni di miglior favore attribuite ad alcuno di essi, alle fasce orarie degli spot, alla collocazione della propaganda e dei messaggi pubblicitari.
4. 01. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.