(Sezione 3 - Esercizio del diritto di critica politica nelle competizioni elettorali)
C) Interrogazione:
PISCITELLO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
risulta all'interrogante che nel corso della campagna elettorale per le elezioni amministrative ed europee in atto, taluni ambienti siciliani hanno inteso proporre, o per meglio dire imporre, una propria interpretazione sulla normativa della par condicio, di competenza dell'Autorità per la garanzia delle comunicazioni: si è tentato, in parte con successo, di imporre la censura al dibattito politico-elettorale televisivo. Attraverso diffide ad alcune emittenti televisive, taluni ambienti politici hanno preteso che le emittenti vietassero negli spazi di propaganda elettorale dei candidati ogni riferimento critico nei confronti degli altri competitori o delle altre forze politiche;
l'interpretazione che detti ambienti politici intendono far prevalere prevede esclusivamente spazi elettorali di carattere propositivo, limitati alla enunciazione dei propri punti programmatici con la tassativa esclusione di ogni possibilità di confronto tra i diversi contenuti, di valutazione critica dell'operato degli altri soggetti politici, di ogni prospettazione argomentativa che, attraverso la proposizione di notizie ed informazioni sullo stato dell'attività amministrativa e del dibattito politico, coinvolga comunque soggetti diversi dal candidato titolare dello spazio di propaganda;
risulta all'interrogante che l'emittente televisiva Teleacras di Agrigento abbia rifiutato uno spazio elettorale al candidato Giuseppe Arnone, in virtù del fatto che nello spot questi invitava gli elettori a leggere, senza peraltro scendere in ulteriori particolari, un'inchiesta del periodico Micromega sulle commistioni tra mafia e politica ad Agrigento; tale spazio è andato regolarmente in video presso altre emittenti locali, che lo hanno trovato conforme alla normativa;
una simile interpretazione deve ritenersi gravemente lesiva dei valori costituzionalmente garantiti della libertà di manifestazione del pensiero e, soprattutto, del diritto di critica politica, irrinunciabile per un sistema democratico come il nostro; la imprescindibile e fondamentale funzione di tale species della critica consiste, infatti, nel sensibilizzare i cittadini affinché, opportunamente informati, possano esercitare i diritti costituzionalmente garantiti per la partecipazione alla vita politica e sociale dello Stato;
d'altro canto la suprema magistratura ha sancito che l'esercizio di pubblica critica e di censura politica costituisce diritto che trova risalto come insostituibile garanzia di civiltà e di progresso sociale nei principi di libertà affermati nella Costituzione che si esplicano in relazione alle più disparate attività interessanti in largo senso lo svolgimento della vita politica e sociale;
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i provvedimenti dell'Autorità non possono mai essere interpretati nel senso di conculcare i valori democratici garantiti al massimo livello nella Carta costituzionale; inoltre, tale tentativo di intendere la par condicio come strumento di censura del dibattito politico viene portato avanti proprio da quegli ambienti politici più coinvolti da pratiche di malcostume e di illegalità, tanto più quando questi profili hanno ricevuto riscontro e sanzione da parte di organismi amministrativi o giudiziari -:
se non si ritenga opportuna una iniziativa normativa idonea a chiarire l'intangibilità del diritto di critica politica nelle competizioni elettorali.(3-03932)
(16 giugno 1999).