1. La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.
6. La presente legge promuove altresì il contributo delle organizzazioni sindacali, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti per il raggiungimento dei fini istituzionali di cui al comma 1.
Sostituirlo con il seguente:
1. La Repubblica, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione, assicura ai cittadini in condizione, permanente o contingente, di disabilità, bisogno disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezze di reddito, difficoltà sociali o condizioni di non autonomia, un sistema integrato di interventi e servizi sociali, allo scopo di garantire pari opportunità e diritti di cittadinanza ed al fine di prevenire, eliminare o ridurre le predette condizioni di discriminazione, di bisogno e difficoltà.
dei criteri stabiliti dalla presente legge. È altresì riconosciuta alle famiglie pari opportunità, rispetto alle strutture di servizi, pubbliche o private, per interventi e servizi a sostegno delle funzioni genitoriali e di cura dei familiari. Pari opportunità sono ad essa assegnate nella possibilità di ricorso diretto, per prestazioni riconosciute, al concorso di risorse finanziarie pubbliche.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. La Repubblica, in coerenza con gli articoli 2, 3, e 38 della Costituzione, assicura ai cittadini in condizione, permanente o contingente, di disabilità, bisogno o disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezze di reddito, difficoltà sociali o condizioni di non autonomia, un sistema integrato di interventi e servizi sociali, allo scopo di garantire pari opportunità e diritti di cittadinanza ed al fine di prevenire, eliminare o ridurre le predette condizioni di discriminazione, di bisogno e difficoltà.
Al comma 1, dopo le parole: per garantire aggiungere le seguenti: la qualità della vita,
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Com'è stabilito dagli articoli seguenti gli interventi e servizi sociali si distinguono in obbligatori e facoltativi.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Com'è stabilito dagli articoli seguenti, gli interventi e servizi sociali si distinguono in obbligatori e facoltativi.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo Gli interventi e servizi sociali si distinguono in obbligatori e facoltativi.
Al comma 3, dopo la parola: sussidiarietà aggiungere la seguente: verticale.
Al comma 3, sopprimere le parole: efficacia, efficienza ed.
Al comma 3, sopprimere la parola: omogeneità.
Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Il principio di economicità di cui al presente comma è da intendersi quale costante valutazione del miglior rapporto qualità-prezzo.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
Al comma 4, sostituire le parole da: Lo Stato fino a: enti di patronato con le seguenti: Gli enti locali, le Regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni del volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore.
Al comma 4, sostituire le parole da: Lo Stato fino a: enti di patronato con le seguenti: Gli enti locali, le Regioni e lo Stato riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle associazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese,
Al comma 4, sostituire le parole da: promuovono e riconoscono fino a: degli enti di patronato con le seguenti: coinvolgono come soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, secondo i principi di sussidiarietà, gli organismi non lucrativi di utilità sociale, gli organismi della cooperazione, le associazioni e gli enti di promozione sociale, le fondazioni e gli enti di patronato.
Al comma 4, sostituire le parole da: promuovono e riconoscono fino a: degli enti di patronato con le seguenti: coinvolgono come soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, secondo i principi di sussidiarietà, gli organismi non lucrativi di utilità sociale, gli organismi della cooperazione, le associazioni e gli enti di promozione sociale, le fondazioni e gli enti di patronato.
Al comma 4, sostituire la parola: promuovono con le seguenti: , nell'ambito delle rispettive competenze valorizzano.
Al comma 4, dopo le parole: organismi della cooperazione, aggiungere le seguenti: delle associazioni di volontariato.
Al comma 4, dopo le parole: delle associazioni e degli enti di aggiungere le seguenti: volontariato e di.
Al comma 4, sopprimere le parole: nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
Al comma 4 sopprimere le parole: nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
Al comma 4 sopprimere le parole: nella programmazione, nella organizzazione e.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, con le seguenti: alla progettazione, alla realizzazione e all'offerta degli interventi e dei servizi sociali provvedono i soggetti pubblici di cui al comma 4 del presente articolo, nonché le IPAB, gli.
Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi,
Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi,
Al comma 5, primo periodo, sopprimere la parola: concertata.
Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: realizzazione concertata degli interventi, aggiungere le seguenti: le famiglie,
Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: enti di patronato e aggiungere la seguente: altri.
Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la con le seguenti: Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono inoltre alla.
Sostituire il comma 6 con il seguente:
Al comma 6, sostituire la parola: altresì con le seguenti: la partecipazione attiva dei cittadini,
Al comma 6, sopprimere le parole: delle organizzazioni sindacali,
Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, nell'ambito delle competenze loro attribuite, ad adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni contenute nella presente legge, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.
(A.C. 332 - sezione 1)
DELLA COMMISSIONE
PRINCÌPI GENERALI DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
(Princìpi generali e finalità).
2. Ai sensi della presente legge, per «interventi e servizi sociali» si intendono tutte le attività previste dall'articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
3. La programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete agli enti locali, alle regioni ed allo Stato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e della presente legge, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.
4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali promuovono e riconoscono il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
5. Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, associazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata.
7. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione ed hanno valore di norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.
PRINCÌPI GENERALI DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
(Princìpi generali e finalità)
(Princìpi generali e finalità).
2. Ai sensi della presente legge per «interventi e servizi sociali» si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi o di prestazioni economiche destinate a rimuovere o superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle garantite in sede di amministrazione della giustizia. Gli interventi e servizi sociali di cui al periodo precedente si definiscono «essenziali non riducibili» ai sensi dell'articolo 18 della presente legge, e «integrativi» ai sensi dell'articolo 28 della presente legge.
3. La programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete agli enti locali, alle regioni e allo Stato nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla presente legge, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, copertura finanziaria e patrimoniale, economicità, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali. Il principio dell'economicità di cui al presente comma è da intendersi quale costante valutazione del miglior rapporto qualità-prezzo.
4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, valorizzano e riconoscono il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi di cooperazione, delle associazioni e degli enti di volontariato e di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato nella programmazione e nell'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Lo Stato, le regioni e gli enti locali provvedono altresì, nell'ambito delle rispettive competenze, alla promozione della solidarietà sociale, mediante la valorizzazione delle iniziative delle persone, delle forme di autoaiuto e di reciprocità della solidarietà organizzata.
5. Alla gestione, alla progettazione, alla realizzazione e all'offerta degli interventi e dei servizi sociali provvedono i soggetti pubblici e privati accreditati di cui al comma 4 del presente articolo, nonché le IPAB accreditate.
6. La famiglia, singola o associata, ha titolo per partecipare sia alla formazione della domanda e al controllo dei servizi preposti, sia all'offerta di interventi e servizi sociali di cui al comma 2, nel rispetto
7. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione ed hanno valore di norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.
Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Cè.
1. 1. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.
1. 28. Procacci, Gardiol.
* 1. 2. Novelli.
* 1. 3. Valpiana, Giordano, Nardini.
1. 27. Gardiol.
1. 4. Valpiana, Giordano, Nardini.
1. 18. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.
1. 5. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.
1. 6. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.
3-bis. Gli enti locali curano l'integrazione ed il coordinamento delle politiche del territorio, anche con riferimento a quelle ambientali, al fine di garantire le finalità di cui al comma 1.
1. 29. Procacci, Gardiol.
3-bis. Lo Stato, le regioni e gli enti coinvolgono come soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli inteventi, secondo i principi di sussidiarietà, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi di cooperazione, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni ed enti di patronato.
1. 22. Burani Procaccini, Porcu, Lucchese, Cuccu, Massidda, Baiamonte, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres.
1. 33. La Commissione
1. 25. Scantamburlo, Fioroni, Giacalone, Polenta, Ciani.
* 1. 14. Volontè, Tassone.
* 1. 19. Burani Procaccini, Porcu, Lucchese, Cuccu, Massidda, Baiamonte, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres.
1. 7. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.
1. 23. Burani Procaccini, Porcu, Lucchese, Cuccu, Massidda, Baiamonte, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres.
1. 8. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.
* 1. 15. Volontè, Tassone.
* 1. 20. Burani Procaccini, Porcu, Lucchese, Cuccu, Massidda, Baiamonte, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres.
1. 9. Valpiana, Giordano, Nardini.
1. 10. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.
* 1. 16. Volontè, Tassone.
* 1. 21. Burani Procaccini, Porcu, Lucchese, Cuccu, Massidda, Baiamonte, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres.
1. 11. Valpiana, Giordano, Nardini.
1. 24. Burani Procaccini, Porcu, Lucchese, Cuccu, Massidda, Baiamonte, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres.
1. 26. Scantamburlo, Fioroni, Giacalone, Polenta, Ciani.
1. 12. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere.
6. I cittadini sono soggetti attivi, nell'esercizio del sistema integrato di interventi e servizi sociali. A tal fine la presente legge promuove altresì il contributo delle organizzazioni sindacali, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti per il raggiungimento dei fini istituzionali di cui al comma 1.
1. 30. Procacci, Gardiol.
1. 32. La Commissione.
1. 13. Cè, Dalla Rosa, Cavaliere, Michielon.
1. 17. Fontan.