1. È convertito in legge il decreto-legge 10 novembre 1999, n. 411, recante disposizioni urgenti per il finanziamento degli oneri di parte corrente del Servizio sanitario nazionale.
1. In attesa della definizione, in sede di attuazione del patto di stabilità interno di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, delle effettive occorrenze finanziarie del Servizio sanitario nazionale per gli anni 1995, 1996 e 1997, è autorizzato a carico dello Stato il finanziamento di lire 3.000 miliardi. Le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle predette eventuali, maggiori occorrenze finanziarie ai sensi della normativa vigente. Non si applica il disposto di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le disponibilità finanziarie di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni con le stesse modalità di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, tenuto conto delle somme assegnate alle regioni ai sensi dell'articolo 3 del medesimo decreto-legge n. 450 del 1998.
3. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede ad erogare alle regioni le somme spettanti ai sensi del comma 2 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, determinati per l'anno 1999 in lire 3.000 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente 7.1.3.3. «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.