Allegato A
Seduta n. 631 del 30/11/1999


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(A.C. 6522 - sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2000 le funzioni di prevenzione e accertamento


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previste dai commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, con gli effetti di cui all'articolo 2700 del codice civile, sono svolte solo da personale nominativamente designato dal sindaco previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali, nell'ambito delle categorie indicate dai medesimi commi 132 e 133 dell'articolo 17 della citata legge n. 127 del 1997.
2-ter. Al comma 9-bis dell'articolo 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: "all'articolo 142, comma 6", sono aggiunte le seguenti: "e all'articolo 200, comma 2-bis".
2-quater. All'articolo 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. La contestazione può essere successiva quando l'accertamento della violazione viene eseguito, anche senza la contestuale presenza degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, a mezzo delle apposite apparecchiature di rilevamento omologate, le cui procedure di utilizzazione sono stabilite con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell'interno"»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Al comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "entro sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro novanta giorni"».