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La Camera,
posto di lavoro, dal momento che gli imprenditori che continuano ad avvalersi dell'opera di apprendisti minori sono ormai passibili di sanzioni che prevedono l'arresto fino a sei mesi;
a correggere quanto prima le norme contenute nel decreto legislativo n. 345 del 1999, al fine di evitare la penalizzazione delle attività di formazione professionale svolte dalle piccole e medie imprese e di creare le condizioni per un effettivo rilancio dell'occupazione giovanile.
La Camera,
affinché, attraverso le dotazioni di bilancio del Ministero degli affari esteri, sia previsto un fondo straordinario per l'integrazione europea di lire 1.500 milioni, per iniziative, anche visive e su supporti magnetici ed informatici, di informazione, comunicazione,
studio, ricerca, documentazione e cultura, compresa quella musicale; tali iniziative dovranno avere per oggetto o quadro di riferimento almeno tre paesi europei, sia che siano membri dell'Unione europea sia che non lo siano.
La Camera,
a semplificare, in tempi brevi, le norme legislative contemplate dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, al fine di rendere meno onerosi i numerosi adempimenti cui sono sottoposte le piccole e medie imprese operanti nel settore alimentare, salvaguardando in particolare le produzioni locali di alimenti e bevande aventi caratteristiche peculiari territoriali.
La Camera,
in modo improprio, e forse illegittimo, è stato emanato il decreto del Ministro dell'agricoltura del 15 novembre 1989, che riconosce una singolare DOC all'aceto balsamico industriale di Modena, creando confusione commerciale e di indicazione a danno degli utenti e degli operatori nazionali del settore vitivinicolo, ed impone restrizioni ingiustificate relative all'area di produzione, alla concorrenza e al libero mercato, non solo creando posizioni di privilegio ingiustificato di solo alcuni industriali nei confronti degli altri operatori dell'intero territorio nazionale, ma anche e soprattutto ponendo limitazioni non necessarie all'interesse generale, con grave danno per i consumatori che sono surrettiziamente portati a pagare un prezzo eccessivo per un aceto industriale, solo perché commercialmente menzionato con la stessa terminologia del condimento tradizionale di Modena;
ad abrogare il decreto del Ministro dell'agricoltura del 15 novembre 1989, sulla denominazione di origine controllata (DOC) aceto balsamico di Modena, e a sollecitare la competente Commissione europea affinché i registri immediatamente la DOP Aceto balsamico tradizionale di Modena, ai sensi del Regolamento CE 2081/92.
La Camera,
a tener conto, sia nella fase di negoziazione degli atti normativi comunitari, sia nella fase di recepimento degli stessi nell'ordinamento nazionale, delle specifiche realtà nazionali e dei settori economici ed imprenditoriali sui quali tali atti intervengono.
La Camera,
ad emanare con la massima urgenza (possibilmente entro il 1999), sentite la parti interessate e di concerto con esse, le norme di attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 14 della nuova legge comunitaria 1999, ai sensi del disegno di legge n. 5619-C.
La Camera,
nelle more dell'approvazione del provvedimento legislativo di carattere generale sulle denominazioni, ad adottare le opportune iniziative affinché non si determinino dubbi interpretativi relativamente al rapporto tra la nuova normativa recata dall'articolo 14 e la previgente disciplina contenuta nelle leggi n. 125 del 1954 e n. 169 del 1992, ferma restando l'applicabilità delle norme sanzionatorie previste dalle predette leggi.
La Camera,
a tener conto, sia nella fase di negoziazione degli atti normativi comunitari, sia nella fase di recepimento degli stessi nell'ordinamento nazionale, delle specifiche realtà nazionali e dei settori economici ed imprenditoriali sui quali tali atti intervengono.
La Camera,
e sugli artigiani che operano in tale settore, riducendo di fatto la competitività del comparto alimentare italiano nei confronti di quello degli altri partners europei;
a semplificare, in tempi brevi, le norme legislative contemplate dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, al fine di rendere meno onerosi i numerosi adempimenti cui sono sottoposte le piccole e medie imprese operanti nel settore alimentare, salvaguardando in particolare le produzioni locali di alimenti e bevande aventi caratteristiche peculiari territoriali.
La Camera,
ad attivare al più presto tutte le misure di carattere amministrativo indispensabili all'attuazione delle disposizioni di modifica dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonché ad emanare tempestivamente il regolamento di attuazione sopra citato.
premesso che:
nei giorni scorsi è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 345 del 1999, recante il recepimento della direttiva comunitaria 94/33, relativa alla protezione dei giovani sul posto di lavoro;
dal 23 ottobre scorso, a causa del predetto decreto, oltre cinquantamila giovani di età inferiore ai 18 anni ed occupati in imprese artigiane rischiano il proprio
ancora una volta ci si trova di fronte ad una norma di recepimento di una direttiva comunitaria che non solo non tiene in considerazione la realtà produttiva italiana, che è al 95 per cento composta da piccole imprese, ma si trova in palese contrasto con quanto previsto dal Patto sociale del dicembre del 1998, secondo il quale le direttive europee devono essere recepite soltanto previa concertazione delle parti sociali;
tale concertazione sarebbe stata auspicabile, in particolare, prima di imporre il divieto, peraltro non previsto dalla direttiva, di impiegare ragazzi minorenni nelle attività di cui all'allegato 1 del decreto citato, che ha di fatto escluso i giovani apprendisti dalle imprese del settore edilizio - attraverso l'imposizione di soglie massime di esposizione al rumore che vanno dagli 81 dBA per l'operaio comune ai 97 dBA previsti per i decoratori impiegati nella sabbiatura - ed in molte altre tipologie aziendali, tenuto conto che l'esposizione varia da 82 a 90 dBA nei laboratori di falegnameria, da 85 a 90 dBA nelle imprese di pulitura dei metalli, da 80 a 95 dBA nel settore tessile;
esclusioni si verificheranno altresì nelle officine meccaniche e di autoriparazione, dove sono gli olii emulsivi e minerali a determinare fenomeni di sensibilizzazione dermatologica; nelle lavanderie a secco, a causa dei rischi conseguenti alle inalazioni; nelle officine di costruzione stampi, per via dei processi elettrolitici; nei saloni di acconciatura, dove le operazioni di lavaggio dei capelli possono indurre patologie dermatologiche alle mani; nelle lavorazioni di calzature, borse e beni richiedenti gomma naturale o sintetica, nonché nelle officine dove si verifichino operazioni di saldatura e taglio dei metalli con la fiamma ossidrica od ossiacetilenica; tutto ciò avviene malgrado l'applicazione di tutte le misure previste dalla legislazione vigente quali la captazione, depurazione e convogliamento all'esterno dei fumi e dei residui dei processi di elettroerosione; l'impiego di auricolari protettivi nelle falegnamerie; il ricorso ad appositi guanti protettivi nei processi produttivi nei quali sia necessaria la lavorazione di olii o cosmetici, l'utilizzo di filtri idonei ad evitare i fenomeni di sensibilizzazione delle vie respiratorie provocati da fumi e polveri;
gli artigiani sono da sempre impegnati nella tutela della salute dei giovani, che oltretutto sono spesso loro familiari;
il decreto legislativo n. 345/99 è fortemente condizionato da una mentalità che porta a deprimere lo sviluppo delle capacità professionali e la produttività, per privilegiare l'imposizione burocratica di forme di tutela esasperate, posto che la normativa nazionale esclude i giovani apprendisti da ben 37 tipologie di lavoro contro le 9 originariamente previste dal provvedimento comunitario recepito;
9/5619-B/1 Oreste Rossi.
al fine di facilitare il processo di integrazione europea,
9/5619-B/2 Bova.
esaminato il disegno di legge n. 5619, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;
premesso che:
il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, che recepisce le direttive 93/43/CEE e 96/3/CEE, reca norme in materia di igiene dei prodotti alimentari ed istituisce il sistema HACCP - Hazard analysis and critical control point, che serve ad individuare i punti critici nella lavorazione degli alimenti in cui si possono verificare rischi per il prodotto;
il decreto in questione impone alle imprese di adeguarsi a tale normativa, appesantendole di numerosi vincoli burocratici ed oneri economici;
tali oneri vanno a ricadere in particolare sulla piccola e media impresa e sugli artigiani che operano in tale settore, riducendo di fatto la competitività del comparto alimentare italiano nei confronti di quello degli altri partners europei;
il settore alimentare rappresenta una significativa leva economica ai fini della crescita dell'economia nazionale e, in particolare; di quella delle regioni padane;
9/5619-B/3 Ballaman, Oreste Rossi, Pezzoli.
esaminato il disegno di legge n. 5619, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;
premesso che:
il provvedimento dispone anche norme in materia di produzioni a denominazione di origine protetta, ai sensi del Regolamento CE 2081/92, e che bisogna inderogabilmente provvedere alla definitiva registrazione comunitaria della «D.O.P. Aceto balsamico tradizionale di Modena», una delle più importanti, prestigiose, preziose ed imitate produzioni agroalimentari della tradizione artigianale italiana, la domanda di registrazione è stata effettuata da oltre mezzo decennio e su di essa la Commissione ha dato parere favorevole, a patto che si chiarisse a livello nazionale che non può essere avanzata pari richiesta di protezione per una produzione industriale che la imita spudoratamente, come invece si è badato a fare con il prodotto vitivinicolo industriale, denominato commercialmente aceto balsamico di Modena, regolato e di fatto «creato» dal decreto del Presidente della Repubblica, 12 febbraio 1965, n. 162, e dal relativo decreto ministeriale 3 dicembre 1965; a causa di questa confusione di indicazione e della non eleggibilità dell'aceto balsamico industriale a produzione né DOP né IGP, ai sensi del Regolamento CE 2081/92, la Commissione europea tiene congelata la protezione della DOP del prezioso condimento balsamico tradizionale di Modena, peraltro tutelato a livello italiano dalla denominazione di origine controllata (DOC), ai sensi della legge 3 aprile 1986, n. 93;
9/5619-B/4 Pecoraro Scanio, Trabattoni, Burani Procaccini.
premesso che le direttive comunitarie spesso e volentieri recano disposizioni eccessivamente particolari e dettagliate, che non tengono conto delle specifiche realtà sociali ed economiche dei singoli Stati membri,
9/5619-B/5 Pezzoli, Oreste Rossi.
con l'articolo 14 del disegno di legge n. 5619-C, recante modifica dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, è definitivamente resa operativa l'attuazione nazionale dei regolamenti (CEE) n. 2081/92 e (CEE) n. 2082/92, rispettivamente sulle produzioni di origine protetta e su quelle di specificità;
le disposizioni in oggetto, ormai indifferibili, erano da tempo attese anche dai rispettivi operatori di settore, soprattutto per sbloccare una situazione di stallo che aveva reso incerte o addirittura inefficaci le legittime attività statuarie di vigilanza e di promozione svolte dagli organismi consortili istituiti per la tutela delle denominazioni di origine, oggi registrate a livello comunitario;
oltre a ridefinire lo stato giuridico dei consorzi di tutela ad uniformare le loro funzioni e competenze ai requisiti degli accordi internazionali, è loro riconfermato il potere di esercizio sulle attività relative alla promozione, alla disciplina ed alla apposizione dei marchi collettivi sulle rispettive produzioni tutelate;
spetterà al Ministro per le politiche agricole e forestali emanare, entro il 31 marzo del 2000, i decreti di attuazione delle disposizioni recate dal citato articolo 14, ma per eliminare il vigente stato di blocco e per evitare il rischio di scioglimento dei consorzi di tutela (circostanze già segnalate al Governo in numerosi atti ispettivi e di indirizzo del Parlamento, nonché dai consorzi stessi), è necessario che l'efficacia degli stessi decreti sia assicurata nel più breve tempo possibile, concertando con i singoli soggetti interessati la predisposizione delle rispettive misure regolamentari;
9/5619-B/6 Trabattoni.
premesso che:
l'articolo 14 della legge comunitaria 1999 disciplina la materia dei consorzi di tutela delle DOP, IGP e attestazioni di specificità, nonché le funzioni di controllo e di vigilanza sui prodotti riconosciuti secondo la normativa comunitaria;
disposizioni sull'analoga materia sono contenute nel disegno di legge già approvato dalla Camera e in corso di esame da parte del Senato, che contiene anche norme sulle sanzioni, sul procedimento per il riconoscimento e sull'etichettatura;
la legge 10 aprile 1954, n. 125, e la legge 5 febbraio 1992, n. 169, rispettivamente in materia di riconoscimento delle denominazioni di origine dei formaggi e dell'olio, contengono norme parzialmente superate da quelle dell'articolo 14 della legge comunitaria nonché norme relative alle sanzioni da applicare in caso di comportamenti lesivi delle denominazioni riconosciute;
9/5619-B/7 Sedioli, Ferrari.
premesso che le direttive comunitarie spesso e volentieri recano disposizioni eccessivamente particolari e dettagliate, che non tengono conto delle specifiche realtà sociali ed economiche dei singoli Stati membri;
9/5619-B/8 Lembo, Pezzoli.
esaminato il disegno di legge n. 5619, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;
premesso che:
il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, che recepisce le direttive 93/43/CEE e 96/3/CEE, reca norme in materia di igiene dei prodotti alimentari ed istituisce il sistema HACCP - Hazard analysis and critical control point, che serve ad individuare i punti critici nella lavorazione degli alimenti in cui si possono verificare rischi per il prodotto;
il decreto in questione impone alle imprese di adeguarsi a tale normativa, appesantendole di numerosi vincoli burocratici ed oneri economici;
tali oneri vanno a ricadere in particolare sulla piccola e media impresa
9/5619-B/9 Rallo, Pezzoli.
esaminato l'atto Camera 5619 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivati dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;
preso atto che il suddetto provvedimento introduce importanti modifiche all'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110 recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi nonché altre disposizioni in materia di armi con modesta capacità offensiva;
constatato che urge armonizzare quanto prima la normativa nazionale in materia di armi dotate di modesta capacità offensiva con quella vigente negli altri Stati-membri dell'Unione europea;
preso atto che ciò viene demandato alla emanazione da parte del Ministero dell'interno di un regolamento di attuazione entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della stessa comunitaria;
9/5619-B/10 Cè.
(Testo così modificato nel corso della seduta).