Allegato A
Seduta n. 631 del 30/11/1999


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(A.C. 5619-B - sezione 19)

ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 30.
(Tutela degli interessi finanziari comunitari).

1. Al fine di assicurare, per la tutela degli interessi finanziari comunitari, gli stessi strumenti adottati per la tutela degli interessi finanziari nazionali, conformemente all'articolo 280 del Trattato che istituisce la Comunità europea, come sostituito dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, i militari della Guardia di finanza, per l'accertamento e la repressione delle violazioni in danno dell'Unione europea e di quelle lesive del bilancio nazionale connesse alle prime, procedono avvalendosi dei poteri d'indagine attribuiti alla Guardia di finanza ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.