...
1. Nel secondo comma dell'articolo 1746 del codice civile, dopo la parola «commissionario» sono inserite le seguenti: «ad eccezione di quelli di cui all'articolo 1736».
Sopprimerlo.
(Modifiche all'articolo 1746 del codice civile, in materia di responsabilità dell'agente).
2. Dopo il secondo comma dell'articolo 1746 del codice civile è inserito il seguente:
«È vietato il patto che ponga a carico dell'agente una responsabilità, anche solo parziale, per l'inadempimento del terzo. È però consentito eccezionalmente alle parti di concordare di volta in volta la concessione di una apposita garanzia da parte dell'agente, purché ciò avvenga con riferimento a singoli affari, di particolare natura ed importo, individualmente determinati; l'obbligo di garanzia assunto dall'agente non sia di ammontare più elevato della provvigione che per quell'affare l'agente medesimo avrebbe diritto a percepire; sia previsto per l'agente un apposito corrispettivo».
28. 1. Lamacchia.