Allegato A
Seduta n. 631 del 30/11/1999


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(A.C. 5619-B - sezione 17)

ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 28.
(Modifiche all'articolo 1746 del codice civile, in materia di responsabilità dell'agente).

1. Nel secondo comma dell'articolo 1746 del codice civile, dopo la parola «commissionario» sono inserite le seguenti: «ad eccezione di quelli di cui all'articolo 1736».
2. Dopo il secondo comma dell'articolo 1746 del codice civile è inserito il seguente:
«È vietato il patto che ponga a carico dell'agente una responsabilità, anche solo parziale, per l'inadempimento del terzo. È però consentito eccezionalmente alle parti di concordare di volta in volta la concessione di una apposita garanzia da parte dell'agente, purché ciò avvenga con riferimento a singoli affari, di particolare natura ed importo, individualmente determinati; l'obbligo di garanzia assunto dall'agente non sia di ammontare più elevato della provvigione che per quell'affare l'agente medesimo avrebbe diritto a percepire; sia previsto per l'agente un apposito corrispettivo».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 28.

Sopprimerlo.
28. 1. Lamacchia.