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1. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n.86, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si dà altresì conto della legislazione regionale attuativa di direttive comunitarie, fornendo i dati di cui all'articolo 9, comma 2-bis».
(Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n.86).