1. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
anni di reclusione per un delitto non colposo, dopo l'elezione o la nomina; c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro i termini di cui al precedente periodo l'impugnazione in punto di responsabilità è rigettata anche con sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto».
ART. 1. Al comma 2, capoverso 1-bis, sostituire le parole: Per tutti gli effetti disciplinati con le seguenti: Per gli effetti delle ineleggibilità disciplinate.
Al comma 2, capoverso 1-bis, sostituire le parole: Per tutti gli effetti disciplinati con le seguenti: Per gli effetti delle ineleggibilità disciplinate.
Al comma 3, sostituire le parole: alle sentenze previste dall'articolo 444 del codice di procedura penale pronunciate con le seguenti: ai procedimenti iniziati.
Al comma 4, capoverso 4-bis, lettera a), sopprimere le parole: primo comma,
Al comma 4, capoverso 4-bis, sostituire la lettera c), con le seguenti:
Al comma 4, capoverso 4-bis, sopprimere il quarto, quinto e sesto periodo.
Al comma 4, capoverso 4-bis, quarto periodo, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: ventisei mesi dall'inizio.
Al comma 4, capoverso 4-bis, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole: dalla data di notifica del provvedimento dell'autorità giudiziaria.
Al comma 4, capoverso 4-bis, quinto periodo, sostituire le parole: in punto di responsabilità con le seguenti: da parte dell'imputato.
Al comma 4, capoverso 4-bis, quinto periodo, aggiungere, in fine, le parole: per gli effetti della ineleggibilità per i procedimenti in corso nei quali sia stata dichiarata la sospensione o la decadenza con sentenza anche non definitiva da una delle cariche di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, si applicano le norme vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
a) alla lettera a), le parole: «, anche non definitiva,» sono sostituite dalla seguente: «definitiva»; e le parole: «l'uso o il trasporto» sono sostituite dalle seguenti: «nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione»;
b) alla lettera b), le parole: «, anche non definitiva,» sono sostituite dalla seguente: «definitiva»;
c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera b)»;
d) alla lettera d), le parole: «, per lo stesso fatto,» e le parole: «o con sentenza di primo grado, confermata in appello,» sono soppresse;
e) la lettera e) è abrogata;
f) alla lettera f), le parole: «, anche se con provvedimento non definitivo» sono sostituite dalle seguenti: «con provvedimento definitivo».
«1-bis. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo, la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna».
3. La disposizione del comma 1-bis dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dal comma 2 del presente articolo, si applica alle sentenze previste dall'articolo 444 del codice di procedura penale pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Il comma 4-bis dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«4-bis. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1: a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati al comma 1, lettera a), o per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale; b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due
*1. 1. Tassone, Volontè, Teresio Delfino, Grillo.
*1. 5. Nuccio Carrara, Anedda, Armaroli.
1. 2. Tassone, Teresio Delfino, Volontè, Grillo.
1. 6. Nan.
c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646;
d) coloro nei cui confronti è stata applicata una delle misure cautelari coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale.
1. 8. Armaroli, Anedda.
1. 7. Nan.
1. 10. Armaroli, Anedda, Nuccio Carrara.
1. 3. Tassone, Teresio Delfino, Volontè, Grillo.
1. 4. Tassone, Teresio Delfino, Volontè, Grillo.
1. 9. Nuccio Carrara, Anedda, Armaroli.
5. Per gli effetti dell'ineleggibilità per i procedimenti in corso, qualora sia stata dichiarata la decadenza da una delle cariche di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, con sentenza anche non definitiva, si applicano le norme vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 11. Anedda, Armaroli, Nuccio Carrara.
5. La disposizione del comma 4-septies dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, si applica nei casi in cui sia stata inflitta una pena non inferiore ai due anni di reclusione.
1. 12. Nuccio Carrara, Anedda, Armaroli.
«Art. 2. (Durata dei mandati elettivi del sindaco) - 1. Al fine del calcolo della durata del mandato di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 30 aprile 1999, n. 120, la data iniziale è quella della proclamazione degli eletti, mentre la data finale è quella del decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento del Consiglio medesimo.»
1. 01. Giancarlo Giorgetti, Stucchi.