Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 625 del 22/11/1999
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(Discussione sulle linee generali - A.C. 6329)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Vannoni.

MAURO VANNONI, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge oggi in discussione trae origine dalla


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decisione, adottata dalla Banca centrale europea, di sospendere l'attività del sistema TARGET nella giornata del 31 dicembre 1999, al fine di evitare che, in corrispondenza con il passaggio all'anno 2000, si determinino inconvenienti che ne pregiudichino l'operatività. La chiusura del sistema implica la necessità di posticipare le scadenze relative ai pagamenti da effettuare nella giornata indicata.
A questo scopo, il provvedimento fissa nel primo lunedì successivo utile - 3 gennaio 2000 - la data a cui verrebbero prorogati di diritto i termini scadenti il 31 dicembre 1999. Il testo, peraltro, non si limita a posticipare i termini di scadenza di pagamenti, ma prevede altresì che il differimento valga anche per qualunque adempimento o operazione da effettuarsi per il tramite della Banca d'Italia, in quanto banca centrale di un paese membro dell'Unione europea. Tra questi soggetti si annoverano le banche, le Poste italiane Spa, le imprese assicurative e le società di gestione del risparmio.
L'estensione della proroga anche ad adempimenti diversi dai pagamenti viene ricondotta, nella relazione illustrativa del disegno di legge, all'orientamento emerso nell'ambito del consiglio Ecofin svoltosi a Dresda lo scorso aprile.
Nel definire le tipologie di soggetti mediante i quali possono essere effettuate le operazioni richiamate, il testo del provvedimento si richiama agli articoli 69 e 70 del decreto legislativo n. 58 del 1998, recante il testo unico delle norme in materia di intermediazione mobiliare, nonché all'articolo 80 del medesimo testo unico. Le prime due disposizioni si riferiscono, rispettivamente, alla compensazione e alla liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati ed a quelle su strumenti derivati, mentre l'articolo 80 concerne il servizio di gestione accentrata degli strumenti finanziari.
Il testo richiama, inoltre, le disposizioni della Consob e della Banca d'Italia concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della cassa di compensazione e garanzia, alla quale spetta assicurare la compensazione, la liquidazione ed il buon fine dei contratti finanziari. Il disegno di legge rimette altresì al ministro del tesoro la possibilità di individuare, con proprio decreto, ulteriori soggetti, oltre a quelli esplicitamente richiamati.
La relazione illustrativa del disegno di legge precisa che non si è ritenuto opportuno includere i mercati finanziari tra i soggetti ai quali si applicherebbe la proroga, rimettendo ai mercati stessi la scelta se sospendere o meno l'attività, fermo restando che, comunque, si tratterebbe di un funzionamento limitato, essendo esclusa l'effettuazione di pagamenti.
I sistemi di pagamento interessati dall'intervento legislativo sono costituiti da un insieme organizzato di procedure e strutture attraverso il quale si procede alla regolarizzazione di posizioni creditorie e debitorie, sulla base di una specifica regolamentazione. Nel sistema economico internazionale, in considerazione della crescita costante del volume degli scambi e delle attività finanziarie, la quota complessiva dei pagamenti effettuati con moneta bancaria o comunque su base monetaria tende costantemente a ridursi.
Ciò ha comportato un'evoluzione dei sistemi di pagamento, favorendo il progressivo sviluppo di quelli che operano mediante regolamento lordo, ovvero mediante compensazione.
Per quanto riguarda il nostro paese, ricordo che, a partire dal luglio 1997, è entrato in funzione un nuovo sistema di pagamenti, il cosiddetto BI-REL, subentrato al precedente, assai più macchinoso e segmentato.
Il nuovo sistema è gestito dalla Banca d'Italia e si articola in un sistema BI-REL di regolamento lordo, e in uno di regolamento netto. A partire dal 1o gennaio 1999, vengono effettuate compensazioni di importi espressi tanto in lire che in euro.
Il sistema TARGET trae origine dalle esigenze connesse alla progressiva realizzazione di una politica monetaria comune. Allo scopo specifico di realizzare un sistema di pagamenti unificato a livello europeo, l'articolo 105 del Trattato di Maastricht prevede che il sistema europeo


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delle banche centrali debba costituire un sistema di pagamenti in grado di effettuare operazioni monetarie stabilizzanti, alla luce delle esigenze connesse all'attuazione della politica monetaria.
A questo scopo, l'Istituto monetario europeo ha definito nel 1995 le caratteristiche del sistema TARGET. Esso appartiene alla categoria dei sistemi di regolamento lordo in tempo reale, nei quali il regolamento avviene in continuo durante la giornata. Secondo le specifiche di funzionamento, la banca centrale di ciascun paese aderente, una volta ricevuto l'ordine di pagamento, verifica la validità del pagamento stesso, vale a dire la conformità agli standard predefiniti; successivamente, viene dato l'ordine irrevocabile di pagamento. A sua volta, la banca centrale che riceve il pagamento controlla i codici di sicurezza e accredita l'importo all'operatore destinatario ultimo. La liquidità è offerta direttamente dalle banche centrali, entro i limiti costituiti da apposita garanzia, costituita in genere da titoli di Stato. L'accesso al sistema è peraltro consentito anche ai paesi dell'Unione europea che non partecipano all'unione monetaria, a condizione che effettuino, mediante le rispettive banche centrali, il deposito di un determinato ammontare di euro.
Il sistema è operativo dalle ore 7 alle ore 18, tuttavia, a partire dalle ore 17, sono ammessi soltanto pagamenti interbancari.
Una delle principali preoccupazioni emerse in ordine alla funzionalità del sistema TARGET concerne il numero di pagamenti processabili ogni giorno; assai diffusi, in effetti, erano i timori che il sistema non avrebbe potuto sopportare carichi di lavoro eccessivi. Tali preoccupazioni sono state parzialmente confutate dai riscontri pratici offerti dai test che sono stati eseguiti. Nei primi mesi del 1999 sono transitati attraverso TARGET un numero di pagamenti giornalieri mediamente superiore a 150 mila.
Come ricordato in precedenza, il rischio di inconvenienti di natura informatica legati al passaggio all'anno 2000 (il cosiddetto millennium bug), che potrebbero determinare il cattivo funzionamento del sistema, consiglia, laddove non si ritenga di disporre la concomitante chiusura dei mercati finanziari, di prorogare gli adempimenti e le operazioni scadenti il 31 dicembre 1999; trattandosi di un differimento che coinvolge anche i termini di decadenza e di prescrizione, è necessario che esso venga disposto mediante un provvedimento normativo di rango primario.
Peraltro, l'istruttoria legislativa svolta dalla Commissione finanze, pur nella brevità dei tempi di esame, ha consentito di evidenziare come tutti i paesi europei nei quali i sistemi di regolamento rimangono operativi anche nella giornata del 31 dicembre 1999, stiano disponendo il differimento dei termini di pagamento scadenti quel giorno.
Il disegno di legge risulta evidentemente conforme alla normativa costituzionale ed alla disciplina comunitaria, realizzando anzi un'indicazione della Banca centrale europea; al tempo stesso, il provvedimento non comporta alcun onere né per la pubblica amministrazione, né per i soggetti privati: esso introduce, al contrario, un elemento di certezza per questi ultimi, salvaguardando gli operatori dagli eventuali inconvenienti che potrebbero verificarsi nei sistemi di pagamento a causa del passaggio al nuovo millennio.
Concludendo, nel corso dell'esame la Commissione ha apportato una modifica al testo originario, al fine di eliminare ogni dubbio sulla portata della norma che attribuisce al ministro del tesoro la possibilità di estendere l'ambito di applicazione del provvedimento. In particolare, si è specificato che il differimento può essere esteso esclusivamente alle operazioni ed agli adempimenti effettuati mediante altri soggetti, diversi da quelli esplicitamente individuati dal provvedimento, abilitati al regolamento di operazioni finanziarie nel sistema TARGET.
Le finalità del provvedimento rendono necessario che esso entri in vigore prima del 31 dicembre 1999: auspico, pertanto, che esso venga rapidamente approvato da


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questa Camera, al fine di consentire al Senato di concluderne l'esame in tempo utile.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

BRUNO SOLAROLI, Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica. Signor Presidente, il Governo si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

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