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PRESIDENTE. Passiamo all'interrogazione Cento n. 3-03274 (vedi l'allegato A - Interrogazioni sezione 4).
MARETTA SCOCA, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Onorevole Cento, rispondo alla sua interrogazione cercando di tracciare un quadro il più preciso possibile dell'iter della vicenda carceraria della signora Maria Filippa Messina e delle relative motivazioni.
pericolosità sociale e del ruolo rivestito in seno alla criminalità organizzata, fu sottoposta al regime detentivo speciale di cui all'articolo 41-bis, secondo comma, dell'ordinamento penitenziario e, dal 30 aprile 1998 al 25 aprile 1999, al regime speciale cosiddetto attenuato.
del regime speciale, peraltro rispettosi dei principi enunciati dalla Corte costituzionale nella materia di cui trattasi.
PRESIDENTE. L'onorevole Cento ha facoltà di replicare.
PIER PAOLO CENTO. Ovviamente, sono soddisfatto della notizia secondo cui dal 25 aprile 1999, se ho ben capito la data, la signora Maria Filippa Messina non è più sottoposta al regime di cui all'articolo 41-bis. Vuol dire - ma questo il sottosegretario non ce lo ha detto - che l'interrogazione non solo era fondata, ma coglieva nel segno. Probabilmente, se, oltre all'iniziativa dei suoi avvocati, non vi fosse stata anche la presentazione dell'interrogazione, la situazione non sarebbe mutata; quindi, se questa cittadina, certamente detenuta per un reato grave, quello di cui all'articolo 416-bis, non avesse incontrato sulla sua strada un parlamentare (nel corso di una delle sue tante visite in carcere) che ha sollevato la questione che la concerne, probabilmente sarebbe ancora sottoposta al regime di cui all'articolo 41-bis. La signora Messina, dunque, responsabile di un reato grave, che però, in quanto associativo, non comporta necessariamente fatti di sangue, che non le sono addebitati in alcun modo, sottoposta al regime di cui all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario da svariati mesi, anzi anni, avrebbe continuato a trovarsi tuttora in una condizione di forte limitazione della propria azione e della propria attività all'interno del carcere femminile di Rebibbia.
esistenti e poter, quindi, fare intervenire il Ministero della giustizia per un'attenta verifica sull'opportunità e sulle modalità di applicazione di questa forma restrittiva di permanenza all'interno del carcere.
Il sottosegretario di Stato per la giustizia ha facoltà di rispondere.
La signora è stata arrestata il 4 febbraio 1995 ed è stata assegnata alla casa circondariale di Roma Rebibbia. La signora è in espiazione della pena di otto anni e otto mesi di reclusione per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso ed altro.
È stata la corte d'assise e d'appello di Catania che ha emesso questa sentenza, che è divenuta esecutiva il 9 gennaio 1999.
Con un decreto ministeriale del 4 novembre 1996 e in considerazione dell'elevata
All'indicata scadenza del 25 aprile scorso, il ministro della giustizia, acquisite le necessarie informative dagli organi di polizia investigativa e dall'autorità giudiziaria, ha ritenuto di non rinnovare il provvedimento applicativo del suddetto regime speciale e quindi da tale data la signora è assegnata alla sezione alta sicurezza della casa circondariale femminile di Rebibbia, ove è assoggettata alle regole trattamentali previste per coloro che sono ristretti in tale sezione.
Quanto poi alle ragioni per le quali la signora Messina è stata sottoposta al regime speciale ed alle condizioni della detenzione durante tale periodo, si fa presente che il provvedimento applicativo del suddetto regime speciale è stato adottato tenuto conto delle informative trasmesse dagli organi di polizia e dalla competente autorità giudiziaria. Da tali atti risulta che la signora Messina aveva svolto un ruolo di assoluto rilievo nell'ambito dell'associazione mafiosa capeggiata dal marito, il signor Antonino Cintorino, arrestato in data 8 febbraio 1992, già condannato a severe pene detentive ed anch'egli sottoposto al medesimo regime detentivo. Dai medesimi atti risultava in particolare che la signora, durante la detenzione del marito, aveva assunto la gestione organizzativa dell'associazione criminale dallo stesso capeggiata.
In merito alle condizioni della detenzione, deve rilevarsi che la signora Messina era l'unico soggetto di sesso femminile sottoposto al regime speciale. Pertanto, al fine di evitarle un totale stato di isolamento, sono state emanate direttive affinché essa potesse fruire dei previsti momenti di socialità con due detenute ordinarie, scelte tra quelle che, per estrazione, provenienza o altro, fornissero maggiori garanzie di autonomia e sicurezza, soprattutto con riguardo a possibili suoi contatti con l'esterno per loro tramite. In ottemperanza anche a tali disposizioni, alla signora è stata assegnata una cella ampia e luminosa e le è stato permesso di fruire di due ore e mezza di aria, sia presso il cortile interno della sezione, sia nell'area verde. Durante tale periodo la signora Messina è stata ammessa a socializzare con altra detenuta nel cortile interno, presso l'area verde ovvero in cella ed a frequentare la palestra dell'istituto tutti i giorni per due ore. La stessa, infine, ha potuto effettuare regolari colloqui con i propri familiari ed è stata autorizzata a telefonare, il 23 febbraio 1999, al marito.
Infine, per completezza, si deve aggiungere che non risultano emanate disposizioni che consentano ai detenuti maschili sottoposti al regime speciale di cui all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario di socializzare con altri detenuti a pranzo, né risulta che ciò avvenga nei fatti. In ogni caso, in forza dell'attuale normativa, la signora non poteva vantare alcun diritto alla socializzazione, sia a pranzo sia a cena.
Per quanto concerne le condizioni di salute della signora Messina, cui pure fa riferimento l'onorevole Cento, utili informazioni possono trarsi da una nota informativa del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del 24 marzo scorso, quindi di poco precedente la fine del regime detentivo speciale. In tale nota si fa riferimento alla relazione sanitaria, dalla quale risultava che la signora Messina godeva di buona salute, eccezion fatta per episodiche cefalee di tipo vasomotorio, controllate e trattate dal neurologo. Nella medesima relazione si sottolineava anche che, rispetto al giorno dell'ingresso in istituto, il peso corporeo della signora era aumentato di circa 9 chilogrammi.
Conseguentemente, si può affermare che non emergono dagli atti acquisiti elementi tali da far ritenere che nei confronti della signora Messina siano state applicate limitazioni non riconducibili a quelle imposte dai provvedimenti applicativi
Ora la signora è stata sottratta al regime previsto dall'articolo 41-bis, ed è un fatto positivo, ma il Ministero della giustizia non risponde sulla qualità e sulla correttezza dell'applicazione di tale regime nel caso specifico. Questo rimane, quindi, un problema rilevante, che riguarda le condizioni in cui sono state applicate le norme dell'articolo 41-bis, condizioni anomale, come viene riconosciuto nella stessa risposta del sottosegretario, forse perché si trattava dell'unica donna all'interno del carcere che si trovava nelle condizioni di ristrettezza di cui all'articolo 41-bis e tuttavia, non perché si sta in carcere e si è l'unica donna sottoposta al regime dell'articolo 41-bis, cadono alcune delle prerogative e delle prescrizioni che, pure nell'ambito dell'articolo 41-bis, devono essere garantite al detenuto.
Non credo, infatti, che possa esservi una sospensione di garanzie pur minime (già ridotte in abbondanza con l'articolo 41-bis), solo perché siamo di fronte al caso di un'unica detenuta donna sottoposta a quel regime, la quale, quindi, non può socializzare con altre donne sottoposte allo stesso trattamento. Ci troviamo di fronte, allora, ad una sospensione delle prerogative e delle garanzie che, invece, devono essere assicurate anche alla signora Messina.
Ritengo che questa vicenda specifica, risolta positivamente, riproponga il problema dell'articolo 41-bis e del modo in cui viene applicato: non è qui in discussione la legittimità della norma di restrizione penale e di trattamento penitenziario, perché sono altre le sedi in cui bisognerà occuparsene, compresa quella in cui il Parlamento dovrà valutare la proroga dell'applicazione dell'articolo 41-bis. Almeno, però, vi sia da parte del Ministero della giustizia e del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria la capacità di applicare l'articolo 41-bis secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale, che sono comunque ispirati ad un trattamento umanitario rispettoso della dignità delle persone, nella fattispecie rispettoso della dignità della signora Messina. Ciò non è avvenuto, al punto che il regime dell'articolo 41-bis è stato revocato: infatti, non sono accaduti fatti nuovi, a dimostrazione che forse si è esagerato nell'applicazione di questa norma nel caso specifico.
Nel ritenermi soddisfatto, quindi, per l'esito positivo della vicenda specifica, esprimo ovviamente una forte preoccupazione per tutti i casi (troppi) di cittadini sottoposti al regime carcerario duro, rispetto ai quali non abbiamo la capacità e le conoscenze per fare emergere le iniquità


