Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 610 del 25/10/1999
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Discussione del disegno di legge: S. 4209 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 1999, n. 317, recante disposizioni urgenti a tutela delle vittime delle richieste estorsive e dell'usura (approvato dal Senato) (6446) (ore 15,55).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 1999, n. 317, recante disposizioni urgenti a tutela delle vittime delle richieste estorsive e dell'usura.

(Discussione sulle linee generali - A.C. 6446)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Parenti.

TIZIANA PARENTI, Relatore. Signor Presidente, l'oggetto del nostro esame è il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 1999, n. 317, recante nuove disposizioni in materia di sostegno delle vittime di richieste estorsive ed usurarie.
Il provvedimento si inserisce nel quadro più ampio di una normativa che, negli anni, ha cercato costantemente di rendere effettiva la risarcibilità dei danni subiti dalle vittime di estorsioni ed usura e, in particolare, di sostenere, non solo economicamente ma anche moralmente, con validi incentivi economici e di solidarietà da parte dell'ambiente e delle istituzioni, coloro che decidono di denunciare le estorsioni alle quali sono sottoposti.
La legge 23 febbraio 1999, n. 44, di cui andiamo a prorogare il termine per l'emanazione delle disposizioni regolamentari non ancora entrate in funzione, è una legge che copre il territorio con una normativa più ampia di quella che non era stata sufficiente, come si era constatato in Commissione, a garantire adeguatamente coloro che presentavano le denunce in materia di estorsione e di usura.
Sappiamo infatti che il provvedimento del 1993, pur ampliato dalla legge del 1996 (che però riguardava più specificatamente le vittime dell'usura), risarciva i danni a coloro che erano stati vittime di estorsioni, però esclusivamente per danni al patrimonio, alle imprese, e non per danni alle persone.
D'altra parte, la normativa del 1993 non definiva esattamente i reali poteri del commissario straordinario del Governo e manteneva una indeterminatezza che ha provocato praticamente un blocco estremamente negativo delle denunce, tanto che del fondo di solidarietà (al quale si può far riferimento oggi e dal quale si può attingere, seppure non vi sia un regolamento applicativo) su un complessivo ammontare attuale di oltre 450 miliardi, se non erro, ne sono stati utilizzati solo nove.
Ritengo inoltre che le denunce relative alle estorsioni e all'usura siano di gran lunga diminuite proprio perché scoraggiate da una burocrazia «lunga», dai filtri eccessivi oltre che da una legislazione eccessivamente restrittiva che, come ho detto, faceva riferimento solo ai danni


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subiti dall'impresa e non ai danni subiti dalle persone. Credo che questa sia stata una battuta d'arresto profondamente negativa.
A questa ha cercato di rimediare la legge 23 febbraio 1999, n. 44 che, come ho detto, ha ampliato tutta una serie di disposizioni e ha cercato di «sburocratizzare» al massimo e di velocizzare i tempi per ottenere il risarcimento del danno.
Questa legge ha bisogno, per non subire la stessa sorte del provvedimento del 1993, di un regolamento attuativo che, però, non è ancora entrato in vigore. Esso si è reso necessario per armonizzare e razionalizzare le procedure per l'erogazione dei contributi in favore delle vittime delle estorsioni; per stabilire i principi a cui conformare il rapporto tra il Ministero dell'interno e la Consap, che è una società per azioni concessionaria di servizi assicurativi pubblici che dovrà gestire il fondo; per stabilire quali saranno gli accertamenti medici nel caso in cui il danno prodotto dall'estorsione non sia alle cose, ma alle persone, come positivamente la legge del 1999 ha previsto; per individuare questo tipo di accertamenti; per fare in modo che queste istruttorie, affidate in parte al prefetto, abbiano la massima velocizzazione. Inoltre, le associazioni che vengono a far parte di questa commissione devono essere verificate nuovamente e quindi iscritte in un nuovo elenco, così come devono essere definiti precisamente i poteri del commissario di coordinamento (non più del Governo) in queste materie.
Come ho detto, questo regolamento non è stato ancora approvato e questo ha fatto sì che la legge rischiasse di non avere efficacia perché doveva entrare in vigore entro sei mesi e che le vittime dell'estorsione e dell'usura fossero quelle che avrebbero riportato i danni maggiori da questa situazione di mancata entrata in vigore del regolamento. Così, il Governo ha emanato un decreto-legge il cui disegno di legge di conversione stiamo esaminando. Esso è composto di un unico articolo suddiviso in tre commi e prevede esclusivamente un periodo di proroga. Si tratta dunque di un decreto avente carattere esclusivamente formale non entrando nel merito della legge del 1994, ma stabilisce che in mancanza dell'entrata in vigore dell'elenco delle associazioni si può fare riferimento ugualmente a quelle che sono già iscritte nell'elenco istituito con decreto emanato dal ministro dell'interno di concerto con il ministro di giustizia. Anche il nuovo elenco di associazioni sarà predisposto attraverso un decreto emanato dal ministro dell'interno di concerto con il ministro di giustizia.
Inoltre, il decreto-legge stabilisce che fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 21, di cui ho parlato prima, il commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura dispone degli stessi poteri di cui si avvaleva il commissario straordinario del Governo. Infine, il decreto-legge abrogava il termine di «centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge», per evitare di creare ulteriori vuoti normativi tali da far sorgere la necessità, per colmarli, di ricorrere ad un altro decreto.
Il disegno di legge di conversione è stato approvato dal Senato con alcune modifiche, la più sostanziale delle quali concerne la sostituzione del comma 1 dell'articolo 24 della legge 23 febbraio 1999, n. 44. Inoltre, il Senato ha aggiunto un ulteriore comma all'articolo 1 del decreto-legge, al fine di introdurre una precisazione, peraltro non indispensabile, secondo cui: «L'elargizione non è ammessa per la parte in cui il medesimo danno sia stato oggetto di precedente risarcimento o rimborso a qualunque titolo da parte di altre amministrazioni pubbliche». Ora, poiché, proprio in virtù della modifica introdotta dal Senato al comma 1 dell'articolo 24 della legge n. 44, non avremmo potuto approvare sic et simpliciter il provvedimento, la Commissione ha introdotto un emendamento che prevede la revoca nel caso in cui il danno sia già stato risarcito, una volta accettata la duplicità del risarcimento.
Ma queste sono modifiche secondarie, perché quella più sostanziale concerne


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l'articolo 24 della legge n. 44. Con tale modifica ci si colloca al di fuori del regime di proroga per entrare nella disciplina sostanziale.
La Commissione non ha ritenuto di convenire sulla modifica apportata dal Senato, non per un diverso avviso personale dei componenti la Commissione, ma in considerazione del fatto che, se approvassimo l'articolo così come ci viene dal Senato, la norma perderebbe vigore nell'arco di poco tempo e quindi si porrebbe di nuovo il problema del vuoto normativo, con tutte le conseguenze negative per le vittime delle estorsioni.
La modifica dell'articolo 24 della legge n. 44 è di natura sostanziale, in quanto è tale da mutare la filosofia della legge. Nel testo originario dell'articolo 24 si prevedeva l'applicabilità delle sue disposizioni in relazione agli eventi dannosi verificatisi anteriormente alla data della entrata in vigore della legge. Invece la modifica introdotta dal Senato non fa più riferimento agli eventi dannosi - che erano il presupposto dell'articolo 24 - ed afferma che: «La domanda di elargizione, fermo quanto previsto dall'articolo 2, in relazione ad eventi dannosi denunciati o accertati in conformità a quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro duecentoquaranta giorni dalla predetta data». Quindi a mio avviso, è cambiata la filosofia, fondante di questa legge, che non voleva escludere nessuno - in particolare in questo momento - e intendeva consentire a tutti coloro che non lo avessero fatto (per motivi ambientali o per ignoranza o per altri motivi) di poter accedere al risarcimento e soprattutto di denunciare le estorsioni in quei territori dove esse sono in grandissimo numero e con gravissimo danno per gli abitanti oltre che per le attività economiche.
Tale modifica pone il problema del termine di duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della «presente legge», vale a dire della legge 23 febbraio 1999, n. 44, che, con molta probabilità, potrebbe privare di effettiva efficacia la conversione in legge di questo decreto-legge.
La Commissione, non soffermandosi sulla questione, per un'esigenza di tempo più che di filosofia della legge (altrimenti, avremmo determinato un ulteriore ritardo e già il fatto di dover rimandare il provvedimento al Senato è certamente negativo, per quanto inevitabile), ha preferito rimanere nell'ambito stabilito dal Senato, accettando quindi il principio che la domanda di elargizione può essere presentata in relazione ad eventi dannosi denunciati od accertati in conformità a quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge in esame. Tuttavia, dopo l'enunciazione del principio, abbiamo previsto che i 240 giorni per il termine di decadenza vengano calcolati a partire dalla data di entrata in vigore non della legge n. 44 del 1999, ma della legge di conversione del decreto-legge in esame. In tal modo, si fanno rientrare nel termine dei 240 giorni coloro che diversamente non avrebbero la possibilità di accedere al fondo per il risarcimento.
Gli altri due commi sono naturalmente conseguenti. Come si è visto, quindi, vi è un dato sicuramente negativo: purtroppo, ogni volta che dobbiamo attuare una legge, manca sempre il regolamento, il che conduce ad allungare i tempi; ancor più negativo è che, ogni qualvolta si pone mano ad un dato formale come una proroga, si va ad incidere nuovamente sulla legge, peraltro a distanza di poco tempo e prima ancora che se ne siano verificate la concreta efficienza e l'efficacia. D'altro canto, la Commissione, di fronte ad una svista del Senato, così negativamente incisiva, non poteva fare a meno di rimediare e quindi di rinviare nuovamente il provvedimento al Senato. Mi sembra che in Commissione siano stati praticamente tutti d'accordo, pur con le dovute critiche per i ritardi. Ci auguriamo tuttavia che non vi siano ulteriori ritardi e che al Senato la definitiva conversione in legge possa avvenire in tempo utile.


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PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GIANNICOLA SINISI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Gazzilli. Ne ha facoltà.

MARIO GAZZILLI. Signor Presidente, il contenuto del decreto-legge al nostro esame è senz'altro meritevole di conversione in legge, specie dopo che sono stati introdotti nella sede referente due importanti emendamenti, il primo dei quali tende a porre rimedio ad una palese lacuna normativa, mentre il secondo mira a rettificare l'imperfetta formulazione del testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento.
Sulla modifica che attiene alla rubrica ed al contenuto dell'articolo 12 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, non si può non essere d'accordo, posto che la disciplina dell'inammissibilità dell'elargizione, che attualmente è limitata al solo caso in cui il danno sia coperto da assicurazione, viene opportunamente integrata, prevedendosi un'ulteriore ipotesi d'inammissibilità, allorché il danno abbia formato oggetto, in tutto o in parte, di precedente risarcimento o rimborso, a qualunque titolo, ad opera di amministrazioni pubbliche diverse dal fondo.
Per la verità, la formulazione scelta dal Senato era sembrata piuttosto oscura, poiché l'individuazione delle altre amministrazioni pubbliche risultava, almeno a prima vista, assai ardua. Nel prosieguo della discussione, però, si è compreso che l'anzidetta infelice espressione faceva riferimento a risarcimenti o rimborsi contemplati da leggi non statali, e segnatamente alle previsioni di una ancora recente legge della regione Sicilia. Tuttavia, il dibattito, che aveva permesso di chiarire i suddetti dubbi, lasciava inalterata la situazione relativamente ad un altro importante problema, in quanto continuava a non essere disciplinata l'ipotesi in cui il risarcimento e il rimborso da parte delle pubbliche amministrazioni sopravvenisse all'elargizione, considerato che l'articolo 16 della legge n. 44 non ne dispone la revoca e la conseguente restituzione, nemmeno per il caso in cui, dopo la percezione delle somme, si acclarino coperture assicurative prima ignote.
Si appalesa, quindi, particolarmente opportuna l'integrazione della disposizione testé menzionata. Altrettanto opportuna appare la rivisitazione della disciplina transitoria di cui all'articolo 24, in relazione ad eventi dannosi denunciati o accertati anteriormente all'entrata in vigore della legge. Anche il Senato, infatti, per la presentazione delle domande di elargizione aveva inteso introdurre termini perentori più ampi di quelli stabiliti nell'originaria disposizione, tuttavia l'imprecisa articolazione del testo, anziché favorire gli aventi diritto, avrebbe finito per ingenerare tutta una serie di complessi problemi interpretativi non facilmente superabili, che avrebbero intralciato ulteriormente le procedure di elargizione.
Il complesso emendamento approvato sul punto in Commissione consente di evitare inaccettabili intoppi, pertanto costituisce un secondo positivo aspetto del lavoro svolto nella sede referente. Nel provvedimento di urgenza vi è inoltre la modifica dell'articolo 19, comma 1, lettera d), della legge n. 44, modifica imposta dalla mancata adozione del decreto ministeriale che, a mezzo dell'articolo 13, comma 2, deve determinare le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione all'elenco delle associazioni od organizzazioni finalizzate all'assistenza ovvero alla solidarietà alle vittime di attività estorsive. Sotto questo profilo è incontestabile che il Governo sia rimasto inerte ed abbia violato quanto stabilito dal citato articolo 13, per ragioni che non è dato comprendere poiché non sono state neppure enunciate. In proposito non risulta appagante nemmeno la tardiva giustificazione fondata sull'esistenza di un decreto del 1994, che


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renderebbe ininfluente la mancata adozione del prescritto provvedimento ministeriale.
Non è questa l'unica omissione di cui il Governo si è reso responsabile. Anche in tema di determinazione dei contributi sui premi assicurativi occorreva puntualità e a nulla rileva la giacenza di mezzi finanziari assai superiore al fabbisogno, in quanto non è da escludere che l'ulteriore ritardo di revisione delle aliquote possa ridurre irreparabilmente le quote spettanti al fondo. Ancora più grave è il fatto che l'articolo 21 della legge n. 44 prevedesse, nei sei mesi successivi all'inizio della vigenza, l'emanazione di un regolamento di attuazione in mancanza del quale, con lo scadere del termine prima indicato, l'efficacia delle vigenti disposizioni in tema di elargizioni alle vittime delle richieste estorsive sarebbe venuta meno. Il regolamento non è stato finora emanato, pertanto in materia è insorto un inammissibile vuoto normativo. Questa, in sostanza, è l'unica ragione sottesa al provvedimento di urgenza al nostro esame, le cui norme si risolvono nell'elusione del termine summenzionato e nel rinvio a tempo indefinito della completa operatività della legge in questione.
La delicatezza della materia, invece, esige coerenza e continuità dell'azione amministrativa, ma questa non è certamente favorita dai ritardi del Governo.
Per questi motivi, forza Italia, nel ribadire il proprio assiduo ed incondizionato sostegno alle vittime delle richieste estorsive e dell'usura, fin da ora dissocia le proprie responsabilità da quelle, invero pesanti e insuscettibili di giustificazione, che gravano sull'attuale coalizione di Governo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Mantovano. Ne ha facoltà.

ALFREDO MANTOVANO. Signor Presidente, nel febbraio di quest'anno, come è già stato ricordato, entrò in vigore la legge n. 44, alla quale alleanza nazionale, pur trattandosi di un'iniziativa del Governo, ha dato un contributo importante. Basta vedere la quantità e la qualità degli emendamenti da essa proposti che, poi, sono stati approvati in sede legislativa in Commissione giustizia della Camera e successivamente al Senato. Tutto ciò a conferma di una volontà di dare un apporto costruttivo e che quando si tratta di conseguire risultati concreti per sollevare le vittime dei reati non vi deve essere distinzione di fronte tra maggioranza e opposizione. Tuttavia, non è possibile dare attuazione ad un provvedimento così fortemente voluto da schieramenti differenti a causa di una serie di inadempimenti concreti, la cui responsabilità grava esclusivamente in capo al Governo che agli stessi avrebbe dovuto fare fronte.
Come ha ricordato l'onorevole Gazzilli, il primo di essi, che motiva in gran parte il decreto-legge di cui si chiede la conversione, è relativo al ritardo nell'emanazione del regolamento di attuazione previsto dall'articolo 21.
Vi è poi un secondo tipo di inadempimento che deriva dalla mancata indicazione delle associazioni che hanno titolo per comporre il comitato anti-racket, in base al combinato disposto dell'articolo 19, comma 1, lettera a), e dell'articolo13, comma 2, della legge n. 44.
Infine, il terzo tipo di inadempimento fa seguito alla mancata attuazione dell'articolo 18, riguardante il finanziamento del fondo.
Anche sotto tali profili, nulla si può rimproverare all'opposizione. Ricordo che lo schema di regolamento fu inviato dal Governo al Parlamento poche ore prima della chiusura estiva, alla fine del mese di luglio, e vi fu un lavoro molto intenso in Commissione per formulare i rilievi imposti da una prima lettura.
Si è detto che la Corte dei conti ha manifestato alcune perplessità e ciò ha fatto ritardare l'emanazione del regolamento. Questo è certamente vero, ma, poiché è previsto che la Corte dei conti abbia un ruolo nell'iter di formazione di un regolamento, si può anche immaginare che essa possa fare rilievi ed è quindi necessario provvedere con un po' di anticipo,


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piuttosto che attendere il suo parere, soprattutto quando in mezzo vi sono le ferie, perdendo tanto tempo.
Tuttavia, sicuramente la Corte dei conti non ha nulla a che vedere con gli inadempimenti relativi agli altri due profili, cioè alla redazione dell'elenco delle associazioni, che doveva competere in via esclusiva ad un decreto del ministro dell'interno, ed alla previsione della copertura finanziaria.
Chiedo formalmente - riformulando la domanda in Assemblea, dopo averla posta in Commissione - che il Governo indichi i termini entro i quali intende adempiere ad obblighi previsti dalla legge. Infatti, le nostre determinazioni sul voto che esprimeremo sul decreto-legge - che vogliono continuare ad essere assolutamente costruttive, poiché noi desideriamo che la legge entri in pieno vigore nel più breve tempo possibile - dipendono anche dalle indicazioni che il Governo ci darà e dagli impegni che formalmente vorrà assumere in quest'aula rispetto a tali quesiti, visto che in Commissione ha ritenuto di non rispondere.
Dico ciò perché alleanza nazionale al Senato ha avuto un atteggiamento di protesta nei confronti degli inadempimenti del Governo, giungendo fino ad esprimere voto contrario. Adesso la protesta vi è stata e, pertanto, in questo momento noi non assumiamo alcuna posizione, ma valuteremo la questione sulla base delle risposte che, in termini assolutamente concreti, il Governo intenderà dare.
Certamente non è soddisfacente ciò che ha detto in Commissione il sottosegretario per l'interno - non si trattava del sottosegretario Sinisi, ma di un altro - relativamente all'indicazione di tali termini. Infatti, dopo essersi avvalso della facoltà di non rispondere al momento della richiesta di tale indicazione, nella seduta successiva si legge che il sottosegretario per l'interno, senatore Maritati: «facendo riferimento alle richieste di chiarimento formulate dal deputato Mantovano» (...) osserva che al Governo non può essere imputata la responsabilità della mancata attuazione della legge n. 44 del 1999» (ognuno ha le sue opinioni, anche quando contrastano radicalmente con la realtà).
Inoltre si legge, cito sempre testualmente: «In ordine alla mancata attuazione del regolamento di esecuzione di tale legge, rileva che vi sono state difficoltà organizzative di coordinamento tra l'amministrazione pubblica e le associazioni private (...). Ricorda comunque che tale regolamento (...) è attualmente all'esame della Corte dei conti». Quindi, non ha detto nulla di diverso rispetto a quanto già si sapeva. Ma è più interessante - si fa per dire - la risposta al secondo tipo di rilievo.
«Quanto al rilievo» - afferma sempre il sottosegretario Maritati - «del deputato Mantovano circa la mancata adozione del decreto ministeriale, che deve determinare le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione nell'elenco delle associazioni a tutela delle vittime dell'estorsione, dal momento che quel decreto è del tutto irrilevante per l'attuazione della legge, tale elenco risulta attualmente formulato in base ad un decreto ministeriale del 1994 che, in base al decreto legge in esame, è ancora vigente».
Cerco di «tradurre». L'articolo 19, comma 1, lettera d), della legge n. 44 istituisce il comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura che è assolutamente indispensabile per erogare i risarcimenti. L'articolo 19, lettera d), prevede che tale comitato sia composto, fra gli altri, da tre membri delle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 2, nominati ogni due anni dal ministro dell'interno.
Mi dispiace dover rileggere gli articoli della legge di fronte a risposte del Governo come quelle che ho richiamato, ma l'articolo 13 prevede che la domanda di elargizione possa essere presentata anche attraverso associazioni od organizzazioni iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto e con decreto del ministro dell'interno, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge (aprile 1999). Inoltre, di concerto con il ministro della giustizia, sono determinate le condizioni


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ed i requisiti per l'iscrizione all'elenco e sono disciplinate le modalità per la relativa tenuta.
Il Governo oggi sostiene che sta modificando la situazione, nel senso che si sta tornando alle associazioni iscritte ai sensi del decreto del 1994. Questo però è il punto in discussione: quei requisiti sono da rivedere sulla base dell'impianto della legge n. 44 e non ci accontentiamo di un regime transitorio che potrebbe durare anni ed anni; noi vogliamo sapere dal Governo, visto che un adempimento vi è stato (nonostante quanto afferma il sottosegretario Maritati), l'indicazione di un termine entro il quale questo elenco verrà completato dal ministro dell'interno. Sulla base di quanto ci verrà comunicato, definiremmo il nostro comportamento.
Il sottosegretario Maritati ha aggiunto anche, sempre in Commissione giustizia: «Non è neanche esatto il rilievo formulato dal deputato Mantovano in ordine alla mancanza di fondi necessari per poter concedere le elargizioni previste dalla legge n. 44 ai beneficiari in quanto attualmente sono stati stanziati, proprio per tali finalità, 205 miliardi dei quali ne sono stati utilizzati dal commissario solamente nove».
Non è esatto quello che osserva il sottosegretario perché i 205 miliardi rappresentano la somma di tutti i fondi che annualmente sono stati stanziati a sostegno del fondo anti-racket e che sono stati utilizzati soltanto in minima parte perché quel fondo non funzionava, tanto è vero che è stato necessario modificarne il funzionamento sulla base della legge n. 44. Il punto in discussione non è quello, ma è se si voglia davvero attuare l'articolo 18 della legge n. 44 che stabilisce una serie di modalità di alimentazione del fondo, innovando con il passato, per esempio prevedendo un contributo sui premi assicurativi. Tutto ciò deve avvenire - lo ricordava prima l'onorevole Gazzilli - con decreto del ministro dell'interno, in mancanza del quale la piena funzionalità della nuova normativa non avverrà.
Confido che, essendo cambiato il sottosegretario, vi saranno risposte più chiare e in ogni caso mi sembra che tali quesiti non possano rimanere inevasi. Non è nostra intenzione frapporre barricate, anzi vogliamo che la legge funzioni al più presto possibile ma, proprio in vista della sua piena funzionalità, chiediamo maggiore chiarezza sul punto. Analogamente, visto che si parla di racket e di usura, chiediamo chiarezza su altri punti che continuano a rimanere inevasi, pur essendo trascorsi alcuni anni. Nella legge n. 108 che, come tutti sanno, ha modificato ampiamente il terreno dell'usura, si prevede all'articolo 15 una dotazione annuale di 100 miliardi per la funzionalità del fondo di prevenzione. La legge ha stabilito questa dotazione nella misura prima indicata per gli esercizi finanziari 1996, 1997 e 1998 ma vorremmo avere notizie sugli esercizi successivi.
Anche questo è un quesito che formalmente rivolgo al Governo.
Infine, la stessa legge n. 108 del 1996 - ne parlo in questa sede in quanto non ritengo che sia fuori dal discorso, vista l'unificazione dei due titoli «racket» e «usura» in un unico fondo che sarà gestito dal commissario - stabilisce, all'articolo 16, modalità per il funzionamento dell'attività di mediazione o di consulenza nei finanziamenti e dell'attività degli intermediari finanziari; esso stabilisce, altresì, che l'attività di mediazione e creditizia dovrà essere disciplinata da un regolamento da emanarsi dal Governo ai sensi della legge n. 400 del 1988. In dipendenza di tale regolamento viene fissata, addirittura, una norma di carattere penale per le violazioni all'articolo 16 citato che, però, funziona come norma cosiddetta in bianco e, quindi, richiama - relativamente alla parte precettiva e non sanzionatoria - il contenuto dell'emanando regolamento. Ebbene, sono trascorsi quasi quattro anni dall'approvazione della legge n. 108 del 1996 e quel regolamento ancora non è stato emanato.
In conclusione, se il Governo risponderà in modo chiaro e preciso ai quesiti che mi sono permesso di porre, voteremo a favore della conversione in legge del decreto-legge in esame che, comunque,


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risponde solo in parte alle carenze dell'attività di Governo nell'attuazione della legge n. 44 del 1999. Dunque, valuteremo le nostre decisioni sulla base delle risposte del Governo.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

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