Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 607 del 20/10/1999
Back Index Forward

Pag. 63


...
Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni (ore 16,06).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interpellanze e di interrogazioni.


Pag. 64

(Svolgimento del referendum consultivo per la nascita del comune di Roma marittima)

PRESIDENTE. Cominciamo con l'interrogazione Buontempo n. 3-04449 (vedi l'allegato A - Interpellanze ed interrogazioni sezione 1).
Il sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere.

ADRIANA VIGNERI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rispondo all'interrogazione dell'onorevole Buontempo relativa allo svolgimento previsto per il prossimo 24 ottobre di un referendum consultivo per l'istituzione del comune di Roma marittima ed all'interpretazione e applicazione della normativa regionale in materia.
Il Governo ha accolto prontamente l'invito della Camera, tuttavia non vi è alcun aspetto di diretta responsabilità del Ministero dell'interno, in quanto - come è noto - l'indizione, l'organizzazione e lo svolgimento di referendum consultivi per l'istituzione di nuovi comuni sono adempimenti che ricadono nell'esclusiva competenza delle amministrazioni regionali interessate. A norma dell'articolo 133, comma 2 della Costituzione, infatti, la regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni. Tale principio è stato ulteriormente riaffermato nella legge n. 142 del 1990 e, in effetti, la regione Lazio si è dotata di una disciplina, la legge regionale n. 19, riguardante il referendum consultivo per l'istituzione di nuovi comuni e le modificazioni delle circoscrizioni e denominazioni comunali.
Nel caso al quale fa riferimento l'interrogante, il presidente della giunta regionale, con decreto del 19 luglio 1999, ha indetto il referendum consultivo tra i cittadini della XIII circoscrizione amministrativa del comune di Roma per esprimere il parere in ordine all'istituzione del comune di Roma marittima. Per domenica 24 ottobre è stata fissata la data di convocazione degli elettori. Il 4 ottobre scorso la regione Lazio ha posto un quesito al Ministero dell'interno per conoscere l'esatta interpretazione dell'articolo 2, comma 3, della suddetta legge regionale che dispone che, quando il referendum è indetto nell'anno di scadenza del consiglio regionale, la convocazione degli elettori non possa avvenire nei sei mesi che precedono la data di elezione del consiglio, né prima che siano trascorsi i sei mesi dalla stessa. In particolare, si chiedeva di conoscere il significato letterale dell'espressione «nell'anno di scadenza del consiglio regionale», al fine di stabilire se nella fattispecie dovesse trovare applicazione il divieto di convocazione degli elettori nel semestre precedente e in quello successivo alla data di elezione del consiglio regionale stesso.
Il 5 ottobre il Ministero dell'interno comunicava alla regione il proprio parere di natura meramente tecnica, secondo il quale l'espressione «anno di scadenza del consiglio» deve intendersi come anno di legislatura e cioè come periodo di dodici mesi anteriori alla scadenza del consiglio regionale, sulla base delle motivazioni contenute nel parere dell'ufficio. In tale parere si afferma, innanzitutto, che, secondo un'interpretazione puramente letterale della normativa, l'espressione «nell'anno di scadenza del consiglio regionale» potrebbe intendersi come anno solare. Conseguentemente, sarebbe da ritenersi legittima l'indizione di un referendum consultivo effettuata nell'anno solare anteriore alla scadenza del consiglio regionale.
Tale interpretazione, peraltro, renderebbe inapplicabile il divieto, previsto nella medesima disposizione legislativa regionale, secondo il quale la convocazione degli elettori non può avvenire nei sei mesi che precedono la data di elezione del consiglio. Infatti, considerato che, a norma della vigente legislazione, le consultazioni per il rinnovo del consiglio regionale si svolgono nei primi mesi dell'anno di scadenza del mandato, non


Pag. 65

sussisterebbe la possibilità pratica di rispettare il termine semestrale fissato dalla legge regionale.
Secondo il parere espresso dagli uffici, occorre pertanto individuare un criterio interpretativo logico che si fondi sulla ratio legis della normativa. Infatti, il legislatore regionale, attraverso le disposizioni del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale n. 19, ha inteso evitare che nello stesso anno possano aver luogo contemporaneamente le elezioni regionali e le consultazioni referendarie, limitazione che trova giustificazione nella particolare situazione che viene a determinarsi nei periodi di tempo nei quali sta per scadere il mandato regionale: questa è la ratio che si desume dalla legge.
L'espressione «nell'anno di scadenza del consiglio regionale» è stata quindi intesa dagli uffici interpellati come anno di legislatura, cioè i dodici mesi anteriori alla scadenza del consiglio regionale. Pertanto, nel caso in cui manchino dodici mesi o meno alla scadenza del consiglio, deve essere rispettato il termine dei sei mesi antecedenti la data dell'elezione, durante il quale non è consentita la convocazione degli elettori.
D'altra parte - si rileva nel parere degli uffici - la medesima esigenza di evitare sovrapposizioni di consultazioni elettorali di diversa natura è alla base dell'articolo 11 della stessa legge regionale, in cui viene presa in considerazione l'ipotesi di uno scioglimento anticipato del consiglio regionale, che costituisce un evento straordinario. In tal caso, è previsto che il referendum già indetto sia sospeso all'atto della pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per l'elezione del nuovo consiglio e che i termini del procedimento referendario riprendano a decorrere a partire dalla scadenza del termine dei sei mesi successivi all'elezione del nuovo consiglio regionale.
L'onorevole Buontempo fa poi riferimento ad un parere reso il 30 settembre dall'Avvocatura generale dello Stato al sindaco di Roma. Tale parere è sostanzialmente analogo a quello del Ministero dell'interno e, soprattutto, ribadisce che, ove la consultazione dovesse comportare la convocazione degli elettori in una data anteriore di meno di sei mesi rispetto alla data di elezione del consiglio della regione Lazio, essa risulterebbe non conforme a legge.
Nello stesso parere l'Avvocatura generale dello Stato ribadisce la competenza piena della regione ad assumere le determinazioni definitive sullo svolgimento del referendum consultivo, questione sulla quale credo vi sia il pieno accordo da parte di tutti.
Resta ferma, naturalmente, la competenza del Ministero dell'interno a garantire il regolare svolgimento delle operazioni - sia elettorali, sia referendarie -, con specifico riferimento all'espletamento di tutti i compiti che fanno capo agli uffici del comune. A tale riguardo, sulla base delle informazioni assunte presso la prefettura di Roma, posso assicurare l'interrogante che la consegna dei certificati elettorali risulta regolarmente avvenuta.

PRESIDENTE. L'onorevole Buontempo ha facoltà di replicare.

TEODORO BUONTEMPO. Signor Presidente, richiamo la sua attenzione, perché lei ha una grande esperienza in materia amministrativa.
Signor sottosegretario, innanzitutto le dico - e me ne assumo la responsabilità - che, poiché stimo il prefetto, non credo che egli abbia potuto dire che sono stati recapitati tutti i certificati elettorali. È una menzogna e mi assumo la responsabilità di tale affermazione. Ho verificato personalmente con i colleghi dei DS e fino a cinque giorni fa le schede da recapitare erano ancora 18 mila. Non so a che punto siamo oggi.
Ancora nel momento in cui stiamo parlando, signor sottosegretario, non è stata fissata la data delle elezioni regionali e quindi esprimere un parere sulla base di un'ipotesi o di un articolo di giornale non è credibile. La regione Lazio ha deliberato sulla base di una scadenza certa, quella della scadenza naturale dei consigli regionali


Pag. 66

nel nostro paese. Dunque la regione Lazio ha deliberato in un periodo antecedente ai sei mesi a cui si fa riferimento con la legge del 1980.
Dal rappresentante del Ministero dell'interno avrei voluto sapere se esista un decreto di fissazione delle elezioni regionali perché a me non risulta. Mi rivolgo anche a lei, signor Presidente, ma possono gli uffici del ministero esprimere un parere su una legge regionale che fissa la data di svolgimento di un referendum consultivo sulla base dell'ipotesi che le elezioni regionali verranno anticipate? Lo ripeto, ancora oggi, pur essendo stato fissato per il 24 ottobre un referendum consultivo, non sappiamo ancora quando si voterà perché l'unica cosa nota è la scadenza naturale.
Vorrei ricordare ancora una volta che il referendum è stato fissato al 24 ottobre e che parte dei certificati (lei ha detto «tutti») sono stati consegnati. Inoltre, far saltare, a quattro giorni dalla votazione, un referendum che interessa 187 mila cittadini è cosa grave che può creare turbative di ordine pubblico e di carattere sociale.
Aggiungo che nel pomeriggio, non più di mezzora fa, alla regione Lazio è stata presentata una proposta di legge volta all'interpretazione autentica della legge regionale del 1980, ma nella seconda commissione, al momento del voto, è mancato il numero legale. Tutto questo contrasta con quanto detto dal sottosegretario perché alla regione Lazio si afferma che le elezioni si devono tenere ma, nel momento in cui si vuole dare un'interpretazione autentica della legge, manca il numero legale.
Vorrei far presente che tutti i precedenti identificano l'anno solare, nel senso che non esiste alcun precedente a livello regionale che faccia riferimento ai dodici mesi, altrimenti il legislatore l'avrebbe specificato. Tenga conto che le sue dichiarazioni, onorevole sottosegretario, verranno presentate al TAR che domani mattina si pronuncerà.
Contesto che gli uffici del ministero siano legittimati a dire che non si può procedere alla votazione in mancanza del decreto di fissazione delle elezioni; contesto l'interpretazione dell'Avvocatura dello Stato che è finalizzata a favorire chi vuole bloccare il voto, poiché parliamo di una cosa che non esiste. Vorrei sapere se si intenda per anno solare quello in cui scade il quinquennio della durata in carica del consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 108 del 1968, ovvero l'arco temporale di dodici mesi che precede la scadenza del consiglio stesso.
La tesi che il legislatore abbia voluto riferirsi all'anno solare non solo è stata attuata nella prassi dall'amministrazione regionale in occasione dei referendum consultivi - ad esempio quello di San Cesareo -, ma appare sostenuta anche da alcuni fondamenti molto importanti.
Non vi è dubbio che, se il legislatore avesse voluto intendere l'arco temporale dei dodici mesi anteriori alla scadenza del consiglio regionale, avrebbe fatto ricorso all'espressione «dodici mesi che precedono la scadenza» o ad altre simili quale, ad esempio, «anno anteriore alla scadenza» come, appunto, è stato disposto in leggi dello Stato o in leggi di altre regioni, con riferimento alla disciplina di questo aspetto del procedimento elettorale referendario.
Per quanto riguarda il secondo elemento, si evidenzia che la legge regionale in esame è stata varata in un momento storico in cui le elezioni del consiglio regionale venivano - come vengono tuttora - effettuate verso la metà dell'anno. Quindi, la regione Lazio aveva deliberato secondo i poteri che le sono attribuiti dalle leggi.
Onorevole sottosegretario, se passasse il principio che un ricorso al TAR possa bloccare una legge regionale, il nostro paese si paralizzerebbe. Infatti - mi corregga se sbaglio - la legge regionale viene vistata dal Governo. Signor Presidente, le chiedo un attimo di attenzione. Mi chiedo se, proprio ora, abbia necessità di comunicare con lei quel nostro carissimo funzionario. Non può aspettare due minuti?


Pag. 67

PRESIDENTE. Onorevole Buontempo, lei è così cortese da richiamare la mia attenzione in quanto professore di diritto amministrativo; tuttavia, debbo farle presente che anche l'onorevole sottosegretario è mia collega, in quanto è professoressa di diritto amministrativo.

TEODORO BUONTEMPO. Non c'è dubbio, infatti la rispetto moltissimo. Tuttavia, il sottosegretario Vigneri ha letto una cosa che - se avesse dovuto scriverla lei - non avrebbe scritto.
Signor Presidente, signor sottosegretario, mi chiedo come sia possibile che il Governo venga qui a rispondere senza aver emesso il decreto di fissazione delle votazioni. Mi chiedo, altresì, come sia possibile che il Governo venga a sostenere che il legislatore non abbia voluto intendere l'anno solare, bensì, dodici mesi anteriori alla scadenza del consiglio regionale; sulla base di quale precedente? Per la regione Lazio, infatti, abbiamo precedenti diversi: ho citato il referendum di San Cesareo; vi era stato un precedente scioglimento del consiglio regionale. Ecco perché, signor Presidente, richiamavo la sua attenzione. Poi, potrà distrarsi.

PRESIDENTE. Onorevole Buontempo, non mi sto distraendo, ma il tempo a sua disposizione è terminato; tuttavia, abbiamo fatto come si fa in Inghilterra: abbiamo fermato gli orologi.

TEODORO BUONTEMPO. La ringrazio. La legge regionale viene vistata dal Governo. Dunque, se fosse accolta l'ipotesi che i ricorsi al TAR possono bloccare gli effetti di una legge regionale, dovremmo riflettere non poco al riguardo. Infatti, per lo stesso principio, si potrebbe far ricorso contro una legge dello Stato! Ritengo che ciò non sia possibile.
Torno a chiedermi: può la presentazione di un ricorso al TAR rendere inefficace una legge? La regione Lazio ha deliberato in piene legittimità di poteri quando, a settembre, sapeva con certezza che si sarebbe votato intorno al mese di maggio, alla scadenza naturale dell'organo?
In conclusione, ritengo che il Governo debba fare una riflessione approfondita; ritengo, altresì, che il Governo abbia competenza. La regione Lazio difende la sua scelta. Ho davanti a me un'altra delibera in cui si afferma che si debba intendere anno solare, che mezz'ora fa non è stata votata per mancanza del numero legale.

PRESIDENTE. Succede nelle migliori famiglie!

TEODORO BUONTEMPO. Così si vuole impedire alla regione Lazio e al suo presidente Badaloni, che ha emanato il decreto di indizione del referendum, di operare in piena autonomia in base alle norme vigenti. Questo perché, va detto chiaramente, il sindaco di Roma, che è sostenuto dalla stessa maggioranza politica, non ha gradito che la regione Lazio abbia indetto questo referendum. È stato proprio questi a rivolgersi al Ministero dell'interno: ho copia della lettera che il Ministero stesso ha inviato al sindaco di Roma, così come ho copia del parere dell'Avvocatura dello Stato che ha risposto al sindaco.
In questo conflitto che vede contrapporsi la regione Lazio e il sindaco di Roma deve prevalere il buonsenso. I funzionari parlano di «interpretazione logica»: non ritengo, signor Presidente, che si possano dare interpretazioni in materia elettorale, una materia molto delicata e difficile.
La regione ha ormai speso oltre un miliardo di lire per consegnare i certificati, per i tabelloni elettorali e per stampare le schede. Mi dica lei quando si voterà. In questo momento so che si voterà a scadenza naturale, ma se lei proverà ad andare sei mesi indietro rispetto a tale scadenza, potrà vedere che il mese di settembre, mese in cui la regione ha deliberato, non rientrava nel cosiddetto semestre bianco. Se poi fra qualche giorno o fra un mese si deciderà di votare a marzo, non si potrà accusare la regione Lazio. Del resto, solo il Vaticano ha avanzato una richiesta legittima chiedendo


Pag. 68

di non votare a maggio perché c'è il mese mariano, né ad aprile a causa della Pasqua e della domenica delle palme.
Impedire di votare a 200 mila persone che hanno raccolto le firme, che sono in campagna elettorale da due mesi e che hanno visto approvare, da parte della regione, la legge elettorale all'unanimità può costituire un precedente molto grave. Apprendere che non si andrà più a votare non aiuterà i cittadini ad avere rispetto e fiducia nelle istituzioni.

PRESIDENTE. Dovremmo ora passare allo svolgimento dell'interpellanza Sbarbati n. 2-01414. L'onorevole Sbarbati ha comunicato alla Presidenza che, per ragioni di traffico, arriverà in ritardo: pertanto, verrà svolta prima l'interpellanza Baiamonte n. 2-01825.

TEODORO BUONTEMPO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEODORO BUONTEMPO. Signor Presidente, vorrei precisare che le carte che ha letto il sottosegretario Vigneri sono di pubblico dominio ed erano già in mio possesso.
Avevo chiesto al Governo di sapere se già vi fosse o meno il decreto di indizione delle elezioni. Se questo è già stato emanato, il ragionamento svolto dal Ministero dell'interno potrebbe avere una base logica, ma se ancora non fosse stato emanato, vorrei sapere dal ministro se ritenga che il 24 ottobre si possa votare o meno.
Il Governo non ha risposto al mio quesito. Al momento, in base alle notizie in mio possesso, la data non è stata indicata. Prego pertanto il Presidente della Camera di sollecitare il ministro per i rapporti con il Parlamento perché venga qui a darci un chiarimento. Si è parlato di un'ipotesi di voto, ma a tale riguardo vorrei sapere: si vota o non si vota? Chi ce lo deve dire?

PRESIDENTE. Avendo seguito l'intervento del sottosegretario Vigneri, mi pare che il Governo abbia risposto che tutto rientra nell'ambito della competenza e della responsabilità della regione Lazio e che il Ministero dell'interno si è limitato a fornire una consulenza di carattere tecnico, di cui la regione Lazio può fare l'uso che crede.

TEODORO BUONTEMPO. Lei è corretto ed abilissimo ma lo è anche il sottosegretario! A prescindere dal soggetto che ha la competenza su questa materia, vorrei sapere se ad oggi esista o meno un decreto che fissa la data delle elezioni regionali.

PRESIDENTE. Avremo modo di chiederlo in un altro momento. Lo si chiederà in un altro momento. Le faccio i miei auguri per la causa presso il TAR!

Back Index Forward