(Sezione 6 - Interventi per lo sviluppo del lavoro temporaneo)
STELLUTI, GUERRA e CAMPATELLI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che:
dopo due anni di sperimentazione il lavoro temporaneo previsto dalla legge n. 196 del 1997 sta assumendo un ruolo importante nel rispondere alle esigenze occupazionali dei lavoratori e alle esigenze di flessibilità delle imprese (quasi 90.000 posizioni, di cui il settanta per cento al Nord);
la possibilità di espansione di tale strumento e l'opportunità di rimanere sul mercato da parte dei lavoratori è legata alla preparazione professionale degli stessi;
l'articolo 5, primo comma, della legge stessa prevede il versamento del 5 per cento delle retribuzioni dei lavoratori da parte delle agenzie per il lavoro temporaneo all'apposito fondo per la formazione;
risultano versati ormai circa 40 miliardi di lire all'Inps -:
se non ritenga decisivo per le politiche occupazionali previste dal programma di Governo l'ulteriore sviluppo del settore del lavoro temporaneo, e, a tal fine, quando si intenda emanare il decreto di costituzione del fondo per la formazione e definire la modalità di ripartizione territoriale e di spesa di tali risorse e, conseguentemente, attribuire le competenze formative ai soggetti interessati, rispondere al fabbisogno formativo dei vari territori, che dovrebbe essere soddisfatto con una assegnazione di adeguate risorse almeno proporzionali alle quantità versate, tenendo conto che la sola Lombardia ha versato circa un terzo delle somme introiettate. (3-04464)