Allegato A
Seduta n. 607 del 20/10/1999


Pag. 6


...

(A.C. 6070 - sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Autorizzazione di spesa).

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 37.000 milioni. A tale onere si provvede, nel limite di lire 20.000 milioni per l'anno 1999 e di lire 17.000 milioni per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Commissario generale del Governo italiano per la partecipazione all'Esposizione universale di Hannover del 2000, nominato con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri del commercio con l'estero, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro,


Pag. 7

del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato a derogare alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato in materia di contratti.
4. Al fine di delimitare l'ambito della deroga alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato in materia di contratti di cui al comma 3, con decreto del Ministro degli affari esteri, da emanare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono fissati i criteri di trasparenza e di economicità ai quali il Commissario generale deve attenersi nell'affidamento dei lavori mediante trattativa privata, nonché le procedure per l'eventuale restituzione delle somme non utilizzate.
5. I criteri di cui al comma 4 devono escludere la possibilità di procedere a varianti e revisioni di prezzi in corso d'opera, in modo tale da mantenere in capo alle imprese eventuali costi aggiuntivi.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

Sopprimerlo.
2. 1. Niccolini, De Luca, Previti, Taborelli.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 2. (Autorizzazione di spesa) - 1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 20.000 milioni. A tale onere si provvede, nel limite di lire 11.000 milioni per l'anno 1999 e di lire 9.000 milioni per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo alternativo del relatore di minoranza on. Rivolta.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: 37.000 con la seguente: 18.500.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: 20.000 fino a: 17.000 con le seguenti: 10.000 milioni per l'anno 1999 e di lire 8.500.

2. 2. Niccolini, De Luca, Previti, Taborelli.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: al Ministero degli affari esteri con le seguenti: alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. 3. Niccolini, De Luca, Previti, Taborelli.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Lo stanziamento previsto dalla seguente legge non potrà in alcun caso essere soggetto a successivi aumenti o integrazioni.
2. 4. Niccolini, De Luca, Previti, Taborelli.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il Commissario generale del Governo italiano per la partecipazione all'Esposizione universale di Hannover del 2000 è incaricato - nominato in via provvisoria - con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro degli affari esteri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Entro trenta giorni il Commissario generale incaricato presenta alle Commissioni parlamentari competenti una relazione dettagliata ed articolata sul piano operativo relativo all'organizzazione della partecipazione italiana all'Esposizione universale. Il


Pag. 8

parere obbligatorio e vincolante delle Commissioni parlamentari competenti sulla relazione del Commissario generale sarà espresso entro trenta giorni. Nel caso di parere positivo, il Presidente del Consiglio dei ministri provvederà con ulteriore decreto, riportante la relazione tecnica approvata, alla nomina definitiva del Commissario generale incaricato. Nel caso di parere negativo, il Commissario sarà esonerato dal suo incarico e si procederà alla nomina di un nuovo Commissario generale incaricato secondo l'iter previsto.
2. 10. (nuova formulazione del 3. 8.) Niccolini, De Luca, Previti, Taborelli.

Al comma 3, sostituire le parole: a derogare alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato in materia di contratti con le seguenti: alla realizzazione degli interventi necessari all'attuazione dell'articolo 1 anche mediante procedure negoziate nel rispetto delle norme sulla contabilità generale dello Stato e della normativa comunitaria in materia di contratti ed appalti.

Conseguentemente, al comma 4, sopprimere le parole da: Al fine di fino a: di cui al comma 3.
2. 8. Cavaliere, Calzavara.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. È istituito un organo di controllo sull'operato del Commissario straordinario composto da cinque deputati e cinque senatori membri delle Commissioni parlamentari competenti, nominati dal Presidente della Camera dei Deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, in rappresentanza e proporzionalmente ai gruppi parlamentari, e da tre funzionari della Corte dei Conti, designati e nominati dal Presidente della Corte dei Conti. Tale organo di controllo vigilerà costantemente affinché le operazioni inerenti alla partecipazione italiana alla Esposizione universale di Hannover avvengono secondo i dettami della relazione tecnica del Commissario generale. Ogni venti giorni l'organo di controllo trasmetterà un rapporto alle Commissioni parlamentari competenti sullo stato di avanzamento dei lavori.
2. 11. (nuova formulazione del 3. 12) Niccolini, De Luca, Previti, Taborelli.

Al comma 4, sopprimere le parole da: Al fine di fino a: di cui al comma 3.

Conseguentemente, al medesimo comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali criteri devono comunque prevedere la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del bando di gara con l'indicazione dei soggetti invitati a partecipare alla trattativa privata, che non possono essere di numero inferiore a quindici, nonché la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei soggetti aggiudicatari delle singole opere e degli eventuali subappaltatori.
2. 9. Cavaliere, Calzavara.

Al comma 4, sostituire le parole da: nonché le procedure sino alla fine del com- ma con le seguenti: che deve essere definitivamente aggiudicata solo dopo il preventivo controllo finale di un organo di vigilanza appositamente costituito, di cui fanno parte un funzionario nominato dal Presidente della Corte dei conti, un funzionario nominato dal Ragioniere generale dello Stato e sottoposto al parere obbligatorio delle commissioni parlamentari competenti.
2. 5. Niccolini, De Luca, Previti, Taborelli.

Al comma 5, dopo la parola: revisioni aggiungere la seguente: maggiorative.
2. 7. Niccolini, De Luca, Previti, Taborelli.

Al comma 5, sopprimere le parole: in modo tale da mantenere in capo alle imprese eventuali costi aggiuntivi.
2. 6. Niccolini, De Luca, Previti, Taborelli.