Allegato A
Seduta n. 606 del 19/10/1999


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(Sezione 2 - Rapporti di fidejussione tra pubbliche amministrazioni e società assicuratrici)

B) Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere - premesso che:
nel 1986 il comune di Grugliasco compilò un piano particolareggiato, attuativo del Piano regolatore generale comunale, successivamente modificato nel 1988 sulla base di una proposta redatta direttamente dagli operatori privati interessati alla realizzazione dell'intervento; in attuazione di tale piano nel primo semestre del 1989 furono rilasciate alla società Galileo le concessioni edilizie con cui veniva dato avvio alla realizzazione di un insediamento commerciale; seguirono poi alcune varianti che prevedevano - in particolare la n. 41 del 1992 - un importante incremento sia in termini di superfici che di volumi dell'edificabilità;


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la delibera della giunta regionale n. 78 - 40353 della regione Piemonte annullò parzialmente il piano particolareggiato afferente l'area su cui sorgeva il centro commerciale, avendo individuato un eccesso di volumetria imputabile ad una erronea applicazione degli indici di cubatura ed al mancato computo delle vaste superfici delle gallerie e piazze commerciali oltre che dei vani tecnici;
il comune di Grugliasco recepì l'annullamento e provvide immediatamente a sospendere i lavori ancora in corso presso l'insediamento commerciale (finitura della parte destinata ad albergo);
gli operatori commerciali [Tre.ma, Euromercato (e sue consociate), Ikea] e i costruttori (Galileo) ricorsero al Tar che respinse l'istanza (sentenza n. 448/1996, 8 maggio); seguì analogo ricorso al Consiglio di Stato che in data 21 ottobre 1997 respinse gli appelli e confermò le sentenze impugnate;
nel frattempo la Standa, mandataria dei soggetti operanti nell'ambito dell'insediamento commerciale, presentò istanza di condono edilizio ai sensi dell'articolo 39 della legge n. 724 del 1994; il comune adottò un provvedimento di determinazione del conguaglio dell'oblazione pari a 21 miliardi circa; gli operatori ricorsero al Tar Lazio, che respinse l'istanza di sospensiva e determinò in 1/3 del totale la somma da pagarsi in attesa del giudizio di merito, successivo alla sentenza del Consiglio di Stato;
la pubblica amministrazione, nell'intento di fare finalmente chiarezza sulle modalità del calcolo dell'oblazione, pose il quesito al ministero dei lavori pubblici - dipartimento di controllo del territorio - che rispose con un comunicato, secondo il quale la «nota 1» della tabella degli importi dell'oblazione di cui alla legge n. 47 del 1985, modificata dalla legge n. 724 del 1994, non era applicabile al caso di specie; non specificava poi quale altra via seguire, tanto da portare alla necessità di una richiesta di ulteriori approfondimenti in merito, trasmessa al ministero il 30 luglio 1998 e rimasta ad oggi senza risposta;
sulla base del parere ministeriale, gli operatori proposero al Tar Lazio istanza di riesame della precedente sentenza; la discussione avvenne il 31 luglio 1997, con esito negativo per i ricorrenti; la situazione restò immutata;
parallelamente, l'amministrazione comunale formulò una richiesta di conguaglio della quota di contributo concessorio commisurato al costo di costruzione dei manufatti, sulla base di un ricalcolo dello stesso redatto da una terna peritale nominata all'uopo; il conguaglio ammontava a circa 10 miliardi di lire, comprensive di sanzioni, interessi legali e rivalutazione monetaria. Ovviamente gli operatori privati presentarono ricorso, questa volta al Tar Lazio, che ha sollevato questione alla Corte costituzionale perché si esprima in merito alla competenza territoriale dell'organo di giustizia amministrativa;
la prima delle convenzioni stipulate fra comune di Grugliasco e Galileo s.r.l. stabilì le opere di urbanizzazione a corredo, che devono essere eseguite a prescindere dal costo effettivo e in tempi dati riportati nella convenzione medesima;
la seconda convenzione aggiunse all'oggetto contrattuale la possibilità di utilizzare una parte della superficie da realizzare quale superficie commerciale; in sostanza la «scatola» restava la stessa, ma aumentano all'interno le superfici commerciali; inoltre si stabilivano nuove ulteriori opere di urbanizzazione a corredo e i tempi per la realizzazione delle stesse;
la terza convenzione stabilì la possibilità di eseguire opere sostitutive computate a misura;
a fronte del valore delle opere previste nelle tre convenzioni, stimato in lire 19.300.000.000, sono state eseguite opere per un totale di lire 13.150.000.000; restavano da eseguire opere per un importo pari a lire 6.950.000 che, aggiornato, assommava a lire 8.5000.000.000 circa: questo


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a fronte di un'opera ormai completamente funzionante da oltre quattro anni;
pertanto, riguardo le opere di urbanizzazione previste dalle suddette convenzioni, si rileva quanto segue:
a) in data 4 novembre 1988 la Galileo s.r.l. ed il comune di Grugliasco stipulavano la prima convenzione urbanistica. A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni la Galileo s.r.l., come previsto dalle leggi in materia, stipulava le polizze fidejussorie, cauzioni a garanzia degli obblighi ed oneri, di cui alle concessioni edilizie rilasciate ai sensi della legge 28 gennaio 1977 n. 10 con la compagnia Unipol. Alla prima ne seguivano altre, ciascuna in relazione alle successive concessioni edilizie (polizza n. 8351224, n. 16980614, n. 16980653), tutte accese presso la medesima compagnia assicuratrice;
b) a seguito dell'inadempienza della Galileo s.r.l. degli obblighi assunti, l'amministrazione comunale, con deliberazione n. 426 del 5 novembre 1998, procedeva all'incameramento dell'importo di lire 3.751.722.590 (relativo a opere di urbanizzazione previste nella convenzione e mai eseguite);
c) a fronte della disponibilità della Galileo s.r.l. a riprendere i lavori di urbanizzazione, con deliberazione n. 540 del 5 agosto 1997, il sub-commissario prefettizio (che svolgeva le funzioni di sindaco e consiglio comunale) sospendeva fino al 30 settembre 1997 la procedura di incameramento delle cauzioni;
d) la Galileo avviava il cantiere di costruzione di una delle strade d'accesso al centro commerciale, corso Tirreno, e sospende subito dopo i lavori (i cantieri aperti sono stati causa di incidenti automobilistici). Scaduta la data del 30 settembre 1997, la nuova amministrazione comunale, insediatasi nel frattempo a seguito delle elezioni amministrative del 16 novembre 1997, decideva di riavviare la procedura di incameramento delle cauzioni (delibera giunta comunale n. 122 del 31 marzo 1998);
e) la Unipol, con lettera del 7 luglio 1998 respingeva le richieste del comune di pagamento delle polizze, adducendo che l'annullamento parziale del piano particolareggiato operato dalle regione Piemonte e recepito dal comune di Grugliasco, aveva travolto le convenzioni urbanistiche successive a cui attingevano le polizze; in realtà la deliberazione della giunta regionale aveva disposto l'annullamento parziale del piano particolareggiato limitatamente alle quantità edificabili eccedenti le previsioni del Piano regolatore generale comunale. Il piano particolareggiato rimaneva pertanto valido per la parte di cubatura edificatoria non eccedente quella prevista dal suddetto piano particolareggiato; rimanevano conseguentemente operanti le convenzioni urbanistiche stipulate e le polizze contratte a garanzia degli impegni assunti;
f) poiché la Galileo s.r.l. aveva già realizzato integralmente la cubatura originariamente prevista nel piano particolareggiato, aveva pertanto presentato domanda di condono edilizio per la parte che, secondo la delibera regionale richiamata, era risultata eccedente; non aveva però ultimato tutte le opere di urbanizzazione previste nelle convenzioni stipulate, tant'è che presentava domanda di condono edilizio per le opere realizzate in eccedenza;
g) il comune di Grugliasco richiedeva l'incameramento delle polizze così come precisato dall'articolo 7 delle condizioni generali di assicurazione di cui le polizze suddette e, a fronte dell'illegittimo rifiuto da parte della Unipol s.p.a. di corrispondere il pagamento di un ammontare pari all'importo delle opere che la Galileo s.r.l. non ha realizzato in conformità della convenzione, si vedeva costretto ad adire alla magistratura. A maggiore chiarimento, l'articolo 7 delle condizioni generali, sottoscritto da tutte le parti, recitava testualmente: «Il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza sarà effettuato dalla società (Unipol Assicurazioni) entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della richiesta scritta del comune


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garantito, restando inteso che, ai sensi dell'articolo 1944 del codice civile, la società non godrà del beneficio della preventiva escussione del contraente. Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire alla società in merito al pagamento stesso»;
la situazione venutasi a determinare ed evidenziata in premessa pone alcuni problemi di carattere generale che potrebbero richiedere l'attenzione di misure legislative atte a garantire meglio l'efficacia dell'operato della pubblica amministrazione. Infatti:
le resistenze opposte dalla Unipol Assicurazioni hanno dilatato i tempi di realizzazione in economia di opere che il concessionario avrebbe dovuto eseguire secondo modalità e tempi certi, addirittura definiti dalle convenzioni stipulate. La pubblica amministrazione subisce un danno evidente;
le società assicuratrici che operano nel ramo ne hanno anch'esse un danno perché è evidente che, essendo facoltà della pubblica amministrazione richiedere l'accensione di polizze bancarie (che prevedono il versamento dell'intera cifra garantita), l'insolvenza della Unipol incoraggia la fuga dalle polizze assicurative, ritenute non più sicure dal punto di vista dell'esigibilità;
i soggetti concessionari di opere pubbliche per le quali è prevista l'accensione di una polizza fidejussoria risultano anch'essi danneggiati in quanto, qualora la pubblica amministrazione si risolvesse a pretendere polizze bancarie, aumenterebbe il costo degli oneri che debbono sopportare per garantire la regolare esecuzione delle opere concesse o appaltate -:
se il Governo intenda condurre un'indagine per accertare il numero di contenziosi aperti tra la pubblica amministrazione e le società assicuratrici in ordine al rispetto degli impegni contrattuali fidejussori e se intenda adottare misure di carattere generale per tutelare i diritti delle pubbliche amministrazioni a fronte di impegni disattesi dalle società assicuratrici, comprensivi della revoca all'autorizzazione ad operare nel ramo;
se, nel caso evidenziato, non si intendano attivare gli organi di vigilanza perché accertino i motivi del mancato rispetto contrattuale da parte della società Unipol Assicurazioni.
(2-01760)«Gardiol, Paissan, Galletti, Pecoraro Scanio, De Benetti, Procacci, Leccese, Turroni, Dalla Chiesa».
(19 aprile 1999)