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PRESIDENTE. Passiamo all'interpellanza Bergamo n. 2-01985 (vedi l'allegato A - Interpellanze urgenti sezione 5).
L'onorevole Saponara, cofirmatario dell'interpellanza, ha facoltà di illustrarla.
MICHELE SAPONARA. Rinuncio ad illustrarla, signor Presidente, e mi riservo di intervenire in sede di replica.
PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per la giustizia ha facoltà di rispondere.
MARETTA SCOCA, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Risulta pendente, presso il tribunale di Reggio Calabria, il procedimento esecutivo per pignoramento immobiliare eseguito in data 4 ottobre 1991 ad istanza della Carical (oggi Carisal), rappresentata dall'avvocato Chirico, per un credito vantato nei confronti del dottor Franco Greco, magistrato in servizio presso la corte d'appello di Reggio Calabria, coniuge della dottoressa Silvana Grasso, presidente della I sezione penale del suddetto tribunale.
in corso trattative con gli altri istituti creditori per la definizione delle residue posizioni.
PRESIDENTE. L'onorevole Saponara, cofirmatario dell'interpellanza, ha facoltà di replicare.
MICHELE SAPONARA. Non posso dichiararmi soddisfatto. Il Governo ha cercato di minimizzare una questione che ha posto e pone domande delicate, né mi soddisfa la solidarietà - doverosa - espressa dal presidente del tribunale alla dottoressa Grasso. Non metto in dubbio che la dottoressa Grasso corra pericoli di vita e che sia sottoposta a un regime di sorveglianza da parte della Polizia di Stato, perché i magistrati che operano in certe situazioni corrono rischi; mi fa piacere sentirlo, è un atto di solidarietà che può darsi corrisponda al vero. Che poi, però, il presidente del tribunale affermi che non sussista alcuna incompatibilità ambientale e che, quindi, permanga quel clima di serenità che dovrebbe esservi intorno al lavoro di ogni magistrato, lo metto in dubbio.
prestigio e che, comunque, comprometta la serenità di un giudice che deve giudicare, specialmente in processi, in situazioni e in ambienti delicati.
Alla data in cui è stato promosso il procedimento, momento nel quale si determina la competenza ai sensi dell'articolo 5 del codice di procedura civile, non esisteva ancora nel codice di rito l'articolo 30-bis del codice di procedura civile introdotto dall'articolo 9 della legge 2 dicembre 1998, n. 420, con il quale si è stabilito che le cause in cui sono comunque parte magistrati che, secondo le normali disposizioni codicistiche, sarebbero attribuite alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d'appello in cui il magistrato stesso esercita le proprie funzioni, sono attribuite al giudice, egualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo di altro distretto di corte d'appello determinato per legge. Tale legge si limita a prevedere una deroga alle normali disposizioni in tema di competenza senza peraltro introdurre particolari fattispecie di incompatibilità. Per tale motivo, il procedimento è stato correttamente proposto innanzi al tribunale di Reggio Calabria.
L'immobile pignorato è un appartamento di cinque vani sito in Reggio Calabria, alla via De Nava 122, di proprietà del dottor Franco Greco.
Nel procedimento sono intervenuti i seguenti altri creditori: il Banco di Napoli con l'avvocato Pagani, il Banco di Sicilia con l'avvocato Marra, la Banca nazionale del lavoro con l'avvocato Margiotta-Tripupi, la Banca popolare di Crotone con l'avvocato Bottari, la Banca di Roma con l'avvocato Malgeri, Ifiro con l'avvocato Romeo-Galletta. Alcuni degli intervenuti sono creditori anche della dottoressa Silvana Grasso, quale fideiussore del coniuge o condebitore cambiario. Il procedimento, nel corso del quale solo recentemente è stata effettuata la stima dell'immobile da parte del consulente di ufficio, risulta rinviato per il proseguo all'udienza del 17 febbraio 2000.
In ordine ai motivi che hanno dato origine all'insorgere del procedimento, il presidente del tribunale ha fatto presente che la dottoressa Greco gli ha precisato che l'immobile era stato acquistato dal genitore del marito nel lontano 1972, oltre dieci anni prima del matrimonio, ed era stato intestato al figlio. La procedura connessa a detto bene è scaturita da una vertenza squisitamente familiare, che vede in posizioni contrastanti il coniuge della dottoressa Grasso e la sorella del marito in ordine ad alcuni beni, fra i quali quello oggetto di contestazione.
A seguito di tale contrasto sono stati ritardati i pagamenti di mutui accesi dalla famiglia d'origine del marito, al fine di compensare i rapporti di dare e di avere. La dottoressa Grasso ha sottolineato di figurare in alcuni di tali rapporti soltanto in quanto coniuge in regime di comunione di beni ma non in quanto titolare del bene esecutato.
Il presidente del tribunale riferisce anche che la dottoressa Grasso ha aggiunto che la controversia familiare è stata in larga misura definita: nei mesi di marzo e aprile è intervenuto accordo transattivo regolarmente formalizzato con l'istituto creditore principale, mentre sono
Il presidente del tribunale ha ritenuto doveroso sottolineare che tutti gli avvocati che rappresentano e assistono i creditori in tale procedimento operano normalmente nel settore civile. Di contro, la dottoressa Grasso si occupa esclusivamente di procedimenti penali quale presidente della prima sezione penale. La stessa, inoltre, presiede anche la corte di assise in alcuni gravi processi per fatti di criminalità organizzata, con rilevante numero di imputati detenuti e con notevoli rischi personali, in funzione dei quali è tuttora sottoposta alla misura di protezione della tutela.
Il presidente del tribunale ha anche fatto presente che, fin da quando la dottoressa Grasso è in servizio presso il tribunale, non ha mai dovuto rilevare episodi o situazioni che la riguardano comunque pregiudizievoli per l'efficienza dell'ufficio.
A quanto riferito dal presidente del tribunale, appare opportuno aggiungere che l'ordinamento (articoli 36 e 37 del codice di procedura penale) prevede espressamente i casi di astensione e di ricusazione del giudice. Tali istituti garantiscono che il giudice non si venga a trovare nel processo in condizione di non potere svolgere serenamente il proprio compito. Allo stato, non sono state segnalate situazioni riconducibili a tali norme.
Alla luce delle considerazioni svolte, si ritiene di poter escludere la sussistenza dei presupposti necessari per l'adozione delle iniziative di natura amministrativa alle quali accennano gli onorevoli interpellanti.
È una situazione delicata. Per esempio, mi impressiona il numero delle banche creditrici. Non ho ancora capito quale sia la natura del credito; tutti abbiamo comprato case e sappiamo che, per farlo, si accendono mutui, ma possibile che per una casa si ricorra ai mutui di cinque o sei banche? Ricordo che un magistrato fu trasferito per incompatibilità ambientale da una città della Sicilia perché aveva contratto mutui presso una banca. Anche le banche che concedono diversi mutui ad un magistrato possono creare una situazione antipatica di conflitto e di incompatibilità ambientale; ecco perché avrei preferito saperne di più sulla natura dei crediti (quindi dei debiti), anche perché essi si riferiscono al marito. Sappiamo, nel caso dell'altro magistrato che ho ricordato, che natura avessero i debiti.
La concessione di una fideiussione da parte della moglie è un atto di solidarietà coniugale ma, a nostro avviso, una magistratura, un magistrato, un giudice che ha grandi poteri, grandi prerogative, che è indipendente, che dispone l'arresto e che condanna le persone, specialmente in processi delicati come quello al quale accennava il sottosegretario, dovrebbe essere indipendente dai debiti, dai mutui. Quella in esame è una situazione debitoria che mi pare risalga al 1991; essa si sta risolvendo faticosamente, ma non credo non abbia richiesto attività transattive, mediazioni da parte di avvocati, comprensione da parte delle banche. Mi sembra, quindi, che sia una situazione che leda il
Per tali ragioni, non sono soddisfatto della risposta del sottosegretario. Abbiamo comunque ritenuto opportuno segnalare tale situazione, già evidenziata da un giornale, il Dibattito, che aveva posto alcune domande proprio sulla posizione del giudice, al quale manca il prestigio necessario per amministrare giustizia in un certo contesto.