Allegato A
Seduta n. 596 del 5/10/1999


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(A.C. 6322 - sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:
al comma 1, lettera
a), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'INPS si avvale altresì di un consulente terzo per il monitoraggio dell'operazione di cartolarizzazione,


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scelto con l'assistenza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica secondo procedure competitive tra primarie società operanti in esclusiva nel settore del monitoraggio e della valutazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base di apposita relazione presentata dall'INPS, riferisce al Parlamento ogni sei mesi, a decorrere dalla data di costituzione della società di cui al comma 4, sui risultati economico-finanziari conseguiti»;
al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Le tipologie e il valore nominale complessivo dei crediti ceduti, il prezzo iniziale, a titolo definitivo, le modalità di pagamento dell'eventuale prezzo residuo, nonché le caratteristiche dei titoli da emettersi o dei prestiti da contrarre ai sensi del comma 5 e le modalità di gestione della società ivi indicata, sono determinati con uno o più decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale. I titoli e i prestiti di cui sopra potranno beneficiare in tutto o in parte della garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato, ove accordata, sarà concessa con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che stabilirà i limiti e le condizioni della stessa. Per tipologie diverse da quelle individuate dai predetti decreti si applicano i commi 18 e 18-bis. I valori dei crediti ceduti nel 1999 saranno tali da determinare entrate di cassa nello stesso anno non inferiori a quelle previste nella quantificazione degli effetti finanziari del presente articolo"».
al comma 1, lettera e), ultimo periodo, dopo le parole: «non residenti» sono inserite le seguenti: «, esclusi i soggetti residenti negli Stati o nei territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati dal decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999».
al comma 1, lettera h), la parola: «soppresso» è sostituita dalla seguente: «abrogato»;
al comma 1, la lettera m) è sostituita dalla seguente:
«m) i commi 18 e 19 sono sostituiti dal seguente:
"18. L'INPS, al fine di realizzare celermente i propri incassi, può procedere in ciascun anno, nell'ambito di piani concordati con i Ministeri vigilanti e attraverso delibere del proprio consiglio di amministrazione, alla cessione dei crediti di cui al comma 2, quarto periodo. La cessione, al momento del trasferimento del credito, produce la liberazione del cedente nei confronti del cessionario e non può essere effettuata per una entità complessiva inferiore all'ammontare dei contributi"»;
al comma 1, la lettera n) è sostituita dalla seguente:
«n) dopo il comma 18 è aggiunto il seguente:
"18-bis) Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica la legge 30 aprile 1999, n. 130"»;
dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Il primo dei decreti di cui all'articolo 13, comma 2, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituito dal comma 1, lettera b), del presente articolo, è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Gli eventuali successivi decreti sono emanati entro quindici giorni dalla data di inizio di ciascuna ulteriore fase tecnico-operativa dell'operazione di cartolarizzazione».

All'articolo 2:
al comma 1, lettera a), le parole: «ovvero trasferite alla stessa in gestione della


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società cessionaria» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero trasferiti alla stessa in gestione dalla società cessionaria»;
al comma 1, lettera b), dopo le parole: «crediti d'imposta» è inserita la seguente: «e».

All'articolo 3:
al comma 2, la parola: «soppressi» è sostituita dalla seguente: «abrogati».