EMENDAMENTO ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 27.
Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, dopo le parole: unità sanitaria locale, aggiungere le seguenti: o da medico specialista diabetologo nell'ambito dell'esercizio di attività privata.
27. 1. Savarese, Bocchino, Bosco.
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27 bis (Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) - 1. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli articoli 61 e 62, di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiatura industriali complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali, può essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, e comunque in numero non superiore a sei unità, fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli; qualora vengano superati i limiti dell'articolo 62, ma nel rispetto dell'articolo 61, il carico può essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per occupare l'intera superficie utile del piano di carico dei veicolo o del complesso di veicoli, nell'osservanza dell'articolo 164 e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia per i quali ricorre sempre il limite delle sei unità. In entrambi i casi la predetta massa complessiva non potrà essere superiore a 38 tonnellate se autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se autoveicoli isolati a quattro assi, 86 tonnellate se complessi di veicoli a sei assi, 108 tonnellate se complessi di veicoli ad otto assi. I richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui venga trasportato un unico pezzo indivisibile.»
b) il comma 2-bis, aggiunto dall'articolo 11 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, viene sostituito dal seguente:
«2-bis. Ove i veicoli di cui al comma 2, lettera b), per l'effettuazione delle attività ivi previste, compiano percorsi ripetitivi con sagome di carico sempre simili, l'autorizzazione alla circolazione è concessa dall'ente proprietario previo pagamento di un indennizzo forfetario, in aggiunta alla tassa di circolazione, pari a 1,5, 2 e 3 volte gli importi rispettivamente dovuti per i medesimi veicoli isolati a 3 e 4 assi e le combinazioni a 6 o più assi, da corrispondere contestualmente alla tassa di possesso e per la stessa durata. L'autorizzazione per la percorrenza di strade di tipo «A» è comunque subordinata al pagamento delle tariffe prescritte dalle società autostradali. 1 proventi degli indennizzi sopraddetti affluiscono in un apposito capitolo di stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e verranno assegnati agli enti proprietari delle strade in analogia a quanto previsto nell'articolo 34 per i veicoli classificati mezzi d'opera. Ai veicoli ed ai trasporti di cui sopra sono altresì applicabili le sanzioni di cui al
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punto 5 dell'articolo 34 aumentati di due volte e dai successivi punti 21 e 22»
c) al comma 3, dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:
«h) che trasportano balle o rotoli di paglia e fieno;
i) isolati o complessi di veicoli, adibiti al trasporto di macchine operatrici e di macchine agricole».
d) al comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole « per la rimanente rete viaria» sono aggiunte le parole: «, salvo quanto stabilito al comma 2, lettera b)»;
2) alla lettera a), le parole «con il limite massimo di 13,44 metri per gli autoveicoli isolati, 20,16 metri per gli autotreni e 17,36 metri per gli autoarticolati» sono sostituite dalle seguenti: «i limiti stabiliti dall'articolo 61»;
3) alla lettera b) le parole «lettera e) e lettera g)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera g), lettera h), lettera i)»;
4) dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
«b-bis) di cui al comma 3, lettera e), quando. ancorché per effetto del carico, non eccedano l'altezza di 4,30 metri e non eccedano in lunghezza di oltre il 12 per cento i limiti stabiliti dall'articolo 61, a condizione che siano rispettati gli altri limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano compresi esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4.
e) Alla fine del comma 10, è aggiunto il seguente periodo: «Ai limiti dimensionali stabiliti dall'autorizzazione, non concorrono le eventuali eccedenze derivanti dagli organi di fissaggio ed ancoraggio dei carico».
f) Il comma. 18 è sostituito dal seguente:
«18. Chiunque, senza aver ottenuto l'autorizzazione, ovvero violando anche una sola delle condizioni stabilite nell'autorizzazione relativamente ai percorsi prestabiliti, fatta esclusione di brevi tratte non prevedibili e funzionali alla consegna delle merci, su o tra percorsi già autorizzati, ai periodi temporali, all'obbligo di scorta della Polizia stradale o tecnica, nonché superando anche uno solo dei limiti massimi dimensionali o di massa indicati nell'autorizzazione medesima, esegua uno dei trasporti eccezionali di cui ai commi 2, 3 o 7, ovvero circoli con uno dei veicoli eccezionali dì cui al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.165.000 a lire 4.700.000.»;
g) Il comma 19 è sostituito del seguente:
«19. Chiunque esegua trasporti eccezionali o in condizione di eccezionalità, ovvero circoli con un veicolo eccezionale senza osservare le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 235.000 a lire 940.000. Alla stessa sanzione è soggetto chiunque esegua trasporti eccezionali od in condizioni di eccezionalità ovvero circoli con un veicolo eccezionale, senza rispettare tutte le prescrizioni non comprese fra quelle indicate nel comma 18, ad esclusione dei casi in difetto, ancorché maggiori delle tolleranze ammesse e/o con numero inferiore degli elementi del carico autorizzato»;
h) Al comma 21, dopo le parole: «lettera n)» sono aggiunte le parole: «salvo che ciò sia espressamente consentito, comunque entro i limiti di cui all'articolo 62, nelle rispettive licenze ed autorizzazioni al trasporto di cose»;
i) Il comma 23 è sostituito con il seguente:
«23. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste nei commi 18, 19, 21 e 22 si applicano sia al proprietario del veicolo nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo,
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ad esclusione di quelle relative a violazioni di norme di cui al Titolo V che restano a carico del solo conducente del veicolo».
l) Il comma 24, è sostituito con il seguente:
«24. Dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste nei commi 18, 21 e 22 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida del conducente per un periodo da quindici a trenta giorni, nonché la sospensione della carta di circolazione del veicolo da uno a due mesi, secondo le norme di cui al Capo 1, sezione Il del Titolo VI. Nel caso di cui al comma 18, ove la violazione consista nel superamento dei limiti di massa previsti dall'articolo 62, ovvero dei limiti di massa indicati nell'autorizzazione al trasporto eccezionale, non si procede all'applicazione di sanzioni, se la massa complessiva a pieno carico non risulta superiore di oltre il 5 per cento ai limiti previsti dall'articolo 62, comma 4. Nel caso di cui al comma 18, ove la violazione consista nel superamento dei limiti di sagoma previsti dall'articolo 61, ovvero dei limiti indicati nell'autorizzazione al trasporto eccezionale, non si procede all'applicazione di sanzioni se le dimensioni del carico non risultano superiori di oltre il .2 per cento, tranne nel caso in cui il superamento delle dimensioni non comporti la prescrizione dell'obbligo della scorta».
m) Il comma 25, è sostituito dal seguente:
«25. Nelle ipotesi di violazione, dei commi 18, 21 e 22, l'agente accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio, fino a che non si- sia munito dell'autorizzazione, ovvero non abbia ottemperato alle norme ed alle cautele stabilite nell'autorizzazione. Il veicolo deve essere condotto in un luogo indicato dal proprietario dello stesso, al fine di ottemperare al fermo amministrativo; durante la sosta la responsabilità del veicolo e relativo trasporto rimane a carico del proprietario. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione. Se le disposizioni' come sopra impartite non sono osservate, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi».
n) Dopo il comma 25 sono aggiunti i seguenti
«25-bis. Nelle ipotesi di violazione del comma 19 il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico o il veicolo ovvero non abbia adempiuto alle prescrizioni omesse. L'agente accertatore procede al ritiro immediato della carta di circolazione, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sistemazione del carico; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Durante la sosta la responsabilità del- veicolo e dei relativo carico rimane del conducente. I documenti sono restituiti all'avente diritto, allorché il carico o il veicolo siano stati sistemati, ovvero quando sia stata adempiuta la prescrizione omessa.;
25-ter. Il personale abilitato che nel corso di una scorta tecnica non rispetta le prescrizioni o le modalità di svolgimento previste dal regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni. Ove in un periodo di due anni il medesimo soggetto sia incorso per almeno due volte in una delle violazioni di cui al presente comma, all'ultima violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'abilitazione da uno a tre mesi, ai sensi della sezione Il dei capo I dei titolo VI.;
25-quater. Oltre alle sanzioni previste nei commi precedenti non è data facoltà di applicare ulteriori sanzioni di carattere amministrativo da parte. degli enti di cui al comma 6.
25-quinquies. Ove indicati gli importi delle sanzioni di cui ai commi 18 e 19. dell'articolo 10 vanno sostituiti con importi non rivalutati ai sensi dell'articolo 195, comma 3, rispettivamente: «lire un milione/quattro milioni e lire duecentomila/ottocentomila».
2. Alla fine del comma 11 dell'articolo 167, è aggiunto il seguente periodo: «La
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franchigia del cinque per cento è prevista anche per i trasporti eccezionali e in tal caso non decade la validità dell'autorizzazione».
3. Alla fine del comma 12 dell'articolo 176, è aggiunto il seguente periodo: «Sono esonerati dall'osservanza del divieto di attraversare i varchi in contromano in prossimità delle stazioni di uscita o di entrata in autostrada i veicoli e/o trasporti eccezionali purché muniti di autorizzazioni dell'ente proprietario della strada».
4. Sono abrogate tutte le norme del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in contrasto con le disposizioni contenute nel presente articolo.
27. 02. Mammola
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis. (Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285). - 1. All'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole. «ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione»;
b) al comma 3, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria».
2. Il comma 1 dell'articolo 234 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito con il seguente:
«1. Per gli adeguamenti conseguenti alle disposizioni dell'articolo 20 i comuni stabiliranno un periodo transitorio durante il quale restano consentite le occupazioni, le installazioni e gli accessi al momento esistenti».
27. 05. La Commissione.
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis. (Modifiche all'articolo 20 del nuovo codice della strada). - 1. All'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole. «ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione»
b) al comma 3 il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria»
27. 01. Armaroli, Mazzocchi.
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis. (Modifiche all'articolo 171 del nuovo codice della strada). - 1. All'articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le lettere a) e b) sono sostituite dalla seguente:
«a) ai conducenti alla guida di ciclomotori a due ruote e di motocicli di qualsiasi cilindrata a due ruote, ovvero di motocarrozzette,
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nonché agli eventuali passeggeri».
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Sono esenti dall'obbligo di cui al comma 1, i conducenti di ciclomotori e motocicli, anche a tre ruote, purché dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza. Il regolamento di attuazione e di esecuzione del codice della strada definisce i requisiti tecnici della cellula di sicurezza, dei sistemi di ritenuta e dei dispositivi previsti dal presente comma»
2. Le disposizioni di cui all'articolo 171, come modificato dal presente articolo, entrano in vigore a decorrere dal novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
27. 03. (nuova formulazione) .Stajano, Di Luca.
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis. - 1. All'articolo 13, numero 2, capoverso B, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: «purché muniti di carta di circolazione».
27. 04. Becchetti.