Allegato A
Seduta n. 588 del 23/9/1999


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(Sezione 4 - Regolamento emanato dall'ufficio europeo dei brevetti circa la brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche).

D)

I sottoscritti chiedono di interpellare il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per sapere - premesso che:
la legittimità della direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche è stata impugnata dall'Italia, dall'Olanda e dalla Norvegia;
in merito è attesa una decisione della Corte di giustizia della Comunità europea di Lussemburgo;
la direttiva 98/44/CE suscita forti discussioni, dubbi e polemiche nell'opinione pubblica dei paesi della Comunità;
il Parlamento italiano ha da tempo manifestato preoccupazione in merito alla diffusione nel nostro paese di organismi manipolati geneticamente, giungendo nel marzo 1998 all'approvazione di un ordine del giorno, firmato da tutti i gruppi parlamentari, che impegna il Governo, tra le altre cose, a rielaborare radicalmente la direttiva 98/44/CE sospendendone il recepimento;
la Commissione agricoltura della Camera dei deputati, nell'ottobre del 1997, ha concluso l'indagine conoscitiva sulle nuove tecnologie ed ha approvato il documento finale che evidenzia i rischi per l'ambiente e per la salute dei consumatori come pure forti preoccupazioni legate alla brevettabilità degli organismi viventi;
il Parlamento italiano ha approvato, nel marzo del 1997, all'unanimità, presso


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la Commissione affari sociali della Camera dei deputati, una risoluzione che impegna il Governo a porre nuovamente in discussione, in sede europea, tutta la materia delle nuove tecnologie;
come è noto, la direttiva comunitaria è un atto normativo che può avere come destinatari unicamente gli stati membri della Comunità europea;
il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio europeo dei brevetti di Monaco di Baviera (EPO) «per garantire un recepimento rapido della direttiva 98/44/CE», ha approvato, il 16 giugno 1999, la modifica del regolamento di attuazione della Convenzione sul brevetto europeo (CBE) prevedendo, dal 1 settembre 1999, la brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche, anche per quelle che hanno come oggetto specie vegetali e razze animali. Questa decisione è in evidente contrasto con le competenze dell'ufficio europeo dei brevetti, il cui compito non è quello di anticipare l'attuazione delle direttive con propri regolamenti, ma di osservarle solo dopo l'eventuale recepimento da parte degli stati membri che nello stesso tempo siano parti contraenti della Convenzione di Monaco;
grazie alle nuove disposizioni introdotte nel regolamento di esecuzione potranno essere sbloccate circa 15.000 domande di brevetti «biotech», in gran parte relative ad animali e vegetali manipolati geneticamente, il cui esame non era stato fino ad ora possibile in base alla Convenzione ed al vecchio regolamento;
l'articolo 53 della Convenzione sul brevetto europeo, firmata a Monaco il 5 ottobre 1973, ratificata in data 29 settembre 1978 e in vigore dal 1 dicembre 1978, esclude la brevettabilità delle specie vegetali e delle razze animali, come pure i procedimenti essenzialmente biologici per la costituzione dei vegetali e degli animali, stabilendo esplicitamente, al punto b: «Non vengono concessi brevetti europei per le varietà vegetali o le razze animali come pure i procedimenti essenzialmente biologici per la costituzione di vegetali o di animali; questa disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici e ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti»;
la nuova disposizione approvata dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio europeo dei brevetti è quindi incompatibile con la Convenzione di Monaco e si configura come una decisione completamente arbitraria che desta notevoli perplessità dal punto di vista giuridico;
il Consiglio di amministrazione, inoltre, ha fornito una risposta quantomeno sorprendente rispetto all'eventuale necessità della modifica della Convenzione europea sul brevetto al fine del recepimento anticipato della direttiva 98/44/CE. Infatti, a quanto risulta dai documenti ufficiali, il Consiglio di amministrazione ha ipotizzato la necessità della modifica della Convenzione di Monaco solo in caso di pronuncia in tal senso della Grande camera dei ricorsi, operante presso l'ufficio europeo dei brevetti, chiamata a decidere su una controversia relativa alla brevettazione di un prodotto vegetale transgenico. Nonostante la Grande camera dei ricorsi non si sia, a tutt'oggi, ancora pronunciata, il Consiglio di amministrazione ha provveduto ad introdurre specifiche modifiche al regolamento di esecuzione per rendere possibile l'applicazione della citata direttiva;
il consiglio di amministrazione avrebbe dovuto usare una particolare cautela, attendendo le pronunce degli organi giurisdizionali prima di procedere ad eventuali modifiche procedurali -:
se sia a conoscenza delle procedure e delle modalità che hanno determinato l'approvazione, da parte dell'Italia, di una decisione che non tiene in alcun conto i rilevanti aspetti politici e giuridici rilevati in premessa;
in base a quali motivazioni sia stata data l'approvazione alla modifica del regolamento di esecuzione della Convenzione di cui in premessa;


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se sia a conoscenza di come sia stato possibile delegare a semplici funzionari la decisione in merito ad una questione che ha così rilevante influenza dal punto di vista economico, sociale, ambientale e sanitario per tutti i cittadini;
se non ritenga di dover intervenire al più presto per promuovere, nelle opportune sedi, azioni finalizzate alla revoca delle modifiche del regolamento citato in premessa.
(2-01946)
«Paissan, Procacci, Galletti, Gardiol, Pecoraro Scanio, Leccese».
(21 settembre 1999).