Allegato A
Seduta n. 581 del 14/9/1999


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PROGETTI DI LEGGE: D'INIZIATIVA POPOLARE; JERVOLINO RUSSO; SANZA ED ALTRI; ORLANDO; CASINI ED ALTRI; ERRIGO; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; NAPOLI ED ALTRI; BERLUSCONI ED ALTRI; BIANCHI CLERICI ED ALTRI: LEGGE QUADRO IN MATERIA DI RIORDINO DEI CICLI DELL'ISTRUZIONE (4-280-1653-2493-BIS-3390-3883-3952-4397-4416-4552).

(A.C. 4 - sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Sistema educativo di istruzione e di formazione).

1. Il sistema educativo di istruzione e di formazione è finalizzato alla crescita e alla valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con le disposizioni in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. La Repubblica assicura a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le conoscenze, le capacità e le competenze, generali e di settore, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro.
2. Il sistema educativo di istruzione si articola nella scuola dell'infanzia, nella scuola di base e nella scuola secondaria.
3. L'obbligo scolastico inizia al sesto anno e termina al quindicesimo anno di età.
4. L'obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età si realizza secondo le disposizioni di cui all'articolo 68 della legge n. 17 maggio 1999, n. 144.
5. Nel sistema educativo di istruzione e di formazione si realizza l'integrazione delle persone in situazione di handicap a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.

Sopprimerlo.
* 1. 6. Napoli.

Sopprimerlo.
* 1. 16. Lenti.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. - (Principi generali). - 1. L'educazione, quale processo di maturazione della persona umana, concorre a determinare lo sviluppo civile del Paese.
2. L'istruzione e la formazione in quanto mezzi indirizzati all'educazione, sono fattori primari e decisivi della crescita individuale e sociale dell'uomo e della


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donna, posti in una condizione di pari opportunità.
3. L'istruzione e la formazione sono, pertanto, considerate fra le principali priorità politiche nazionali e vengono esplicate nel rispetto del diritto-dovere delle famiglie ad educare i figli ed in funzione dei bisogni e delle attese dei soggetti a cui sono rivolte.
4. I prerequisiti istituzionali indispensabili al raggiungimento delle finalità previste nei commi precedenti, sono da un lato l'autonomia accordata ad ogni unità operativa del sistema educativo preposto all'istruzione e alla formazione e, da un altro lato, l'apprestamento sia di un sistema scolastico pubblico integrato, comprensivo delle scuole statali e delle scuole non statali, sia di un sistema nazionale della formazione professionale, comprensivo degli istituti, dei centri e delle agenzie statali e non statali.
5. Il sistema scolastico pubblico integrato garantisce ad ogni allievo e ad ogni allieva, qualunque sia la loro provenienza e sulla base di uguali opportunità di partenza, una proposta educativa volta:
a) all'accrescimento della personalità;
b) all'istruzione e alla formazione iniziali;
c) all'educazione permanente e ricorrente;
d) al sostegno dei soggetti in difficoltà;
e) all'inserimento nella società e nel mondo del lavoro;
f) all'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla vita democratica.
6. Il sistema scolastico pubblico integrato fornisce una solida cultura generale e una formazione professionale di base da completare e perfezionare in un tempo successivo, al termine del percorso scolastico.
7. L'istruzione e la formazione iniziali trasmettono le conoscenze e incrementano le competenze necessarie per affrontare la vita attiva in tutte le sue espressioni.
8. Il sistema scolastico pubblico integrato comprende la scuola dell'infanzia, la scuola elementare, la scuola media e la scuola secondaria superiore.
9. La scolarità è ordinata in cicli per ognuno dei quali vengono apprestati piani di studio e programmi che sono introdotti innovati e consolidati con decreto legislativo. Essi sono così ripartiti: un ciclo per la scuola dell'infanzia, due cicli per la scuola elementare, un ciclo per la scuola media e due cicli per la scuola secondaria superiore.
10. I piani di studio riportano le discipline e le attività e segnalano il quadro orario minimo e massimo. I programmi definiscono per ciclo e per disciplina gli obiettivi e i contenuti di apprendimento-insegnamento e gli strumenti di verifica e di valutazione. I programmi costituiscono il riferimento nazionale all'interno del quale i docenti, singolarmente e collegialmente, ricavano i percorsi del loro insegnamento facendosi carico dei ritmi di apprendimento degli allievi e delle allieve.
11. I piani di studio e i programmi possono essere modificati dai collegi dei docenti, sulla scorta di criteri impartiti dal Ministro della Pubblica Istruzione, nell'intento di renderli adeguati alle situazioni e alle istanze della comunità locale e della comunità educativa.
12. La durata dell'istruzione e della formazione obbligatoria è prolungata a complessivi dieci anni, a partire dal sesto anno di età.
13. L'obbligo di istruzione e di formazione si assolve con la frequenza positiva della scuola elementare e della scuola media e con la frequenza successiva:
a) o dei primi due anni della scuola secondaria superiore;
b) o dei primi due anni della formazione professionale di primo livello.
14. L'obbligo di formazione professionale, per coloro che interrompono gli studi nel sistema scolastico dopo il sedicesimo anno di età, prosegue per altri due anni dopo l'obbligo di istruzione e di formazione e si può assolvere con la frequenza:
a) o degli ultimi due anni della formazione professionale di primo livello;


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b) o dei corsi di due anni organizzati in condizione di apprendistato.
15. È prosciolto dall'obbligo di istruzione e di formazione chi abbia frequentato per almeno dieci anni le scuole e i corsi di cui al comma 10 del presente articolo ed è prosciolto dall'obbligo di formazione professionale chi abbia frequentato le agenzie, i centri o i corsi di cui al comma 14 del presente articolo, per almeno due anni.
16. Il sistema scolastico pubblico integrato assume e conserva un carattere nazionale sia per difendere l'omogeneità delle finalità generali, sia per radicare il valore dell'identità storico-culturale del Paese.
17. Nella organizzazione del sistema scolastico è applicata una flessibilità, al fine di realizzare obiettivi specifici di istruzione e di formazione, che siano:
a) aderenti al contesto locale, anche in riferimento a possibili sbocchi occupazionali;
b) facilitanti il congiungimento delle azioni della scuola con quelle di competenza di altri organi territoriali;
c) convenienti per la formulazione della progettualità di istituto che valorizzi la ricerca e la programmazione educative e didattiche.
18. Nell'ambito delle finalità generali è auspicata una duttilità ordinamentale e curricolare che agevoli le istanze di personalizzazione degli interventi.
19. L'educazione permanente e ricorrente rientra nelle attribuzioni del sistema scolastico pubblico integrato e si propone di aggiornare i saperi pregressi, di assecondare l'adattamento ai cambiamenti economici e sociali, di validare le cognizioni acquisite.
20. L'integrazione sociale e scolastica degli handicappati e degli svantaggiati è promossa secondo tempi e con modalità adeguati a ciascun caso. A tale scopo collaborano le istituzioni di assistenza e sanità.
Testo alternativo del relatore di minoranza on. Giovanardi.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. - (Sistema scolastico e sistema dell'istruzione professionale). - 1. Il sistema scolastico e il sistema dell'istruzione professionale sono servizi di preminente interesse nazionale finalizzati alla crescita e alla valorizzazione della personalità, della cultura e della professionalità di ogni cittadino ed allo sviluppo dell'autonomia di giudizio e della capacità di analisi critica, anche come premessa indispensabile per lo sviluppo della coscienza democratica e di libertà.
2. I servizi di istruzione e formazione possono essere assicurati da enti o strutture di natura pubblica o privata in condizioni di pari dignità e nel rispetto delle norme generali sull'istruzione dettate dalla Repubblica.
3. È riconosciuto agli studenti, se maggiorenni, ovvero ai genitori o a chi ne fa le veci, il diritto di scegliere liberamente l'istituzione scolastica ed educativa che soddisfa meglio le loro aspirazioni educative, nel rispetto dei valori fondamentali della Costituzione.
4. Il sistema scolastico ed il sistema dell'istruzione professionale sono articolati nel modo seguente:
a)
scuola dell'infanzia, della durata di tre anni;
b) scuola di primo grado, della durata di quattro anni;
c) scuola di secondo grado, della durata di quattro anni;
d) scuola di terzo grado, della durata di quattro anni;
e) istruzione professionale e artigiana regionale;
f) apprendistato;
g) istruzione universitaria;
h) formazione permanente.
5. A decorrere dal secondo biennio della scuola di secondo grado è possibile


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utilizzare moduli di istruzione professionale e artigiana regionale previo convenzionamento con i soggetti formatori.
6. A decorrere dal terzo anno dell'istruzione professionale è possibile raccordare i percorsi formativi con l'apprendistato.
7. L'obbligo scolastico ha la durata di dieci anni a partire dal sesto anno di età e si articola nella frequenza della scuola di primo e di secondo grado e dei primi due anni della scuola di terzo grado o dell'istruzione professionale.
8. L'obbligo scolastico si intende assolto con la semplice frequenza decennale indipendentemente dalle progressioni nelle classi di studio o di formazione.
9. L'obbligo di frequenza di attività formative e fino al compimento del diciottesimo anno di età si realizza secondo le disposizioni sull'obbligo di frequenza delle attività formative di cui all'articolo 68 della legge n. 17 maggio 1999, n. 144.
10. La scuola dell'infanzia è facoltativa.
11. L'istruzione dell'obbligo è gratuita per tutti, indipendentemente dalla natura dell'ente gestore della scuola frequentata. Lo Stato, d'intesa con le regioni e gli enti locali, promuove interventi diretti a garantire la frequenza della scuola dell'obbligo con provvidenze mirate ad alleviare situazioni di disagio personale, familiare e socio-economico.
12. I corsi della scuola di terzo grado e quelli di istruzione professionale si concludono rispettivamente con il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale.
13. Alle persone con handicap è garantita la frequenza dei corsi di studio di ogni ordine e grado e di quelli della formazione professionale, indipendentemente dalla natura dell'ente gestore, al fine di favorirne lo sviluppo e le potenzialità nell'apprendimento, nella comunicazione e nelle relazioni, per un pieno inserimento nella società e nel mondo del lavoro, anche ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
Testo alternativo del relatore di minoranza on. Aprea.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. - (Sistema di istruzione e formazione). - 1. Il sistema di istruzione e formazione è obbligatorio e pubblico.
2. È finalizzato alla valorizzazione della persona umana, nel rispetto delle differenze e dell'identità di ciascuno secondo i principi sanciti dalla Costituzione. Lo Stato assicura a tutti pari opportunità anche intervenendo a sostegno del reddito e migliorando la qualità sociale delle famiglie perché a scuola ciascuno possa raggiungere un livello culturale, possa sviluppare le conoscenze, affinare le capacità coerentemente con le attitudini personali, necessarie per inserirsi nella vita sociale, lavorativa o di ulteriore studio.
3. L'istruzione si articola nella scuola dell'infanzia e nell'istruzione primaria e istruzione secondaria.
4. La formazione si attua all'interno dell'obbligo scolastico.
5. L'obbligo scolastico termina al sedicesimo anno di età.
Testo alternativo del relatore di minoranza on. Lenti.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. - (Principi generali). - 1. L'educazione, quale processo di maturazione della persona umana, concorre a determinare lo sviluppo civile del Paese.
2. L'istruzione e la formazione in quanto mezzi indirizzati all'educazione, sono fattori primari e decisivi della crescita individuale e sociale dell'uomo e della donna, posti in una condizione di pari opportunità.
3. L'istruzione e la formazione sono, pertanto, considerate fra le principali priorità politiche nazionali e vengono esplicate nel rispetto del diritto-dovere delle famiglie ad educare i figli ed in funzione dei bisogni e delle attese dei soggetti a cui sono rivolte ed in collaborazione con genitori degli allievi e delle allieve.
4. I prerequisiti istituzionali indispensabili al raggiungimento delle finalità previste nei commi precedenti, sono da un lato l'autonomia accordata ad ogni unità operativa


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del sistema educativo preposto all'istruzione e alla formazione e, da un altro lato, l'apprestamento sia di un sistema scolastico pubblico integrato, comprensivo delle scuole statali e delle scuole non statali, sia di un sistema nazionale della formazione professionale, comprensivo degli istituti, dei centri e delle agenzie statali e non statali.
5. Il sistema scolastico pubblico integrato comprende la scuola dell'infanzia, la scuola elementare, la scuola media e la scuola secondaria superiore.
6. La scolarità è ordinata in cicli per ognuno dei quali vengono apprestati piani di studio e programmi che sono introdotti, innovati e consolidati con decreto legislativo. Essi sono cosi ripartiti: un ciclo per la scuola dell'infanzia, due cicli per la scuola elementare, un ciclo per la scuola media e due cicli per la scuola secondaria superiore.
7. I piani di studio riportano le discipline e le attività e segnalano il quadro orario minimo e massimo. I programmi definiscono per ciclo e per disciplina gli obiettivi e i contenuti di apprendimento-insegnamento e gli strumenti di verifica e di valutazione. I programmi costituiscono il riferimento nazionale all'interno del quale i docenti, singolarmente e collegialmente, ricavano i percorsi del loro insegnamento facendosi carico dei ritmi di apprendimento degli allievi e delle allieve.
8. I piani di studio e i programmi possono essere modificati dai collegi dei docenti, sulla scorta di criteri impartiti dal Ministro della pubblica istruzione, nell'intento di renderli adeguati alle situazioni e alle istanze della comunità locale e della comunità educativa.
9. La durata dell'istruzione e della formazione obbligatoria è prolungata a complessivi dieci anni, a partire dal sesto anno di età.
10. L'obbligo di istruzione e di formazione si assolve con la frequenza positiva della scuola elementare e della scuola media e con la frequenza successiva:
a) o dei primi due anni della scuola secondaria superiore;
b) o dei primi due anni della formazione professionale di primo livello.
11. L'obbligo di formazione professionale, per coloro che interrompono gli studi nel sistema scolastico dopo il sedicesimo anno di età, prosegue per altri due anni dopo l'obbligo di istruzione e di formazione e si può assolvere con la frequenza:
a) o degli ultimi due anni della formazione professionale di primo livello;
b) o dei corsi di due anni organizzati in condizione di apprendistato.

12. È prosciolto dall'obbligo di istruzione e di formazione chi abbia frequentato per almeno dieci anni le scuole e i corsi di cui al comma 10 del presente articolo ed è prosciolto dall'obbligo di formazione professionale chi abbia frequentato le agenzie, i centri o i corsi di cui al comma 11 del presente articolo, per almeno due anni.
1. 7. Giovanardi, Follini.

Al comma 1, premettere il seguente periodo: Il sistema educativo e formativo comprende il sistema scolastico e quello dell'istruzione professionale e artigiana.
1. 21. Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Il sistema educativo di istruzione e di formazione riconosce l'esercizio dei diritti e dei doveri dei genitori di educare e di istruire i figli ed è finalizzato alla valorizzazione della persona umana, nel rispetto delle differenze e dell'identità di ciascuna, mediante il conseguimento del successo formativo, e alla crescita della società.
1. 28. Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storace.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Il sistema educativo di istruzione e


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formazione è finalizzato con le seguenti: Il sistema scolastico ed il sistema dell'istruzione professionale riconoscono il diritto e il dovere dei genitori di educare e di istruire i figli e sono finalizzati.
1. 23. Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Il sistema educativo di istruzione e formazione è finalizzato con le seguenti: Il sistema scolastico e il sistema dell'istruzione professionale sono finalizzati.
1. 22. Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: educativo.
1. 27. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: formazione, aggiungere la seguente: professionale.

Conseguentemente, dopo la parola: formazione, ovunque ricorra nel testo, aggiungere la seguente: professionale.
1. 24. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: valorizzazione con la seguente: promozione.
1. 8. Giovanardi, Follini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e dell'identità di ciascuno nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori con le seguenti: dell'identità di ciascuno e nel rispetto della libertà di scelta educativa delle famiglie.
1. 30. Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storace.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: anche con riguardo alle specifiche realtà territoriali.
1. 32 (Nuova formulazione) . Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: , nel quadro della fino alla fine del periodo con il seguente periodo: . L'istituzione scolastica collabora con la famiglia, secondo i principi sanciti dalla Costituzione.
1. 36. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori con le seguenti: nel rispetto del diritto/dovere dei genitori di educare e istruire i figli secondo i propri convincimenti.
1. 34. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori con le seguenti: nel rispetto del diritto e dovere dei genitori di educare e istruire i figli, .
1. 25. Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nel quadro della cooperazione tra scuola e con le seguenti: nel rispetto delle convinzioni educative dei.
1. 33. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In particolare, il sistema di istruzione e di formazione garantisce e tutela il diritto dell'alunno ad esprimersi nella propria lingua e ad apprendere


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la storia e la cultura della propria realtà locale.
1. 37. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In particolare, il sistema di istruzione e di formazione garantisce e tutela il diritto dell'alunno ad esprimersi nella propria lingua.
1. 38. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In particolare, il sistema di istruzione e di formazione garantisce e tutela il diritto dell'alunno ad apprendere la storia e la cultura della propria realtà locale.
1. 39. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: - assicurata a tutti i cittadini pari opportunità di apprendimento, di sviluppo delle abilità e di valorizzazione delle attitudini.
1. 41. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: La Repubblica assicura a tutti pari opportunità d'istruzione e di formazione, affinché ciascuno possa conseguire le capacità e le competenze necessarie a sviluppare pienamente la propria persona ed a svolgere un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società.
1. 29. Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storace.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: - assicurata a tutti i cittadini pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le conoscenze, le capacità e le competenze, generali e di settore, coerenti con le attitudini, le scelte personali e le istanze sociali e culturali espresse dalle specifiche realtà territoriali, necessarie per il pieno sviluppo della persona e per il corretto inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro.
1. 40. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: La Repubblica assicura con le seguenti: - assicurata.
1. 42. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: raggiungere elevati livelli culturali con le seguenti: arricchirsi culturalmente.
1. 26. Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: adeguate all'inserimento sino alla fine del comma, con le seguenti: necessarie per il pieno sviluppo della persona e per inserirsi nella vita sociale e lavorativa.
1. 1. Acierno.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: adeguate all'inserimento con le seguenti: necessarie per il pieno sviluppo della persona e per il corretto inserimento.
1. 35. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: adeguate con le seguenti: per il pieno sviluppo dell'individuo, adeguato.
1. 43. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.


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Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. È garantita la pari dignità tra scuole statali e non statali, nel rispetto delle scelte educative dei genitori.
1. 44. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. È garantita pari dignità tra scuola statale e non statale, nel rispetto della libertà di educazione.
1. 71. Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storace.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai docenti è garantita libertà d'insegnamento per il raggiungimento degli obiettivi educativi fissati nei piani didattici.
1. 31. Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storace.

Sostituire il comma 2, con il seguente:
2. Il sistema di istruzione e di formazione si articola nella:
a) scuola dell'infanzia;
b) scuola elementare, con due cicli biennali;
c) scuola primaria, con due cicli biennali;
d) scuola secondaria di primo grado, con un ciclo triennale;
e) scuola secondaria superiore, con un ciclo biennale;
f) formazione professionale;
g) università.
1. 48. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il sistema di istruzione e di formazione comprende la scuola dell'infanzia, la scuola elementare, la scuola media e la scuola secondaria superiore. La scolarità è ordinata in cicli aventi natura esclusivamente didattica.
1. 9. Giovanardi, Follini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il sistema educativo di istruzione si articola nella scuola dell'infanzia, nel ciclo primario, che assume la denominazione di scuola di base, e nel ciclo secondario, che assume la denominazione di scuola secondaria. Il sistema educativo di formazione si realizza secondo le modalità della legge n. 196 del 1997 e della legge n.144 del 1999.
1. 73. Voglino, Riva, De Murtas, Castellani, Risari, Acierno.

Al comma 2 sopprimere la parola: educativo.
1. 45. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

Al comma 2 dopo la parola: educativo; aggiungere la seguente: e.
1. 52. Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 2 sopprimere la parole: nella scuola dell'infanzia.
1. 46. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

Al comma 2 sostituire le parole: di base con la seguente: primaria.
1. 47. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.


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Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Esso persegue l'obiettivo educativo di facilitare, in ogni allievo, l'imparare a conoscere, a fare, a vivere con gli altri, ovvero l'imparare ad essere.
1. 54. Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. È compito delle Regioni garantire l'assolvimento dell'obbligo di frequenza delle attività di formazione professionale fino al compimento del diciottesimo anno di età. Le regioni, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ne delegano l'esercizio alle province, che provvedono, previo equo trasferimento di risorse sulla base della popolazione scolastica da parte della regione, a disciplinare ed organizzare la presenza equilibrata dei corsi calibrati alle realtà economiche e produttive del territorio.
1. 50. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. È compito delle Regioni garantire l'assolvimento dell'obbligo di frequenza delle attività di formazione professionale fino al compimento del diciottesimo anno di età. Tale formazione si realizza in percorsi formativi, in continuità con l'obbligo scolastico, comprendenti anche l'apprendistato, garantisce l'acquisizione di competenze certificabili e si conclude con il raggiungimento di una qualifica professionale riconosciuta.
1. 49. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. - competenza esclusiva delle Regioni garantire l'assolvimento dell'obbligo di frequenza delle attività di formazione professionale fino al compimento del diciottesimo anno di età ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
1. 51. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. All'istruzione professionale e artigiana, di competenza regionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, si accede al termine della scuola di base.
1. 53. Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. L'obbligo di formazione professionale per coloro che interrompono gli studi nel sistema scolastico dopo il sedicesimo anno di età, prosegue sino al compimento del diciottesimo anno di età, al termine dell'obbligo di istruzione e di formazione, e si assolve con la frequenza:
a) o degli ultimi due anni della formazione professionale di primo livello;
b) o dei corsi di due anni organizzati in condizione di apprendistato.
1. 10. Giovanardi, Follini.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Il sistema educativo di formazione professionale si realizza in percorsi formativi successivi al ciclo dell'istruzione primaria e si conclude con il conseguimento di una qualifica professionale. Nel percorso di formazione successivo al biennio è possibile realizzare il percorso formativo anche tramite la forma dell'apprendistato.
1. 2. Volontè, Tassone, Grillo, Teresio Delfino.


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Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Il sistema educativo di formazione professionale si realizza in percorsi formativi, a partire dall'ultimo anno dell'obbligo scolastico, comprendenti anche l'apprendistato, che garantiscono l'acquisizione di competenze certificabili e si concludono con il conseguimento di una qualifica professionale.
* 1. 3. Volontè, Tassone, Grillo, Teresio Delfino.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Il sistema educativo di formazione professionale si realizza in percorsi formativi, a partire dall'ultimo anno dell'obbligo scolastico, comprendenti anche l'apprendistato, che garantiscono l'acquisizione di competenze certificabili e si concludono con il conseguimento di una qualifica professionale.
* 1. 4. Acierno.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. L'istruzione di base è obbligatoria dal sesto anno di età fino al sedicesimo. Dal quattordicesimo anno di età al sedicesimo è prevista l'opzione obbligatoria tra la scuola secondaria e l'istruzione professionale accreditata.
1. 59. Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. L'istruzione di base è obbligatoria dal sesto anno di età fino al quindicesimo. Dal tredicesimo anno di età al quindicesimo è prevista l'opzione obbligatoria tra la scuola secondaria e l'istruzione professionale accreditata.
1. 58. Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. L'obbligo di frequenza di attività di istruzione o di formazione inizia al sesto anno e termina al diciottesimo anno di età o al conseguimento di una qualifica professionale.
1. 56. Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storace.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. L'obbligo scolastico inizia al sesto anno e termina al sedicesimo anno di età.
1. 57. Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storace.

Al comma 3, sostituire la parola: scolastico con le seguenti: di istruzione e di formazione.
1. 11. Giovanardi, Follini.

Al comma 3, sostituire la parola: quindicesimo con la seguente: sedicesimo.
* 1. 17. Lenti.

Al comma 3, sostituire la parola: quindicesimo con la seguente: sedicesimo.
* 1. 55. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed è assolto gratuitamente indipendentemente dalla scuola frequentata, statale o non statale.
1. 60. Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'adempimento dell'obbligo restano valide le ulteriori disposizioni di cui alla legge 20 gennaio 1999, n. 9.
1. 12. De Murtas.


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Sopprimere il comma 4.
* 1. 5. Acierno.

Sopprimere il comma 4.
* 1. 61. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. L'obbligo di istruzione, ai fini dell'accesso ai corsi di studio universitari e non universitari, o l'obbligo di formazione, ai fini dell'inserimento lavorativo, termina al diciottesimo anno di età.
1. 64. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. L'obbligo di istruzione e di formazione inizia al sesto anno e termina al sedicesimo anno di età.
1. 13. Giovanardi, Follini.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. È istituito, a partire dall'anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge, l'obbligo di istruzione o di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età. L'obbligo di cui al periodo precedente si intende assolto con il conseguimento di un diploma di scuola superiore, di una qualifica professionale o seguendo i corsi dell'apprendistato.
1. 67. Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Il sistema educativo di formazione professionale si realizza in percorsi formativi, comprendenti l'apprendistato, che garantiscono l'acquisizione di competenze certificabili e si concludono con il conseguimento di una qualifica professionale.
1. 65. Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storace.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. La formazione si articola durante l'obbligo in forme integrate tra scuola e formazione professionale o in formazione professionale e successivamente all'obbligo in professionalizzazione post-secondaria e formazione post-secondaria e formazione permanente.
1. 66. Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storace.

Al comma 4, sostituire le parole da: secondo le disposizioni sino alla fine del comma con le seguenti: nelle strutture di formazione professionale accreditate dalle regioni ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 196 del 1997 ovvero nell'esercizio dell'apprendistato.
1. 62. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e nel rispetto delle competenze attribuite in materia alle regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
1. 63. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis
. L'obbligo di istruzione o di formazione termina al diciottesimo anno di età con il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o con il raggiungimento di una qualifica professionale.
1. 68. Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. I servizi di istruzione e di formazione possono essere assicurati da enti o strutture di natura pubblica o privata in


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condizioni di pari dignità e nel rispetto delle norme generali sull'istruzione dettate dalla Repubblica.
1. 72. Napoli, Malgieri, Butti, Landolfi, Storace.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Ai soggetti in condizioni di handicap è garantita la frequenza dei corsi di studio di ogni ordine e grado e di quelli della formazione professionale, indipendentemente dalla natura dell'ente gestore, al fine di favorirne lo sviluppo e le potenzialità nell'apprendimento, nella comunicazione e nelle relazioni, per un pieno inserimento nella società e nel mondo del lavoro, anche ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
1. 70. Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 5, dopo la parola: formazione, aggiungere la seguente: professionale.
1. 15. Giovanardi, Follini.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , al fine di un utile inserimento nel mondo del lavoro e nelle attività quotidiane.
1. 69. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6. Le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Valle d'Aosta nel rispetto delle norme statutarie, disciplinano l'attuazione dell'elevamento dell'obbligo scolastico anche mediante percorsi integrati di istruzione e formazione, ferma restando la responsabilità delle istituzioni scolastiche.
1. 14 (Nuova formulazione) Widmann, Brugger, Zeller, Detomas, Caveri.

Sostituire la rubrica con la seguente: Sistema di istruzione e sistema della formazione professionale.
1. 20. Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Priorità nazionale). - 1. L'istruzione e la formazione in quanto mezzi indirizzati all'educazione, sono fattori primari e decisivi della crescita individuale e sociale dell'uomo e della donna, posti in una condizione di pari opportunità.
2. L'istruzione e la formazione sono, pertanto, considerate fra le principali priorità politiche nazionali e vengono esplicate nel rispetto del diritto-dovere delle famiglie ad educare i figli ed in funzione dei bisogni e delle attese dei soggetti a cui sono rivolte ed in collaborazione con i genitori degli allievi e delle allieve.
1. 01. Giovanardi, Follini.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1.-bis. - (Piani di studio e programmi). - 1. Per ogni grado e ordine di scuola sono apprestati piani di studio e programmi introdotti, innovati e confermati con decreto legislativo.
2. I piani di studio riportano le discipline e le attività e segnalano il quadro orario minimo e massimo. I programmi definiscono per ciclo e per disciplina gli obiettivi e i contenuti di apprendimento-insegnamento e gli strumenti di verifica e di valutazione. I programmi costituiscono il riferimento nazionale all'interno del quale i docenti, singolarmente e collegialmente, ricavano i percorsi del loro insegnamento facendosi carico dei ritmi di apprendimento degli allievi e delle allieve.
3. I piani di studio e i programmi possono essere modificati dai collegi dei docenti, sulla scorta di criteri impartiti dal Ministro della pubblica istruzione, nell'intento


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di renderli adeguati alle situazioni e alle istanze della comunità locale e della comunità educativa.
1. 02. Giovanardi, Follini.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Finalità e funzioni). - 1. Il sistema scolastico pubblico integrato garantisce ad ogni allievo e ad ogni allieva, qualunque sia la loro provenienza e sulla base di uguali opportunità di partenza, una proposta educativa volta:
a)
all'accrescimento della personalità;
b) all'istruzione e alla formazione iniziali;
c) all'educazione permanente e ricorrente;
d) al sostegno dei soggetti in difficoltà;
e) all'inserimento nella società e nel mondo del lavoro;
f) all'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla vita democratica.
2. Il sistema scolastico pubblico integrato fornisce una solida cultura generale e una formazione professionale di base da completare e perfezionare in un tempo successivo, al termine del percorso scolastico.
3. L'istruzione e la formazione iniziali trasmettono le conoscenze e incrementano le competenze necessarie per affrontare la vita attiva in tutte le sue espressioni.
4. L'educazione permanente e ricorrente rientra nelle attribuzioni del sistema scolastico pubblico integrato e si propone di aggiornare i saperi pregressi, di assecondare l'adattamento ai cambiamenti economici e sociali, di validare le cognizioni acquisite.
5. L'integrazione sociale e scolastica degli handicappati e degli svantaggiati è promossa secondo tempi e con modalità adeguati a ciascun caso. A tale scopo collaborano le istituzioni di assistenza e sanità.
1. 03. Giovanardi, Follini.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Unità nazionale e identità locale). - 1. Il sistema scolastico pubblico integrato assume e conserva un carattere nazionale sia per difendere l'omogeneità delle finalità generali, sia per radicare il valore dell'identità storico-culturale del Paese.
2. Nella organizzazione del sistema scolastico è applicata una flessibilità, al fine di realizzare obiettivi specifici di istruzione e di formazione, che siano:
a) aderenti al contesto locale, anche in riferimento a possibili sbocchi occupazionali;
b) facilitanti il congiungimento delle azioni della scuola con quelle di competenza di altri organi territoriali;
c) convenienti per la formulazione della progettualità di istituto che valorizzi la ricerca e la programmazione educative e didattiche.
3. Nell'ambito delle finalità generali è auspicata una duttilità ordinamentale e curricolare che agevoli le istanze di personalizzazione degli interventi.
1. 04. Giovanardi, Follini.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. È compito degli enti locali competenti assicurare l'apertura dell'edificio scolastico per il tempo quotidiano più ampio possibile, anche avvalendosi della collaborazione degli obiettori di coscienza e delle associazioni di volontariato, al fine di svolgere attività scolastiche e parascolastiche.
1. 05. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.


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Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. L'autonomia didattica è di competenza del collegio dei docenti e del consiglio di classe; quella amministrativa e gestionale del consiglio di amministrazione composto dal capo d'istituto, dai rappresentanti dei docenti e dei non docenti, delle famiglie, degli enti locali e, limitatamente al ciclo di istruzione secondaria, degli studenti.
1. 06. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Il sistema scolastico si caratterizza per la sua flessibilità, consentendo in ogni fase la modifica delle scelte iniziali senza penalizzazioni. È compito di ogni singola istituzione scolastica attuare gli interventi necessari ad assicurare la flessibilità ed il raccordo tra i cicli ed i gradi, affinché sia garantita la continuità dei percorsi formativi anche individualizzati.
1. 07. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Gli insegnanti sono professionisti pubblici. Possono accedere a tale carriera i cittadini in possesso dell'abilitazione, il cui rilascio è disciplinato da norme regionali.
1. 08. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini.