Allegato A
Seduta n. 578 del 28/7/1999


Pag. 22


PROPOSTE DI LEGGE: CALDEROLI; BERTINOTTI ED ALTRI; MALAVENDA ED ALTRI; PISCITELLO ED ALTRI; GARDIOL; STANISCI ED ALTRI; SCHMID ED ALTRI; SCRIVANI ED ALTRI; SCALIA; PANETTA; MANZIONE; COLUCCI ED ALTRI; COLUCCI; GAETANO VENETO: MODIFICHE ALLA LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300, IN MATERIA DI DIRITTI DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI (136-2052-3147-3707-3831-3849-3850-3866-3896-4032-4064-4065-4066-4451)

(A.C. 136 - sezione 1)

ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Diritti delle associazioni sindacali).

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 14 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le associazioni sindacali rappresentative hanno diritto di usufruire di un idoneo locale comune per le riunioni, alle condizioni di cui all'articolo 27 della citata legge n. 300 del 1970, e di appositi spazi per le affissioni, nonché di indire assemblee fuori dell'orario di lavoro, secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi. Ad esse possono essere attribuite dai medesimi contratti collettivi condizioni più favorevoli. Il diritto di convocare assemblee fuori dell'orario di lavoro compete, nella fase elettorale, anche ai soggetti che abbiano presentato liste ai sensi dell'articolo 2.
2. I diritti attribuiti ai sindacati rappresentativi sono esercitati a mezzo di rappresentanti designati, entro limiti numerici determinati dalla contrattazione collettiva; i nominativi dei rappresentanti sono comunicati al datore di lavoro e ad essi compete la tutela prevista dagli articoli 18, 22 e 24 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 6.

Sopprimerlo
*6. 1. Lombardi.

Sopprimerlo.
*6. 5. Acierno.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Diritti delle associazioni sindacali).

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 14 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le associazioni sindacali rappresentative hanno diritto di usufruire di un idoneo locale comune per le riunioni, alle condizioni di cui all'articolo 27 della citata legge n. 300 del 1970, di appositi spazi per le affissioni nonché di indire assemblee fuori dell'orario di lavoro, secondo le modalità di esercizio stabilite dai contratti collettivi. Ad esse possono essere attribuite dai medesimi contratti collettivi condizioni


Pag. 23

più favorevoli. Il diritto di convocare assemblee fuori dell'orario di lavoro compete, nella fase elettorale, anche ai soggetti che abbiano presentato liste ai sensi dell'articolo 2.
2. I diritti attribuiti ai sindacati rappresentativi sono esercitati a mezzo di rappresentanti designati, entro limiti numerici determinati dalla contrattazione collettiva; ad essi, i cui nominativi sono comunicati al datore di lavoro, compete la tutela prevista dagli articoli 18, 22 e 24 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.
Testo alternativo del relatore di minoranza on. Alemanno.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Durata del mandato. Assemblea di verifica e revocabilità).

1. Il mandato dei componenti il consiglio unitario non può, in ogni caso, avere durata superiore ai ventiquattro mesi.
2. I consigli unitari sono tenuti a convocare, almeno una volta l'anno, l'assemblea generale dei dipendenti dell'unità produttiva o ufficio lavorativo per procedere alla verifica del rapporto con le lavoratrici ed i lavoratori occupati nell'unità interessata.
3. Nelle assemblee di verifica di cui al comma 2, validamente insediate qualunque sia il numero dei dipendenti partecipanti, qualora un numero di dipendenti pari ad almeno il 50 per cento più uno degli aventi diritto voti la sfiducia su mozione nei confronti del consiglio unitario, quest'ultimo è obbligato a rassegnare le dimissioni e ad aprire la procedura per l'indizione di nuove elezioni.
4. In caso d'inerzia del consiglio o qualora se ne ravvisi comunque la necessità, il consiglio unitario deve convocare senza indugio l'assemblea di verifica mediante raccolta delle firme di almeno un quinto dei dipendenti dell'unità lavorativa, su apposita mozione motivata, promossa da qualsiasi gruppo di lavoratrici e lavoratori dell'unità interessata.
5. Il singolo mandato di ciascuno dei componenti del consiglio unitario può essere revocato in qualsiasi momento nell'apposita assemblea cui hanno diritto di partecipare tutti i lavoratori e le lavoratrici facenti parte del reparto, gruppo o sezione che ha fornito il mandato contestato. Tale assemblea è promossa mediante raccolta di firme, almeno nella misura di un quinto degli aventi diritto a parteciparvi, ed è fatto obbligo al consiglio unitario, per quanto nei suoi poteri di renderne possibile lo svolgimento.
6. Per la revoca di mandato nei confronti di uno dei componenti il consiglio unitario occorre, in un'apposita assemblea di revocabilità, il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti a tale assemblea.
7. Nel caso di revoca del mandato ai sensi del comma 6, nonché nel caso di dimissioni o indisponibilità di uno o più componenti del consiglio unitario, quest'ultimo è tenuto ad organizzare, entro e non oltre quindici giorni, l'elezione del sostituto, cui hanno diritto di partecipare soltanto i dipendenti facenti parte del collegio elettorale relativamente al quale si è verificato il caso di revoca, dimissioni o indisponibilità.
8. La scadenza di mandato del sostituto resta inscindibilmente determinata dalla residua durata del consiglio unitario di cui entra a far parte.
6. 10. Malavenda.

Subemendamenti all'emendamento della Commissione 6. 43

Sopprimere il comma 1.
0. 6. 43. 24. Pisanu, Vito, Fratta Pasini, Prestigiacomo, Leone.

Al comma 1, sopprimere le parole da: resta fermo fino a: n. 300, e.
0. 6. 43. 26. Pisanu, Vito, Fratta Pasini, Prestigiacomo, Leone.


Pag. 24

Al comma 1, dopo le parole: articolo 14 aggiungere le seguenti: e dell'articolo 35.
0. 6. 43. 21. Benedetti Valentini, Alemanno, Contento

Al comma 1, dopo le parole: legge 20 maggio 1970, n. 300 aggiungere le seguenti: . Si esclude l'applicazione alle unità produttive non aventi i requisiti di cui all'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
0.6. 43. 22. Benedetti Valentini, Alemanno, Contento.

Sopprimere il comma 2.
0. 6. 43. 27. Pisanu, Vito, Fratta Pasini, Prestigiacomo, Leone.

Al comma 2, all'alinea, sostituire le parole da: articolo 8 fino a: amministrativa con le seguenti: articolo 2.
0. 6. 43. 25. Pisanu, Vito, Fratta Pasini, Prestigiacomo, Leone.

Al comma 2, all'alinea, sopprimere le parole da: che abbiano negoziato fino a: produttiva o amministrativa.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
0. 6. 43. 17. Fontanini, Paolo Colombo.

Al comma 2, all'alinea, sopprimere le parole da: che abbiano negoziato fino a: produttiva o amministrativa.
0. 6. 43. 2. Giordano, Cangemi.

Al comma 2, all'alinea, sostituire le parole: negoziato e stipulato con la seguente: firmato.
0. 6. 43. 19. Benedetti Valentini, Alemanno.

Al comma 2, all'alinea, dopo le parole: hanno diritto aggiungere le seguenti: nei casi ed alle condizioni di cui all'articolo 27 della legge n. 300 del 1970.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, alla lettera a) sopprimere le parole da: alle condizioni fino alla fine della lettera.
0. 6. 43. 20. Benedetti Valentini, Contento, Alemanno.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).
0. 6. 43. 29. Pisanu, Vito, Fratta Pasini, Prestigiacomo, Leone.

Al comma 2, lettera a), sopprimere la parola: idoneo.
0. 6. 43. 28. Pisanu, Vito, Fratta Pasini, Prestigiacomo, Leone.

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: idoneo con la seguente: apposito.
0. 6. 43. 33. Pisanu, Vito, Fratta Pasini, Prestigiacomo, Leone.

Al comma 2, lettera b), sopprimere la parola: appositi.
0. 6. 43. 30. Pisanu, Vito, Fratta Pasini, Prestigiacomo, Leone.

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: appositi con la seguente: idonei.
* 0. 6. 43. 31. Pisanu, Vito, Fratta Pasini, Prestigiacomo, Leone.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).
* 0. 6. 43. 32. Pisanu, Vito, Fratta Pasini, Prestigiacomo, Leone.


Pag. 25

Sopprimere il comma 3.
0. 6. 43. 3. Giordano, Cangemi.

Sopprimere il comma 3.
0. 6. 43. 44. Pisanu, Vito, Fratta Pasini, Prestigiacomo, Leone.

Al comma 3, all'alinea, sostituire le parole: , c) con le seguenti: c) e d).
0. 6. 43. 18. Fontanini, Paolo Colombo.

Al comma 3, lettera a), dopo la parola: abbiano aggiungere la seguente: approvato.
0. 6. 43. 40. Pisanu, Vito, Fratta Pasini, Prestigiacomo, Leone.

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: uno statuto aggiungere le seguenti: in linea con gli articoli 39 della Costituzione e 36 del codice civile.
0. 6. 43. 38. Pisanu, Vito, Fratta Pasini, Prestigiacomo, Leone.

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: uno statuto aggiungere le seguenti: in linea con l'articolo 36 del codice civile.
0. 6. 43. 41. Pisanu, Vito, Fratta Pasini, Prestigiacomo, Leone.

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: uno statuto aggiungere le seguenti: in linea con l'articolo 39 della Costituzione.
0. 6. 43. 43. Pisanu, Vito, Fratta Pasini, Prestigiacomo, Leone.

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: che sia reso conoscibile.
0. 6. 43. 42. Pisanu, Vito, Fratta Pasini, Prestigiacomo, Leone.

Al comma 3, sopprimere la lettera b).
*0. 6. 43. 4. Giordano, Cangemi.

Al comma 3, sopprimere la lettera b).
* 0. 6. 43. 39. Pisanu, Vito, Fratta Pasini, Prestigiacomo, Leone.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 5 per cento.
0. 6. 43. 5. Giordano, Cangemi.

Al comma 5, sopprimere le parole: di cui al presente articolo.
0. 6. 43. 37. Pisanu, Vito, Fratta Pasini, Prestigiacomo, Leone.

Al comma 5, sostituire la parola: designati con la seguente: eletti.
0. 6. 43. 36. Pisanu, Vito, Fratta Pasini, Prestigiacomo, Leone.

Al comma 5, dopo le parole: sono comunicati aggiungere le seguenti: per iscritto.
0. 6. 43. 35. Pisanu, Vito, Fratta Pasini, Prestigiacomo, Leone.

Al comma 5, dopo le parole: datore di lavoro aggiungere le seguenti: entro 30 giorni dalla loro nomine.
0. 6. 43. 34. Pisanu, Vito, Fratta Pasini, Prestigiacomo, Leone.
(Testo così modificato nel corso della seduta)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6. Fatte salve le condizioni più favorevoli riconosciute alle associazioni sindacali dai contratti collettivi, le disposizioni


Pag. 26

previste in questo articolo si applicano esclusivamente in ogni unità produttiva avente i requisiti di cui all'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
0. 6. 43. 23. Benedetti Valentini, Alemanno, Contento.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6. .
(Diritti delle associazioni sindacali).

1. Ai fini del presente articolo, resta fermo quanto disposto dall'articolo 14 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e sono fatte salve le condizioni più favorevoli riconosciute alle associazioni sindacali dai contratti collettivi.
2. Le associazioni sindacali rappresentative, ai sensi dell'articolo 8, che abbiano negoziato e stipulato il contratto collettivo nazionale applicabile nell'unità produttiva o amministrativa, hanno diritto di:
a) usufruire di un idoneo locale comune per le riunioni, alle condizioni di cui all'articolo 27 della citata legge n. 300 del 1970;
b) disporre di appositi spazi per le affissioni con le modalità di cui all'articolo 25 della citata legge n. 300 del 1970;
c) indire assemblee fuori dell'orario di lavoro, secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi;
d) indire assemblee durante l'orario di lavoro, alle condizioni di cui all'articolo 20, primo comma, della citata legge n. 300 del 1970.

3. Alle associazioni sindacali diverse da quelle di cui al comma 2 del presente articolo spettano i diritti di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma, a condizione che:
a) abbiano uno statuto che sia reso conoscibile agli iscritti e al datore di lavoro;
b) abbiano, nell'unità produttiva o amministrativa, una rappresentatività non inferiore al 10 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale, secondo i criteri di cui all'articolo 8;

4. Il diritto di convocare assemblee fuori dell'orario di lavoro compete, nella fase elettorale, anche ai soggetti che abbiano presentato liste ai sensi dell'articolo 2.
5. I diritti attribuiti alle associazioni sindacali di cui al presente articolo sono esercitati a mezzo di rappresentanti designati, entro limiti numerici determinati dalla contrattazione collettiva; i nominativi dei rappresentanti sono comunicati al datore di lavoro e ad essi compete la tutela prevista dagli articoli 18, 22 e 24 della citata legge n. 300 del 1970.
6. 43. La Commissione.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 14 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i contratti collettivi nazionali possono prevedere in favore dei sindacati che hanno negoziato e stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità produttiva, il diritto di usufruire di un idoneo locale comune per le riunioni, alle condizioni di cui all'articolo 27 della citata legge n. 300 del 1970, di appositi spazi per le affissioni nonché di indire assemblee fuori dell'orario di lavoro, secondo le modalità di esercizio stabilite dai contratti collettivi.
*6. 2. Lombardi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 14 della legge 20 maggio 1970,


Pag. 27

n. 300, i contratti collettivi nazionali possono prevedere in favore dei sindacati che hanno negoziato e stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità produttiva, il diritto di usufruire di un idoneo locale comune per le riunioni, alle condizioni di cui all'articolo 27 della citata legge n. 300 del 1970, di appositi spazi per le affissioni nonché di indire assemblee fuori dell'orario di lavoro, secondo le modalità di esercizio stabilite dai contratti collettivi.
*6. 7. Acierno.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: rappresentative.
**6. 3. Fratta Pasini, Gazzara, Colombini, Costa, Santori, Taborelli, Taradash.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: rappresentative.
**6. 4. Paolo Colombo, Michielon.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: rappresentative con le seguenti: e le liste di lavoratori costituite in rappresentanza sindacale unitaria.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole: secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi.
6. 8. Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: rappresentative aggiungere le seguenti: che abbiano negoziato e stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità produttiva di riferimento.
*6. 6. Peretti.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: rappresentative aggiungere le seguenti: che abbiano negoziato e stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità produttiva di riferimento.
*6. 33. Polizzi, Alemanno.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: rappresentative aggiungere le seguenti: ai sensi dell'articolo 8 della presente legge e le altre associazioni sindacali che nell'ambito aziendale abbiano una rappresentatività non inferiore al 5 per cento come media tra dato associativo e dato elettorale.
6. 40. La Commissione

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: diritto di usufruire aggiungere le seguenti: oltre che dei permessi previsti al comma 3 dell'articolo 5.
6. 41. La Commissione.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di indire assemblee aggiungere le seguenti: alle condizioni di cui all'articolo 20 della legge n. 300 del 1970 in orario e
6. 34. Strambi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e dell'articolo 4, comma 2.
*6. 17. Fratta Pasini, Gazzara, Colombini, Costa, Santori, Taborelli, Taradash.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e dell'articolo 4, comma 2.
*6. 18. Paolo Colombo, Michielon.

Sopprimere il comma 2.
6. 19. Malavenda.

Al comma 2, sopprimere la parola: rappresentativi.
*6. 22. Paolo Colombo, Michielon.


Pag. 28

Al comma 2, sopprimere la parola: rappresentativi.
*6. 23. Fratta Pasini, Gazzara, Colombini, Costa, Santori, Taborelli, Taradash.

Al comma 2, dopo la parola: collettiva aggiungere le seguenti: entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge; decorso inutilmente tale termine il Ministro del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, emana nei tre mesi successivi un regolamento contenente tali limiti numerici;
6. 16. Cangemi, Giordano, Pisapia

Al comma 2, sopprimere le parole da: ad essi sino alla fine del comma.
*6. 35. Polizzi, Alemanno.

Al comma 2, sopprimere le parole da: ad essi sino alla fine del comma.
*6. 36. Peretti.