1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 14 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le associazioni sindacali rappresentative hanno diritto di usufruire di un idoneo locale comune per le riunioni, alle condizioni di cui all'articolo 27 della citata legge n. 300 del 1970, e di appositi spazi per le affissioni, nonché di indire assemblee fuori dell'orario di lavoro, secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi. Ad esse possono essere attribuite dai medesimi contratti collettivi condizioni più favorevoli. Il diritto di convocare assemblee fuori dell'orario di lavoro compete, nella fase elettorale, anche ai soggetti che abbiano presentato liste ai sensi dell'articolo 2.
Sopprimerlo
Sopprimerlo.
Sostituirlo con il seguente:
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 14 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le associazioni sindacali rappresentative hanno diritto di usufruire di un idoneo locale comune per le riunioni, alle condizioni di cui all'articolo 27 della citata legge n. 300 del 1970, di appositi spazi per le affissioni nonché di indire assemblee fuori dell'orario di lavoro, secondo le modalità di esercizio stabilite dai contratti collettivi. Ad esse possono essere attribuite dai medesimi contratti collettivi condizioni
più favorevoli. Il diritto di convocare assemblee fuori dell'orario di lavoro compete, nella fase elettorale, anche ai soggetti che abbiano presentato liste ai sensi dell'articolo 2.
Sostituirlo con il seguente:
1. Il mandato dei componenti il consiglio unitario non può, in ogni caso, avere durata superiore ai ventiquattro mesi.
Subemendamenti all'emendamento della Commissione 6. 43
Sopprimere il comma 1.
Al comma 1, sopprimere le parole da: resta fermo fino a: n. 300, e.
Al comma 1, dopo le parole: articolo 14 aggiungere le seguenti: e dell'articolo 35.
Al comma 1, dopo le parole: legge 20 maggio 1970, n. 300 aggiungere le seguenti: . Si esclude l'applicazione alle unità produttive non aventi i requisiti di cui all'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Sopprimere il comma 2.
Al comma 2, all'alinea, sostituire le parole da: articolo 8 fino a: amministrativa con le seguenti: articolo 2.
Al comma 2, all'alinea, sopprimere le parole da: che abbiano negoziato fino a: produttiva o amministrativa.
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
Al comma 2, all'alinea, sopprimere le parole da: che abbiano negoziato fino a: produttiva o amministrativa.
Al comma 2, all'alinea, sostituire le parole: negoziato e stipulato con la seguente: firmato.
Al comma 2, all'alinea, dopo le parole: hanno diritto aggiungere le seguenti: nei casi ed alle condizioni di cui all'articolo 27 della legge n. 300 del 1970.
Conseguentemente, al medesimo comma 2, alla lettera a) sopprimere le parole da: alle condizioni fino alla fine della lettera.
Al comma 2, sopprimere la lettera a).
Al comma 2, lettera a), sopprimere la parola: idoneo.
Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: idoneo con la seguente: apposito.
Al comma 2, lettera b), sopprimere la parola: appositi.
Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: appositi con la seguente: idonei.
Al comma 2, sopprimere la lettera d).
Sopprimere il comma 3.
Sopprimere il comma 3.
Al comma 3, all'alinea, sostituire le parole: , c) con le seguenti: c) e d).
Al comma 3, lettera a), dopo la parola: abbiano aggiungere la seguente: approvato.
Al comma 3, lettera a), dopo le parole: uno statuto aggiungere le seguenti: in linea con gli articoli 39 della Costituzione e 36 del codice civile.
Al comma 3, lettera a), dopo le parole: uno statuto aggiungere le seguenti: in linea con l'articolo 36 del codice civile.
Al comma 3, lettera a), dopo le parole: uno statuto aggiungere le seguenti: in linea con l'articolo 39 della Costituzione.
Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: che sia reso conoscibile.
Al comma 3, sopprimere la lettera b).
Al comma 3, sopprimere la lettera b).
Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 5 per cento.
Al comma 5, sopprimere le parole: di cui al presente articolo.
Al comma 5, sostituire la parola: designati con la seguente: eletti.
Al comma 5, dopo le parole: sono comunicati aggiungere le seguenti: per iscritto.
Al comma 5, dopo le parole: datore di lavoro aggiungere le seguenti: entro 30 giorni dalla loro nomine.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
previste in questo articolo si applicano esclusivamente in ogni unità produttiva avente i requisiti di cui all'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Sostituirlo con il seguente:
1. Ai fini del presente articolo, resta fermo quanto disposto dall'articolo 14 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e sono fatte salve le condizioni più favorevoli riconosciute alle associazioni sindacali dai contratti collettivi.
3. Alle associazioni sindacali diverse da quelle di cui al comma 2 del presente articolo spettano i diritti di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma, a condizione che:
4. Il diritto di convocare assemblee fuori dell'orario di lavoro compete, nella fase elettorale, anche ai soggetti che abbiano presentato liste ai sensi dell'articolo 2.
Sostituirlo con il seguente:
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 14 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i contratti collettivi nazionali possono prevedere in favore dei sindacati che hanno negoziato e stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità produttiva, il diritto di usufruire di un idoneo locale comune per le riunioni, alle condizioni di cui all'articolo 27 della citata legge n. 300 del 1970, di appositi spazi per le affissioni nonché di indire assemblee fuori dell'orario di lavoro, secondo le modalità di esercizio stabilite dai contratti collettivi.
Sostituirlo con il seguente:
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 14 della legge 20 maggio 1970,
n. 300, i contratti collettivi nazionali possono prevedere in favore dei sindacati che hanno negoziato e stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità produttiva, il diritto di usufruire di un idoneo locale comune per le riunioni, alle condizioni di cui all'articolo 27 della citata legge n. 300 del 1970, di appositi spazi per le affissioni nonché di indire assemblee fuori dell'orario di lavoro, secondo le modalità di esercizio stabilite dai contratti collettivi.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: rappresentative.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: rappresentative.
Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: rappresentative con le seguenti: e le liste di lavoratori costituite in rappresentanza sindacale unitaria.
Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole: secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi.
Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: rappresentative aggiungere le seguenti: che abbiano negoziato e stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità produttiva di riferimento.
Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: rappresentative aggiungere le seguenti: che abbiano negoziato e stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità produttiva di riferimento.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: rappresentative aggiungere le seguenti: ai sensi dell'articolo 8 della presente legge e le altre associazioni sindacali che nell'ambito aziendale abbiano una rappresentatività non inferiore al 5 per cento come media tra dato associativo e dato elettorale.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: diritto di usufruire aggiungere le seguenti: oltre che dei permessi previsti al comma 3 dell'articolo 5.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di indire assemblee aggiungere le seguenti: alle condizioni di cui all'articolo 20 della legge n. 300 del 1970 in orario e
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e dell'articolo 4, comma 2.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e dell'articolo 4, comma 2.
Sopprimere il comma 2.
Al comma 2, sopprimere la parola: rappresentativi.
Al comma 2, sopprimere la parola: rappresentativi.
Al comma 2, dopo la parola: collettiva aggiungere le seguenti: entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge; decorso inutilmente tale termine il Ministro del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, emana nei tre mesi successivi un regolamento contenente tali limiti numerici;
Al comma 2, sopprimere le parole da: ad essi sino alla fine del comma.
Al comma 2, sopprimere le parole da: ad essi sino alla fine del comma.
(Diritti delle associazioni sindacali).
2. I diritti attribuiti ai sindacati rappresentativi sono esercitati a mezzo di rappresentanti designati, entro limiti numerici determinati dalla contrattazione collettiva; i nominativi dei rappresentanti sono comunicati al datore di lavoro e ad essi compete la tutela prevista dagli articoli 18, 22 e 24 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.
*6. 1. Lombardi.
*6. 5. Acierno.
(Diritti delle associazioni sindacali).
2. I diritti attribuiti ai sindacati rappresentativi sono esercitati a mezzo di rappresentanti designati, entro limiti numerici determinati dalla contrattazione collettiva; ad essi, i cui nominativi sono comunicati al datore di lavoro, compete la tutela prevista dagli articoli 18, 22 e 24 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.
Testo alternativo del relatore di minoranza on. Alemanno.
(Durata del mandato. Assemblea di verifica e revocabilità).
2. I consigli unitari sono tenuti a convocare, almeno una volta l'anno, l'assemblea generale dei dipendenti dell'unità produttiva o ufficio lavorativo per procedere alla verifica del rapporto con le lavoratrici ed i lavoratori occupati nell'unità interessata.
3. Nelle assemblee di verifica di cui al comma 2, validamente insediate qualunque sia il numero dei dipendenti partecipanti, qualora un numero di dipendenti pari ad almeno il 50 per cento più uno degli aventi diritto voti la sfiducia su mozione nei confronti del consiglio unitario, quest'ultimo è obbligato a rassegnare le dimissioni e ad aprire la procedura per l'indizione di nuove elezioni.
4. In caso d'inerzia del consiglio o qualora se ne ravvisi comunque la necessità, il consiglio unitario deve convocare senza indugio l'assemblea di verifica mediante raccolta delle firme di almeno un quinto dei dipendenti dell'unità lavorativa, su apposita mozione motivata, promossa da qualsiasi gruppo di lavoratrici e lavoratori dell'unità interessata.
5. Il singolo mandato di ciascuno dei componenti del consiglio unitario può essere revocato in qualsiasi momento nell'apposita assemblea cui hanno diritto di partecipare tutti i lavoratori e le lavoratrici facenti parte del reparto, gruppo o sezione che ha fornito il mandato contestato. Tale assemblea è promossa mediante raccolta di firme, almeno nella misura di un quinto degli aventi diritto a parteciparvi, ed è fatto obbligo al consiglio unitario, per quanto nei suoi poteri di renderne possibile lo svolgimento.
6. Per la revoca di mandato nei confronti di uno dei componenti il consiglio unitario occorre, in un'apposita assemblea di revocabilità, il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti a tale assemblea.
7. Nel caso di revoca del mandato ai sensi del comma 6, nonché nel caso di dimissioni o indisponibilità di uno o più componenti del consiglio unitario, quest'ultimo è tenuto ad organizzare, entro e non oltre quindici giorni, l'elezione del sostituto, cui hanno diritto di partecipare soltanto i dipendenti facenti parte del collegio elettorale relativamente al quale si è verificato il caso di revoca, dimissioni o indisponibilità.
8. La scadenza di mandato del sostituto resta inscindibilmente determinata dalla residua durata del consiglio unitario di cui entra a far parte.
6. 10. Malavenda.
0. 6. 43. 24. Pisanu, Vito, Fratta Pasini, Prestigiacomo, Leone.
0. 6. 43. 26. Pisanu, Vito, Fratta Pasini, Prestigiacomo, Leone.
0. 6. 43. 21. Benedetti Valentini, Alemanno, Contento
0.6. 43. 22. Benedetti Valentini, Alemanno, Contento.
0. 6. 43. 27. Pisanu, Vito, Fratta Pasini, Prestigiacomo, Leone.
0. 6. 43. 25. Pisanu, Vito, Fratta Pasini, Prestigiacomo, Leone.
0. 6. 43. 17. Fontanini, Paolo Colombo.
0. 6. 43. 2. Giordano, Cangemi.
0. 6. 43. 19. Benedetti Valentini, Alemanno.
0. 6. 43. 20. Benedetti Valentini, Contento, Alemanno.
0. 6. 43. 29. Pisanu, Vito, Fratta Pasini, Prestigiacomo, Leone.
0. 6. 43. 28. Pisanu, Vito, Fratta Pasini, Prestigiacomo, Leone.
0. 6. 43. 33. Pisanu, Vito, Fratta Pasini, Prestigiacomo, Leone.
0. 6. 43. 30. Pisanu, Vito, Fratta Pasini, Prestigiacomo, Leone.
* 0. 6. 43. 31. Pisanu, Vito, Fratta Pasini, Prestigiacomo, Leone.
* 0. 6. 43. 32. Pisanu, Vito, Fratta Pasini, Prestigiacomo, Leone.
0. 6. 43. 3. Giordano, Cangemi.
0. 6. 43. 44. Pisanu, Vito, Fratta Pasini, Prestigiacomo, Leone.
0. 6. 43. 18. Fontanini, Paolo Colombo.
0. 6. 43. 40. Pisanu, Vito, Fratta Pasini, Prestigiacomo, Leone.
0. 6. 43. 38. Pisanu, Vito, Fratta Pasini, Prestigiacomo, Leone.
0. 6. 43. 41. Pisanu, Vito, Fratta Pasini, Prestigiacomo, Leone.
0. 6. 43. 43. Pisanu, Vito, Fratta Pasini, Prestigiacomo, Leone.
0. 6. 43. 42. Pisanu, Vito, Fratta Pasini, Prestigiacomo, Leone.
*0. 6. 43. 4. Giordano, Cangemi.
* 0. 6. 43. 39. Pisanu, Vito, Fratta Pasini, Prestigiacomo, Leone.
0. 6. 43. 5. Giordano, Cangemi.
0. 6. 43. 37. Pisanu, Vito, Fratta Pasini, Prestigiacomo, Leone.
0. 6. 43. 36. Pisanu, Vito, Fratta Pasini, Prestigiacomo, Leone.
0. 6. 43. 35. Pisanu, Vito, Fratta Pasini, Prestigiacomo, Leone.
0. 6. 43. 34. Pisanu, Vito, Fratta Pasini, Prestigiacomo, Leone.
(Testo così modificato nel corso della seduta)
6. Fatte salve le condizioni più favorevoli riconosciute alle associazioni sindacali dai contratti collettivi, le disposizioni
0. 6. 43. 23. Benedetti Valentini, Alemanno, Contento.
(Diritti delle associazioni sindacali).
2. Le associazioni sindacali rappresentative, ai sensi dell'articolo 8, che abbiano negoziato e stipulato il contratto collettivo nazionale applicabile nell'unità produttiva o amministrativa, hanno diritto di:
a) usufruire di un idoneo locale comune per le riunioni, alle condizioni di cui all'articolo 27 della citata legge n. 300 del 1970;
b) disporre di appositi spazi per le affissioni con le modalità di cui all'articolo 25 della citata legge n. 300 del 1970;
c) indire assemblee fuori dell'orario di lavoro, secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi;
d) indire assemblee durante l'orario di lavoro, alle condizioni di cui all'articolo 20, primo comma, della citata legge n. 300 del 1970.
a) abbiano uno statuto che sia reso conoscibile agli iscritti e al datore di lavoro;
b) abbiano, nell'unità produttiva o amministrativa, una rappresentatività non inferiore al 10 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale, secondo i criteri di cui all'articolo 8;
5. I diritti attribuiti alle associazioni sindacali di cui al presente articolo sono esercitati a mezzo di rappresentanti designati, entro limiti numerici determinati dalla contrattazione collettiva; i nominativi dei rappresentanti sono comunicati al datore di lavoro e ad essi compete la tutela prevista dagli articoli 18, 22 e 24 della citata legge n. 300 del 1970.
6. 43. La Commissione.
*6. 2. Lombardi.
*6. 7. Acierno.
**6. 3. Fratta Pasini, Gazzara, Colombini, Costa, Santori, Taborelli, Taradash.
**6. 4. Paolo Colombo, Michielon.
6. 8. Malavenda.
*6. 6. Peretti.
*6. 33. Polizzi, Alemanno.
6. 40. La Commissione
6. 41. La Commissione.
6. 34. Strambi.
*6. 17. Fratta Pasini, Gazzara, Colombini, Costa, Santori, Taborelli, Taradash.
*6. 18. Paolo Colombo, Michielon.
6. 19. Malavenda.
*6. 22. Paolo Colombo, Michielon.
*6. 23. Fratta Pasini, Gazzara, Colombini, Costa, Santori, Taborelli, Taradash.
6. 16. Cangemi, Giordano, Pisapia
*6. 35. Polizzi, Alemanno.
*6. 36. Peretti.