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PRESIDENTE. Passiamo all'interpellanza Olivieri n. 2-01886 (vedi l'allegato A - Interpellanze urgenti sezione 6).
LUIGI OLIVIERI. Sarò breve, Presidente, perché penso che la questione sia piuttosto semplice, per cui non ritengo di dover consumare tutto il tempo a mia disposizione.
PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per le finanze ha facoltà di rispondere.
FERDINANDO DE FRANCISCIS, Sottosegretario di Stato per le finanze. Come è noto, la legge n. 448 del 1998, collegata alla legge finanziaria per il 1999, all'articolo 8 dispone la tassazione sulle emissioni di anidride carbonica, la cosiddetta carbon tax. La medesima disposizione, nel disciplinare le misure compensative per i maggiori oneri derivanti dall'introduzione del predetto tributo, prevede fra l'altro la riduzione, da adottarsi mediante l'emanazione di apposito regolamento (ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988), del costo del gasolio da riscaldamento e dei gas di petrolio liquefatti impiegati nei comuni ricadenti in determinate località del territorio nazionale, nelle quali particolari condizioni geografiche e climatiche, od altri fattori, quali la mancata metanizzazione, inducano ad un loro impiego particolarmente oneroso.
è stato firmato dal Presidente della Repubblica ed il successivo 9 aprile trasmesso al Ministero di grazia e giustizia per la sottoposizione al visto del guardasigilli, l'inoltro per la registrazione alla Corte dei conti e la successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La Corte dei conti, a seguito di tempestive precisazioni fornite in data 11 maggio 1999 dall'amministrazione finanziaria in ordine a talune osservazioni formulate in data 4 maggio 1999 sul provvedimento, nell'adunanza del 17 giugno 1999 ne ha deliberato l'ammissione al visto e alle conseguenti registrazioni nei termini indicati nella comunicazione del successivo 18 giugno.
PRESIDENTE. L'onorevole Olivieri ha facoltà di replicare.
LUIGI OLIVIERI. Signor Presidente, non posso che dichiararmi parzialmente soddisfatto. Devo dare atto al Ministero ed al Governo di essersi impegnati in modo tempestivo almeno dal punto di vista dell'iter burocratico. Nel contempo, sono sufficientemente preoccupato e penso di poter esternare tale preoccupazione a nome di tutti i colleghi che hanno firmato l'interpellanza ed hanno anche partecipato al lavoro finalizzato alla stesura del testo dell'articolo 8 della legge citata. Ho l'impressione che non si tratti solamente di un problema di procedura e quindi della pubblicazione del regolamento esecutivo sulla Gazzetta Ufficiale, perché ciò può anche avvenire, e sicuramente vi è un apprezzamento in tal senso, con l'inserimento di una norma che subordini l'efficacia del provvedimento all'autorizzazione dell'Unione europea. Sono preoccupato perché non vorrei che, dopo un lungo iter - prima ho parlato degli anni ottanta -, queste grandi aspettative si trasformassero in beffa nel momento in cui l'Unione europea non rilasciasse l'autorizzazione.
L'onorevole Olivieri ha facoltà di illustrarla.
Interpelliamo il ministro delle finanze per avere contezza e chiarezza su un regolamento che riguarda milioni di nostri concittadini e che ha giustamente creato grandi aspettative. Vi è dunque bisogno di precisazioni, soprattutto in relazione al fatto che, passata l'estate, verranno prima l'autunno e poi l'inverno, per cui il provvedimento dovrà essere efficace.
Si tratta, signor Presidente, del regolamento esecutivo dell'articolo 8, comma 10, lettera a), della legge n. 448 del 1998 (collegata alla legge finanziaria per il 1999). Con quell'articolo si prendeva atto di un'indicazione già contenuta nella legge sulla montagna del 1982, che prevedeva un intervento agevolativo per le famiglie che vivono nelle zone F, definite in base al piano climatico nazionale, perché hanno le maggiori necessità di riscaldamento e sono autorizzate al riscaldamento per oltre 200 giorni all'anno. Il richiamato articolo 8 prevedeva un regolamento di esecuzione rispetto a tale disponibilità: lo schema del regolamento è stato approvato da parte del Consiglio dei ministri il 9 marzo 1999 ed ora conosciamo quale sia la trafila procedurale da seguire (vi è bisogno del parere del Consiglio di Stato e dell'autorizzazione della Corte dei conti perché il regolamento venga poi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale). Ad oggi, però, benché tali autorizzazioni siano già intervenute, a quanto ci consta, il regolamento non è ancora stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Chiediamo pertanto chiarezza, vogliamo sapere come mai ciò non sia ancora avvenuto, affinché vi sia la possibilità di seguire compiutamente e con trasparenza l'iter di questo importante regolamento.
Il relativo schema di regolamento, sollecitamente predisposto dall'amministrazione finanziaria, è stato esaminato favorevolmente dalla sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, nell'adunanza dell'8 febbraio 1999, ed approvato dal Consiglio dei ministri il 9 marzo 1999. In data 8 aprile 1999, il provvedimento
Per quanto concerne, in particolare, il lamentato ritardo nella pubblicazione del regolamento, si rileva che la riduzione del costo del gasolio da riscaldamento e dei gas di petrolio liquefatto, di cui trattasi, necessita dell'autorizzazione della Comunità europea, ai sensi della direttiva comunitaria n. 92/81/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992 relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4 della legge citata. La richiesta di tale autorizzazione è stata tempestivamente inoltrata dal Ministero delle finanze, con nota del 3 dicembre 1998, alla rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea. La procedura attivata dalla predetta rappresentanza non si è ancora conclusa ed invero, da ultimo, l'11 maggio 1999, si è tenuta una riunione presso il Ministero delle finanze, alla quale hanno partecipato funzionari della Commissione europea, allo scopo di fornire ai servizi comunitari ogni necessario elemento di valutazione nell'ambito della procedura ed in riscontro alle informazioni in precedenza richieste. All'esito della riunione i funzionari della Commissione si sono dichiarati soddisfatti delle informazioni ricevute. Tenuto conto che la risposta e la proposta di decisione, che conterrà l'autorizzazione, non sono state ancora sottoposte al Consiglio, l'amministrazione finanziaria, con nota del 27 maggio 1999, ha evidenziato alla predetta rappresentanza che il Governo italiano nutriva aspettative relativamente al fatto che l'autorizzazione nei propri confronti sarebbe stata adottata in tempi ragionevoli, in un primo momento prefigurati nei primi mesi dell'anno 1999.
Pertanto, la rappresentanza stessa è stata sollecitata ad esprimere agli organi comunitari un chiaro segnale delle speranze dell'amministrazione italiana di vedere intraprendere ogni sforzo per addivenire all'approvazione dell'autorizzazione nel più breve tempo possibile.
Ciò posto, si osserva che al fine di non rinviare ulteriormente la pubblicazione del regolamento di cui trattasi sulla Gazzetta Ufficiale, l'amministrazione finanziaria sta valutando la possibilità di inserire nel provvedimento stesso una norma di salvaguardia volta a subordinare l'efficacia delle disposizioni concernenti la predetta agevolazione all'intervenuta autorizzazione da parte della Comunità.
Signor sottosegretario, nel concludere il mio intervento e nel dichiararmi, anche a nome degli altri colleghi interpellanti, parzialmente soddisfatto, le consegno una richiesta di un'attenta analisi e di una particolare attenzione nel seguire tale iter procedimentale.
Non vorrei che la presidenza della Commissione europea affidata al nostro amato Romano Prodi si trasformasse in una beffa per milioni di italiani che non vedono consacrato un giusto e riconosciuto diritto, dando luogo ad un'effettiva disuguaglianza dovuta al solo fatto di abitare in alcune parti d'Italia anziché in altre.
Le consegno, quindi, questa raccomandazione e le annuncio che, da parte nostra, saremo attenti e vigileremo affinché anche a livello comunitario, il Governo italiano svolga fino in fondo la propria attività perché questa procedura sia definita in tempi accettabili, intendendo con ciò non oltre la metà di settembre. Infatti, se è vero che il regolamento contiene una norma che prevede la decorrenza della sua efficacia dal 16 gennaio, è anche vero che se il regolamento non iniziasse ad avere efficacia entro il 1999, quest'anno sarebbe decorso inutilmente e tutti coloro che hanno determinato ciò sarebbero compartecipi di una specie di beffa del legislatore nei confronti dei propri concittadini.
Pertanto, realizzeremo la massima vigilanza possibile e, nel frattempo, le consegno tale nota, signor sottosegretario, affinché lei faccia presente al ministro e al Governo la necessità di seguire la questione con attenzione e tempestività in sede comunitaria affinché il provvedimento concluda il suo iter nel minor tempo possibile.


