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PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interpellanze urgenti.
PRESIDENTE. Cominciamo con l'interpellanza Maiolo n. 2-01875 (vedi l'allegato A - Interpellanze urgenti sezione 1).
TIZIANA MAIOLO. Questa interpellanza urgente, firmata da oltre trenta deputati, come prescrive il regolamento, è rivolta al ministro della sanità e parte da una situazione di grande disagio che suscita anche una certa emozione, perché tratta di una patologia molto seria, l'emofilia. Tutti sappiamo che gli emofilici sono malati cronici, costretti molto spesso a fare ricorso a prodotti derivati dal sangue; alcuni, addirittura fino a trenta volte all'anno, sono costretti a sottoporsi a questa terapia che è a trattamento obbligato.
per quale motivo l'impegno che ha assunto, anche se non in via istituzionale ma in una trasmissione televisiva, non sia stato onorato; desidero ancora sapere per quale motivo non si sia avviata un'azione di risarcimento (ammesso che vi sia un altro soggetto responsabile), come il ministro Bindi si era impegnato a fare.
PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per la sanità ha facoltà di rispondere.
ANTONINO MANGIACAVALLO, Sottosegretario di Stato per la sanità. Signor Presidente, pur confermando piena solidarietà nei confronti degli emofilici infettati dai prodotti derivati dal sangue, da parte degli organi tecnici del Ministero della sanità si è ritenuto necessario impugnare in sede di appello la sentenza del tribunale di Roma, prima sezione, n. 21060 del 27 novembre 1998, perché gli addebiti che sono stati acclarati nella suddetta sentenza non sono ritenuti sufficientemente argomentati e sembrano frutto di un atteggiamento, nella sostanza, generalizzante e molto semplificativo.
tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno e rispondono dei relativi risultati.
PRESIDENTE. L'onorevole Maiolo ha facoltà di replicare.
TIZIANA MAIOLO. Signor Presidente, sono totalmente insoddisfatta da diversi punti di vista. Partirò dalla questione della trasmissione televisiva Pinocchio e dell'impegno assunto dal ministro Bindi. Siccome ho la trascrizione delle sue dichiarazioni, credo che le parole debbano avere un senso. Alla domanda esplicita: «Farete appello contro questa sentenza?», se il ministro risponde: «Casomai ci costituiremo parte civile contro altri», quest'ultima espressione significa: «No, non ricorreremo in appello contro le parti che ci hanno denunciato nel primo processo (vale a dire cittadini emofilici contagiati) e, certamente, non andremo contro i malati». Con questa ultima affermazione, non credo che il ministro intendesse dire: «Vado a ucciderli uno per uno, casa per casa» perché si stava parlando della questione del processo e della possibilità di ricorrere in appello. Diciamo, quindi, che il ministro ha preso pubblicamente un impegno che non ha mantenuto.
libero convincimento discrezionale delle scelte politiche e, oltre tutto, si dice anche che siamo fra i più avanzati d'Europa. Saremo fra i più avanzati in Europa rispetto a tali patologie, ma rimane il fatto che negli altri paesi europei mi pare che i Ministeri si siano comportati in modo diverso rispetto al problema del sangue infetto, ma naturalmente anche gli ordinamenti sono diversi.
L'onorevole Maiolo ha facoltà di illustrarla.
Un gruppo di questi cittadini malati ha vinto in primo grado un processo civile contro il Ministero della sanità, con la sentenza n. 21006 del 27 novembre 1998. Si trattava di una causa promossa da 385 cittadini emofilici in seguito alle infezioni trasmesse da prodotti derivati dal sangue acquistati dal Ministero della sanità e distribuiti attraverso il servizio sanitario nazionale. Questa sentenza ha accolto le richieste dei cittadini ricorrenti ed ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, che è stato definito sia biologico sia materiale e alla vita di relazione, nonché all'indennizzo di solidarietà, come previsto da una serie di norme.
Questi cittadini hanno fatto notare come i prodotti derivati dal sangue acquistati e distribuiti dal Ministero della sanità negli anni passati abbiano provocato in 820 persone un'infezione da HIV (e la metà di queste, circa 400 persone, sono morte per AIDS), oltre ad infezioni da virus di epatite B e C in circa 3.500 altri cittadini.
Prima di entrare nel merito della sentenza, vorrei spiegare che cosa è accaduto. Questa sentenza purtroppo non ha potuto disporre una provvisionale, proprio perché rinviava ad altro momento la quantificazione dei danni, perché per ogni individuo era necessaria una quantificazione diversa. I cittadini, non avendo potuto avere la provvisionale, sono in attesa del risarcimento del danno. Il risarcimento avrebbe potuto essere effettuato immediatamente se la sentenza fosse divenuta definitiva, invece, il Ministero della sanità ha presentato un ricorso in appello.
Ho posto il seguente problema e quesito: per quanto possa far testo quanto viene dichiarato in una trasmissione televisiva, però penso che un ministro, quando dice una cosa, dovrebbe poi anche mantenerla. In una trasmissione televisiva della RAI, Pinocchio, nella puntata del 3 dicembre 1998, alla seguente domanda del presidente della federazione delle associazioni emofilici, dottor Andrea Buzzi «Dopo la sentenza del tribunale di Roma, noi proponiamo la via transattiva. Farete appello contro questa sentenza?», il ministro Bindi ha risposto «Casomai ci costituiremo parte civile nei confronti di chi ha causato questa sciagura. Ma non andremo certo contro i malati». Nei giorni successivi, il presidente della federazione delle associazioni emofilici ha avuto una conversazione telefonica con un funzionario di gabinetto del ministro Bindi, il dottor De Giuli, il quale ha invece sostenuto che il ricorso è un atto dovuto, perché non si può lasciare passare in giudicato una sentenza così onerosa per le casse dello Stato.
Ho letto attentamente la sentenza, che è molto approfondita: benché la difesa del Ministero della sanità fosse molto agguerrita ed avesse tentato anche la via del ricorso per incostituzionalità, ponendo altresì una serie di altre questioni, nella sentenza si afferma, senza ombra di dubbio, che la responsabilità è totalmente a carico del ministero. Vorrei quindi sapere nei confronti di chi - se delle case farmaceutiche, o di altri soggetti - il ministero possa rivalersi, una volta che abbia erogato il risarcimento del danno alle parti lese. Chiedo inoltre al ministro
Occorre chiarire anche se il ministro, considerata la situazione angosciosa in cui vivono questi malati, non abbia per caso deciso di revocare il ricorso in appello e se sia stata inserita in qualche voce del bilancio del ministero la previsione dell'erogazione della somma necessaria (che immagino sia molto alta). Comunque, visto che il ministro ha affermato che non andrebbe mai contro i malati, vogliamo sapere quali iniziative intenda assumere nei loro confronti, dato che si tratta di malati che non hanno altra colpa se non quella di essere affetti da una patologia ed avere costante e continuata necessità di emoderivati. Non vorrei che passassero altri anni e che il ministero facesse conto sulla lentezza della giustizia nel nostro paese, in particolare di quella civile, magari cinicamente pensando che nel frattempo questi signori saranno tutti morti (Applausi dei deputati del gruppo di forza Italia)!
In particolare, la suddetta sentenza ha del tutto genericamente ritenuto il Ministero della sanità responsabile degli eventi dannosi lamentati dagli attori, laddove si sarebbero dovute accertare, in via preliminare e per ogni singolo caso denunziato, le eventuali singole responsabilità, pronunziandosi partitamente e singolarmente su ogni domanda concernente le varie posizioni soggettive esaminate. Inoltre, non si è tenuto conto del quadro normativo concernente le attribuzioni del Ministero della sanità nel periodo in cui si sono verificati i fatti. Già da tempo, infatti, con numerosi provvedimenti - il decreto del Presidente della Repubblica n. 4 del 1972, il decreto legislativo n. 616 del 1977 e la legge n. 233 del 1978 - erano stati riservate allo Stato esclusivamente funzioni generali di programmazione, di indirizzo e coordinamento, risultando tutte le altre funzioni e competenze trasferite alle regioni e agli enti interregionali.
Sulla base di queste ed altre argomentazioni, la dirigenza amministrativa, cui spetta il potere di gestione su un piano di completa autonomia dall'organo di Governo, ha ritenuto necessario proporre appello avverso la sentenza del giudice di primo grado. Infatti, l'articolo 16 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, stabilisce che i dirigenti preposti ad uffici dirigenziali generali promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere sia di conciliare sia di transigere.
Il predetto decreto legislativo ha ridefinito, inoltre, il rapporto fra la politica e l'amministrazione in generale per tutte le amministrazioni pubbliche. L'articolo 3 è la norma cardine che afferma una netta separazione fra politica e amministrazione; infatti, esso affida agli organi di direzione politica la definizione di obiettivi e programmi, la verifica dei risultati di gestione, alla luce delle direttive generali impartite, mentre i dirigenti provvedono alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di
Il controllo dell'organo politico non è più puntuale sui singoli atti dei dirigenti, ma complessivo sull'insieme dell'attività dirigenziale e sui suoi risultati, vale a dire che è il logico corollario della sottrazione dell'amministrazione concreta ai soggetti politici e della sua attribuzione ai dirigenti.
Circa l'affermazione che sarebbe stata fatta dal ministro Bindi nel corso della trasmissione televisiva Pinocchio, ritengo sia necessario ribadire il concetto brillantemente esposto dal ministro, vale a dire che non si vuole andare contro gli emofilici. Tra l'altro, essi non sono solo vittime di una malattia, ma anche di questa infezione contratta; tuttavia, essendovi vari gradi di giudizio ed essendo la competenza dell'amministrazione, ritengo che, laddove dovessero essere accertate responsabilità e laddove la sentenza dovesse essere passata in giudicato, non si potrà che rafforzare l'attenzione che il Ministero della sanità, ed il ministro Bindi in particolare, stanno dimostrando nei confronti di questi pazienti affetti da emofilia e non solo.
A tale proposito, desidero sottolineare che, proprio nell'ambito della revisione della legge n. 107 per quanto riguarda il sangue ed anche per altri provvedimenti riguardanti la Commissione nazionale servizi trasfusionali, si sta andando nella direzione di una maggiore sicurezza e garanzia nei confronti dei trasfusi, non solo degli emofilici, con l'adozione di sistemi, strumenti, di indagini di laboratorio tesi ad una maggiore tutela e garanzia degli emofilici.
Pertanto, non posso che ribadire questo grande impegno del ministero e personale del ministro Bindi a difesa e non contro gli emofilici.
Entrando nel merito della sentenza, mi tocca difendere un tribunale e devo dire che mi fa piacere constatare che un tribunale funziona bene ed emette delle buone sentenze. Al Ministero della sanità, al ministro Bindi ed al sottosegretario Mangiacavallo spetta, invece, il compito di opporsi ad una sentenza.
Del resto, l'intero comportamento della difesa del Ministero in questo processo è stato veramente cinico, anche se capisco che i processi si devono fare e le parti fanno il loro dovere.
Uno degli argomenti svolti dalla difesa del Ministero è stato quello della discrezionalità delle scelte politiche del Ministero. In questo caso si è fatto ricorso al concetto della discrezionalità nel decidere se chi ha acquistato il sangue e lo ha distribuito fosse responsabile o meno del fatto che esso era infetto e che alcune persone sono morte, mentre altre sono diventate malate croniche di altre patologie, oltre a quella di cui già soffrivano.
Credo che i giudici del tribunale civile di Roma giustamente abbiano fatto un salto sulla sedia, stigmatizzando fortemente questo comportamento. Si è passati dal libero convincimento del magistrato al
Nella sentenza si afferma che ogni discrezionalità si deve fermare davanti al fondamentale principio del neminem laedere, principio che il sottosegretario conosce molto bene e che impone l'obbligo di adottare ogni opportuna cautela per tutelare l'incolumità dei cittadini, soprattutto quando si tratta di attività molto pericolose, come la distribuzione degli emoderivati.
La sentenza è chiarissima - a parte la «lezioncina» di diritto amministrativo, di cui farò senz'altro tesoro -, affermando che la responsabilità non è né delle USL, né delle regioni, ma in toto del Ministero. Ma c'è un'altra «perlina»: il Ministero si è difeso dicendo che venivano controllati i documenti che accompagnavano il sangue. Tuttavia, il tribunale civile di Roma afferma che occorreva fare un controllo a campione direttamente sul prodotto, cioè sugli emoderivati, e non sul documento, perché sulla bolla di accompagnamento può essere scritta qualunque cosa.
Il problema è verificare se, attraverso analisi a campione del sangue, sarebbe potuto emergere che si trattava di sangue che poteva causare danni. Ho davanti a me la sentenza, nella quale vengono svolte queste considerazioni e si afferma molto esplicitamente che vi è stato un comportamento negligente e colpevole da parte del Ministero, proprio perché non sono stati fatti i controlli e i riscontri sugli emoderivati e non semplicemente sui documenti di accompagnamento.
Tra l'altro, il ministro non era quello attuale e, quindi, vi è anche una difesa corporativa. Capisco che sborsare centinaia di milioni è oneroso e pesante, ma il principio e i diritti dei cittadini sono più importanti.
Signor sottosegretario, devo fare una considerazione personale: il Ministero sta anche contando sulla lentezza della giustizia italiana e, come tutti sappiamo, la lentezza dà sempre ragione a chi ha torto. Infatti, le cause civili riguardano tutti i cittadini, mentre quelle penali, come sappiamo, solo una minoranza. Pertanto, chi ha torto ha sempre interesse a tirare per le lunghe.
È vero che vi sono tre gradi di giudizio - nessuno lo nega, per carità - ed è diritto di tutti accedervi, come sicuramente si verificherà anche in questa circostanza: se ne riparlerà tra dieci o quindici anni, perché non so quanto dureranno i tre gradi di giudizio di questa causa. Speriamo che poi il ministro - che sarà la nipotina del ministro Bindi -, abbia la possibilità di adempiere il proprio dovere e di risarcire i nipotini di queste persone, che nel frattempo saranno defunte (Applausi dei deputati del gruppo di forza Italia).


