Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 569 del 15/7/1999
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Discussione di un documento in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione (ore 9,05).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente documento:
Relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio sull'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Giuseppe Gambale, per concorso ai sensi dell'articolo 110 del codice penale nel reato di cui all'articolo 326 dello stesso codice (rivelazione ed utilizzazione dei segreti d'ufficio) pendente presso il tribunale di Napoli (Doc. IV-quater, n. 77).

Ricordo che, nella riunione del 9 giugno 1998 della Conferenza dei presidenti di gruppo, si è provveduto ad assegnare a ciascun gruppo, per l'esame di ogni documento, un tempo di 5 minuti (10 minuti per il gruppo di appartenenza dell'onorevole Giuseppe Gambale). A questo tempo si aggiungono 5 minuti per il relatore, 5 minuti per i richiami al regolamento e 10 minuti per interventi a titolo personale.
La Giunta propone di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse dall'onorevole Gambale nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

(Discussione - Doc. IV-quater, n. 77)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.
Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Meloni.

GIOVANNI MELONI, Relatore. La Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata dal deputato Giuseppe Gambale con riferimento ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti per il reato di concorso in rivelazione di segreto d'ufficio.


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La fattispecie contestata all'onorevole Gambale consisterebbe asseritamente nell'aver richiesto a tal Luca Scognamiglio, vigile urbano del comune di Napoli preposto all'acquisizione dei dati relativi alla individuazione dei proprietari dei veicoli nell'ambito dell'archivio informatico dell'ACI, di segnalargli i precedenti di polizia dei candidati alle elezioni amministrative del 1993. Ciò al fine di procurare un ingiusto vantaggio non patrimoniale al movimento politico la rete, di cui anche il predetto vigile (indagato in concorso con il deputato per lo stesso reato) sarebbe simpatizzante.
Prima di soffermarsi sul merito di tale questione (limitatamente ai profili di interesse della Camera dei deputati) va ricordato che la Camera stessa si è già occupata di una vicenda che di quella in esame rappresenta, per così dire, il prologo, il presupposto.
Nell'imminenza delle elezioni amministrative per il rinnovo del consiglio comunale di Napoli del 1993, l'onorevole Gambale, mosso dalla preoccupazione di vigilare sul regolare svolgimento della competizione elettorale in relazione ad asserite pratiche clientelari e di voto di scambio e a sospette infiltrazioni camorristiche, con l'interrogazione del 10 novembre 1993 si rivolse al ministro dell'interno sollecitando accertamenti intesi a verificare l'eventuale presenza nelle liste di candidati sottoposti a procedimenti penali e perciò in condizione di ineleggibilità o incompatibilità. In una conferenza stampa tenuta il giorno stesso l'onorevole Gambale diffuse un elenco di 24 nominativi di persone candidate in nove diverse liste che risultavano avere precedenti giudiziari. Tale elenco fu altresì pubblicato in un articolo de la Repubblica del giorno successivo intitolato «La Rete segnala 24 nomi a rischio». Tra i nomi (che figuravano tanto nell'elenco diffuso quanto in quello pubblicato) era stato inserito erroneamente il nome di una certa persona che in realtà non aveva alcun procedimento pendente e che pertanto ebbe a querelarsi nei confronti dell'onorevole Gambale.
L'Assemblea, nella seduta del 14 gennaio 1997, su conforme proposta della Giunta ha dichiarato che i fatti per i quali era in corso il procedimento che traeva origine da tale querela erano da ritenersi insindacabili ai sensi del primo comma dell'articolo 68.
Nella relazione della Giunta - relatore l'onorevole Abbate - fu evidenziata «una sorta di discendenza (...) delle notizie pubblicate sul giornale dall'atto tipico ispettivo di inchiesta posto in essere dal Gambale nella interrogazione rivolta al ministro: le prime e la seconda espressioni del diritto-dovere del deputato di vigilare sul regolare svolgimento della più significativa manifestazione della vita democratica di un popolo e cioè una competizione elettorale».
Il fatto per il quale è indagato l'onorevole Gambale nel procedimento che in questa sede è sottoposto all'attenzione dell'Assemblea è appunto l'antecedente logico di quella vicenda.
L'onorevole Gambale è infatti indagato per aver acquisito in modo che si pretende illecito quelle notizie che ha successivamente diffuso attraverso la conferenza stampa e che sono state alla base della presentazione del suo atto ispettivo.
La Giunta ha esaminato la questione nelle sedute del 27 gennaio, del 24 febbraio e del 23 giugno 1999.
Proprio il lungo tempo trascorso per l'esame della questione presso la Giunta è indice del lungo travaglio che la decisione ha richiesto.
Nell'ambito della Giunta ci si è, infatti, interrogati a lungo sulla questione se il legame teleologico con l'attività parlamentare possa giustificare una «attrazione» nell'ambito della prerogativa dell'insindacabilità anche di un comportamento che di fatto rappresenti soltanto il presupposto logico rispetto all'atto che ha costituito effettivamente un esercizio di funzioni parlamentari. Da parte di coloro che escludevano tale possibilità si è affermato che l'argomento dirimente al riguardo sarebbe rappresentato dal dato ineludibile che, nel caso di specie, ci si trovava non già in presenza della manifestazione di


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un'opinione ma piuttosto di un fatto materiale. L'opposta tesi è stata viceversa fondata sull'argomento che sarebbe l'intera attività del parlamentare - dal momento in cui aveva cercato di reperire le notizie al momento in cui aveva sollecitato il ministro di grazia e giustizia - a doversi ritenere ispirata dalla medesima finalità di denunciare pubblicamente, nell'esercizio delle proprie funzioni, fatti e comportamenti ritenuti pregiudizievoli rispetto al corretto svolgimento della competizione elettorale.
L'argomento decisivo, al fine della maturazione dell'orientamento che è risultato, infine, unanimemente condiviso, è scaturito dal contenuto della sentenza della Corte costituzionale n. 382 del 1998. Tale pronuncia, con riferimento all'identica prerogativa stabilita dall'articolo 122, quarto comma, della Costituzione, per i consiglieri regionali, ha espressamente affermato che in tale prerogativa (e dunque, a maggior ragione, in quella prevista per i membri del Parlamento) rientrano «non solo le attività nelle quali si estrinseca il diritto di interrogazione e di interpellanza, ma altresì» - è questo il punto - «gli elementi conoscitivi utilizzati ai fini dell'esercizio di questo diritto e che si pongono in funzionale connessione con il medesimo». Alla luce di tale affermazione della Corte, alla maggioranza della Giunta è sembrato legittimo ritenere che anche il comportamento tenuto dal parlamentare precedentemente alla presentazione dell'interrogazione e finalizzato all'acquisizione di elementi utili al puntuale esercizio della funzione di sindacato ispettivo, debba considerarsi rientrante nella prerogativa dell'insindacabilità stabilita dal primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.
Per questi motivi la Giunta propone di riferire all'Assemblea nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Mancuso. Ne ha facoltà.

FILIPPO MANCUSO. Signor Presidente, signori deputati, preannuncio il voto favorevole alla proposta della Giunta...

PRESIDENTE. Per cortesia, vogliate consentire all'onorevole Mancuso di parlare.
Onorevole Mancuso, l'onorevole Vito è sempre un po'...

ELIO VITO. Chiedo scusa, Presidente!

FILIPPO MANCUSO. Come dicevo, preannuncio il voto favorevole, benché forse taluno avrebbe potuto immaginare, data la disposizione geografica, politicamente parlando, delle tesi che vengono in gioco, noi fossimo o potessimo essere, invece, di avviso diverso.
Certo, se dovessimo applicare i principi che in più episodi hanno visto la soccombenza della tesi che ora mi appresto ad illustrare, soccombenza a nostro danno, anche questa decisione avrebbe dovuto avere la medesima sorte negativa attraverso il rigetto della proposta.
Due sono gli argomenti che noi condividiamo, ma che abbiamo visto sistematicamente - o perlomeno alquante volte - contraddetti quando si era trattato di parlamentari schierati diversamente.
Non è certo però per fare dell'autoapologia che mi sento in dovere di segnalare come l'orientamento tecnico e politico del nostro gruppo nella Giunta e in questa sede per la materia di cui ora si tratta sia stato costantemente ispirato ad un medesimo o ad una serie di medesimi principi che non ci sentiamo di rinnegare, neanche quando, come in questo caso, si versi in una ipotesi limite, o quando, per ragioni politiche, potrebbe giovare alle nostre posizioni politiche vederle negate.
I due principi sono i seguenti. L'uno - la relazione lo accenna ma non lo sviluppa, ma io mi permetto di fare l'una e l'altra cosa - si riferisce alla possibile equivalenza, in questo campo, dei comportamenti materiali rispetto alle tipiche espressioni del pensiero. Anche nel caso delle vicende che hanno riguardato la lega


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mi sono permesso di affermare ciò, ed in questa circostanza rinnovo, e cioè che equivalenza, ai fini della tutela dell'articolo 68, comma 1, tra comportamento e manifestazione del pensiero, può darsi quando il comportamento si manifesti come l'estrema ratio per la realizzazione della libertà del parlamentare.
Siccome il giurista non ama gli esempi, affido alla fantasia di chiunque stabilire quanto sia possibile, se non probabile, che un atteggiamento materiale, un comportamento sia, in definitiva, l'ultima, la sola o la prevalente modalità attraverso la quale si possa esprimere il pensiero, anche quando si è muniti del dono della parola.
In questo caso, il comportamento dell'onorevole Gambale equivale all'espressione del suo pensiero, allorché si collochi tale comportamento nell'ambito di un procedimento complesso del suo agire politico che passi attraverso la preparazione e poi l'esplicazione della sua libertà di parlamentare, prima acquisendo e poi utilizzando, fuori e dentro il Parlamento (cioè anche con una interrogazione), il materiale acquisito.
La rilevante sentenza della Corte costituzionale, che legittima, ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione, anche l'attività - parlo di attività perché ho dato questo impianto al mio modesto pensiero - o, comunque, l'atto del parlamentare che sia funzionale, preparatorio o servente l'attività sua tipica, è sopraggiunta in un modo che certamente rispettiamo ma, se si accedesse alle nostre idee di ampia formulazione interpretativa dell'articolo 68 citato, essa non sarebbe stata necessaria.
È dunque questa la prima osservazione ampliativa e favorevole alla tesi della Giunta.
L'altra osservazione, più vasta, più problematica e che, purtroppo, non riusciamo ancora a far penetrare nel convincimento di molti colleghi, attiene alla prevalenza della funzione parlamentare quando essa si manifesti in conflitto, potenziale o effettivo, con altri interessi. Una limitazione di impronta «letteralistica» - come avviene nei fatti, collega Meloni - del contenuto dell'articolo 68, secondo la quale la parola che qualifica l'intenzione lascerebbe sfuggire tale intenzione dalla tutela dell'articolo 68, è erronea per principio, perché non è dato stabilire aprioristicamente in che modo, nella molteplicità delle possibili fattispecie concrete, tale disposizione possa o meno essere limitata.
Ci si risponde sempre, sistematicamente: «Se tu mi dici ladro, non ti posso coprire della tutela costituzionale»; epperò non è vero, perché, al di là dell'asprezza del termine, qualsiasi espressione, se proposto nell'ambito di tale dialettica, può esprimere una valenza politica, ideologica, e quindi essere accorpata alla funzione parlamentare. In questo senso, non colgo un'occasione - come dicevo poc'anzi - di vanto o di vanteria; voglio continuare a proporre e a concorrere alla giusta collocazione interpretativa dell'articolo 68 della Costituzione, che non può essere ristretto a fattispecie, per esempio, che escludano il comportamento materiale, come nel caso del deputato Gambale. E neppure un certo termine aspro. Non è possibile che la detta interpretazione si esaurisca nella valutazione dell'accezione verbalistica dell'espressione del pensiero.
Pertanto, convintamente, ma anche con intenti propositivi, professor Meloni, accedo alla tesi contenuta nella proposta della Giunta volendo anche sottolineare che noi abbiamo il dovere di tutelare - ben inteso - tutti i diritti, ma a cominciare da quello di cui siamo titolari; inoltre, non dobbiamo colpevolizzare qualsiasi atteggiamento che possa, sia pure per marginalità espressive o di atteggiamento, contrastare con principi resi angusti da una interpretazione altrettanto angusta.

PRESIDENTE. Onorevole Mancuso, ho lasciato che lei esponesse il suo pensiero, che interessa sempre tutti, ma lei aveva esaurito il suo tempo, al quale bisogna attenersi altrimenti difetterei di imparzialità, cosa sulla quale non sono disposto a transigere.


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Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione.

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