...
1. Alle rappresentanze sindacali unitarie spettano i diritti alla contrattazione, con l'assistenza delle associazioni sindacali rappresentative che hanno negoziato e sottoscritto i contratti nazionali applicati ai lavoratori delle unità produttive ed amministrative, i diritti all'informazione previsti da norme e da contratti collettivi, nonché quelli già previsti dalle medesime fonti in favore delle rappresentanze sindacali
aziendali. I contratti collettivi nazionali possono stabilire modalità con le quali le rappresentanze sindacali unitarie esercitano l'attività contrattuale nelle materie rinviate ad accordi decentrati.
3. Ai componenti la rappresentanza sindacale unitaria si applicano le disposizioni di cui agli articoli 18 e 22 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. Per l'esercizio del loro mandato essi possono usufruire di permessi retribuiti, con le modalità previste dal quarto comma dell'articolo 23 della citata legge n. 300 del 1970, e di permessi non retribuiti, ai sensi dell'articolo 24 della medesima legge.
5. Le ore di permesso complessive sono attribuite per due terzi alla rappresentanza sindacale unitaria, che ne fruisce secondo le modalità stabilite nel proprio regolamento di funzionamento, e per un terzo alle organizzazioni sindacali rappresentative, in proporzione al numero di aderenti nell'unità produttiva o amministrativa.
libera esplicazione della sua attività di rappresentanza e di contrattazione aziendale, la rappresentanza sindacale unitaria è legittimata a ricorrere all'azione di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.
Sostituirlo con il seguente:
1. Alle rappresentanze sindacali unitarie spettano i diritti alla contrattazione, attraverso la costituzione di un agente contrattuale integrato formato dalla rappresentanza eletta più una quota dei rappresentanti dei sindacati stipulanti il contratto nazionale di lavoro, in numero non superiore alla metà dei membri della rappresentanza sindacale unitaria;
4. Ai componenti la rappresentanza sindacale unitaria si applicano le disposizioni di cui agli articoli 18 e 22 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. Per l'esercizio del loro mandato essi possono usufruire di permessi retribuiti, con le modalità previste dal quarto comma dell'articolo 23 della citata legge n. 300 del 1970, e di permessi non retribuiti, ai sensi dell'articolo 24 della medesima legge.
monte ore complessivo stabilito ai sensi del citato decreto legislativo, e successive integrazioni e modificazioni.
Sostituirlo con il seguente:
1. Ogni singolo componente del consiglio unitario è eletto dal relativo collegio elettorale di base, formato da tanti aventi diritto quanti risultano dal calcolo del rapporto numerico di rappresentatività definito nel comma 2.
All'emendamento 5.80, sopprimere il comma 1.
All'emendamento 5.80, sostituire i commi 1 e 1-bis con i seguenti:
All'emendamento 5.80, sostituire il comma 1 con il seguente:
All'emendamento 5.80, sostituire il comma 1-bis con il seguente:
All'emendamento 5.80, al comma 1-bis, primo periodo, sopprimere la parola: congiuntamente.
All'emendamento 5.80, al comma 1-bis, primo periodo, sopprimere la parola: congiuntamente.
All'emendamento 5.80, al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da: congiuntamente fino alla fine del periodo con le seguenti: alle rappresentanze sindacali unitarie.
All'emendamento 5.80, al comma 1-bis, primo periodo, sopprimere le parole da: ed alle associazioni sindacali rappresentative fino alla fine del comma.
All'emendamento 5.80, al comma 1-bis, primo periodo, sopprimere le parole da: ed alle associazioni sindacali rappresentative fino alla fine del periodo.
All'emendamento 5.80, al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: che hanno negoziato e sottoscritto il relativo contratto collettivo nazionale con le seguenti: che sono rappresentate nel CNEL.
All'emendamento 5.80, al comma 1-bis, secondo periodo, sopprimere le parole da: e da associazioni sindacali fino alla fine del periodo.
All'emendamento 5.80, al comma 1-bis, sopprimere il terzo periodo.
All'emendamento 5.80, al comma 1-bis, sostituire i periodi dal terzo fino alla fine del comma con i seguenti: Il contratto sottoscritto deve essere illustrato in apposite assemblee ai lavoratori interessati ed entra in vigore trascorsi venti giorni dalla sua sottoscrizione, salvo che venga richiesto entro tale termine lo svolgimento di una consultazione generale dei lavoratori interessati. La richiesta deve essere presentata da almeno il 10 per cento dei lavoratori interessati. Alla consultazione possono partecipare tutti i lavoratori con voto personale e segreto.
All'emendamento 5.80, al comma 1-bis, terzo periodo, dopo la parola: trattativa aggiungere le seguenti: o del 15 per cento della rappresentanza sindacale unitaria.
All'emendamento 5.80, al comma 1-bis, terzo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 10 per cento.
All'emendamento 5.80, al comma 1-bis, terzo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 30 per cento.
All'emendamento 5.80, al comma 1-bis, terzo periodo, sostituire le parole venti giorni con le seguenti: venti giorni lavorativi.
All'emendamento 5.80, al comma 1-bis, quarto periodo, sostituire le parole: sia la con le seguenti: sia le componenti della.
All'emendamento 5.80, al comma 1-bis, quarto periodo, sopprimere le parole: ed hanno una rappresentatività non inferiore al 25 per cento.
All'emendamento 5.80, al comma 1-bis, quarto periodo, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 10 per cento.
All'emendamento 5.80, al comma 1-bis, quarto periodo, dopo le parole: 25 per cento aggiungere le seguenti: , che il 10 per cento dei lavoratori interessati.
All'emendamento 5.80, al comma 1-bis, quarto periodo, dopo le parole: 25 per cento, aggiungere le seguenti: e la componente della RSU che rappresenti almeno il 20 per cento dei lavoratori.
All'emendamento 5.80, al comma 1-bis, quarto periodo, sostituire le parole possono promuovere con la seguente: promuovono.
All'emendamento 5.80, al comma 1-bis, quarto periodo, sostituire le parole: la consultazione tra i lavoratori con le seguenti: referendum vincolante.
All'emendamento 5.80, al comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualsiasi accordo sindacale, a qualsiasi livello, non può essere sottoscritto senza il preventivo consenso vincolante dei lavoratori interessati formalmente espresso tramite referendum.
All'emendamento 5.80, sopprimere il comma 1-ter.
All'emendamento 5.80, sopprimere il comma 1-ter.
All'emendamento 5.80, al comma 1-ter, primo periodo, sopprimere le parole: e sono direttamente efficaci nei confronti di questi ultimi.
All'emendamento 5.80, al comma 1-ter, sopprimere il secondo periodo.
All'emendamento 5. 80.., nella parte conseguenziale, sopprimere le parole da: sostituire fino a: aziendali).
All'emendamento 5. 80., nella parte conseguenziale, sopprimere le parole da: all'articolo 10 fino a: comma 1.
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
di questi ultimi. Ad essi si applicano le disposizioni dell'articolo 2077 del codice civile.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
Sostituire il comma 1 con il seguente:
Sostituire il comma 1 con il seguente:
Sostituire il comma 1 con il seguente:
Sostituire il comma 1 con il seguente:
Sostituire il comma 1 con il seguente:
rappresentativa che abbia eletti nelle rappresentanze sindacali unitarie.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: con l'assistenza fino a: ed amministrative.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: con l'assistenza fino a: ed amministrative con le seguenti: attraverso la costituzione di un agente contrattuale integrato formato dalla rappresentanza eletta più una quota dei rappresentanti dei sindacati stipulanti il contratto nazionale di lavoro, in numero non superiore alla metà dei membri delle r.s.u.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: rappresentative che hanno negoziato e sottoscritto i contratti nazionali applicati ai lavoratori delle unità produttive ed amministrative con le seguenti: che hanno propri rappresentanti eletti nelle rappresentanze sidacali.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: che hanno negoziato e sottoscritto i contratti nazionali applicati ai lavoratori delle unità produttive ed amministrative
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: unità produttive ed amministrative aggiungere le seguenti: nonché delle organizzazioni sindacali monocategoriali riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 8, comma 3, ultimo periodo.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: unità produttive ed amministrative aggiungere le seguenti: nonché le organizzazioni sindacali monocategoriali dei quadri presenti nel CNEL.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: unità produttive ed amministrative aggiungere le seguenti: prevedendo comunque una quota per le organizzazioni sindacali monocategoriali dei quadri.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le rappresentanze sindacali unitarie possono richiedere anche l'assistenza delle associazioni sindacali riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 8 della presente legge.
Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
Al comma 2, all'alinea, sopprimere la parola: inoltre.
Al comma 2, sopprimere la lettera a).
Al comma 2, sopprimere la lettera a).
Al comma 2, sopprimere la lettera a).
Al comma 2, sopprimere la lettera a).
Al comma 2, sostituire i numeri 1) e 2) con la seguente lettera:
Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente numero:
Al comma 2, sopprimere la lettera c).
All'emendamento 5.81, sostituire le parole: di cui al successivo articolo 6 con la seguente: rappresentative.
Al comma 3,, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Detti permessi, fatti salvi quelli aggiuntivi previsti dai contratti collettivi nazionali a favore delle rappresentanze sindacali unitarie, sono attribuiti per due terzi alla rappresentanza sindacale unitaria, i cui componenti ne usufruiscono con le modalità stabilite dal regolamento e per un terzo sono attribuiti proporzionalmente alle associazioni sindacali di cui al successivo articolo 6.
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I permessi retribuiti complessivamente spettanti sono attribuiti per due terzi alla rappresentanza sindacale unitaria, i cui componenti ne usufruiscono con le modalità stabilite dal regolamento e
per un terzo sono attribuiti proporzionalmente alle associazioni sindacali di cui al successivo articolo 6.
All'emendamento 5.82, secondo periodo, sopprimere le parole: firmatarie dei contratti collettivi applicati.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
Sostituire il comma 4 con il seguente:
Sostituire il comma 4 con il seguente:
Sostituire il comma 4 con il seguente:
Sostituire il comma 4 con il seguente:
Sostituire il comma 4 con il seguente:
essere inferiore, nel suo complesso a quelli previsti dall'articolo 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
Sopprimere i commi 5 e 6.
Sopprimere il comma 5 .
Sostituire il comma 5 con il seguente:
Sostituire il comma 5 con il seguente:
Al comma 5, sostituire le parole: secondo le modalità stabilite nel proprio regolamento di funzionamento con le seguenti: in proporzione ai voti ottenuti dalle singole liste rappresentate.
Al comma 6, sostituire la parola: 5 con la seguente: 3.
Al comma 8, sostituire le parole: secondo le disposizioni dell'articolo 30 della legge 20 maggio 1970, n. 300 con le seguenti: nella misura di 96 ore annue.
Al comma 8, sostituire le parole: secondo le disposizioni dell'articolo 30 della legge 20 maggio 1970, n. 300 con le seguenti: nella misura di 96 ore annue.
Al comma 8, aggiungere, in fine, le parole: le cui modalità di fruizione sono stabilite dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali rappresentative.
Al comma 8, aggiungere, in fine, le parole: le cui modalità di fruizione sono stabilite dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali rappresentative.
Sopprimere il comma 9.
All'emendamento 5.83, secondo periodo, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: due mesi.
Sostituire il comma 9 con il seguente:
Sopprimere il comma 10.
Sopprimere il comma 10.
Sopprimere il comma 10.
Sopprimere il comma 10.
Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:
1. Nelle istituzioni scolastiche sedi di rappresentanze sindcali unitarie queste ultime sono distinte per componenti. Pertanto si eleggeranno, secondo le modalità previste dagli articoli precedenti, e attraverso la costituzione di distinti seggi elettorali, rappresentanze sindacali unitarie del personale docente e rappresentanze sindacali unitarie del restante personale. La disciplina relativa agli odierni capi di istituto si conforma a quella dei dirigenti.
(Diritti delle rappresentanze sindacali unitarie e dei loro componenti).
2. Salvo migliori condizioni previste dalla contrattazione collettiva, alle rappresentanze sindacali unitarie inoltre competono:
a) il diritto di informazione, con modalità e periodicità individuate in sede di contrattazione tra le parti, in materia di:
1) bilancio e conto consuntivo, andamento gestionale e piani programmatici dell'impresa;
2) evoluzione occupazionale aziendale;
3) sicurezza e ambiente di lavoro;
4) applicazione della normativa relativa alle pari opportunità per le lavoratrici;
b) il diritto di convocare assemblee, ai sensi dell'articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
c) il diritto di promuovere referendum, ai sensi dell'articolo 21 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
d) il diritto di affissione, di cui all'articolo 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
e) il diritto di disporre di locali idonei, di cui all'articolo 27 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
4. Fatte salve le condizioni di miglior favore previste dai contratti e dagli accordi collettivi di lavoro, l'ammontare dei permessi retribuiti di cui al comma 3 non può essere inferiore, nel suo complesso:
a) nelle unità produttive o amministrative fino a duecento addetti, alle ore annue corrispondenti al numero che si ottiene moltiplicando per tre il totale degli addetti dell'unità di riferimento;
b) nelle unità produttive o amministrative con più di duecento addetti, alle ore di cui alla lettera a), alle quali si aggiungono ulteriori ore annue in ragione di:
1) novantasei ore ogni cento addetti o frazione di cento, per la quota di addetti compresa fra duecentouno e tremila;
2) novantasei ore ogni duecento addetti o frazione di duecento, per la quota di addetti superiore a tremila;
6. Lo stesso criterio di cui al comma 5 si applica per la ripartizione delle ore di assemblea retribuite.
7. Nelle unità amministrative alle quali si applica il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, i permessi retribuiti competono nell'ambito del monte ore complessivo stabilito ai sensi del citato decreto legislativo, e successive modificazioni e integrazioni.
8. I componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle organizzazioni sindacali rappresentative di cui all'articolo 8 hanno diritto a permessi retribuiti, secondo le disposizioni dell'articolo 30 della legge 20 maggio 1970, n.300.
9. I diritti e le prerogative di cui al comma 1 vengono prorogati per un periodo massimo di tre mesi.
10. Per la tutela dei diritti di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché per la tutela della
(Diritti delle rappresentanze sindacali unitarie e dei loro componenti).
2. I diritti all'informazione previsti da norme e da contratti collettivi, nonché quelli già previsti dalle medesime fonti in favore delle rappresentanze sindacali aziendali;
3. Salvo migliori condizioni previste dalla contrattazione collettiva, alle rappresentanze sindacali unitarie inoltre competono:
a) il diritto di informazione, con modalità e periodicità individuate in sede di contrattazione tra le parti, in materia di:
1) bilancio e conto consuntivo, andamento gestionale e piani programmatici dell'impresa;
2) evoluzione occupazionale aziendale;
3) sicurezza e ambiente di lavoro;
4) applicazione della normativa relativa alle pari opportunità per le lavoratrici;
b) il diritto di convocare assemblee, ai sensi dell'articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
c) il diritto di promuovere referendum, ai sensi dell'articolo 21 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
d) il diritto di affissione, di cui all'articolo 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
e) il diritto di disporre di locali idonei, di cui all'articolo 27 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
5. Fatte salve le condizioni di miglior favore previste dai contratti e dagli accordi collettivi di lavoro, l'ammontare dei permessi retribuiti di cui al comma 3 non può essere inferiore, nel suo complesso a quelli previsti dall'articolo 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
6. Le ore di permesso complessive sono attribuite per due terzi alla rappresentanza sindacale unitaria, che ne fruisce secondo le modalità stabilite nel proprio regolamento di funzionamento, e per un terzo alle organizzazioni sindacali rappresentative che abbiano negoziato e stipulato contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva.
7. Lo stesso criterio di cui al comma 5 si applica per la ripartizione delle ore di assemblea retribuite.
8. Nell'area di applicazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, i permessi retribuiti competono nell'ambito del
9. I componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle organizzazioni sindacali rappresentative di cui all'articolo 8 hanno diritto a permessi retribuiti, secondo le disposizioni dell'articolo 30 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
10. I diritti e le prerogative di cui al comma 1 vengono prorogati per un periodo massimo di tre mesi.
11. Per la tutela dei diritti di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché per la tutela della libera esplicazione della sua attività di rappresentanza e di contrattazione aziendale, la rappresentanza sindacale unitaria è legittimata a ricorrere all'azione di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.
Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Alemanno
(Definizione del meccanismo elettorale).
2. Al fine di individuare l'ampiezza dei collegi elettorali di base, si suddivide il numero complessivo degli aventi diritto al voto per il numero dei componenti il consiglio unitario da eleggere; il quoziente cosi ottenuto, eliminata l'eventuale frazione decimale, indica il rapporto numerico di rappresentatività nell'unità lavorativa interessata.
3. Ogni collegio elettorale di base comprende tutti i lavoratori e le lavoratrici facenti parte dello stesso reparto lavorativo o gruppo omogeneo, ovvero di una stessa sezione nell'ambito di uffici amministrativi, salvo quanto previsto dai commi seguenti.
4. I reparti, gruppi o sezioni che risultino meno ampi numericamente del collegio elettorale di base vengono raggruppati per continuità o affinità nel processo lavorativo, in modo da raggiungere la dimensione numerica del collegio elettorale di base.
5. I reparti, gruppi o sezioni che risultino numericamente più ampi del collegio di base danno luogo ad un unico collegio elettorale che elegge tanti componenti quanti corrispondono al quoziente ottenuto dividendo il numero dei dipendenti del reparto, gruppo o sezione per la cifra che esprime il rapporto numerico di rappresentatività vigente nell'unità lavorativa interessata; qualora detto quoziente consista in un numero non intero la frazione decimale dopo la virgola viene corretta per arrotondamento all'unità - successiva se uguale o superiore alla mezza unità, ovvero eliminata se inferiore.
6. Non è consentito che un lavoratore possa votare in un collegio elettorale diverso da quello di appartenenza così come individuato dalle norme del presente articolo.
7. In ogni collegio elettorale risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti, espressi secondo le modalità specifiche di -cui al comma 5 dell'articolo 4; nel caso di collegio elettorale di cui al comma 5, risultano eletti, in ordine a scalare, quei candidati che abbiano riportato più voti degli altri, fino a corrispondenza del numero di componenti da eleggere in quel collegio.
5. 7. Malavenda.
0. 5. 80. 18. Malavenda.
1. La rappresentanza unitaria ha diritto di negoziare con il datore di lavoro, secondo modalità definite nella contrattazione collettiva, contratti collettivi aziendali con l'assistenza delle associazioni sindacali che abbiano negoziato e sottoscritto i contratti collettivi nazionali e territoriali applicati ai lavoratori delle unità produttive ed amministrative.
1-bis. La rappresentanza unitaria e gli organismi locali delle associazioni sindacali firmatarie possono sottoscrivere congiuntamente clausole di esecuzione e specificazione di materie disciplinate dai contratti collettivi nazionali e territoriali.
0. 5. 80. 2. Cangemi.
1. I contratti collettivi nazionali possono definire le linee generali entro cui si esercita l'attività contrattuale a livello aziendale.
0. 5. 80. 15. Fratta Pasini.
1-bis. Il diritto della contrattazione collettiva aziendale e la facoltà di sottoscrivere accordi è riconosciuta alla rappresentanza sindacale unitaria e, ove non sia costituita, alle associazioni sindacali che hanno negoziato e sottoscritto il relativo contratto collettivo nazionale. Le associazioni sindacali che hanno negoziato e sottoscritto il contratto nazionale assistono la rappresentanza sindacale nella trattativa. Gli accordi o contratti collettivi aziendali producono effetti se firmati dalla maggioranza dei componenti della rappresentanza sindacale. Se vi è dissenso sull'ipotesi di accordo entro dieci giorni dalla firma, il 15 per cento dei lavoratori dell'azienda o le associazioni sindacali che hanno negoziato e sottoscritto il contratto collettivo nazionale possono promuovere il referendum tra i lavoratori ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 300 del 1970. La consultazione referendaria ha luogo entro 20 giorni dalla richiesta.
0. 5. 80. 1. Gardiol.
Conseguentemente, all'emendamento 5.80, comma 1-bis, secondo periodo, sopprimere la parola: congiuntamente.
0. 5. 80. 24. Malavenda.
0. 5. 80. 16. Fratta Pasini.
0. 5. 80. 6. Paolo Colombo.
0. 5. 80. 19. Malavenda.
0. 5. 80. 28. Malavenda.
0. 5. 80. 17. Fratta Pasini.
0. 5. 80. 25. Malavenda.
0. 5. 80. 13. Paolo Colombo.
0. 5. 80. 5. Cangemi.
0. 5. 80. 3. Cangemi.
0. 5. 80. 12. Paolo Colombo.
0. 5. 80. 26. Malavenda.
0. 5. 80. 11. Paolo Colombo.
0. 5. 80. 21. Malavenda.
0. 5. 80. 22. Malavenda.
0. 5. 80. 10. Paolo Colombo.
0. 5. 80. 4. Cangemi.
0. 5. 80. 7. Paolo Colombo.
0. 5. 80. 27. Malavenda.
0. 5. 80. 23. Malavenda.
0. 5. 80. 32. Malavenda.
*0. 5. 80. 9. Paolo Colombo.
*0. 5. 80. 20. Malavenda.
0. 5. 80. 31. Malavenda.
0. 5. 80. 8. Paolo Colombo.
0. 5. 80. 30. Malavenda.
0. 5. 80. 29. Malavenda.
1. I contratti collettivi nazionali, definiscono gli ambiti, le materie e le modalità con le quali si esercita l'attività contrattuale a livello aziendale.
1-bis. La titolarità della contrattazione collettiva aziendale o di luogo di lavoro è riconosciuta congiuntamente alle rappresentanze sindacali unitarie ed alle associazioni sindacali rappresentative che hanno negoziato e sottoscritto il relativo contratto collettivo nazionale. Gli accordi o contratti collettivi aziendali producono gli effetti di cui al presente articolo se sono sottoscritti congiuntamente dalle rappresentanze sindacali unitarie e da associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, che nel loro complesso abbiano una rappresentatività non inferiore al 51 per cento come media tra il dato associativo ed il dato elettorale, o del 60 per cento come dato elettorale. Se vi è dissenso sull'ipotesi di accordo da parte di una o più delle associazioni sindacali che hanno partecipato alla trattativa, e queste abbiano nel loro complesso una rappresentatività non inferiore al 20 per cento come media tra dato associativo e dato elettorale tra i lavoratori ai quali si riferisce l'accordo, la definitiva sottoscrizione del contratto collettivo non può avvenire prima di venti giorni. La rappresentanza sindacale unitaria, l'insieme delle associazioni sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo, nonché le associazioni sindacali che dissentono ed hanno, singolarmente o congiuntamente, una rappresentatività non inferiore al 20 per cento, possono promuovere, entro il predetto termine di venti giorni, la consultazione tra i lavoratori sull'ipotesi di accordo, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 300 del 1970 e con le modalità e i criteri previsti dall'articolo 10, comma 6.
1-ter. I contratti collettivi aziendali se sono sottoscritti osservando le procedure dei commi precedenti obbligano il datore di lavoro nei confronti di tutti i lavoratori e sono direttamente efficaci nei confronti
Conseguentemente: sostituire la rubrica dell'articolo 5 con la seguente: (Contratti collettivi aziendali); all'articolo 10, sopprimere l'ultimo periodo del comma 1.
5. 80. (terza formulazione) La Commissione.
1. Nell'ipotesi in cui il contratto collettivo nazionale di lavoro preveda lo svolgimento della contrattazione collettiva integrativa di secondo livello, la capacità di partecipare alle trattative contrattuali e la facoltà di sottoscrivere i contratti collettivi di secondo livello è riconosciuta congiuntamente alle rappresentanze sindacali unitarie ed alle rappresentanze delle organizzazioni sindacali rappresentative e che abbiano negoziato e sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato secondo modalità e sulle materie definite da quest'ultimo.
*5. 2. Acierno.
1. Nell'ipotesi in cui il contratto collettivo nazionale di lavoro preveda lo svolgimento della contrattazione collettiva integrativa di secondo livello, la capacità di partecipare alle trattative contrattuali e la facoltà di sottoscrivere i contratti collettivi di secondo livello è riconosciuta congiuntamente alle rappresentanze sindacali unitarie ed alle rappresentanze delle organizzazioni sindacali rappresentative e che abbiano negoziato e sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato secondo modalità e sulle materie definite da quest'ultimo.
*5. 64. Lombardi.
1. Nell'ipotesi in cui il contratto collettivo nazionale di lavoro preveda lo svolgimento della contrattazione collettiva integrativa di secondo livello, la titolarità della contrattazione stessa spetta congiuntamente alle rappresentanze sindacali unitarie ed alle rappresentanze delle organizzazioni sindacali rappresentative e che abbiano negoziato e sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato secondo modalità e sulle materie definite da quest'ultimo.
**5. 1. Peretti.
1. Nell'ipotesi in cui il contratto collettivo nazionale di lavoro preveda lo svolgimento della contrattazione collettiva integrativa di secondo livello, la titolarità della contrattazione stessa spetta congiuntamente alle rappresentanze sindacali unitarie ed alle rappresentanze delle organizzazioni sindacali rappresentative e che abbiano negoziato e sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato secondo modalità e sulle materie definite da quest'ultimo.
**5. 3. Prestigiacomo.
1. Nell'ipotesi in cui il contratto collettivo nazionale di lavoro preveda lo svolgimento della contrattazione collettiva integrativa di secondo livello, possono partecipare alle trattative e possono stipulare i contratti congiuntamente le rappresentanze sindacali unitarie e le rappresentanze delle organizzazioni sindacali rappresentative e che abbiano negoziato e sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato secondo modalità e sulle materie definite da quest'ultimo.
5. 35. Polizzi, Alemanno.
1. Alle rappresentanze sindacali unitarie spettano i diritti alla contrattazione con l'assistenza di qualsiasi organizzazione sindacale
5. 4. Paolo Colombo, Michielon.
5. 9. Malavenda.
5. 28. Alemanno, Polizzi.
5. 17. Paolo Colombo, Michielon.
5. 8. Fratta Pasini, Gazzara, Colombini, Costa, Santori, Taborelli, Taradash.
5. 70. Benvenuto.
5. 14. Fratta Pasini, Gazzara, Colombini, Costa, Santori, Taborelli, Taradash.
5. 15. Paolo Colombo, Michielon.
5. 16. Gardiol.
5. 10. Malavenda.
5. 48. Cordoni.
*5. 27. Peretti.
*5. 24. Acierno.
*5. 5. Prestigiacomo.
*5. 36. Polizzi, Alemanno.
a) andamento economico dell'impresa ed evoluzione occupazionale aziendale
5. 60. Cordoni.
(Testo così modificato nel corso della seduta).
5) Alle rappresentanze sindacali unitarie spettano i diritti di informazione e consultazione previsti da norme legali e contrattuali nazionali e comunitarie. Spetta loro di ricevere informazioni su: previsioni produttive articolate per settori, con particolare riferimento alle innovazioni tecnologiche e alle conseguenti previsioni occupazionali; previsioni di ricorso a contratti di collaborazione con specificazione dell'oggetto, durata e remunerazione prevista. In caso di assunzioni i dati dovranno essere scomputati per settore di attività, con specificazione di quantità di assunzioni, titolo di studio, livello categoriale, entità della retribuzione, percorso di carriera previsto. In ogni caso tutti i dati dovranno essere forniti scomputati per sesso. Dovranno inoltre formare oggetto di informazioni i programmi di investimenti e disinvestimenti per settori di attività aziendale e i fenomeni di mobilità fra settori aziendali diversi, con i dati scomputati per sesso con specificazione di mansioni di provenienza, mansioni di destinazione, livello categoriale e retributivo di provenienza e di destinazione. In caso di intervento della cassa integrazione guadagni, va specificato il numero totale di ore e del rapporto fra personale attinto e numero totale di ore, con informazione sulle motivazioni organizzative e produttive, sui settori aziendali attinti, sui piani di ristrutturazione e risanamento dei settori coinvolti. Sono assicurate informazioni sulla rotazione nella sospensione in cassa integrazione guadagni e la previsione di rientro del personale sospeso, la frequenza della rotazione e il totale del personale coinvolto distinto per sesso, qualifiche, mansioni e reparto. In caso di mancata rotazione è assicurata la specificazione analitica delle giustificazioni, ai sensi della legge n. 223 del 1991. Lo stesso livello di informazioni è assicurato nei casi di mobilità, licenziamenti collettivi, outsourcing e insourcing.
5. 75. Cangemi, Giordano, Pisapia.
5. 84. La Commissione.
0. 5. 81. 1. Paolo Colombo.
5. 81 La Commissione.
5. 56. Acierno.
0. 5. 82. 1. Paolo Colombo.
4. Fatte salve le condizioni di miglior favore previste dai contratti anche aziendali e dagli accordi collettivi di lavoro, i componenti delle rappresentanze sindacali unitarie subentrano ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali o delle rappresentanze sindacali unitarie nella titolarità dei permessi retribuiti loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al Titolo III della legge 20 maggio 1970, n.300. La contrattazione collettiva provvede all'armonizzazione degli istituti richiamati, fermo restando che l'ammontare minimo dei permessi retribuiti spettanti alle associazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva non potrà essere inferiore a quello previsto dall'articolo 23 della legge n. 300 del 1970.
5. 82. La Commissione
4. Fatte salve le condizioni di miglior favore previste dai contratti e dagli accordi collettivi di lavoro, i componenti delle rappresentanze sindacali unitarie subentrano ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali o delle rappresentanze sindacali unitarie nella titolarità dei permessi retribuiti loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300.
*5. 49. Acierno.
4. Fatte salve le condizioni di miglior favore previste dai contratti e dagli accordi collettivi di lavoro, i componenti delle rappresentanze sindacali unitarie subentrano ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali o delle rappresentanze sindacali unitarie nella titolarità dei permessi retribuiti loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300.
*5. 31. Lombardi.
4. Fatte salve le condizioni di miglior favore previste dai contratti e dagli accordi collettivi di lavoro, l'ammontare dei permessi retribuiti di cui al comma 3 non può essere inferiore, nel suo complesso a quelli previsti dall'articolo 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
**5. 51. Peretti.
4. Fatte salve le condizioni di miglior favore previste dai contratti e dagli accordi collettivi di lavoro, l'ammontare dei permessi retribuiti di cui al comma 3 non può essere inferiore, nel suo complesso a quelli previsti dall'articolo 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
**5. 60-bis. Prestigiacomo.
4. Fatte salve le condizioni di miglior favore previste dai contratti e dagli accordi collettivi di lavoro, l'ammontare dei permessi retribuiti di cui al comma 3 non può
**5. 40. Polizzi, Alemanno.
4-bis. Le ore complessive di permesso sindacale retribuito sono interamente attribuite alle rappresentanze sindacali aziendali e tra loro ripartite per ogni singolo componente. I lavoratori sono gli esclusivi titolari delle assemblee sindacali retribuite ed attivano tale diritto attraverso le loro rappresentanze sindacali unitarie. Le assemblee retribuite sono pertanto promosse dalle r.s.u., e ripartite tra le componenti sindacali o liste di lavoratori che hanno ottenuto propri rappresentanti eletti.
5. 34. Malavenda.
5. 23. Malavenda.
5. 43. Cordoni.
5. Le ore di permesso complessive sono attribuite per due terzi alla rappresentanza sindacale unitaria che ne fruisce secondo le modalità stabilite nel proprio regolamento di funzionamento e per un terzo alle organizzazioni sindacali rappresentative che abbiano negoziato e stipulato contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva.
*5. 53. Peretti.
5. Le ore di permesso complessive sono attribuite per due terzi alla rappresentanza sindacale unitaria che ne fruisce secondo le modalità stabilite nel proprio regolamento di funzionamento e per un terzo alle organizzazioni sindacali rappresentative che abbiano negoziato e stipulato contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva.
*5. 44. Polizzi, Alemanno.
5. 45. Alemanno, Polizzi.
5. 54. Gardiol.
*5. 26. Paolo Colombo, Michielon.
*5. 22. Cangemi, Giordano, Pisapia.
**5. 11. Acierno.
**5. 61. Lombardi.
5. 55. Gardiol.
0. 5. 83. 1. Paolo Colombo.
9. I diritti e le prerogative di cui al comma 1, sono prorogati fino all'insediamento della nuova rappresentanza sindacale unitaria eletta. Il periodo di proroga non può comunque eccedere i tre mesi dalla data di scadenza del mandato della rappresentanza uscente«.
5. 83. La Commissione.
*5. 41. Peretti.
*5. 12. Acierno.
*5. 62. Prestigiacomo.
*5. 47. Polizzi, Alemanno.
(Norme speciali per la scuola).
2. Nel comparto scuola la rappresentatività sindacale nazionale e locale di cui all'articolo 8 è misurata distintamente per ciascuna delle aree specificate nel contratto collettivo nazionale di lavoro vigente (area dei capi di istituto, area del personale docente, area del personale amministrativo, tecnico e ausiliario).
5. 01. Aprea.