EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 3.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 3.
(Disciplina elettorale).
1. I contratti nazionali o gli accordi interconfederali, stipulati dai sindacati di cui all'articolo 8, stabiliscono la disciplina del procedimento elettorale delle rappresentanze sindacali unitarie, garantendo l'attuazione dei seguenti principi:
1) riconoscimento dell'elettorato attivo e passivo a tutti i lavoratori;
2) espressione da parte dei lavoratori di un voto personale, eguale, libero e segreto;
3) adozione di un sistema elettorale proporzionale puro a liste concorrenti, con la duplice espressione di voto, la prima per la elezione della r.s.u. aziendale, la seconda per la determinazione della rappresentatività di cui al successivo articolo 8;
4) periodicità triennale delle elezioni;
5) svolgimento delle elezioni entro un periodo dell'anno definito e circoscritto, comunque non superiore a tre mesi per ciascun comparto contrattuale;
6) svolgimento delle operazioni di voto entro il termine strettamente necessario alla partecipazione della totalità degli aventi diritto al voto;
7) invalidità della consultazione nel caso abbiano partecipato al voto meno della metà degli aventi diritto; in tal caso la rappresentanza sindacale unitaria rimane in carica fino alla proclamazione dei risultati delle nuove elezioni, da tenersi entro i successivi tre mesi; la seconda consultazione è valida qualunque sia il numero degli aventi diritto che abbiano partecipato al voto;
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8) partecipazione alle operazioni di voto e di scrutinio, in ogni seggio elettorale, di un rappresentante per ciascuna lista;
9) equa rappresentanza sindacale tra gli eletti di lavoratrici e lavoratori;
10) decadenza delle rappresentanze sindacali unitarie elette in caso di mancato rinnovo entro tre mesi dalla scadenza del mandato;
11) modalità di svolgimento e forme di pubblicità delle elezioni interaziendali, per le unità che occupano fino a quindici dipendenti.
2. Dell'indizione delle elezioni di cui alla presente legge è data tempestiva notizia al datore di lavoro, il quale è tenuto a mettere a disposizione locali e attrezzature idonei allo svolgimento delle stesse.
3. I soggetti di cui all'articolo 2 sono legittimati ad avvalersi della procedura di cui all'articolo 28 della legge 20 Maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, per rimuovere eventuali ostacoli frapposti dal datore di lavoro all'indizione e allo svolgimento delle elezioni nonché alle proclamazioni dei risultati.
4. La commissione elettorale, che garantisce il regolare andamento delle varie fasi e proclama eletta la rappresentanza che ha ottenuto il maggior numero di voti, è composta da un rappresentante effettivo per ciascuna delle liste presentate. Ciascuna lista presentata nomina contestualmente, un rappresentante supplente.
5. Il giudice del lavoro è competente sulle controversie concernenti le elezioni di cui al presente articolo. La domanda relativa a tali controversie non è procedibile se non quando sia esaurito il procedimento innanzi ai comitati paritetici provinciali di cui al comma 7 dell'articolo 8 o siano, comunque, decorsi trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza ai comitati stessi. L'istanza ai comitati paritetici è presentata entro quindici giorni dalla data di svolgimento delle elezioni cui si riferisce. I comitati paritetici si pronunciano sull'istanza adottando deliberazioni motivate. Ove ritengano infondata l'istanza, la rigettano. Ove la ritengano fondata, la accolgono, eventualmente procedendo alla rettifica del risultato elettorale o all'annullamento delle operazioni elettorali.
6. I comitati paritetici provinciali di cui al comma 7 dell'articolo 8 comunicano, entro trenta giorni, i risultati elettorali al CNEL, che provvede alla loro pubblicazione in un apposito bollettino entro il mese di gennaio di ciascun anno successivo.
7. Decorso il termine di diciotto mesi dalla sua costituzione, su richiesta di un terzo dei lavoratori aventi diritto al voto, la rappresentanza sindacale unitaria è tenuta a promuovere una consultazione referendaria sulla proposta di suo rinnovo anticipato. Ove partecipi al voto la maggioranza degli aventi diritto e la proposta sia approvata dalla maggioranza dei votanti, la rappresentanza uscente indice immediate, nuove elezioni.
Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Alemanno
Sostituirlo con il seguente:
Art. 3.
(Indizione e preparazione delle elezioni).
1. In sede di prima applicazione della presente legge le elezioni per la costituzione dei, consigli unitari possono essere indette mediante raccolta di firme o adesioni a tal fine di almeno il 3 per cento dei dipendenti occupati nell'unità lavorativa.
2. Nel caso di unità produttive o uffici lavorativi con oltre 3.000 dipendenti occorrono, per l'iniziativa di indizione di cui al comma 1, le firme o le adesioni di almeno 100 dipendenti.
3. Qualsiasi gruppo di lavoratori, organizzato o meno in sindacato, può promuovere la raccolta di firme o adesioni per indire le elezioni dei consigli unitari.
4. Nel caso di successivo rinnovo del consiglio unitario l'iniziativa di indizione delle elezioni è assunta dal consiglio uscente entro l'ultimo mese di durata del proprio mandato, in modo che le elezioni
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stesse e la proclamazione degli eletti si svolgano prima di tale scadenza. Tra la scadenza di mandato del consiglio uscente e l'insediamento del nuovo non deve intercorrere più di una settimana.
5. Nel caso di inerzia del consiglio uscente al fine del rinnovo di cui al comma 4, potrà procedersi secondo quanto disposto nei commi 1, 2 e 3.
6.L'indizione delle elezioni avviene mediante comunicazione, che ne precisa la data e il luogo, da affiggersi quindici giorni prima della scadenza negli spazi di cui all'articolo 25 della legge 20 maggio 1970 n. 300 o, in difetto, in altro luogo accessibile a tutte le lavoratrici e lavoratori.
7. Con le stesse modalità di cui al comma 6, qualsiasi gruppo di lavoratori, organizzato o meno in sindacato, potrà comunicare i nominativi dei propri candidati, nonché i nominativi di un componente per la commissione elettorale e di un altro in funzione di
8. Ogni lista deve essere costituita da un numero di nominativi non superiore al totale complessivo dei componenti il consiglio unitario e non inferiore al 10 per cento di esso.
3. 5. Malavenda.
Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
1. La disciplina del procedimento elettorale delle rappresentanze sindacali unitarie è stabilita dal regolamento elettorale di cui all'allegato A della presente legge.
Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente allegato.
REGOLAMENTO ELETTORALE PER L'ELEZIONE DELLA RAPPRESENTANZA UNITARIA
Art. 1.
(Indizione delle elezioni).
1. L'elezione della rappresentanza unitaria è indetta con richiesta scritta rivolta al datore di lavoro da uno dei soggetti legittimati dalla legge.
2. La richiesta deve essere corredata da una lista di candidati da affiggere, a cura del datore di lavoro, in luogo accessibile a tutti.
3. Dall'affissione della lista decorre il termine di trenta giorni durante il quale possono essere presentate altre liste comunicate ed affisse con le medesime modalità.
Art. 2.
(Liste elettorali).
1. Le liste dei candidati presentate da associazioni e rappresentanze sindacali o da gruppi di lavoratori devono esser firmate, per la presentazione, da un numero di elettori non inferiore al 3 per cento degli aventi diritto al voto e comunque non superiore a cento. Non è ammessa la firma di più liste.
Art. 3.
(Comitato elettorale).
1. Scaduto il termine per la presentazione delle liste, i firmatari di ciascuna lista possono, entro tre giorni, designare due rappresentanti per la costituzione del comitato elettorale.
2. Il comitato elettorale fissa la data delle elezioni non oltre quindici giorni dalla sua costituzione, ne stabilisce ogni modalità, sovraintende alle relative operazioni, richiede al datore di lavoro l'anticipazione o il rimborso delle spese necessarie al loro espletamento, nonché un elenco aggiornato degli elettori del quale ogni lavoratore può prendere visione.
3. Ogni membro del comitato elettorale può richiedere, non oltre dieci giorni prima dell'inizio delle elezioni, che le operazioni elettorali si svolgano alla presenza di un pubblico ufficiale. Le relative spese sono a carico del datore di lavoro.
Art. 4.
(Diritto di voto).
1. A tutti i lavoratori occupati nell'unità produttiva, compresi i lavoratori il cui rapporto,
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per qualsiasi motivo, sia in stato di sospensione, i lavoratori in prova, a tempo determinato, assunti con contratto di formazione e lavoro, apprendisti e precari è riconosciuto l'elettorato attivo e passivo.
Art. 5.
(Collegi elettorali).
1. Salve diverse previsioni di accordi intercorsi tra le associazioni sindacali che hanno il diritto di indire le elezioni, il comitato elettorale procede alla costituzione di collegi elettorali distinti per operai e impiegati, con suddivisione del numero degli eleggibili in proporzione della distribuzione del personale tra le suddette categorie.
2. Nelle unità produttive ed amministrative cui siano adibiti lavoratori della categoria dei quadri in numero non inferiore al cinque per cento del complesso degli addetti, e comunque a 5 unità lavorative, è costituito un collegio riservato ai quadri. Il numero degli eleggibili in tale collegio è pari al 10 per cento degli eleggibili previsti dall'articolo 19, comma 6 della legge, e si cumula, in aumento, al loro numero.
3. Gli accordi di cui al comma 1 possono prevedere la costituzione di collegi elettorali per la rappresentanza di specifici gruppi professionali o di altre minoranze.
Art. 6.
(Equilibrio della rappresentanza dei sessi).
1. Nelle unità produttive ed amministrative in cui il rapporto percentuale tra le lavoratrici e il complesso degli occupati sia inferiore alla metà trovano applicazione le seguenti disposizioni:
a) ove il tasso di occupazione femminile non superi il 25 per cento del totale è garantita alle lavoratrici una percentuale di elette nella rappresentanza unitaria pari al tasso di occupazione, con eventuale arrotondamento all'unità superiore;
b) ove il tasso di occupazione femminile sia compreso tra il 25 per cento ed il 50 per cento è garantita una percentuale di elette non inferiore al 30 per cento.
2. La garanzia di cui al comma 1 è realizzata dalla presenza nelle liste di lavoratrici candidate in misura almeno pari alla percentuale garantita di elette e attraverso la seguente procedura di eventuale correzione dei dati elettorali.
3. In via preliminare si procede all'ordinario calcolo dei seggi assegnati alle singole liste in base al quoziente elettorale nonché alla determinazione degli eletti in base alle preferenze espresse. Ove risultino elette lavoratrici in numero pari o superiore a quello garantito, i risultati restano stabilizzati. Ove, invece, risultino elette lavoratrici in numero inferiore, si procede alla correzione sostituendo ai candidati eletti di sesso maschile con minor numero di preferenze altrettante candidate non elette con il più alto numero di preferenze. Resta comunque salvo e invariato il numero complessivo di eletti riportato da ogni lista.
Art. 7.
(Svolgimento delle operazioni di voto).
1. È facoltà dei presentatori di ciascuna lista designare uno scrutatore per ciascun seggio elettorale.
2. Il voto è diretto e segreto e non può esser espresso per lettera o per delega. La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione con la stessa evidenza. Il voto è espresso ponendo un segno sull'intestazione della lista prescelta. Le preferenze per i candidati possono esser pari ad un massimo di un terzo degli eleggibili.
3. Gli elettori per essere ammessi al voto devono esibire al presidente del seggio un documento di riconoscimento personale.
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Art. 8.
(Scrutinio, proclamazione e comunicazione dei risultati elettorali).
1. Al termine delle operazioni di scrutinio, cui possono presenziare gli elettori, il verbale di scrutinio, su cui deve esser dato atto delle eventuali contestazioni, è consegnato al comitato elettorale, che, in caso di più seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo, dandone atto nel proprio verbale. Il verbale è conservato nei locali della rappresentanza unitaria, ed è disponibile in visione.
2. Ciascuna lista ha diritto a tanti posti quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nel numero di voti validi da essa riportati. Per quoziente elettorale si intende il rapporto tra voti validi ed il numero degli eligendi. I posti rimasti vacanti per insufficienza di quoziente elettorale sono attribuiti alle liste, comprese quelle che non hanno raggiunto il quoziente, che hanno riportato i maggiori resti. Nella individuazione degli eletti sulla base delle preferenze, si applicano i criteri di garanzia della rappresentanza di sesso.
3. Il comitato elettorale provvede, all'atto della chiusura degli scrutini, alla immediata proclamazione degli eletti, nonché ad affiggere, in appositi spazi, l'elenco degli eletti, dei voti e delle percentuali conseguiti da ciascuna lista. Il suddetto elenco è comunicato altresì all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione che ne trasmette copia al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
3. 15. Cangemi, Giordano, Pisapia.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Accordi interconfederali o contratti collettivi nazionali applicati nell'unità produttiva di riferimento stabiliscono le modalità per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie, la composizione e le modalità di svolgimento delle elezioni della componente elettiva garantendo l'attuazione dei seguenti principi:
a) elettorato attivo e passivo a tutti i lavoratori;
b) voto segreto su liste;
c) attribuzione dei rappresentanti alle liste in proporzione ai voti ricevuti.
*3. 3. Peretti.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Accordi interconfederali o contratti collettivi nazionali applicati nell'unità produttiva di riferimento stabiliscono le modalità per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie, la composizione e le modalità di svolgimento delle elezioni della componente elettiva garantendo l'attuazione dei seguenti principi:
a) elettorato attivo e passivo a tutti i lavoratori;
b) voto segreto su liste;
c) attribuzione dei rappresentanti alle liste in proporzione ai voti ricevuti.
* 3. 4. Prestigiacomo.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Accordi interconfederali o contratti collettivi nazionali applicati nell'unità produttiva di riferimento stabiliscono le modalità per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie, la composizione e le modalità di svolgimento delle elezioni della componente elettiva garantendo l'attuazione dei seguenti principi:
a) elettorato attivo e passivo a tutti i lavoratori;
b) voto segreto su liste;
c) attribuzione dei rappresentanti alle liste in proporzione ai voti ricevuti.
* 3. 16. Polizzi, Alemanno.
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Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole da: I contratti nazionali fino a: rappresentanze sindacali unitarie con le seguenti: La disciplina del procedimento elettorale delle rappresentanze sindacali unitarie è caratterizzata dalla completa autonomia, formale e sostanziale, dalla parte datoriale.
3. 6. Malavenda.
Al comma 1, all'alinea, sopprimere le parole: stipulati dai sindacati di cui all'articolo 8.
3. 7. Fratta Pasini, Gazzara, Colombini, Costa, Santori, Taborelli, Taradash.
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La contrattazione collettiva regola limiti ed esercizio dell'elettorato passivo da parte dei lavoratori a tempo determinato, secondo specifiche modalità.
*3. 60. Acierno.
(Testo così modificato nel corso della seduta).
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La contrattazione collettiva regola limiti ed esercizio dell'elettorato passivo da parte dei lavoratori a tempo determinato, secondo specifiche modalità.
*3. 9. Lombardi.
(Testo così modificato nel corso della seduta).
Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: con la duplice espressione di voto, la prima per l'elezione della rappresentanza sindacale unitaria aziendale, la seconda per la determinazione della rappresentatività di cui all'articolo 8.
3. 23. Alemanno, Polizzi.
Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) lo svolgimento delle elezioni è simultaneo.
3. 11. Malavenda.
Al comma 1, lettera f), dopo le parole: strettamente necessario aggiungere le seguenti: , non superiore a due giorni,
3. 12. Malavenda.
Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: la rappresentanza sindacale unitaria rimane in carica fino a: entro i successivi tre mesi con le seguenti: si ripetono le elezioni entro un termine massimo di sette giorni.
3. 13. Malavenda.
Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: nonché di un rappresentante dell'ufficio provinciale del lavoro.
3. 24. Malavenda.
Al comma 1, sopprimere la lettera i).
3. 25. Malavenda.
Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole: gli eletti di.
3. 18. Paolo Colombo, Michielon.
Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:
l) decadenza immediata delle rappresentanze sindacali unitarie in caso di mancato rinnovo alla scadenza del mandato.
3. 30. Malavenda.
Al comma 1, sopprimere la lettera m).
*3. 53. Peretti.
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Al comma 1, sopprimere la lettera m).
*3. 61. Acierno.
Al comma 1, sopprimere la lettera m).
*3. 10. Prestigiacomo.
Al comma 1, sopprimere la lettera m).
*3. 70. Polizzi, Alemanno.
Al comma 1, sopprimere la lettera m).
*3. 73. Strambi.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
n) rinnovo anticipato della rappresentanza sindacale unitaria qualora ne faccia richiesta almeno il 51 per cento dei lavoratori aventi diritto al voto.
3. 71. Cordoni.
(Testo così modificato nel corso della seduta).
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Le organizzazioni sindacali che abbiano dichiarato di aderire al contratto collettivo di lavoro applicato alla unità produttiva o amministrativa, acquisiscono i diritti ed i doveri riconosciuti dalla presente legge alle organizzazioni sindacali stipulanti i contratti stessi.
3. 27. Fratta Pasini, Gazzara, Colombini, Costa, Santori, Taborelli, Taradash.
Sopprimere il comma 3.
*3. 26. Peretti.
Sopprimere il comma 3.
*3. 62. Acierno.
Sopprimere il comma 3.
*3. 72. Polizzi, Alemanno.
Sopprimere il comma 3.
*3. 74. Gardiol.
Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché un rappresentante dell'Ufficio provinciale del lavoro.
3. 33. Malavenda.
Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le associazioni sindacali e gli altri soggetti che partecipano alle elezioni e i lavoratori che vi abbiano interesse possono ricorrere al giudice del lavoro per chiedere l'annullamento delle operazioni elettorali, in relazione ad eventuale frode o violazione dei diritti elettorali sanciti dal presente articolo.
3. 75. Strambi.
Al comma 5, sopprimere il secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo.
3. 36. Malavenda.
Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: Salva diversa previsione di contratti collettivi o accordi interconfederali, la domanda relativa a tali controversie non è procedibile se non quando sia esaurito il procedimentp innanzi ai comitati paritetici provinciali di cui al comma 7 dell'articolo 8 o siano comunque decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della domanda ai comitati stessi.
3. 63. Acierno.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Le controversie relative alle elezioni di cui al presente articolo possono essere sottoposte al giudice del lavoro che
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emetterà un procedimento d'urgenza ai sensi dell'e. articolo 700 del codice di procedura civile.
3. 41. Malavenda.
Sopprimere il comma 7.
3. 80. La Commissione.
Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: Decorso il termine di diciotto mesi dalla sua costituzione.
3. 42. Malavenda.