![]() |
![]() |
![]() |
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998.
PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge di ratifica, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.
Passiamo all'esame dell'articolo 2 (vedi l'allegato A - A.C. 5664 sezione 2).
FABIO CALZAVARA. Signor Presidente, con l'approvazione dell'articolo 2 del disegno di legge stabiliremmo che venga data esecuzione allo statuto istitutivo della Corte penale internazionale, pertanto ritengo giusto sottolineare alcuni aspetti emblematici dello statuto stesso.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Passiamo all'esame dell'articolo 3 (vedi l'allegato A - A.C. 5664 sezione 3).
Passiamo all'esame dell'articolo 4 (vedi l'allegato A - A.C. 5664 sezione 4).
Ricordo che nella seduta del 28 giugno scorso si è svolta la discussione sulle linee generali, avendo il rappresentante del Governo, da ultimo, rinunziato alla replica.
Passiamo all'esame dell'articolo 1 (vedi l'allegato A - A.C. 5664 sezione 1).
Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.
(È approvato).
Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo alla votazione.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Calzavara. Ne ha facoltà.
Faccio riferimento, in primo luogo, all'articolo 7, riferito ai crimini contro l'umanità, che definisce tali determinati atti se commessi «nell'ambito di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili e con la consapevolezza dell'attacco».
Al comma 2 di tale articolo, lettera a), si chiarisce che vengono considerate «'attacco diretto contro popolazioni civili' condotte che implicano la reiterata commissione di taluno degli atti preveduti al paragrafo 1 contro popolazioni civili, in attuazione o in esecuzione del disegno politico di uno Stato o di una organizzazione, diretto a realizzare l'attacco». Ebbene, il contenuto di questa lettera, come quello della lettera g), è emblematico, se riferito, per esempio, all'attacco condotto dalla NATO ed alla responsabilità degli Stati che concorrono alla costituzione di questo organismo. La lettera g), infatti, chiarisce che per «persecuzione» si intende «la intenzionale e grave privazione dei diritti fondamentali in violazione del diritto internazionale, per ragioni connesse all'identità del gruppo o della collettività». All'articolo 8, comma 2, lettera a), punto IV, vengono definiti crimini di guerra la «distruzione ed appropriazione di beni, non giustificate da necessità militari e compiute su larga scala illegalmente ed arbitrariamente», nonché il «dirigere deliberatamente attacchi contro proprietà civili, e cioè proprietà che non siano obiettivi militari», come stabilito nel punto II della successiva lettera b). Nel punto IV della stessa lettera si parla, altresì, di atti quali «lanciare deliberatamente attacchi nella consapevolezza che gli stessi avranno come conseguenza la perdita di vite umane tra la popolazione civile e lesioni a civili o danni a proprietà civili ovvero danni diffusi, (...)»; nel punto IX si fa riferimento ad atti volti a «dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza o a scopi umanitari, a monumenti storici, a ospedali e luoghi dove sono riuniti i malati ed i feriti, purché tali edifici non siano utilizzati per fini militari». Il punto XII della stessa lettera, poi, annovera tra i crimini di guerra l'utilizzazione di «veleno o armi velenose»: vorrei allora ricordare le centinaia di tonnellate di proiettili all'uranio impoverito che stanno già producendo effetti letali in Iraq, dove sono stati utilizzati.
Alcune riflessioni vanno fatte anche sul comportamento dello Stato italiano, dal momento che la lettera h) dell'articolo 7, comma 1, parla di «persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, ispirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso (...)» e così via, stabilendo che per «persecuzione» si intende l'intenzionale e grave privazione dei diritti fondamentali, in violazione del diritto internazionale per ragioni connesse all'identità, al gruppo, alla collettività.
Volevo chiarire e sottolineare questi aspetti emblematici, affinché l'Assemblea sia consapevole di ciò che sta per approvare.
Pongo in votazione l'articolo 2.
(È approvato).
Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.
(È approvato).
Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.
(È approvato).


