Allegato A
Seduta n. 559 del 1/7/1999


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(Sezione 4 - Esenzione dall'imposta di bollo e di registro per le istanze al pretore riguardanti la proroga degli sfratti)

D)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro di grazia e giustizia, per sapere - premesso che:
l'articolo 19 della legge n. 133 del 1999 prevede l'applicazione, alle istanze di fissazione dell'esecuzione presentate dal conduttore ai sensi dell'articolo 6, commi 3


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e 4 della legge n. 431 del 1998, delle disposizioni previste dall'articolo 57 della legge n. 392 del 1978;
l'articolo 19 della legge n. 133 del 1999 prevede, quindi, l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro delle istanze al pretore per la fissazione della nuova data di esecuzione dello sfratto;
in molte cancellerie, in comuni ad alta tensione abitativa dove è più alto il numero di sfratti esecutivi, l'articolo 19 della legge n. 133 del 1999 viene interpretato in maniera riduttiva arrivando fino ad escludere quanto espressamente previsto dal citato articolo, ovvero l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro per le istanze di proroga;
tale stato di cose è stato denunciato dalle organizzazioni sindacali degli inquilini Sunia e Unione inquilini, e sta creando preoccupazione tra le famiglie soggette a sfratto che in questo modo vedono aumentare le spese legali per la presentazione delle istanze di fissazione dell'esecuzione, divenendo ciò, per molte famiglie con redditi bassi, insostenibile;
le famiglie più colpite da questa interpretazione delle cancellerie che vanifica l'intento del legislatore espressosi nell'articolo 19 della legge n. 133 del 1999 sono infatti quelle appartenenti alle fasce sociali più deboli, come quelle composte da anziani pensionati, con minori, con portatori di handicap; ovvero con redditi bassi o in cassa integrazione o disoccupati che avrebbero diritto a richiedere una proroga fino a diciotto mesi dell'esecuzione dello sfratto;
è, quindi, assolutamente necessario e urgentissimo un intervento, attraverso l'emanazione di una circolare ministeriale, in quanto le istanze di cui all'articolo 6, commi 3 e 4, della legge n. 431 del 1998, dovranno essere obbligatoriamente depositate tra il 28 giugno e il 27 luglio 1999 -:
se non ritenga necessario ed urgentissimo emanare una circolare nella quale sia chiarito definitivamente che l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro riguarda anche tutte le istanze di fissazione dell'esecuzione presentate ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
se non ritenga necessario altresì prevedere che le istanze di fissazione dell'esecuzione depositate ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 431 del 1998 siano esenti dai diritti di cancelleria trattandosi non di una nuova azione legale, ma semplicemente di una proroga di esecuzione dello sfratto, già con sentenza esecutiva, in particolare per famiglie appartenenti alle fasce più deboli.
(2-01853)
«Giordano, De Cesaris, Nardini, Valpiana, Vendola».
(23 giugno 1999).