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1. L'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, è sostituito dal seguente:
3. Nel caso in cui gli organismi privati si avvalgano, per taluni controlli, di un organismo terzo, quest'ultimo deve soddisfare i requisiti di cui al comma 2.
in forza di silenzio-assenso ai sensi del comma 13.5. La revoca o la sospensione dell'autorizzazione all'organismo di controllo privato può riguardare anche una singola produzione riconosciuta. Per lo svolgimento di tale attività il Ministero per le politiche agricole si avvale delle strutture del Ministero stesso e degli enti vigilati.6. Gli organismi privati che intendano proporsi per il controllo delle denominazioni registrate ai sensi degli articoli 5 e 17 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e dell'articolo 7 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 devono presentare apposita richiesta al Ministero per le politiche agricole.7. È istituito presso il Ministero per le politiche agricole un albo degli organismi privati che soddisfino i requisiti di cui al comma 2, denominato "Albo degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP), la indicazione geografica protetta (IGP) e la attestazione di specificità (STG)".8. La scelta dell'organismo privato è effettuata tra quelli iscritti all'Albo di cui al comma 7:
ai parametri di rappresentatività fissati dal decreto di cui al comma 18. Nello svolgimento della loro attività i consorzi di tutela:
17. Nei consigli di amministrazione dei consorzi di cui al comma 16, costituiti per la tutela e la promozione delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità relative ai prodotti alimentari, deve essere assicurata una equilibrata rappresentanza delle categorie dei produttori e dei trasformatori interessati alla filiera.
Sostituirlo con il seguente:
1. I soggetti indicati al comma 7 lettera b) dell'articolo 53 della legge 24 aprile
1998, n. 128, svolgono attività di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette, di vigilanza sulla relativa utilizzazione, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette. Gli stessi soggetti svolgono le funzioni predette su incarico dell'autorità nazionale competente ai sensi delle specifiche leggi preesistenti. Negli altri casi le funzioni medesime sono svolte su incarico del Ministro per le politiche agricole. Le attività di tutela e di vigilanza , nelle fasi successive alla apposizione dei segni distintivi delle denominazioni, sono svolte in Italia e all'estero e nei confronti di chiunque faccia uso delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette e di chiunque ponga in essere abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni e comportamenti in ogni caso vietati dalla legge e dai rispettivi disciplinari vigenti ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92.
5. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al presente articolo, con decreto del Ministro per le politiche agricole, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni relative agli statuti, ai requisiti di rappresentanza negli organi statutari dei soggetti di cui ai commi 1 e 2, al fine di assicurare una equilibrata presenza delle categorie dei produttori agricoli e dei trasformatori interessati alla filiera.
Al capoverso 1, secondo periodo, sostituire le parole da: previo parere sino alla fine del capoverso, con le seguenti: sentite le regioni nell'ambito del Gruppo tecnico di valutazione istituito con decreto ministeriale del 25 maggio 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1o agosto 1998.
Dopo il capoverso 2, aggiungere, il seguente:
Al capoverso 4, lettera c) sopprimere le parole: agli organismi privati e.
Al capoverso 5, sopprimere il secondo periodo.
Al capoverso 7, e ovunque ricorra nell'articolo, sostituire la parola: Albo con la seguente: Elenco.
Al capoverso 8, lettera a) sopprimere le parole da: e dall'articolo 7 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92.
Al capoverso 8, lettera a) sopprimere le parole: e dell'articolo 7 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92.
Al capoverso 8, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
Al capoverso 8, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
Al capoverso 9 sostituire le parole da: autorità pubbliche da designare sino alla fine del capoverso con le seguenti: autorità pubbliche da designare o organismi privati che devono soddisfare i requisiti di cui al comma 2 e devono essere iscritti all'elenco. Nel caso di indicazione di autorità pubblica queste, ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3, del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e dell'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92, possono avvalersi di organismi terzi che, se privati, devono soddisfare i requisiti di cui al comma 2 e devono essere iscritti all'Elenco.
Al capoverso 11, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Ogni produzione riconosciuta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 è soggetta al controllo di un solo organismo privato autorizzato o delle autorità pubbliche designate, competenti per territorio, tra loro coordinate. Ogni produzione riconosciuta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2082/92 è soggetta al controllo di uno o più organismi privati autorizzati o delle autorità pubbliche designate, competenti per territorio, tra loro coordinate.
Al capoverso 13, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti trenta giorni.
Sostituire i capoversi 15, 16, 17, 18 e 19 con i seguenti:
17. Gli agenti vigilatori già in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga espresso provvedimento di revoca.
21. Per poter svolgere le attività di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma i soggetti devono rispondere ai requisiti di
cui ai commi 22 e 23 del presente articolo ed essere specificatamente incaricati con decreto del Ministro per le politiche agricole.
Sostituire i capoversi 15, 16, 17, 18 e 19 con i seguenti:
17. Gli agenti vigilatori già in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga espresso provvedimento di revoca.
equi ed obiettivi, proposti dai soggetti incaricati di cui sopra ed approvati dalla competente autorità nazionale.
21. Per poter svolgere le attività di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma i soggetti devono rispondere ai requisiti di cui al comma 22 del presente articolo ed essere specificatamente incaricati con decreto del Ministro per le politiche agricole.
Al capoverso 16, lettera d), dopo il primo periodo aggiungere i seguenti:
Al capoverso 16, lettera e), primo periodo, sostituire le parole: svolgono le con le seguenti: svolgono attività di collaborazione nelle.
Conseguentemente, secondo periodo, dopo le parole: nell'esercizio delle aggiungere le seguenti: attività di collaborazione nelle.
Sostituire il capoverso 17 con il seguente:
(Modifica dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128).
«Art. 53. (Controlli e vigilanza sulle denominazioni protette e sulle attestazioni di specificità). - 1. In attuazione di quanto previsto all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, e all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, il Ministero per le politiche agricole è l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa. L'attività di controllo di cui all'articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e all'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 è svolta da autorità di controllo pubbliche designate e da organismi privati autorizzati con decreto del Ministro per le politiche agricole, previo parere espresso dalle regioni e dalle province autonome nel cui territorio ricadono le produzioni interessate al controllo.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 agli organismi di controllo privati devono preventivamente prevedere una valutazione dei requisiti relativi a:
a) conformità alla norma europea EN 45011 del 23 giugno 1989;
b) disponibilità di personale qualificato e di mezzi per lo svolgimento dell'attività di controllo;
c) adeguatezza delle relative procedure.
4. Le autorizzazioni possono essere sospese o revocate in caso di:
a) perdita dei requisiti di cui al comma 2 sia da parte degli organismi privati autorizzati sia da parte di organismi terzi dei quali essi si siano eventualmente avvalsi;
b) violazione della normativa comunitaria in materia;
c) mancanza dei requisiti in capo agli organismi privati e agli organismi terzi, accertata successivamente all'autorizzazione
a) dai soggetti proponenti le registrazioni, per le denominazioni registrate ai sensi dell'articolo 5 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e dell'articolo 7 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92;
b) dai soggetti che abbiano svolto, in conformità alla normativa nazionale sulle denominazioni giuridicamente protette, funzioni di controllo e di vigilanza, per le denominazioni registrate ai sensi dell'articolo 17 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92. In assenza dei suddetti soggetti la richiesta è presentata dai soggetti proponenti le registrazioni.
9. In assenza della scelta di cui al comma 8, le regioni e le province autonome, nelle cui aree geografiche ricadono le produzioni, indicano le autorità pubbliche da designare che, ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3, del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e dell'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92, possono avvalersi di organismi terzi che, se privati, devono soddisfare i requisiti di cui al comma 2 e devono essere iscritti all'Albo.
10. Il Governo esercita, ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il potere sostitutivo nei confronti delle regioni nell'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari in caso di inadempienza da parte delle autorità di controllo designate.
11. Gli organismi privati autorizzati e le autorità pubbliche designate possono svolgere la loro attività per una o più produzioni riconosciute ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e del citato regolamento (CEE) n. 2082/92. Ogni produzione riconosciuta ai sensi dei predetti regolamenti è soggetta al controllo di uno o più organismi privati autorizzati o delle autorità pubbliche designate, competenti per territorio, tra loro coordinate.
12. La vigilanza sugli organismi di controllo privati autorizzati è esercitata dal Ministero per le politiche agricole e dalle regioni o province autonome per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza.
13. Le autorizzazioni agli organismi privati sono rilasciate entro trenta giorni dalla domanda; in difetto si forma il silenzio-assenso, fatta salva la facoltà di sospensione o revoca ai sensi del comma 4.
14. Gli oneri derivanti dall'istituzione dell'Albo di cui al comma 7 sono posti a carico degli iscritti, senza oneri per il bilancio dello Stato.
15. Quando l'area geografica di produzione di una DOP o di una IGP sia interamente compresa nel territorio di una singola regione a statuto speciale o di una provincia autonoma, la regione a statuto speciale o la provincia autonoma provvedono ad emanare le norme per l'attuazione dell'articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92.
16. I consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità sono costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile ed hanno funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione e di cura generale degli interessi relativi alle denominazioni. Essi sono riconosciuti dal Ministero per le politiche agricole purché rispondano
a) avanzano proposte di disciplina regolamentare e svolgono compiti consultivi relativi al prodotto interessato;
b) possono definire programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo delle produzioni in termini di sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto commercializzato;
c) possono adottare delibere con le modalità e i contenuti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, purché rispondano ai requisiti di cui al comma 17 del presente articolo;
d) effettuano l'apposizione di marchi registrati o di contrassegni costitutivi della DOP, della IGP o della attestazione di specificità, sulla base delle risultanze dei controlli effettuati dall'organismo privato autorizzato ai sensi del presente articolo. I criteri per l'effettuazione della marchiatura, i relativi costi nonché la partecipazione finanziaria alle azioni di tutela, difesa e promozione delle denominazioni, per i produttori aderenti e non aderenti ai consorzi, sono stabiliti con decreto del Ministro per le politiche agricole, sentite le regioni e le province autonome;
e) svolgono le funzioni di vigilanza al fine di assicurare la tutela e la salvaguardia della DOP, della IGP o della attestazione di specificità da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge; tale attività è esplicata ad ogni livello e nei confronti di chiunque, in ogni fase della produzione, della trasformazione e del commercio. Agli agenti vigilatori dipendenti dai consorzi, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, può essere attribuita nei modi e nelle forme di legge la qualifica di agente di pubblica sicurezza purché essipossiedano i requisiti determinati dall'articolo 81 del regolamento approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666, e prestino giuramento innanzi al pretore. Gli agenti vigilatori già in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga espresso provvedimento di revoca.
18. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le disposizioni relative agli statuti, ai requisiti di rappresentatività, ai criteri per lo svolgimento delle attività di collaborazione nelle funzioni di vigilanza di cui al comma 16, lettera e), e al funzionamento dei consorzi nonché le disposizioni per l'adeguamento, ove necessario, dei consorzi esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
19. I consorzi regolarmente costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione devono adeguare, ove necessario, i loro statuti entro un anno dalla suddetta data alle disposizioni emanate ai sensi del presente articolo».
(Integrazioni all'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128).
2. I segni distintivi dei prodotti a denominazione di origine protetta e a indicazione geografica protetta sono quelli indicati nei rispettivi disciplinari vigenti ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92. Gli eventuali marchi collettivi che identificano, ai fini dei vigenti ordinamenti nazionali ed internazionali, i prodotti a DOP e a IGP, sono detenuti, in quanto dagli stessi registrati, dai soggetti che svolgono le attività di cui al comma 1. I marchi collettivi medesimi sono utilizzati come segni distintivi delle produzioni conformi ai disciplinari delle rispettive DOP e IGP, come tali attestate dalle strutture di controllo autorizzate ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, da tutti i produttori interessati al sistema di controllo delle produzioni stesse, nel rispetto di quanto previsto al comma 3.
3. I costi derivanti dallo svolgimento delle attività considerate dal comma 1 sono sostenute da tutti i produttori che utilizzano le DOP e le IGP, secondo parametri tariffari obiettivi approvati dalla competente autorità nazionali entro trenta giorni dalla loro proposizione da parte dei soggetti incaricati di cui al comma 1.
4. Nello svolgimento della loro attività i soggetti che assolvono le funzioni di cui al comma 1 possono:
a) avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgere compiti consultivi relativi al prodotto interessato;
b) definire programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico e di sistema finalizzate al miglioramento qualitativo delle produzioni in termini di sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto;
c) adottare delibere con le modalità e i contenuti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.
6. I soggetti che svolgono le funzioni di cui al comma 1 ai sensi di specifiche leggi preesistenti devono adeguare, ove necessario, i loro statuti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
10. 2. de Ghislanzoni Cardoli, Scarpa Bonazza Buora, Giudice, Piva, Scaltritti, Amato, Misuraca, Dell'Utri.
10. 1. Ferrari, Sedioli.
2-bis. La valutazione dei requisiti di cui al comma 2 è effettuata dal predetto Gruppo tecnico di valutazione.
10. 2. Ferrari.
10. 3. Ferrari.
10. 4. Ferrari, Sedioli.
10. 5. Ferrari, Sedioli.
*10. 17. Governo.
*10. 6. Ferrari, Sedioli.
c) dai produttori, singoli o associati, che intendono utilizzare attestazioni di specificità registrate ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2082/92, individuando l'organismo di controllo nella corrispondente sezione dell'albo previsto al comma 7 e comunicando allo stesso l'inizio della loro attività.
**10. 16. Governo.
c) dai produttori, singoli o associati, che intendono utilizzare attestazioni di specificità registrate ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2082/92, individuando l'organismo di controllo nella corrispondente sezione dell'elenco previsto al comma 7 e comunicando allo stesso l'inizio della loro attività.
**10. 7. Ferrari, Sedioli.
10. 8. Ferrari, Sedioli.
10. 9. Ferrari, Sedioli.
10. 12. Ferrari.
15. I consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità sono costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile ed hanno funzioni di tutela, di vigilanza, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi relativi alle denominazioni. Tali attività non devono riguardare l'attività di controllo e sono svolte nel pieno rispetto di quanto previsto all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 e all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio del 14 luglio 1992.
16. I consorzi di tutela svolgono le funzioni predette su incarico dell'autorità nazionale prepostavi ai sensi delle specifiche leggi preesistenti e, negli altri casi, su incarico del Ministro per le politiche agricole. Le attività di tutela e di vigilanza sono svolte in Italia ed all'estero e nei confronti di chiunque faccia uso delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette e di chiunque ponga in essere abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni e comportamenti, in ogni caso vietati dalla legge e dai rispettivi disciplinari vigenti ai sensi del Reg. (CEE) n. 2081/92. Agli agenti vigilatori dipendenti dai consorzi, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, può essere attribuita nei modi e nelle forme di legge:
a) la qualifica di agente di pubblica sicurezza purché essi possiedano i requisiti determinati dall'articolo 81 del regolamento approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666 e prestino giuramento innanzi al pretore;
b) la qualifica di agente di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57 del codice di procedura penale, dopo che sia stata loro attribuita dal prefetto la qualifica di guardia particolare, ai sensi degli articoli 133 e 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e del relativo regolamento.
18. I segni distintivi dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica protette sono quelli indicati nei rispettivi disciplinari vigenti ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92. Gli eventuali marchi collettivi che, ai fini dei vigenti ordinamenti nazionali ed internazionali, identificano i prodotti a DOP e a IGP, sono detenuti, in quanto dagli stessi registrati, dai Consorzi di tutela, per l'esercizio delle attività ivi considerate. I marchi collettivi medesimi sono utilizzati come segni distintivi delle produzioni conformi ai disciplinari delle rispettive DOP e IGP, come tali attestate dalle strutture di controllo autorizzate ai sensi del presente articolo, a condizione che la relativa utilizzazione sia assicurata indistintamente per tutti i produttori interessati al sistema di controllo delle produzioni stesse.
19. I costi derivanti dallo svolgimento delle attività considerate dal comma 15 sono a carico di tutti gli utilizzatori delle DOP e IGP, secondo parametri tariffari equi ed obiettivi, proposti dai soggetti incaricati di cui sopra ed approvati dalla competente autorità nazionale.
20. Nello svolgimento della loro attività i soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 8 possono:
a) avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgere compiti consultivi relativi al prodotto interessato;
b) definire programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo delle produzioni in termini di sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto commercializzato;
c) adottare delibere con le modalità e i contenuti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 aprile 1998 n. 173.
22. Nei consigli di amministrazione dei soggetti di cui al comma 15, costituiti per la tutela e la promozione delle DOP, IGP e delle attestazioni di specificità relative ai prodotti alimentari, deve essere garantita una adeguata rappresentanza delle categorie dei produttori e dei trasformatori interessati alla filiera.
23. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni relative agli statuti, ai requisiti di rappresentatività e ai criteri per lo svolgimento delle attività di cui al comma 20.
10. 10. Ferrari.
15. I consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità sono costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile ed hanno funzioni di tutela, di vigilanza, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi relativi alle denominazioni. Tali attività non devono riguardare l'attività di controllo e sono svolte nel pieno rispetto di quanto previsto all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 e all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio del 14 luglio 1992.
16. I consorzi di tutela svolgono le funzioni predette su incarico dell'autorità nazionale prepostavi ai sensi delle specifiche leggi preesistenti e, negli altri casi, su incarico del Ministro per le politiche agricole. Le attività di tutela e di vigilanza sono svolte in Italia ed all'estero e nei confronti di chiunque faccia uso delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette e di chiunque ponga in essere abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni e comportamenti, in ogni caso vietati dalla legge e dai rispettivi disciplinari vigenti ai sensi del Reg. (CEE) n. 2081/92. Agli agenti vigilatori dipendenti dai consorzi, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, può essere attribuita nei modi e nelle forme di legge:
a) la qualifica di agente di pubblica sicurezza purché essi possiedano i requisiti determinati dall'articolo 81 del regolamento approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666 e prestino giuramento innanzi al pretore;
b) la qualifica di agente di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57 del codice di procedura penale, dopo che sia stata loro attribuita dal prefetto la qualifica di guardia particolare, ai sensi degli articoli 133 e 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e del relativo regolamento.
18. I segni distintivi dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica protette sono quelli indicati nei rispettivi disciplinari vigenti ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92. Gli eventuali marchi collettivi che, ai fini dei vigenti ordinamenti nazionali ed internazionali, identificano i prodotti a DOP e a IGP, sono detenuti, in quanto dagli stessi registrati, dai Consorzi di tutela, per l'esercizio delle attività ivi considerate. I marchi collettivi medesimi sono utilizzati come segni distintivi delle produzioni conformi ai disciplinari delle rispettive DOP e IGP, come tali attestate dalle strutture di controllo autorizzate ai sensi del presente articolo, a condizione che la relativa utilizzazione sia assicurata indistintamente per tutti i produttori interessati al sistema di controllo delle produzioni stesse.
19. I costi derivanti dallo svolgimento delle attività considerate dal comma 15 sono sostenuti da tutti i produttori che accedono al sistema di utilizzazione delle DOP e IGP, secondo parametri tariffari
20. Nello svolgimento della loro attività i soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 8 possono:
a) avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgere compiti consultivi relativi al prodotto interessato;
b) definire programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo delle produzioni in termini di sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto commercializzato;
c) adottare delibere con le modalità e i contenuti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 aprile 1998 n. 173.
22. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni relative agli statuti, ai requisiti di rappresentatività, anche con riferimento alle componenti di filiera e ai criteri per lo svolgimento delle attività di cui al comma 20.
10. 11. Ferrari, Sedioli.
I segni distintivi suddetti sono quelli indicati nei rispettivi disciplinari approvati ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92.
Gli eventuali marchi collettivi, che identificano, ai fini dei vigenti ordinamenti nazionali od internazionali, i prodotti DOP, IGP e AS, sono detenuti, in quanto dagli stessi registrati, dai consorzi di tutela riconosciuti dal Ministero per le politiche agricole.
I marchi collettivi medesimi sono utilizzati come segni distintivi delle produzioni conformi ai disciplinari delle rispettive DOP, IGP e AS, come tali attestate dalle strutture di controllo autorizzate ai sensi del presente articolo, da tutti i produttori che utilizzano le DOP, IGP e AS stesse.
10. 15. Governo.
10. 14. Governo.
17. Gli statuti dei consorzi di tutela che intendono svolgere le attività di cui al comma 16, lettere a), b) e c), devono prevedere una equilibrata rappresentanza delle categorie dei produttori e dei trasformatori interessati alla filiera.
10. 13. Governo.