Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 514 del 6/4/1999
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(Repliche del relatore e del Governo - A.C. 5720)

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Pecorella.

GAETANO PECORELLA, Relatore. Rinuncio alla replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

MARIANNA LI CALZI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il testo del provvedimento all'esame della Camera reca modifiche alla disciplina della competenza della corte di assise e a quella relativa al cosiddetto interrogatorio di garanzia.
Il provvedimento si è reso necessario, anche nella forma del decreto. Mi rendo conto delle obiezioni che sono state mosse soprattutto dall'onorevole Marotta, ma il provvedimento era necessario da parte del


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Governo, per un verso, a seguito della decisione delle sezioni unite della Corte di cassazione in tema di determinazione dei termini massimi della custodia cautelare e, per altro verso, a seguito di due interventi della Corte costituzionale che progressivamente ha esteso l'obbligo di interrogatorio dell'imputato sottoposto a custodia cautelare in carcere anche alla fase degli atti preliminari al dibattimento. Si è posta innanzitutto l'esigenza di modificare l'articolo 5 del codice di procedura penale, escludendo espressamente dalla competenza della corte di assise i delitti di rapina e di estorsione comunque aggravati, nonché quelli di sequestro di persona a scopo di estorsione. Si tratta di delitti che sono giudicati dal tribunale, sulla base tuttavia di una premessa ermeneutica che il pronunciamento della Corte di cassazione ha di fatto superato, sia pure nell'ambito di una decisione che era strettamente connessa al computo dei termini massimi della custodia cautelare.
Sul piano pratico vi era il concreto rischio che, assegnando la trattazione di tali processi alla corte d'assise, si sarebbero verificati gravi inconvenienti di natura procedurale, anche in relazione all'incremento del carico di lavoro delle corti. Questi inconvenienti sarebbero stati ancora più evidenti ove si consideri che tali procedimenti postulano sovente lo stato di detenzione degli imputati.
La Commissione, peraltro, è intervenuta ampiamente sull'articolato, pur mantenendo l'impostazione del decreto del Governo, il quale è stato disponibile al dialogo e quindi ad interventi costruttivi della Commissione. Quest'ultima è intervenuta sull'articolo 3 in maniera molto incisiva in relazione alle impugnazioni già proposte, legate alla sola incompetenza per materia, prevedendo e disciplinando tra l'altro la riapertura dei termini per la presentazione di nuovi motivi di gravame e prevedendo altresì la riedizione del dibattimento nella sua totalità per altri casi.
In relazione poi al cosiddetto interrogatorio di garanzia la Corte costituzionale ha imposto, come si è detto, l'estensione dell'ambito di applicazione dell'interrogatorio stesso, eliminando lo sbarramento costituito dalla fase delle indagini preliminari. Si tratta di una norma che è posta a rafforzamento della garanzia del diritto di difesa e come tale essa non può che essere vista positivamente.
La Commissione si è poi soffermata in particolare su due punti fondamentali del provvedimento. Specificatamente, essa ha proceduto a modificare l'articolo 2, che reca un'innovazione rispetto all'articolo 294 del codice di procedura penale, prevedendo che all'interrogatorio stesso fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento proceda il giudice che ha deciso in ordine all'applicazione delle misure cautelari, anziché quello competente a provvedere su tali misure. Ciò al fine di rendere effettivo l'interrogatorio di garanzia che, altrimenti, non lo sarebbe stato per la mancata conoscenza del materiale. Così facendo la Commissione giustizia ha accolto in parte le osservazioni del relatore ed ha tenuto conto di tutta la discussione che si è avuta, pur mantenendo valido nella sostanza quello che era l'impianto del provvedimento del Governo. D'altro canto, tale impianto è stato apprezzato anche dal Consiglio superiore della magistratura, che ne ha recepito i tratti salienti e la filosofia di fondo, improntata all'esigenza di una chiarezza processuale ed alla tutela delle garanzie del cittadino.
Il Governo quindi si augura che il decreto venga convertito nel testo proposto, pur nel rispetto della dialettica parlamentare che può consentire un ulteriore approfondimento, soprattutto per le tematiche che sono state già oggetto e materia di confronto nella Commissione. A questo proposito mi permetto di sottolineare (ne terremo conto durante gli ulteriori lavori del Comitato ristretto) la necessità, forse, di un coordinamento con alcune disposizioni vigenti e, soprattutto, l'esigenza di una norma transitoria per gli interrogatori che fossero stati svolti nel periodo in cui il decreto è già entrato in vigore.


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PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

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